Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2344/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. GALBIATI MAURIZIO e CP_1 P.IVA_1
TRECCANI GEROLAMO GIUSEPPE ( ) VIA DURINI 24 20122 MILANO;
C.F._1
( ) VIA DURINI 24 20122 MILANO;
, Parte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA DURINI 24 20122 MILANO, presso il difensore avv. GALBIATI
MAURIZIO
ATTORE
contro
:
ASSICURATORI ASSUNTO IL RISCHIO DEI CERTIFICATI N. Parte_2
10395093R E N. 10432576D (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE e P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA 1 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'avv.
TAVAZZI MICHELE
CONVENUTO
pagina 1 di 17
DERIVANTE DAI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE N. CQ160034500 E N. CQ170024400(C.F.
), con il patrocinio dell'avv. ROMANO CESAREO GERARDO e elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Bolzano Via Rosmini 11 presso lo studio dell'Avv. R.Brazzini
CONVENUTO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. MALANDRINO GIANLUIGI e MOLINARI ANNAROSA
( ) *GALLERIA LEGIONARI TRENTINI 5 38122 TRENTO;
elettivamente C.F._3
domiciliato in Trento Via Diaz 8 presso lo studio dell'avv. A. RI
CONVENUTO
avente per oggetto: assicurazione contro i danni e trattenuta in decisione all'udienza del giorno
9.10.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previe tutte le necessarie statuizioni: In via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza del diniego di copertura opposto a dai Membri con riguardo ai CP_1 Parte_4 certificati di assicurazione n. CQ160034500 e n. CQ170024400 oggetto del presente giudizio e ai relativi Sinistri descritti nell'atto di citazione;
- conseguentemente, condannare i Parte_5
che hanno assunto il rischio di cui i certificati di assicurazione n. CQ160034500
[...]
e n. CQ170024400 a pagare nei confronti di l'importo in linea capitale di Euro 635.413,72 CP_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, nonché, successivamente alla liquidazione fino al saldo, anche oltre interessi legali secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazione commerciali (ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ.). In via principale, alternativa: - accertare e dichiarare l'operatività dei certificati di assicurazione n.
10395093R e n. 10432576D e segnatamente l'operatività della Clausola di Garanzia Postuma ivi prevista;
- conseguentemente, condannare i che hanno Parte_5
pagina 2 di 17 assunto il rischio di cui ai certificati di assicurazione n. 10395093R e n. 10432576D a pagare nei confronti di l'importo in linea capitale di Euro 635.413,72 oltre rivalutazione monetaria ed CP_1 interessi compensativi, nonché, successivamente alla liquidazione fino al saldo, anche oltre interessi legali secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazione commerciali (ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ.). In via subordinata: - per il caso non creduto che non si dovesse ritenere operante la copertura neppure in ragione dei certificati n.
10395093R e n. 10432576D, accertare e dichiarare la nullità parziale dei certificati per cui è causa e, al contempo, rimodularne il contenuto in modo tale da determinare l'obbligo di copertura in capo a dei Sinistri e, al contempo, condannare i che CP_1 Pt_5 Parte_4 hanno assunto il rischio di cui ai certificati di assicurazione n. CQ160034500 e n. CQ170024400, ovvero n. 10395093R e n. 10432576D, a pagare nei confronti di l'importo in linea capitale CP_1 di Euro 635.413,72, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, nonché, successivamente alla liquidazione fino al saldo, anche oltre interessi legali secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazione commerciali (ai sensi dell'art. 1284, comma
4, cod. civ.). In via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare la responsabilità dei Membri
e/o di nei Parte_4 Controparte_3 confronti di per le ragioni dedotte nell'atto di citazione e per l'effetto condannarli a CP_1 pagare, in via tra loro solidale ovvero ciascuno per quanto di ragione, i anche ai sensi dell'art. Pt_4
2049 cod. civ., l'importo in linea capitale di Euro 635.413,72 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, nonché, successivamente alla liquidazione fino al saldo, anche oltre interessi legali secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazione commerciali (ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ.).
