Articolo 12 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Articolo 11Articolo 13
Versione
2 settembre 1985
Art. 12.

L' articolo 2680 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2680 - (Tenuta del registro generale d'ordine). - Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine".
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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