Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni disposte al fine di agevolare la ricerca del latitante, le operazioni di captazione, anche nell'ipotesi di cui all'art. 295 comma terzo cod. proc. pen., devono esser effettuate attraverso gli impianti in dotazione alla competente Procura della Repubblica: ne consegue che l'autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature esterne deve essere sorretta da adeguata motivazione circa l'inidoneità degli apparati dell'ufficio della Procura, e che la violazione di tale obbligo di motivazione comporta l'inutilizzabilità dell'esito delle operazioni captative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2007, n. 25511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25511 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO AN Silvio - Presidente - del 09/05/2007
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 727
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 10116/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME SI IA, n. in Siderno il 12.01.1959;
2) ME TR, n. in Siderno il 30.11.1930;
3) RL RI TA, n. in Garbagnate Milanese il 11.05.1962;
4) ON LO, n. in Milano il 31.08.1969;
5) MA AN, n. in Reggio Calabria il 23.11.1952;
6) LI NT, n. in Locri il 15.09.1974;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 19.10.2004;
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di ME SI IA, ME TR, MA AN e LI NT;
la inammissibilità del ricorso di ON LO;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RL RI TA limitatamente alla continuazione ed il suo rigetto per il resto;
Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Lombardo Domenico per ON LO, avv.ti Speziale NI e Fava NT per ME SI IA e ME TR, avv. Silva Franco Claudio per MA AN, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.0 Il 27 marzo 2003 il G.I.P. del Tirbunale di Reggio Calabria, a seguito di giudizio abbreviato, condannava a pene ritenute di giustizia, con le connesse pene accessorie:
- SI IA ME per imputazioni, unificate sotto il vincolo della continuazione, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, commi 1, 2, 3 e 4; artt. 81, 110 e 112 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e 80; art. 110 c.p., art. 73, commi 1 e 6, D.P.R. n.309 del 1990, art. 80;
- TR ME per imputazioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4; artt. 81, 110 e 112 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80; art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, commi 1 e 6 e art. 80;
- RI TA RL per imputazione di cui all'art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14;
- LO NO per imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6;
- AN AR per imputazioni di cui agli artt. 81, 110 e 112 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6;
- NT MA per imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4.
1.1 Sui gravami degli imputati, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 19 ottobre 2004, così provvedeva:
- riduceva la pena inflitta a SI IA ME e ME TR, ritenuto assorbito il reato di cui al capo E1) in quello di cui al capo d) e riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche;
- riduceva le pene inflitte a RI TA RL, AR AN e NT MA;
- riduceva anche la pena inflitta a LO NO, riconosciutegli le attenuanti generiche.
Chiarivano i giudici del gravame - richiamando la sentenza di prime cure - che "l'iniziale spunto investigativo" al procedimento che occupa era stato dato da una conversazione telefonica intercettata nell'ambito di altro procedimento, relativo alla ricerca del latitante AN GL: si trattava di una conversazione da una utenza pubblica ad altra mobile intestata a tale Casto Rosalba. Gli accertamenti di P.G. avevano consentito di accertare che la sim card contattata dall'utenza pubblica agganciava i ripetitori Omnitel ubicati in Milano, in vie vicinissime alla Casa Circondariale di San Vittore, e successivamente che la stessa era utilizzata da AL NN, recluso in quell'istituto di pena dal 1 settembre 1998, giorno in cui era stato arrestato assieme a AS LI per la illegittima detenzione di oltre dieci chilogrammi di cocaina. Dal tenore delle conversazioni captate si evinceva che "era in atto un rilevante traffico illecito di stupefacenti"; "grazie ai contatti di tale utenze con altre", venivano sottoposte ad intercettazione "una serie di utenze telefoniche, pubbliche e private, fisse e mobili", e "l'attività investigativa veniva effettuata anche con appostamenti, pedinanamenti, osservazioni, controlli, acquisizioni di informazioni, perquisizioni, sequestri". Si riteneva, quindi, accertata "l'esistenza di una vasta associazione dedita al traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, attiva tra Africo Nuovo, San Lorenzo, Lainate, Garbagnate, Milano, Melito Porto Salvo, associazione che vedeva protagonisti una serie di soggetti, alcuni incensurati ed altri già noti e dotati di caratura criminale discendente dalla loro appartenenza a cosche mafiose": il giudice di primo grado aveva, in particolare, rilevato che "il leader indiscusso dell'associazione... è da ritenersi AL NN, che "dall'interno del carcere di San Vittore... conversava quotidianamente con i suoi accoliti impartendo ordini, stringendo alleanze con gli esponenti del crimine organizzato con lui detenuti, prendendo nuovi contatti all'interno del carcere con pregiudicati di consolidata militanza nell'attività di spaccio".
Nel pervenire alle rese statuizioni, la Corte territoriale disattendeva le eccezioni difensive di inutilizzabilità delle eseguite intercettazioni telefoniche, sui rilievi della mancanza o insufficiente motivazione sui presupposti di legge legittimanti l'uso di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura procedente e sulle eccezionali ragioni di urgenza;
riteneva che "dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dalle altre indagini di P.G., riportate nella sentenza impugnata, cui si rinvia", "nessun dubbio può sussistere nel caso in questione relativamente alla ricorrenza del delitto associativo"; passava poi ad esaminare le singole posizioni dei vari imputati (tra l'altro individuando "quelli dei cavalli", cui si riferivano alcune conversazioni intercettate, nei due ME, che "gestiscono un'attività commerciale denominata "Piccolo Ranch Paradiso" con apposito maneggio e locale per la ristorazione", ME SI IA "legato da un vincolo di comparatico con AL antonio...") e dagli elementi di prova e di giudizio ivi evidenziati traeva il confermativo convincimento della responsabilità degli imputati in ordine alle fattispecie di reato loro rispettivamente addebitate.
2.0 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, RL e NO personalmente, gli altri per mezzo dei rispettivi difensori.