In via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie avversarie;
- occorrendo, ammettere i seguenti capitoli di prova per testi e interrogatorio formale del legale rappresentante di IG. CP_2 Persona_1
1) Vero che, ai fini della compilazione dei questionari assicurativi di cui ai documenti nn. 3, 4, 5 e 6 di parte attrice che si rammostrano al teste, si recava personalmente presso la sede di Persona_1 in Trento per incontrare amministratore delegato di 2) Vero che i CP_1 Persona_2 CP_1 questionari assicurativi di cui al capitolo 1) che precede venivano esaminati da e Persona_1 nel corso di detti incontri. 3) Vero che, in occasione di tali incontri, la compilazione Persona_2 dei questionari assicurativi di cui al capitolo 1) che precede avveniva alla presenza, sotto la supervisione e secondo le indicazioni impartite di volta in volta da a Persona_1 Persona_2
Si indica quale teste la SI , via alla Selva Faeda 1/C, 38096, Vallelaghi (TN). Testimone_1
Con vittoria di spese e onorari di causa
PARTE CONVENUTA ASSUNTO IL RISCHIO DERIVANTE DAI Parte_2
CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE N. CQ160034500 E N. CQ170024400 il quale ha concluso come segue: rigettare la domanda di indennizzo della in relazione ai 3 Sinistri per cui è CP_1
pagina 3 di 17 causa, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e nelle successive difese, con condanna di al ristoro alle spese ed onorari di difesa degli Assicuratori;
= in via subordinata, nel non creduto CP_1 caso di condanna degli Assicuratori, condannare la Controparte_3
a tenere indenni e/o manlevare gli da ogni e qualsiasi esborso dovesse
[...] Parte_6 essere posto a loro carico dall'emananda sentenza, con condanna di essa
[...] al ristoro alle spese ed onorari di difesa degli Assicuratori. Controparte_3
PARTE CONVENUTA ASSICURATORI ASSUNTO IL Parte_2
RISCHIO DEI CERTIFICATI N. 10395093R E N. 10432576D ha concluso come in prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc dep il 11.2.22
Come da prima memoria_ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e/o preliminare
- accertare, per tutti i motivi esposti, il difetto di legittimazione passiva degli scriventi Parte_5 rispetto alle pretese ex adverso azionate inerenti i certificati di Polizza n. CQ160034500 e n.
[...]
CQ001724400 (mai dai primi stipulati né sottoscritti);
- accertare, per tutti i motivi esposti, l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto assicurativo di parte attrice sui certificati n. 10395093R e n. 10432576D in via principale:
- dichiarare in ogni caso inammissibile e/o improponibile qualunque domanda formulata nei confronti dei Membri dei che hanno assunto il rischio di cui ai certificati n. 10395093R e n. 10432576D Pt_4
e/o, comunque, rigettare integralmente tutte le domande avverse, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, per tutte le ragioni esposte;
- accertare e dichiarare l'inoperatività/inefficacia delle polizze (definite c.d. “terzo” certificato e
“quarto” certificato) e delle clausole in esse contenute, per le ragioni tutte dedotte in narrativa e, per l'effetto, rigettare le relative domande di copertura assicurativa ex adverso formulata nei confronti degli scriventi Assicuratori;
in via subordinata:nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate – e solo ove all'esito dell'istruttoria risultasse accertata, in tutto o in parte rispetto ai tre sinistri di cui è causa, l'effettiva operatività della garanzia postuma ex adverso invocata sui certificati assicurativi n.
10395093R e n. 10432576D – condannare gli scriventi ad Parte_7 indennizzare l'assicurato esclusivamente nei limiti di quanto verrà eventualmente accertato e provato nel corso del giudizio, in ogni caso entro il massimale contrattualmente previsto e non in eccedenza allo stesso e nel rispetto di tutti i limiti di polizza.
