Articolo 169 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 168Articolo 170
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19 aprile 1942
Art. 169.

Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all'entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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