SI IA ME e TR ME, con unico e comune atto, denunciano:
a) "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 267, 268 e 271 c.p.p., nonché dell'art. 15 Cost. ...". Premesso che la captazione di comunicazioni telefoniche ed ambientali era avvenuta per una prospettata "finalità di cattura di latitanti" e, "per non meglio precisati "motivi tecnici", attraverso gli impianti collocati presso il Comando Carabinieri di Reggio Calabria", deducono che "ne consegue che, di per sè sola, codesta immotivata disposizione comporti una rilevante sanzione di nullità o inutilizzabilità di quelle intercettazioni perché assunte in spreto al precetto normativo evocato.... A tanto aggiungasi che le intercettazioni dette sono state autorizzate in relazione ad una ipotesi di favoreggiamento, peraltro non aggravata a mente del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, che non consentiva un simile provvedimento essendo inesistente al momento della sua adozione un quadro indiziario qualificabile grave e, con esso, una prognosi di fondata e seria colpevolezza". Soggiungono che, "in siffatta prospettazione accusatoria, non può neppure sottacersi che trattandosi di intercettazioni non regolate dal D.L. n. 152 del 1991, art. 13, la durata dei decreti autorizzativi non solo è decisamente più limitata ma, perché prosegua, non può essere affidata alla iniziativa di una semplice proroga comportando la necessità di una richiesta ex novo in forza dell'art. 266 c.p.p.";
b) "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art.178 c.p.p., lett. a)". "Ulteriore notazione di censura - deducono i ricorrenti - a mente dell'art. 178 c.p.p., lettera a), va fatta in relazione alla congrua diversità di giudici, rispetto a quello precostituito, che hanno sottoscritto i tanti provvedimenti di proroga";
c) "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., e art. 125 c.p.p., comma 3, art. 111 Cost. ed, ancora, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73. Vizio di motivazione per insufficienza, apoditticità, illogicità, contraddittorietà ed apparenza...". Lamentano i ricorrenti che "i giudici della Corte territoriale si sono limitati ad accogliere acriticamente il contenuto della sentenza di primo grado così incorrendo in una sorta di motivazione per relationem che non può certamente significare integrazione del testo proprio perché difetta della mancanza del discorso argomentativo". In particolare "la sentenza impugnata, dopo avere riportato integralmente il tenore di quella di primo grado, si è limitata ad accreditare la generale attendibilità ed utilizzabilità di quelle dichiarazioni, omettendo, però, di affrontare nello specifico il tema fondamentale della identificazione dei ME negli evocati soggetti rispondenti a "quelli di cavalli"; oltretutto con chiari accenni di equivocità ed illogicità...": in sostanza, "non soltanto è impossibile dal semplice linguaggio criptico ed allusivo, in mancanza di ogni altro indice obiettivo di certezza, dedurre che in quelle captazioni telefoniche si prospettassero acquisti e cessioni di sostanze stupefacenti, ma, quel che più interessa, è che quei dialoghi non consentono, nella maniera più assoluta, di identificare i componenti della famiglia ME... con "quelli dei cavalli" di cui agli evocati dialoghi telefonici". Quanto al reato associativo, poi, "quest'ultimo non soltanto risulta avulso e non sovrapponibile alle condotte astrattamente tenute dai due ricorrenti, ma, altresì, dagli schemi tipici di una ordinaria ed impersonale condotta associativa in quanto manca la prova dell'adesione a quell'accordo ed a quel programma da parte dei ricorrenti;
manca la prova della decisionalità ed operatività a diversi livelli della ritenuta organizzazione e la conseguente ripartizione dei ruoli..., manca pure la prova che i vari coimputati si conoscessero o fossero in contatto tra loro per fini criminali...";
d) il vizio di motivazione "per manifesta contraddizione tra i principi enunciati in sentenza quali criteri guida nella valutazione delle prove e motivazione"; e il vizio di violazione di legge "per mancanza di univocità e concordanza degli indizi in relazione all'art. 191 c.p.p....". Assumono i ricorrenti che la premessa metodologica circa la valutazione delle acquisite intercettazioni "è rimasta pura enunciazione di principio avendo il giudice d'appello operato in modo completamente difforme dalla linea guida richiamata", e che, in sostanza, "a fondamento della pronuncia di condanna" sono stati posti "elementi indiziari non univoci, non precisi, per niente concordanti...";
e) vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Nella relativa statuizione "manca - si assume - ... il richiamo alla misura della pena inflitta in primo grado in relazione al reato associativo;
circostanza assolutamente necessaria ove si consideri che la Corte territoriale ha proceduto alla rideterminazione della pena ignorando... la imputazione di cui al capo c) della rubrica...", mentre i giudici del merito "avrebbero dovuto...far risultare, con precisione e chiarezza, dal testo della sentenza, sia nella parte motiva che nella parte dispositiva, il modus procedendi rispetto al matematico calcolo ma, soprattutto, rispetto all'obbligo della motivazione...";
f) il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p.. Si assume che "la pronuncia impugnata appare pure censurabile nella parte... in cui la medesima esclude la massima estensione possibile alla misura delle riconosciute attenuanti generiche nonostante si riconosca... che "i precedenti penali di entrambi gli imputati... riguardano reati commessi in tempi lontani e nessuno dei due appellanti risulta essere stato condannato in precedenza per reati concernenti stupefacenti". Inoltre, "la decisione impugnata... non ha dato conto del perché abbia inteso applicare la pena in concreto ritenuta, tanto in relazione alla misura di base che in ordine all'aumento ex art. 81 c.p., comma 2".
2.1. Tali ricorrenti hanno, con unico e comune atto, prodotto motivi nuovi per mezzo dei difensori.
Premesso che "l'opportunità di integrare "oltre il termine processuale di rito" gli originari motivi nasce dalle modifiche introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 8 e 10", quanto alla dedotta inutilizzabilità delle disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali ribadiscono che "i decreti autorizzativi e quelli di proroga (appaiono) viziati da difetto di motivazione sia in ordine alla disposta deroga all'utilizzo degli impianti di ascolto installati presso la Procura della Repubblica, sia in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza legittimanti sia le intercettazioni stesse, sia l'espletamento di quelle operazioni in ambienti e con strumentazioni diverse da quelle in dotazione della Procura della Repubblica procedente...". Rilevano, poi, che "merita accoglimento la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione all'art.609 c.p.p., comma 2, e art. 34 c.p.p., per essere stato l'estensore della sentenza di appello firmatario, in precedenza ed allorquando svolgeva le funzioni di G.I.P. D.D.A., del decreto di proroga delle operazioni di intercettazioni n. 77/99 R.G.N.R. I. DDA e n. 71/99 Reg. I.T.DDA del 17.4.1999, emesso nell'ambito del processo de quo..". Soggiungono che tanto "configura... la palese violazione dell'art. 34 c.p.p. in tema di incompatibilità dei magistrati giudicanti per l'attività da essi compiuta nella fase delle indagini preliminari", e che "la questione, pur potendosi ritenere insita nel primo motivo di impugnazione..., rientra tra quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello e che, per l'effetto, produce il potere-dovere decisionale attribuito alla Suprema Corte dall'art.609 c.p.p., comma 2".