sempre in via subordinata:in denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse e di rigetto pagina 4 di 17 delle domande sopra formulate, ridurre debitamente il quantum debeatur per tutte le ragioni esposte in narrativa;
sempre in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avverse, dichiarare i che hanno assunto il rischio di cui ai certificati 10395093R e Parte_5
n. 10432576D tenuti a garantire e manlevare nei limiti delle polizze contratte e con esclusione di qualsivoglia solidarietà rispetto a poste risarcitorie e/o indennizzi attribuibili a soggetti e/o ad attività non assicurate.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
PARTE CONVENUTA Controparte_3
Voglia l'Ecc.mo Tribunale: a) ammettere le prove così come richieste dalla con Controparte_3 la propria seconda memoria istruttoria, che qui di seguito si ribadiscono: “Vero che: a) “EC riceve sulla propria piattaforma informatica la richiesta di quotazione di polizze assicurative nel ramo della responsabilità civile professionale, da parte di altri intermediari assicurativi;
b) EC trasmette direttamente agli agenti che ne facciano richiesta per clienti assicurandi propri specifici questionari, diversi a seconda del tipo di responsabilità civile che si intenda assicurare;
c) Nello specifico EC ha trasmesso tutti gli anni i questionari che qui si allegano sub doc. 7 (anno 2017), sub doc. 8 (anno 2016), sub doc. 9 (anno 2017); d) Tali questionari sono stati trasmessi dalla alla Controparte_3 società che li ha compilati e sottoscritti di suo pugno, completando tutti i campi previsti nei CP_1 questionari stessi e fornendo analitica risposta ad ogni domanda presente nei questionari;
e) Raccolti i predetti questionari debitamente compilati e sottoscritti dal cliente la li Controparte_3 trasmetteva nei singoli anni di riferimento alla EC unitamente ad ogni altra documentazione da quest'ultima richiesta;
f) EC esaminava le quotazioni richieste, la documentazione e in particolare i questionari compilati dai soggetti assicurandi e da questi sottoscritti e se rilevava la completezza delle informazioni necessarie, provvedeva alla emissione della polizza ed all'incameramento dell'importo del premio assicurativo;
g) La polizza veniva dalla EC compilata e trasmessa all'agenzia CP_2 già completa in ogni suo aspetto, senza che l'agenzia potesse apportarvi alcun tipo di CP_2 modifica;
h) Qualora fosse stata riscontrata da parte della EC l'esigenza di ulteriori informazioni
EC avrebbe posto l'emissione del contratto assicurativo in stand by in attesa di ricevere ulteriori chiarimenti;
nel caso delle polizze queste furono emesse dalla EC sulla base dei questionari CP_1 compilati dalla . Su tutti i predetti capitoli da a) ad h), preceduti dalla dizione “E' vero che” ed CP_1 esibiti ai testi i questionari qui prodotti sub doc. 7-8-9 si chiede ammettersi prova per testimoni indicando a testimoni i IGg.ri: 1) IG.ra , Via Milano n. 49 38122 Trento;
2) IG. Testimone_2
, Via 3 Novembre n. 9/C fraz. Sasso 38060 Nogaredo (TN).” Testimone_3
b) “Respingere ogni domanda formulata dalla parte attrice nei confronti della CP_1 CP_2
pagina 5 di 17 Assicurazioni, nonché ogni domanda formulata dagli di cui ai certificati Parte_8 assicurativi CQ 160034500 e CQ170024400 nei confronti della con la propria comparsa CP_3 di costituzione e risposta. Vittoria di spese e compensi di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante, CP_1
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Controparte_3
, e i , esponendo che:
[...] Parte_4
al fine di assicurare il rischio derivante della sua attività di revisore legale dei conti di società, aveva stipulato diverse polizze assicurative con membri che avevano Parte_4
