Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2007, n. 25511
CASS
Sentenza 9 maggio 2007

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In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni disposte al fine di agevolare la ricerca del latitante, le operazioni di captazione, anche nell'ipotesi di cui all'art. 295 comma terzo cod. proc. pen., devono esser effettuate attraverso gli impianti in dotazione alla competente Procura della Repubblica: ne consegue che l'autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature esterne deve essere sorretta da adeguata motivazione circa l'inidoneità degli apparati dell'ufficio della Procura, e che la violazione di tale obbligo di motivazione comporta l'inutilizzabilità dell'esito delle operazioni captative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2007, n. 25511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25511
    Data del deposito : 9 maggio 2007

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