Quanto, poi, al terzo motivo di ricorso, afferente alla dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p., e art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, il vizio denunciato si appaleserebbe ulteriormente consistente "anche alla luce delle modifiche apportate con la novella contenuta nella L. n.46 del 2006..., ove si consideri la nuova previsione estensiva al
"travisamento di prova" e, comunque, "del fatto", introdotta con la evocata riforma".
Allegano all'atto copia di un decreto di proroga delle intercettazioni telefoniche in data 17 aprile 1999 a firma del dott. Giuseppe Creazzo e copia della sentenza resa da questa Suprema Corte, 1^ Sezione penale, in data 14 marzo 2002, nei confronti dei ricorrenti in sede di procedimento de libertate.
2.2 RI TA RL denuncia "illogicità/carenza di motivazione in punto di responsabilità".
Rileva che "sostenere che la prova della detenzione di un'arma da fuoco non rinvenuta vada ricercata in una conversazione telefonica, durante la quale il ricorrente, mediante linguaggio sibillino (recte, non univoco), avrebbe rassicurato l'interlocutore di detenere - hic et nunc - le due armi da fuoco, implica per converso che la perquisizione della P.G. territorialmente competente, prontamente allertata, avrebbe dovuto rinvenire entrambe le armi da fuoco", mentre "nessuna convincente spiegazione viene fornita in ordine al mancato rinvenimento della seconda arma da fuoco, posto che, nella prospettazione resistita, il sequestro della prima dovrebbe spiegare la penale responsabilità per l'altra".
Soggiunge che illegittimamente la Corte territoriale aveva rigettato una istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra tale reato addebitatogli ed altro di cui alla sentenza del Tirbunale di Milano ("2337/00 RGTRIB;
1656/00 RGSENT"), sul rilievo che "non risulta che la condanna subita in Milano relativa all'arma rinvenuta sia divenuta definitiva...", giacché "il passaggio in giudicato di tale provvedimento giurisdizionale risulta apertis verbis sul frontespizio della sentenza medesima, ritualmente acquisita".
2.3 LO NO denunzia il vizio di motivazione "in ordine alla sussistenza del fatto". Assume che "il giudice di prime cure ha solo apparentemente soddisfatto allo specifico onere di motivazione riguardo gli elementi concernenti la sussistenza del fatto".
2.4 AN AR, dal canto suo, denunzia:
a) vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art.268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p..
Deduce che "i decreti intercettativi di urgenza emessi dal P.M., nonché i successivi decreti di convalida emessi dal G.I.P. e le loro proroghe, sono illegittimi nella parte in cui adducono una motivazione del tutto insufficiente in relazione ai presupposti legislativi che giustificano la utilizzazione d'impianti diversi da quelli ubicati presso la Procura della Repubblica competente"; che sussiste "carenza motivazionale relativamente alla formula utilizzata... in punto utilizzazione di impianti esterni" ("... stante la necessità di consentire alle forze di P.G. operanti la predisposizione di servizi di riscontro e verifica del contenuto delle telefonate, nonché la indisponibilità di postazioni idonee presso la sala ascolto di questo ufficio"); che "nei decreti sopraindicati manca qualsivoglia riferimento al requisito delle "eccezionali ragioni di urgenza" (ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3)..."; che "non appare revocabile in dubbio che l'obbligo di motivazione dei provvedimento esecutivo derogatorio riguardi il duplice requisito (indisponibilità o inidoneità degli impianti ed eccezionali ragioni di urgenza)..."; che "ulteriore difetto di motivazione si registra in relazione al requisito della inesistenza, inidoneità o insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica che giustificano l'utilizzazione di impianti diversi da quelli", giacché "dalla lettura del decreto sopra riportato non si riesce davvero a comprendere quali siano le ragioni connesse alla "indisponibilità" ovvero alla "insufficienza o inidoneità" degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica...";
b) vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art.267 c.p.p., comma 3 e, art. 271 c.p.p., comma 1, e D.L. n. 152 del 1991, art. 13.
Premesso che "ulteriore motivo di doglianza afferisce la lamentata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte ai sensi dell'art. 295 c.p.p., comma 3, al fine di agevolare la cattura del latitante GL AN", rileva che "nei decreti attenzionati il P.M. ha disposto che le intercettazioni venissero eseguite per la durata di 40 giorni, con ciò disattendo la lettera dell'art. 267 c.p.p., comma 3, nella parte in cui individua quale limite temporale massimo il quindicesimo giorno susseguente all'inizio delle operazioni di ascolto"; ne' "pare, poi, si possa ragionevolmente sostenere l'applicabilità, alla tipologia delle intercettazioni che occupa, del D.L. n. 152 del 1991, art. 13...";
c) vizi di violazione di legge e di motivazione "in relazione all'art. 429 c.p.p. e art. 27 Cost.". "Il capo di imputazione, così come formulato - assume il ricorrente -, non consente, data la sua genericità, una corretta esplicazione del diritto di difesa...", dovendosi rilevare come "il capo di imputazione (sub d) della rubrica) non individui specifiche condotte, non le descriva, non le storicizzi, non le collochi temporalmente";
d) vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Contrariamente alle premesse assunte nella sentenza impugnata (pag. 46), il suo "sviluppo motivazionale risulta, in realtà, inficiato dalla mancanza di
"quell'approfondimento critico e di quel rigore argomentativo" che non si riscontra in alcun tipo di approfondimento o rigore, anche in ragione delle puntuali censure formulate dalla difesa con i motivi di appello...".