assunto il rischio di cui ai certificati di assicurazione n. CQ160034500 (primo certificato di assicurazione) e n. CQ170024400 (secondo certificato di assicurazione) ovvero quello di cui agli ulteriori certificati di assicurazione n. 10395093R (terzo certificato di assicurazione) e n. 1043257D
(quarto certificato di assicurazione); in forza di tali polizze i si erano impegnati a tenere Pt_4
indenne la società attrice di quanto la stessa fosse tenuta a pagare quale responsabile civile ai sensi di legge per danni derivati a clienti e/o terzi nell'esercizio della propria attività professionale;
tali polizze erano state stipulate a mezzo della Controparte_3
corrispondente dei quale soggetto che aveva sottoscritto le polizze e le relative condizioni Pt_4
generali di assicurazione ed espressamente incaricato alla stipula e gestione dei certificati di assicurazione;
i avevano negato la copertura relativa a tre sinistri occorsi alla società attrice tra il Pt_4
2016/2017, sfociati in tre procedimenti giudiziari nel 2018: in particolare l'azione di responsabilità
proposta dal a valere sul primo certificato di assicurazione, Controparte_4
l'azione di responsabilità proposta dal a valere sul primo certificato di Controparte_5
pagina 6 di 17 assicurazione, l'azione di responsabilità proposta dal Parte_9
a valere sul secondo certificato di assicurazione;
in particolare i avevano rifiutato la copertura assicurativa su rilievo che non sarebbero state Pt_4
dichiarate al momento della stipula dei contratti le circostanze rappresentate dal fatto che le società
e erano state ammesse a concordato preventivo già prima della stipula delle CP_6 CP_5
polizze e che la era stata dichiarata fallita sempre anteriormente alla stipula Parte_9
delle polizze, circostanze rilevanti, secondo la prospettazione dell'assicuratore, ai fini della decisione circa la stipula delle polizze assicurative e le relative condizioni;
i questionari sottoposti alla sua attenzione erano stati correttamente compilati rendendo tutte le dichiarazioni richieste in tali documenti;
erano intervenute comunicazioni della soc. firmataria delle polizze incaricata anche di CP_3
gestirle, che avevano confermato la correttezza della compilazione dei questionari assicurativi,
rilevando che effettivamente le clausole contrattuali avrebbero dovuto essere formulate con maggiore chiarezza;
sempre in forza di dichiarazioni confessorie rese dalla società la copertura assicurativa CP_2
doveva essere garantita in applicazione della clausola cd continuous cover;
le polizze assicurative contenevano inoltre la clausola di copertura postuma, sicché la copertura dei sinistri doveva essere garantita per i due anni successivi alla scadenza delle stesse;
i giudizi introdotti dai , e erano stati definiti Controparte_7 CP_5 Parte_9
dall'attrice mediante transazioni in esecuzione delle quali la stessa aveva versato l'importo complessivo di euro 520.000, ed affrontato di spese legali per euro 173.013,72;
gli assicuratori avevano rifiutato la copertura in forza di condotta non improntata a criteri di buona fede e doveva ritenersi illegittimo il loro rifiuto di provvedere al pagamento delle somme da essa versate;
pagina 7 di 17 gli assicuratori avevano rinnovato ulteriori polizze negli anni successivi anche dopo essere venuti a conoscenza dei sinistri in questione a condizioni sostanzialmente analoghe, il che escludeva che, nel caso in cui l'apertura di procedure concordatarie riguardanti le suddette società fosse stata resa nota, le condizioni di polizza sarebbero state modificate e sarebbe stata negata la sottoscrizione delle polizze;
doveva comunque ritenersi sussistente una responsabilità della la quale Controparte_3
non aveva adeguatamente assistito la società attrice, quale sua cliente, nella redazione delle polizze e dei connessi questionari.
