Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5388 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella,
Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11076 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, riservata per la decisione in data 27.2.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali
TRA
( ), in qualità di impresa territorialmente designata Parte_1 P.IVA_1
quale FGVS, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Dei, come da procura in atti;
ATTORE
E
( ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ); C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1
[...]
, nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri Parte_2
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, allegava di avere risarcito i danni relativi al sinistro verificatosi in data 5.12.1999, tra il veicolo Fiat Panda tg
PV67969, privo di copertura assicurativa, di proprietà di e condotto Controparte_1
da , e l'autovettura Alfa Romeo 155, tg POLIZIA D2351, di proprietà del Controparte_2
. In relazione a tale sinistro, in particolare, il Giudice di Pace di Controparte_3
Barra aveva accertato, con la sentenza n. 3117/03, l'esclusiva responsabilità del sig.
. Allegava, inoltre, l'istante: 1) che, in esecuzione della sentenza Controparte_1
emessa dal Giudice di Pace di Barra, in data 28.4.2004, aveva corrisposto la somma complessiva di euro 9.533,00, di cui euro 3.787,47 in favore del danneggiato
[...]
, euro 3.686,27 in favore del danneggiato ed euro 2.059,26 Per_1 Persona_2
in favore dell'avv. Bifulco Paola, per il pagamento delle spese di lite;
2) che, nonostante il sollecito effettuato dalla , mandataria dell'istante per il recupero del credito, i Pt_3
convenuti non avevano provveduto a corrispondere quanto dovuto.
L'istante, pertanto, ex art. 292 I comma d.lgs. 209/2005, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di euro 9.533,00, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo, con vittoria delle spese di lite.
Dichiarata la contumacia di entrambi i convenuti, non costituitisi benché ritualmente citati, ed esaurita la fase istruttoria (consistita nel deposito delle memorie 183 VI comma cpc e nell'escussione di un teste di parte attrice), in data 27.10.25, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso, la domanda è fondata e trova accoglimento nei confronti di P_
.
[...]
La parte istante, invero, è l'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania e, proprio nella
2 suddetta qualità, provvedeva a risarcire, ex art. 283 comma I lett. b) d.lgs 209/2005, le vittime del sinistro avvenuto in data 5.12.1999.
La parte attrice, in particolare, forniva una piena prova di quanto allegato, poiché:
1) depositava la sentenza n. 3117/03 del Giudice di Pace Barra, passata in giudicato, nella quale era parte , nella qualità di proprietario Controparte_1
del veicolo e non;
Controparte_2
2) l'avv. Paola Bifulco, escussa quale teste all'udienza del 29.3.24, dichiarava che la aveva “inoltrato l'assegno, liquidando integralmente le somme Parte_1
dovute”;
3) depositava la quietanza del pagamento delle spese legali (doc. 2).
Orbene, in forza dell'art. 292 d.lgs. 209/2005, l'istante ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto.
In accoglimento della domanda attorea, pertanto, va condannato al Controparte_1
pagamento, in favore della società , n.q. di FGVS, della somma di Parte_1
euro 9.533,00, oltre interessi dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo.
Alcuna domanda, invece, può trovare accoglimento nei confronti di , il Controparte_2
quale non era parte del procedimento svoltosi innanzi al Giudice di Pace e rispetto al quale alcun accertamento di responsabilità risulta essere stato effettuato. Si evidenzia, inoltre, che anche la lettera di messa in mora inoltrata dalla aveva come unico Pt_3
destinatario . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate in Controparte_1
dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14, come aggiornati ex D.M.
147/22, applicati in ragione dello scaglione per valore fino a 26.000,00 euro, ridotti del
50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
Nulla per le spese di , non costituitosi. Controparte_2
PQM
3 Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza Parte_1
disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_1
lo condanna al pagamento, in favore della società , n.q. FGVS, Parte_1
della somma di euro 9.533,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
2) rigetta ogni domanda proposta nei confronti di;
Controparte_2
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1
società , n.q. FGVS, che liquida in euro per spese ed euro € Parte_1
2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
4) nulla per le spese d . Controparte_2
Così deciso in Napoli in data 29.5.2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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