2.5 NI MA, infine, denuncia:
a) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 267, 271 e 295 c.p.p.. Premesso che "è la stessa sentenza impugnata ad ammettere... come, in realtà, l'indagine che diede vita al presente procedimento era stata determinata dalla emersione di elementi indizianti durante le attività finalizzate alla cattura del latitante GL AN", erroneamente si era ritenuto che "la emersione di elementi tali da lasciare presupporre che fosse in atto una attività di favoreggiamento del latitante avessero potuto legittimare la emissione del decreto di intercettazione n. 42/99 del 26.01.99 e del successivo Decreto 1 marzo 1999, n. 132; essendo "circostanza incontestabile... quella secondo cui GL AN fosse stato sottoposto ad altro procedimento penale... che si era addirittura concluso con sentenza di condanna in primo grado emessa nell'anno 1997 (e con i successivi provvedimenti confermativi in grado di appello)", "proprio in forza della predetta circostanza appare consequenziale ritenere che i provvedimenti autorizzativi finalizzati alla sua cattura avrebbero dovuto essere emessi dal giudice procedente a cui è per legge demandata la predetta funzione", mentre "nel caso di specie, ... per non meglio precisate ragioni, appare evidente come i provvedimenti autorizzativi fossero stati emessi dal giudice per le indagini preliminari nonostante il giudizio cui il GL AN era sottoposto si fosse definito con sentenza di primo grado fin dal 1997", con "palese ed incontestabile violazione del disposto dell'art. 295 c.p.p., comma 3, che introduce una competenza funzionale del giudice procedente ai fini del compimento delle indagini finalizzate alla cattura dei soggetti sottrattisi alla esecuzione dei provvedimenti custodiali";
b) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 267 e 271 c.p.p.. "A prescindere dalla fondatezza o meno del precedente motivo di censura" - rileva il ricorrente - è "del tutto congetturale l'assunto operato dal P.M. prima, e dal G.I.P. dopo, secondo cui la conversazione captata in data 14.01.99 alle ore 20,04 tra l'utenza pubblica e l'apparecchio intestato a Casto Rosalba avrebbe consentito di inferire che fosse in atto un'attività di favoreggiamento del latitante GL AN...", e poiché "nulla consentiva pienamente di distinguere tra un colloquio criptato per ragioni inerenti all'oggetto della conversazione (possibilmente anche illecito) piuttosto che un colloquio inerente tale attività di favoreggiamento", tanto "avrebbe di certo dovuto condurre al rigetto della richiesta di emissione del decreto di intercettazione";
c) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 268 e 272 c.p.p.. In particolare, quanto al decreto attuativo emesso dal P.M.
il 28 gennaio 1999 ed al decreto di urgenza dello stesso P.M. del 1 marzo 1999, si deduce che la motivazione adottata ("... stante la necessità di consentire alle forze di p.g. operanti la predisposizione di servizi di riscontro e verifica del contenuto delle telefonate, nonché la indisponibilità di strutture idonee presso la sala ascolto di questo ufficio") "integri evidenti ed ontologiche carenze strutturali che, nonostante le rituali censure sollevate, non sono state debitamente prese in considerazione ne' dal primo giudice ne' da quello di appello ed in ogni caso sono state superate del tutto superficialmente in sede motivazionale". Si soggiunge che "il detto decreto appare evidentemente carente del requisito della "eccezionale urgenza"..." e "la Corte di Appello, piuttosto che cristallizzare la valutazione al momento in cui il decreto venne emesso onde verificare la sussistenza in quel tempo delle condizioni atte a legittimare la utilizzazione di impianti diversi rispetto a quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, ha ritenuto di integrare la predetta motivazione a mezzo di valutazioni successive del tutto non pertinenti in tal senso";
d) il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3. Poiché "è certo evidente dalla lettura dei relativi fascicoli inerenti alle intercettazioni come, in realtà, il P.M., in tutti i casi in cui ne era stata autorizzata la proroga delle intercettazioni, non avesse mai disciplinato a mezzo di decreto le relative modalità di attuazione ma si fosse sempre limitato ad inviare una missiva alla Telecom con la quale riferiva della intervenuta proroga", tale procedere doveva ritenersi "non conforme ai dettami normativi di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, sanciti a pena di inutilizzabilità";
e) il vizio di motivazione in relazione al reato associativo. Posto che "l'ipotesi accusatoria della partecipazione di LI NT al reato associativo deriverebbe, secondo l'accusa, dal contenuto di qualche telefonata intercorsa tra il fratello LI RM ed il cognato AL antonio..., le tre conversazioni telefoniche, cui si da notevole importanza, non possono, invece, avere alcuna valenza probatoria, laddove si trae dal contenuto delle stesse l'impossibilità della partecipazione all'associazione del LI NT, giacché il presunto affiliato non godeva della stima del AL, presunto capo della cosca", ne' in senso accusatorio poteva deporre la circostanza di "un viaggio dello stesso (LI) in compagnia di LA E", il quale ultimo "è stato assolto dall'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti, ipotesi che formava la base dell'accusa".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.0 Le censure afferenti alla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni captate, come sopra proposte da ME SI IA, TR ME, AN AR e MA NI, che è d'uopo esaminare congiuntamente per la sovrapposizione ed interdipendenza che le connota, non sono conclusivamente condivisibili.
Ed invero - come evocano i giudici del merito - le vicende in questione presero l'abbrivo dalle indagini effettuate per la ricerca del latitante AN GL, attinto da ordinanze di custodia cautelare in carcere per imputazioni di associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio ed altro. Nella nota, in data 16 dicembre 1998, del Nucleo operativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, a corredo della relativa richiesta di autorizzazione ad operazioni di intercettazione telefonica del P.M. del 10 dicembre 1998, si rappresentava come si avesse "motivo di ritenere che, effettivamente, il catturando sia favorito da CE AR...", e come GL "mantiene dalla latitanza la guida della cosca omonima, che, da più fonti, viene segnalata in attuale e piena attività, specie con riguardo ai traffici di stupefacenti ed alle estorsioni. In tal contesto verrebbe contattato..., per la gestione dei traffici illeciti, il CE AR..."; si rappresentava, quindi, la necessità "di poter acquisire utili elementi, altrimenti non conseguibili", su tali illecite attività di GL, e, "nel contempo, giungere alla sua localizzazione e conseguente cattura".
Il G.I.P., con provvedimento del 19 dicembre 1998, richiamando un pregresso suo provvedimento reiettivo e la successiva predetta nota dei Carabinieri di Reggio Calabria (motivatamente utilizzata, quindi, per relationem), autorizzò le richieste operazioni di intercettazioni telefoniche sulle utenze pubbliche ivi indicate, rilevando i rappresentati elementi di collegamento tra CE ed il latitante "che colmano l'insufficienza indiziaria prima ritenuta...". Tali operazioni intercettati ve vennero disposte, dunque, per la ricerca e cattura del latitante ed in un contesto in cui si aveva "motivo di ritenere che, effettivamente, il catturando sia favorito da CE AR..." e GL "mantiene dalla latitanza la guida della cosca omonima, che, da più fonti, viene segnalata in attuale e piena attività...".