Chiedeva pertanto la condanna dei membri sottoscrittori dei of con riguardo ai Pt_4 Pt_4
certificati di assicurazione n. CQ160034500 e n. CQ17004400 al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 635.413,72 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi ed interessi ai sensi dell'articolo 1284 co. 4 cc;
in via principale e alternativa, accertata l'operatività dei certificati di assicurazione n. 10395093R e n. 10432576D in forza della clausola di garanzia postuma, che i membri sottoscrittori dei of con riguardo a tali certificati di assicurazione fossero Pt_4 Pt_4
condannati al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 635.413,72, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi ed interessi ai sensi dell'articolo 1284 comma 4; in via subordinata, la condanna dei membri che avevano assunto il Parte_4
rischio di cui ai certificati di assicurazione n. CQ160034500 e n. CQ17004400 ovvero n. 10395093R e n. 10432576D a pagare in favore di parte attrice l'importo di euro 635.413,72 oltre accessori;
nel caso non fosse ritenuta operante neppure la clausola di garanzia postuma, che forse dichiarata la nullità
parziale della polizza con rimodulazione del contenuto in modo tale da determinare l'obbligo di copertura in favore di essa attrice, con conseguente condanna dei membri sottoscrittori dei of Pt_4
che avevano assunto il rischio di cui ai certificati di assicurazione n. CQ160034500 e n. Pt_4
CQ17004400 ovvero n. 10395093R e n. 10432576D a pagare in favore della società attrice l'importo di euro 635.413,72, oltre accessori;
in via ulteriormente subordinata che fosse dichiarata la pagina 8 di 17 responsabilità dei membri sottoscrittori dei e della Parte_4 Controparte_3
, con condanna degli stessi in via solidale ovvero ciascuno di essi per quanto di
[...]
ragione, quanto ai anche i sensi dell'articolo 2049 c.c., al pagamento dell'importo di euro Pt_4
635.413,72 oltre accessori.
Si costituivano in giudizio gli che avevano assunto il rischio dei certificati n. 10395093R Parte_6
e n. 10432576D , esponendo che gli assicuratori che avevano stipulato i certificati di polizza n.
10395093R e n. 10432576D e quelli che avevano stipulato i certificati di polizza n. CQ160034500 e n. CQ17004400 costituivano soggetti del tutto distinti e autonomi;
rilevando che tutti i sinistri dedotti in giudizio si erano verificati in epoca successiva al periodo di copertura assicurativa (rispettivamente dal 30.6.14 al 30.6.15 quanto al primo certificato ed dal 30.6.15 al 30.6.16 quanto al secondo certificato); sostenendo che non erano stati mai coinvolti nella fase stragiudiziale ad eccezione della procedura di mediazione introdotta il 21/6/21; che i sinistri dedotti in giudizio non erano stati mai denunciati loro, sicché il diritto ad ottenere la copertura assicurativa doveva ritenersi prescritto;
che non era operativa la clausola postuma e che la scelta di transigere i sinistri per l'importo di euro 520.000
non era loro opponibile.
Chiedevano pertanto che fosse accertato il proprio di difetto di legittimazione passiva e che fosse accertata l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 2952 c.c. del diritto assicurativo dedotto in giudizio. Chiedevano via principale che fosse dichiarata inammissibile e/o improcedibile qualunque domanda proposta nei loro confronti e che comunque tale domanda fosse rigettata;
che fosse accertata l'inoperatività/inefficacia delle polizze e delle clausole in esso contenute, con conseguente rigetto delle domande proposte da parte attrice. Chiedevano in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, che fosse accertato che essi erano tenuti ad indennizzare l'assicurato esclusivamente nei limiti di quanto eventualmente accertato, in ogni caso entro il massimale contrattualmente previsto;
in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, che le somme pagina 9 di 17 riconosciute fossero ridotte;
sempre in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande proposte della società attrice, che fosse accertato che i membri del che avevano Pt_4
assunto il rischio dei certificati n.10395093R e n. 10432576D erano tenuti a garantire e manlevare la soc. attrice nei limiti delle polizze contratte e con esclusione di qualunque solidarietà con riguardo a poste risarcitorie e/o indennizzi attribuibili a soggetti e/o ad attività non assicurate.
Si costituivano in giudizio gli che avevano assunto il Parte_10 Parte_4 Pt_4
rischio derivante dai certificati di assicurazione n. CQ160034500 e n. CQ17004400, rilevando che gli assicuratori citati in giudizio costituivano soggetti giuridici del tutto autonomi sicché doveva affermarsi che i rapporti negoziali dedotti in giudizio facevano capo a titolari diversi;
negando che la
[...]
