CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta:
1) dott. IA MO Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1175 R.G. anno 2023 promossa in grado di appello DA Parte_1
in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentanti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, nella via M. Stabile n.182, domiciliano ex lege.
- parte appellante- CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, CP_1
VA IN e Giuseppe Massimo Abate, elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo n.20, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Massimo Abate.
- parte appellata - Oggetto: retribuzione. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.713/2023, pubblicata in data 10.10.2023, il Tribunale di Marsala G.L., in accoglimento del ricorso proposto da , aveva condannato CP_1
“il al pagamento in favore della ricorrente della Parte_1 retribuzione professionale docenti per tutti i rapporti di lavoro a termine di durata non inferiore a 180 giorni complessivi nell'arco di ciascun anno di servizio con l'Amministrazione convenuta – 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 – con i CP_2 conseguenti diritti connessi al TFR, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo” ed oltre spese di lite, liquidate e distratte, come in dispositivo. Per la parziale riforma della predetta sentenza ha interposto appello il
[...]
, con ricorso depositato il 13.11.2023, lamentando che - “in Parte_1 coerenza con quanto statuito in punto di diritto – vale a dire che la RPD va riconosciuta a fronte di rapporti di lavoro, siano essi a tempo indeterminato o determinato, purché in quest'ultimo caso di durata non inferiore a 180 giorni complessivi nell'arco di ciascun anno di servizio – l'adito magistrato “avrebbe dovuto condannare l'Amministrazione scolastica al pagamento della RDP per i soli rapporti svolti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con esclusione dell'a.s. 2018/2019, avendo la ricorrente svolto in questo periodo esclusivamente 92 giorni di servizio”; circostanza quest'ultima, peraltro, “ammessa dalla stessa ricorrente” e comunque agevolmente riscontrabile “dall'esame dello stato matricolare” in atti. Ha resistito in giudizio, con memoria dell'8/10.11.2025, , CP_1 variamente contestando le avverse censure e deducendo in particolare che “nessuna norma contrattuale o legislativa subordina il diritto alla RPD al requisito dei 180 giorni di servizio”, come da giurisprudenza di merito e di legittimità all'uopo richiamata. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'odierna udienza, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
Merita accoglimento l'appello risultando evidente l'errore nel quale è incorso il decidente nel condannare il appellante al pagamento della retribuzione Parte_1 professionale docenti in favore di anche per l'a.s. 2018/2019, benché la CP_1 stessa in tale periodo avesse prestato attività lavorativa come insegnante docente in ragione di un unico contratto di lavoro a tempo determinato di durata complessiva inferiore ai 180 giorni - precisamente 92 giorni, come riferito dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo in giudizio (dal 18.10.2018 al 18.01.2019) e come certificato dallo stato matricolare prodotto dalla medesima parte (all. 1.1.) – preclusiva all'accoglimento della domanda in conformità alla disciplina contrattuale di settore (in particolare il CCNI del 31.08.1999), alla giurisprudenza di merito e di legittimità ripresa nell'impugnata sentenza e alle conclusioni trascritte nel medesimo Contr pronunciamento oggetto di gravame (“In conclusioni, il deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti per tutti i rapporti di lavoro a termine di durata inferiore a 180 giorni complessivi nell'arco di ciascun anno di servizio con l'Amministrazione convenuta con i conseguenti diritti connessi al TFR”). A non diversa conclusione può indurre la difesa dell'appellata, tardivamente costituitasi innanzi a questa Corte, circa l'insussistenza nella normativa di settore, come interpretata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, di qualsiasi previsione volta a delimitare il diritto alla prestazione in parola solo a fronte di rapporti di lavoro a termine di durata superiore a 180 giorni. Invero, a fronte del pronunciamento di prime cure sul punto (“(“In conclusioni, Contr il deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti per tutti i rapporti di lavoro a termine di durata inferiore a 180 giorni complessivi nell'arco di ciascun anno di servizio con l'Amministrazione convenuta”) e dell'avverso gravame (“la RPD va riconosciuta a fronte di rapporti di lavoro, siano essi a tempo indeterminato o determinato, purché in quest'ultimo caso di durata non inferiore a 180 giorni complessivi nell'arco di ciascun anno di servizio”), la lavoratrice avrebbe dovuto censurare, sia pur limitatamente a tale profilo, la sentenza di prime cure formulando appello incidentale, eventualmente condizionato all'accoglimento di quello principale, in assenza del quale il summenzionato passaggio motivazionale assume valenza di giudicato. Per quanto suesposto, in parziale riforma della sentenza, deve essere rigettata la domanda di diretta al pagamento della retribuzione professionale docenti CP_1 per l'anno scolastico 2018/2019. Il ridimensionamento delle pretese creditorie riconosciute in primo grado induce a compensare nella misura di un terzo le relative spese processuali. Stante l'esito complessivo della lite e l'accoglimento dell'appello, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.713/2023, emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 10 ottobre 2023, rigetta la domanda di al pagamento della retribuzione Parte_2 professionale docenti per l'anno scolastico 2018/2019. Compensa nella misura di un terzo le spese del primo grado e condanna la parte appellante al pagamento in favore di della residua quota che liquida in CP_1
€736,00, di cui €49,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari. Conferma nel resto la predetta sentenza. Compensa le spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 13 novembre 2025
Il Consigliere
Claudio Antonelli Il Presidente
IA MO