Tanto rilevato, si appalesa condivisibile l'assunto del primo giudice (pagg. 36 e ss. della sentenza di primo grado), che, cioè, "l'attenzione degli inquirenti si era fermata su CE AR perché indiziato di favorire la latitanza di GL AN e che tale fatto deve ritenersi ipotesi aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e non semplicemente sussumibile sotto l'egida dell'art.378 c.p., comma 2". Ed al riguardo ha già avuto occasione questa
Suprema Corte di chiarire - e va qui rifermato - che, in tema di favoreggiamento personale, allorché la condotta favoreggiatrice sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, essa ha per ciò solo una diretta influenza sull'esistenza dell'organismo criminale, per cui è ben ritenuta, in siffatta ipotesi, la sussistenza della circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, comma 1, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 1991, n. 203 (Cass., Sez. 5, n. 43443/2004; id., Sez. 1, n. 4358/1996). Peraltro, essendosi altra volta ritenuto che si dovrebbe distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione, potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso (Cass., Sez. 6^, n. 41261/2005; id., Sez. 6^, n. 5991/1997; id., Sez. 6^, n. 7110/1997), deve rilevarsi che lo stesso giudice, dopo aver evidenziato "il ruolo strategico di GL AN nell'economia dell'associazione e per la sopravvivenza stessa dell'associazione", indicandolo come "uno dei capi dell'associazione, anzi (l')unico rimasto libero", da tanto ha tratto condivisibilmente anche la considerazione che "favorire la latitanza di uno dei capi dell'associazione, anzi dell'unico rimasto libero, significava fornire un apporto di cruciale rilievo per la sopravvivenza stessa dell'associazione, circostanza che ben più del richiamo all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, chiama in causa direttamente l'art. 416 bis c.p.", atteso che "l'attività sistematica di sostegno ai latitanti maggiorenti di una cosca...., in considerazione della struttura e per la natura di un'associazione ex art. 416 bis c.p., presuppone un rapporto di affiliazione...".
La sussumibilità della fattispecie nella previsione di cui al D.L. n. 152 del 1991, artt. 7 e 13, come convertito in L. n. 203 del 1991,
comporta che per la autorizzazione alle operazioni captative siano necessari sufficienti, non "gravi" (come vuole l'art. 267 c.p.p., comma 1), indizi di reato (non di colpevolezza); che le indagini risultino "necessarie" e non "indispensabili" (cfr. Cass., Sez. Un., n. 17/2000); e che la durata delle relative operazioni può estendersi sino a quaranta giorni, non quindici come dispone l'art.267 c.p.p., comma 3, salve le successive proroghe.
Posto, dunque, che le operazioni captative in questione vennero poste in essere sia per la ricerca del latitante, sia, anche, per le indagini indispensabili in ordine alla fattispecie di reato di favoreggiamento personale aggravato, oltre che in riferimento alla persistente attività dell'associazione delinquenziale ex art. 416 bis c.p., "segnalata in attuale e piena attività", tali operazioni appaiono improntate sia ad una finalità probatoria (in relazione alle ipotesi di reato da ultimo indicate), sia ad una finalità ausiliaria (la ricerca del latitante), allo scopo di attuare la potestà statuale in ordine allo status libertatis del latitante;
al primo di tali profili consegue l'applicabilità, tout court, dell'art. 268 c.p.p., comma 3; ma tale norma è richiamata anche dall'art. 295 c.p.p., comma 3, a termini del quale "si applicano, ove possibile, le disposizioni degli artt. 268, 269 e 270 c.p.p.". Tanto considerato, deve innanzitutto ritenersi legittimo che della relativa richiesta autorizzativa sia stato investito il G.I.P. anziché il giudice di cui al precitato art. 295 c.p.p., comma 3 (il rilievo al riguardo è stato specificamente proposto da LI NI).
Tale norma, invero, non evoca più la competenza funzionale del G.I.P., ma quella del "giudice": ove si tratti della esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice competente è, evidentemente, il giudice della esecuzione;
ove, invece, si tratti di sentenza non ancora passata in giudicato, ossia della esecuzione di un provvedimento de libertate nel corso di un giudizio non ancora irrevocabilmente definito, deve ritenersi che il giudice competente sia, in effetti, il giudice che procede.
Ora, nella specie, in riferimento alle acquisizioni probatorie relative ai due reati ipotizzati, esulanti dal mero "fine di agevolare le ricerche del latitante", non può che trovare applicazione il disposto dell'art. 267 c.p.p., comma 1, per il quale "il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni" in questione. Ed in riferimento all'altro indicato profilo (la ricerca del latitante) e alle implicazioni ed interferenze che lo connotano rispetto al primo, pure deve rilevarsi che - come altra volta già ritenuto da questa Suprema Corte: Cass., Sez. 2^, n. 215/2007 - la diversa competenza va ritenuta ove la latitanza rilevi solo agli effetti della esecuzione del giurisdizionale dictum relativo alla libertà personale del ricercato, giacché ove oltre a tali profili ed effetti rilevino anche ulteriori esigenze estranee alla cattura, su quella attività di ricerca si inserisce, con carattere di coessenzialità, anche una attività squisitamente investigativa, eccentrica rispetto alla mera finalità di ricerca del latitante e postulante una (diversa) autonoma fase di indagini. Ove, quindi, come nel caso che occupa, le operazioni captative non siano finalizzate esclusivamente a consentire la esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale del latitante, ma ad acquisire elementi investigativi necessari alla formazione della prova in ordine ad ipotesi di reato ed alle rispettive responsabilità soggettive, l'organo funzionalmente competente a rendere la richiesta autorizzazione al riguardo non può che essere il giudice per le indagini preliminari.