avesse il potere di rappresentarli, in quanto il rapporto contrattuale che legava CP_3
l'intermediario riguardava esclusivamente il cliente;
rilevando che la società attrice non aveva esposto nel questionario circostanze rilevanti per la valutazione del rischio assicurato, vale a dire la circostanza che le società di cui avevano curato la revisione dei conti erano state ammesse a concordato preventivo ed erano state dichiarate fallite, sicché doveva ritenersi intervenuta la perdita il diritto all'indennizzo;
sostenendo che la clausola continuous cover richiamata nella scheda di copertura costituiva mero refuso;
che la società attrice non aveva diritto ad alcun indennizzo per violazione dell'obbligo di salvaguardia di cui all'art. 1914 c.c. e per essere il danno subito ad essa imputabile ex art. 1227 cc,
stante la sua scelta unilaterale di definire con transazione le controversie con i soggetti che avevano introdotto azione risarcitoria nei loro confronti;
sostenevano che in caso di loro condanna, doveva ritenersi responsabile della inesatta compilazione dei moduli la sia a titolo Controparte_3
contrattuale, ribadendo tuttavia che nessun rapporto contrattuale era intervenuto con tale società, sia a titolo extracontrattuale.
Chiedevano il rigetto della domanda proposta della società attrice nei loro confronti e, in via subordinata, in caso di loro condanna, che la Controparte_3
pagina 10 di 17 fosse condannata a tenerli indenni e/o manlevarli da qualunque esborso fossero condannati ad effettuare in favore di parte attrice.
Si costituiva in giudizio , sostenendo che Controparte_8
aveva chiesto informazioni circa la tipologia di polizze offerte sul mercato alla EC, società che rappresentava i sindacati of con riferimento alle richieste della società attrice;
che, Pt_4 Pt_4
ritenute adeguate le polizze offerte, aveva richiesto alla EC tutto quanto necessario per l'emissione di polizze in favore della società attrice e gli era stato trasmesso apposito questionario da far compilare al cliente, come effettivamente avvenuto;
che nessuna particolare richiesta era pervenuta dai e del Pt_4
resto il rapporto contrattuale con la società attrice e gli assicuratori coinvolti proseguiva da diversi anni;
che la polizza prevedeva la clausola continuous cover;
che nel 2019 la società attrice aveva segnalato nel questionario che erano intervenute le richieste risarcitorie da parte dei e P_
, ma le polizze erano state ugualmente emesse da che le polizze in questione doveva Pt_9 Pt_4
ritenersi operative;
che aveva svolto con correttezza e professionalità alla sua attività di intermediario assicurativo sì che non poteva ritenersi sussistente alcuna sua responsabilità. Chiedeva pertanto che la domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice fosse rigettata.
Si procedeva all'istruzione probatoria mediante l'acquisizione dei documenti offerti.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.24.
* * * *
La domanda proposta dalla soc. attrice deve essere rigettata.
In applicazione il principio più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui la decisione può
essere assunta in forza della cd ragione più liquida (cfr Cass. ord. n. 363/19: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente pagina 11 di 17 subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.) , ritiene questo giudice che la domanda della società attrice di ottenere l'indennizzo assicurativo per l'importo di euro 520.000 debba essere rigettata in conseguenza della violazione degli obblighi sulla stessa gravanti di cui all'art. 1914 c.c.
In particolare deve ritenersi che la società attrice nella sua qualità di assicurata non abbia fatto quanto gli era possibile per evitare e diminuire il danno, scegliendo di transigere la controversia sorta con i di società all'interno delle quali aveva svolto l'incarico di revisore dei conti, senza indicare P_
in alcun modo ragioni concrete a sostegno di tale scelta e tenendo invece una condotta che risulta essere indifferente agli obblighi che, sia pure indirettamente, da tale transazione sarebbero sorti a carico della compagnie assicuratrici, impegnando le stesse a rimborsi di importi rilevanti.
Va rilevato che, costituendosi in giudizio nelle cause proposte dai , Controparte_7 CP_5
e (in favore dei quali sono state versate rispettivamente le somme di euro Parte_9
200.000, euro 150.000 ed euro 170.000), la società si difendeva (doc. 50-51-52) affermando CP_1
di avere tempestivamente rilevato sin dai bilanci di esercizio al 30.6.12 che la società presentava significativi problemi di continuità aziendale e che inequivoche segnalazioni aveva ripetuto con riguardo ai bilanci di esercizio al giugno 2013, tanto da giungere a dichiarare l'impossibilità di esprimere un proprio giudizio sul bilancio chiuso al 2014; negando ogni responsabilità in capo a sé;
specificando in aver alcun potere di provocare lo scioglimento della società; sostenendo di aver rispettato tutte le procedure di revisione nel rispetto dei principi di revisione adottate da;
che CP_9
non era possibile dalle verifiche effettuate riscontrare anomalie in relazione a singole operazioni pagina 12 di 17 indicate dai Fallimenti;
che difettava il nesso causale tra la condotta ad essa attribuita e il pregiudizio patito dalla società e dai creditori. Nella sostanza la stessa negava in radice una propria responsabilità.
Certamente non è stata trasmessa alle compagnie assicuratrici la relazione svolta dai legali della società attrice (doc 66) dove venivano illustrati i possibili scenari negativi quanto all'esito dei processi introdotti nei confronti di , l'entità della quota astratta del danno che poteva essere alla stessa CP_1
addebitata in relazione all'attività effettivamente svolta e l'importo che la stessa poteva essere chiamata a versare a titolo risarcitorio in riferimento alla propria quota di responsabilità, valutando anche la possibilità di azione di regresso. In tale relazione veniva esposto che i legali della soc.
RG (assuntore dei fallimenti e aveva prospettato una soluzione P_ CP_10
transattiva nell'ordine di euro 450.000/400.000,00 con riferimento di entrambe le cause, in parte da corrispondere anche mediante rinuncia della a propri compensi professionali, pur con la CP_1
precisazione che vi era uno spazio di trattativa. Anche con riguardo al procedimento introdotto dal
, veniva esposto in tale relazione che i legali dello stesso avevano comunicato in Parte_9
via ufficiosa la possibilità di definire in via transattiva la controversia mediante il pagamento da parte di dell'importo di circa euro 200.000. Tale relazione dei legali della soc. attrice dd. 10.3.20 CP_1
(prodotta con degli omissis) sicuramente non è stata trasmessa alle compagnie assicuratrici, posto che tale circostanza non è stata nemmeno esposta da parte attrice e nel documento è riportata la dizione
“strettamente riservata e confidenziale”.
Deve quindi ritenersi che parte attrice non abbia messo a disposizione delle compagnie assicuratrici gli elementi di fatti e di diritto esposti in tale relazioni, che potevano consentire alle compagnie assicuratrici di valutare la convenienza di una transazione e soprattutto gli importi richiesti dai danneggiati.
Le generiche difese di parte attrice secondo cui tutte le azione di responsabilità nei confronti di organi sociali sono caratterizzati da una complessità tale da non poter eliminare del tutto rischio di pagina 13 di 17 soccombenza, con elevata possibilità che il danneggiato tenda a preferire di far valere la sentenza, in caso di condanna, verso la società di revisione piuttosto che verso i sindaci ovvero gli amministratori, e la deduzione che gli importi richiesti erano di entità tale da giustificare una transazione sono considerazioni di carattere generale che non possono tuttavia prescindere da una valutazione in concreto delle possibilità effettive di soccombenza sia in relazione alle condotte poste in essere (che dovevano essere ben note al revisore dei conti), sia al danno che presumibilmente potrà ritenersi provato all'esito del giudizio.
Non può del resto non considerarsi la circostanza che, come ammesso dalla stessa società attrice (e come risulta dai doc. 49 e 56), nei diversi giudizi nei quale la società attrice è stata convenuta avevano partecipato numerose compagnie assicuratrici di altri convenuti, sicché l'affermazione che destinataria dell'azione esecutiva sarebbe stata principalmente società attrice, anche in caso di una quota minima di responsabilità, è priva di fondamento.
Sostiene parte attrice di aver messo a conoscenza delle trattative e del contenuto delle stesse le compagnie assicuratrici mediante l'invio della comunicazione doc. 65.