Deve a tal punto rilevarsi che, nel suo decreto di esecuzione delle operazioni intercettative assentite col precitato provvedimento del G.I.P. del 19 dicembre 1998, il P.M. dispose che "le operazioni stesse non siano compiute per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica... per motivi tecnici, ma presso la sala di ascolto del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria". Tale apparato motivazionale in ordine alla utilizzazione di impianti diversi da quelli in uso presso la competente Procura della Repubblica non assolve all'obbligo esplicativo imposto dall'art. 268 c.p.p., comma 3. Ha, invero, al riguardo già chiarito questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 919/2004; Sez. Un., n. 2737/2006) che, poiché le operazioni di intercettazione mediante impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica sono ammesse esclusivamente quando tali impianti "risultano insufficienti o inidonei", "è l'esistenza di una obiettiva situazione di insufficienza o di inidoneità che deve emergere dalla motivazione del decreto e non la sola valutazione conclusiva operata in proposito dal pubblico ministero"; e quindi, "non basta l'asserzione che gli impianti sono insufficienti o inidonei, ma va specificata la ragione della insufficienza o della inidoneità", anche solo mediante una indicazione di indisponibilità degli impianti, "senza che in questo caso occorrano ulteriori chiarimenti sulle cause della indisponibilità". Nella specie, il pubblico ministero si è limitato ad un generico e criptico riferimento a "motivi tecnici", senza in alcun modo chiarire se si versasse, in dipendenza di essi, in ipotesi di insufficienza o indisponibilità e, soprattutto, quale fosse la specifica ragione della eventuale insufficienza o inidoneità.
Deve al riguardo osservarsi che - già s'è detto - in riferimento all'attività investigativa concernente le due evocate fattispecie di reato (favoreggiamento personale aggravato e associazione di stampo mafioso) non può dubitarsi che debba trovare applicazione, al riguardo, l'art. 268 c.p.p., comma 3. Quanto all'attività inquadrabile nella previsione dell'art. 295 c.p.p. (la ricerca del latitante), la norma dispone - come pure s'è
già detto - che (comma 3) "si applicano, ove possibile, le disposizioni degli artt. 268, 269 e 270 c.p.p.". Vero è che non viene espressamente evocato anche l'art. 271 c.p.p., da tanto altra volta inferendosi che "non può invocarsi come causa di inutilizzabilità il disposto dell'art. 271 c.p.p., affatto menzionato dalla lettera della legge in parola" (Cass., Sez. 6^, n. 44756/2003). Epperò, è inequivoco il disposto della norma che impone l'applicazione dell'intero art. 268 c.p.p., "ove possibile", e quindi la prescrizione che "le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica", salvo che questi risultino "insufficienti o inidonei" ed esistano "eccezionali ragioni di urgenza". E dunque, la prescrizione dell'art. 295 c.p.p., nella parte in cui richiama l'art.268 c.p.p. e ne impone l'osservanza, "ove possibile", non può non avere forza cogente e non meramente descrittiva (come tale asseritamele comportante, in caso di sua violazione, solo una mera "irregolarità"), giacché non può non richiamare anche gli effetti di tale inosservanza, disciplinati dal connesso e conseguente art.271 c.p.p., ancorché questo non sia espressamente indicato dallo stesso art. 295 c.p.p.: il contrario assunto comporterebbe la inaccettabile conclusione che le acquisizioni captative assunte ex art. 295 c.p.p. non sarebbero mai inutilizzabili e sarebbero comunque in ogni caso consentite perché tale norma non richiama espressamente l'art. 271 c.p.p. che quell'istituto prevede e quella sanzione commina, a fronte della "formidabile capacità intrusiva del mezzo di ricerca della prova nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata" (Cass., Sez. Un., n. 42792/2001). L'"ove possibile", semmai, può valere a giustificare il ricorso ad impianti esterni anche in ipotesi diverse da quelle di insufficienza o inidoneità (difficili, peraltro, da ipotizzare), ma rimane che il pubblico ministero debba dare contezza del perché non sia possibile osservare quelle prescrizioni, espressamente richiamate dalla norma. Sembra, dunque, dover concludere che anche nella ipotesi di cui all'art. 295 c.p.p. le operazioni captative debbano essere compiute solo per mezzo degli impianti in uso alla competente Procura della Repubblica, ove ciò sia possibile e non ricorra l'ipotesi derogatoria prevista dallo stesso art. 268 c.p.p., comma 3; e che il magistrato debba motivare sulla insufficienza o inidoneità degli apparti in uso all'ufficio (secondo i principi al riguardo elaborati e ripetutamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità), ovvero perché, eventualmente, non sia possibile l'osservanza del precitato art. 268 c.p.p., comma 3: la violazione dell'obbligo motivazionale al riguardo comporta la inutilizzabilità degli esiti delle disposte operazioni captative.
Appare, tuttavia, dirimente ed assorbente, nella specie, considerare che i ricorrenti non deducono e comprovano che i soli risultati captativi acquisiti nel corso delle intercettazioni disposte con tale provvedimento abbiano acquisito rilevanza decisiva in ordine alla affermazione della loro responsabilità (il che, peraltro, appare escluso dalla trama motivazionale delle decisioni di merito), altri (e questa volta decisivi) elementi di giudizio essendo stati tratti dalla intercettazioni captate a seguito di altri provvedimenti autorizzativi.
Infatti, con decreto del 26 gennaio 1999 il G.I.P. autorizzò, nel prosieguo delle già avviate investigazioni "per la cattura del latitante GL AN..." e nel già delineato iniziale contesto, le operazioni di intercettazione telefonica di altra utenza, mobile (intestata a Rosalba Casto), ed il relativo decreto esecutivo del P.M. reca la disposizione di servirsi di impianti presso la sala ascolto del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria", "stante la necessità di consentire alle forze di P.G. operanti la predisposizione di servizi di riscontro e verifica del contenuto delle telefonate, nonché la indisponibilità di postazioni idonee presso la sala ascolto di questo Ufficio". Questa volta, dunque, l'obbligo motivazionale relativamente al requisito normativo della insufficienza o inidoneità degli apparati interni è pienamente assolto. Invero, per un verso è stato più volte rifermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 919/2004; id., n. 2737/2006) che il requisito della idoneità o insufficienza degli impianti installati presso la Procura della Repubblica - e quindi il ricorso legittimo ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve essere valutato anche in riferimento alla relazione intercorrente tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova, quindi non in astratto, ma con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione, in relazione alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali elementi utili alle indagini, di effettuare un pronto intervento nel corso delle indagini medesime, di non creare ritardi nell'azione investigativa;
l'obbligo motivazionale, in sostanza, deve ritenersi assolto quando la insufficienza o l'inidoneità degli apparti in uso all'ufficio giudiziario "viene fatta dipendere non dalle condizioni materiali degli impianti ma da particolari esigenze investigative". Per altro verso, l'attestazione circa "la indisponibilità di postazioni idonee", attesta in maniera espressa e congruamente esaustiva la insufficienza, sotto tale profilo, o inidoneità degli apparati interni.