Trattasi di comunicazione inviata in data 15.5.20 alla soc. EC (che per stessa ammissione delle compagnie assicuratrici convenute aveva poteri rappresentativi delle stesse) che tuttavia presenta un contenuto assolutamente generico posto che in tale comunicazione non viene esposto alcun importo,
circostanza sicuramente rilevante se si considera l'entità delle somme di cui parte attrice chiede la restituzione.
Pure rilevante è la circostanza che tutte le transazioni stipulate dalla società attrice avevano natura di transazione parziarie, prevedevano lo scioglimento del vincolo di solidarietà con la conseguenza che veniva impedito l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti degli altri soggetti eventualmente responsabili della determinazione dei danni lamentati dai Fallimenti, pattuizione che impediva quindi pagina 14 di 17 anche alle compagnie assicuratrici la facoltà di poter esercitare azione di regresso, in surroga, con riguardo alla somme eventualmente versate (doc.26-27-28) .
Anche tale circostanza, oltre all'importo rilevante delle somme al cui pagamento la società attrice si era impegnata con delle richiamate transazioni, ha determinato un pregiudizio per le compagnie assicuratrici quanto agli importi che le stesse potevano recuperare nei confronti degli altri corresponsabili.
In sostanza deve ritenersi che la scelta di stipulate le transazioni in questione sia stata una scelta autonoma che ha determinato in pregiudizio delle compagnie assicuratrici il sorgere di un obbligo di pagamento di indennizzo che poteva mancare e comunque aumentato l'importo del danno, essendo stata loro sottratta ogni valutazione in ordine all'opportunità di rinunciare alle difese già esposte in giudizio dall'assicurato, di definire la controversia con una transazione, di quantificare gli importi riconosciti a titolo di risarcimento, di rinunciare per effetto del contenuto di tale transazione all'esercizio di azione di regresso da parte dell'assicurato e delle compagnie assicuratrici, sia pure in surroga.
Per quanto riguarda invece la richiesta di rimborso delle spese legali (doc. 53 parte attrice) va rilevato che le fatture prodotte in giudizio si riferiscono tutte ad acconti e fondi spese per le attività
svolte, senza alcuno specifico riferimento, nemmeno mediante la redazione di una nota spese al momento di estinzione dei giudizi quanto allo specifico rapporto processuale, alle attività poi effettivamente svolte nel corso del processo di cui gli acconti costituivano anticipi rispetto ad un saldo finale;
in tale modo non è possibile effettuare alcuna valutazione della congruenza e necessità degli importi che sarebbero stati versati dalla società attrice in favore dei propri legali.
Considerate le ragioni della decisione, anche la domanda proposta la società attrice nei confronti della deve essere rigettata. Controparte_3
Le spese di lite relative al rapporto processuale tra e seguono la CP_1 Parte_11
pagina 15 di 17 soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione e istruttoria che si è limitata al deposito delle relative memorie per la quale vengono riconosciuti gli importi minimi.
Le spese di lite quanto al rapporto processuale tra e CP_1 Controparte_3
vengono invece integralmente compensate, in relazione alla condotta processuale di
[...]
quest'ultima, che sempre sostenuto la piena operatività delle polizze dedotte in giudizio.
P. Q. M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta domanda proposta dalla nei confronti degli che hanno assunto il CP_1 Parte_6
rischio dei certificati di polizza n. 10395093R e n. 10432576D e degli che hanno assunto Parte_6
il rischio dei certificati di polizza n. n. CQ160034500 e n. CQ17004400 e conseguentemente la domanda proposta dalla nei confronti della CP_1 Controparte_3
[...]
2) condanna la in persona del legale rappresentante, al rimborso in favore degli CP_1 Parte_6
che hanno assunto il rischio dei certificati di polizza n. 10395093R e n. 10432576D e degli che hanno assunto il rischio dei certificati di polizza n. n. CQ160034500 e n. Parte_6
CQ17004400 delle spese di giudizio, liquidate, per ciascuno dei due convenuti, in € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra la e la CP_1 Controparte_3
[...]
pagina 16 di 17 Cosi deciso in Trento, 21.1.25.
Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)
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