Con decreto dell'8 febbraio 1999 il P.M. dispose in via di urgenza le intercettazioni di comunicazioni su altra utenza, mobile, ed anche in tal caso dispose che per le relative operazioni venissero utilizzati gli impianti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, "stante la necessità di consentire alle forze di P.G. operanti la predisposizione di servizi di riscontro e verifica del contenuto delle telefonate, nonché la indisponibilità di postazioni idonee presso la sala ascolto di questo Ufficio". Anche per tale provvedimento, dunque, convalidato poi dal G.I.P. con decreto del 10 febbraio successivo, deve ritenersi assolto il relativo obbligo motivazionale.
Con successivo ulteriore decreto del G.I.P. del 19 dicembre 1999 vennero autorizzate "le operazioni di intercettazione ambientale" su una autovettura (in uso a AR CE); negli atti qui rimessi dall'ufficio a quo non si rivengono ulteriori provvedimenti esecutivi al riguardo, ed anche per tale ultimo provvedimento va rilevato che i ricorrenti non deducono e comprovano che sia stati utilizzati, con connotazioni di decisività, acquisizioni captative eventualmente assunte a seguito di tale provvedimento, evocandosi nella sentenze di merito il contenuto delle conversazioni telefoniche. Alla stregua di quanto sin qui rilevato deve, dunque, ritenersi assolto l'obbligo motivazionale in ordine alla insufficienza o inidoneità degli apparati interni in riferimento ai provvedimenti sopra indicati.
Quanto, poi, al requisito delle "eccezionali ragioni di urgenza", di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, la ricerca di un latitante è di per sè espressiva di eccezionali ragioni di urgenza (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. 2^, n. 215/2006), vieppiù se inserita, come nella specie, in indagini in ordine al reato di favoreggiamento aggravato di tale latitanza e di criminalità organizzata di stampo mafioso, "figura criminosa d'indubbia gravità, quest'ultima, le cui ontologiche caratteristiche di delitto "di durata" rendono assolutamente indispensabile l'immediato attivarsi dell'investigazione per far cessare al più presto l'esecuzione criminosa in atto e salvaguardare gli interessi della collettività..." Cass., Sez. Un., n. 42792/2001). Sono state disposte numerose proroghe delle assentite operazioni di intercettazioni telefoniche, e tanto è avvenuto in ossequio al disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, nella rappresentata persistenza dei presupposti che avevano legittimato l'autorizzazione alle operazioni captative, dovendosi escludere che - come deducono i ME - fosse necessaria, volta a volta, una "richiesta ex novo in forza dell'art. 266 c.p.p.". E "nell'ipotesi di proroga dell'autorizzazione alla intercettazione il rinvio al provvedimento che per primo acconsentì all'attivazione del mezzo di ricerca della prova quanto all'esistenza dei presupposti di legge può dirsi quasi d'obbligo, dovendo il giudice decidere solo sulla persistenza delle esigenze di captazione" (Cass., Sez. Un., n. 17/2000). Inoltre (il rilievo al riguardo è proposto da LI) "non è dato trarre dal modello normativo un'affermazione di principio per cui, in via generale ed astratta, al provvedimento di proroga del giudice deve ineludibilmente conseguire un ulteriore decreto dispositivo delle modalità delle operazioni intercettative da parte del pubblico ministero. D'altra parte, la proroga... incide esclusivamente sulla durata delle operazioni di intercettazione e, ferma restando ogni altra modalità di esecuzione delle stesse precedentemente indicata dal pubblico ministero secondo i precetti dell'art. 267 c.p.p., comma 3 e art. 268 c.p.p., comma 3, non costituisce affatto - di per sè -
un segnale automatico di discontinuità rispetto all'originario assetto dispositivo dell'intercettazione" (Cass., Sez. Un., n. 42792/2001). E quanto, infine, alla censura dei ME (secondo motivo di ricorso, sub b), supra), in riferimento alla "congrua diversità di giudici, rispetto a quello precostituito, che hanno sottoscritto i tanti provvedimenti di proroga", esso si appalesa generico ed aspecifico, non riuscendo a cogliersi in cosa sarebbe consistita la adombrata violazione della regola del giudice "precostituito"; in ogni caso, non costituisce violazione di tale regola la eventuale disposizione resa da magistrato addetto all'ufficio, competente ad emettere il provvedimento di proroga, ancorché diverso da quello che, in altro momento e circostanza, abbia reso provvedimenti al riguardo, nella legittima attribuzione di funzionale competenza interna al riguardo.
3.1 Tanto sin qui considerato, i ricorsi di ME SI IA e TR ME sono infondati.
Quanto, invero, ai primi due motivi di censura, concernenti la dedotta inutilizzabilità delle conversazioni captate, s'è testè detto.
Per quel che concerne il terzo e quarto profilo di doglianza, in punto di responsabilità in relazione alle imputazioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, deve riconoscersi che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, i giudici del merito hanno dato congrua, esaustiva e logicamente convincente contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione. La sentenza impugnata, difatti, ha richiamato, diffusamente riportandole, le considerazioni già svolte dal giudice di prime cure, e le ha integralmente condivise, esaminando e puntualmente confutando tutti i profili di contestazione che erano stati fatti valere con l'atto di appello, compreso "il tema fondamentale della identificazione dei ME negli evocati soggetti rispondenti a "quelli dei cavalli"..." (pagg. 14-27, cui si rimanda). E giova al riguardo considerare che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o - a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.
8 - da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame", il che vuoi dire - quanto al vizio di manifesta illogicità - per un verso che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché munite di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 30/1995, Marmino, in CED Rv. 202903). In tema di sindacato del vizio di motivazione, poi, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., n. 930/1996, Clarke, in CED Rv. 203428; id., Sez. Un., n. 12/2000, Jakani, in CED Rv. 216260).
Infine, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. Un., n. 47289/2003, s.m. in CED, Rv. 226074; id., Sez. Un., n. 24/1999, s.m. in CED, Rv. 214794).
Privi di fondamento sono, infine, anche i rilievi gravatori sub e) ed f), supra, in tema di trattamento sanzionatorio. Quanto, difatti, alla misura della pena, la sentenza di primo grado aveva indicato la pena base per il più grave reato sub c) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) in anni tredici di reclusione;
i giudici dell'appello hanno rideterminato il trattamento sanzionatorio "muovendo dalla pena base di anni dodici di reclusione", con evidente riferimento al già individuato reato più grave, ed hanno poi operato le diminuzioni del caso per le riconosciute attenuanti generiche e gli aumenti per la continuazione, sicché non è dato scorgere perché la Corte territoriale avrebbe "proceduto alla rideterminazione della pena ignorando... la imputazione di cui al capo c) della rubrica...".
Quanto alla misura della riduzione della pena per le riconosciute attenuanti generiche, questa è stata determinata in anni due di reclusione, nel legittimo esercizio del potere discrezionale che al riguardo è dalla legge riservato al giudice del merito, in evidente ed implicita considerazione delle circostanze tutte rilevanti ex art.133 c.p.; ne' spiegano i ricorrenti perché (sotto il profilo della legittimità che, solo, in questa sede rileva) la diminuzione della pena avrebbe dovuto essere calcolata nella "massima estensione possibile" sulla sola scorta degli stessi elementi che inducevano al riconoscimento delle attenuanti medesime.
Quanto ai motivi nuovi prodotti da tali ricorrenti, sull'assunto della rilevanza del disposto dei sopravvenuti L. n. 46 del 2006, artt. 8 e 10, giova premettere che le innovazioni all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in tema di vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità, apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, concernono la previsione della contraddittorietà della motivazione medesima, che si aggiunge alla mancanza o manifesta illogicità della stessa, e la previsione che tale vizio possa risultare non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Sotto il primo di tali profili, si richiede che la sentenza non sia, in sostanza, internamente contraddittoria, cioè che non sia inficiata da decisive incongruenze tra parti diverse della stessa o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute:
vizio, di contraddittorietà, che, per vero, era anche precedentemente sussumibile nella previsione della illogicità della motivazione, dovendosi tuttavia rilevare che l'aggettivazione di "manifesta" appare nel nuovo testo novellato riferita alla sola illogicità, non anche alla "contraddittorietà", che può, dunque, essere rilevata, ancorché non "manifesta".
Quanto al secondo dei succitati profili innovativi, che costituisce il contenuto più rilevante della novella legislativa, si richiede che la motivazione non sia incompatibile con altri atti del processo:
e poiché tale incompatibilità deve essere idonea a caducare o inficiare il processo logico seguito dal giudice, il vizio deve essere tale da vanificare, appunto, o radicalmente inficiare sotto il profilo logico il percorso argomentativo esplicitato dal giudice del merito. Non è sufficiente, quindi, che gli atti del processo indicati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con diversi accertamenti e specifiche valutazioni del giudice di merito, o con la sua ricostruzione complessiva e conclusiva dei fatti e delle responsabilità dell'imputato, ne' che siano astrattamente idonei a fornire un apprezzamento diverso e, in tesi, più persuasivo di quello fatto proprio dal giudice. Occorre, invece, che il contenuto degli atti del processo cui fa riferimento il ricorrente, sia di per sè idoneo a determinare una insanabile disarticolazione dell'intero ragionamento giustificativo esplicitato, nell'intero contesto motivazionale di quest'ultimo, compito del giudice di legittimità rimanendo la valutazione unitaria sulla effettiva esistenza di una motivazione e sulla complessiva, conclusiva, logicità della sentenza. Se così non fosse, il giudice di legittimità diverrebbe, inammissibilmente, altro giudice del merito.
Ciò posto, con tali motivi nuovi si ribadiscono, in sostanza, le censure già svolte in tema di dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, soggiungendosi che costituirebbe "palese violazione dell'art. 34 c.p.p.", la circostanza che l'estensore della sentenza di appello era stato in precedenza firmatario di un decreto di proroga delle operazioni captative, "allorquando svolgeva le funzioni di G.I.P. ...". Non venendo, in realtà, prospettate situazioni specificamente sussumibili nella nuova previsione della succitata novella legislativa, quanto a tale ultimo rilievo è assorbente considerare che la incompatibilità dedotta, ex art. 34 c.p.p., non incidendo sui requisiti della capacità del giudice, non determina, comunque, la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179 c.p.p., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione,
ovvero di ricusazione dello stesso giudice, da far tempestivamente valere con la procedura di rito ex art. 37 c.p.p., e segg. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. 2^, n. 30448/2003; id., Sez. 2^, n. 25652/2003).
3.2 Il ricorso di RI TA RL è pur esso infondato. Quanto, invero, al profilo concernente la sua responsabilità in ordine alle due armi di cui in contestazione (una delle due venne rinvenuta e sequestrata), la sentenza impugnata ha reso congrua, puntuale e logica contezza del ragionamento esplicativo al riguardo seguito (il contenuto delle conversazioni captate, il riferimento alle due armi con i termini "nipotina" e "cugina", "in mancanza di parenti comuni fra i conversanti", il rinvenimento di munizioni di calibro diverso da quello dell'arma repertata...), a fronte di tanto non assumendo alcun decisivo rilievo la circostanza che la seconda arma non sia stata pur essa rinvenuta al momento della perquisizione. E quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, la sentenza impugnata ha dato atto che "non risulta che la condanna subita in Milano relativa all'arma rinvenuta sia divenuta definitiva", tale sentenza non essendo rinvenibile negli atti qui rimessi per il gravame. Da tanto, in ogni caso, non possono scaturire effetti pregiudizievoli per il ricorrente, giacché la relativa questione può pur sempre esser fatta valere in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p.. 3.3 Il ricorso di LO NO è inammissibile per assoluta genericità dei motivi addotti. A fronte, invero, del compiuto e puntuale apparato argomentativo esplicitato dalla sentenza impugnata (pagg. 31-36), il ricorrente si limita ad affermazioni apodittiche e meramente enunciative ed autoreferenziali, secondo cui "l'impugnata sentenza merita censura e deve essere annullata per mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto", e "il giudice di prime cure (peraltro qui si tratta della sentenza del giudice dell'appello, non di quella "di prime cure") ha solo apparentemente soddisfatto allo specifico onere di motivazione riguardo gli elementi concernenti la sussistenza del fatto".
3.4 Il ricorso di AN AR è infondato.
Quanto, invero, al primo e secondo motivo di censura, concernenti la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, s'è sopra già detto.
Per quel che concerne il terzo profilo di doglianza, supra sub c), esso è destituito di fondamento, avendo di già correttamente rilevato la sentenza impugnata che il capo di imputazione sub d) (al pari degli altri) "contiene, pur senza descrivere ogni singolo episodio, l'esatta contestazione della regola violata e del comportamento incriminato da essa sanzionato, nonché dell'arco temporale nel quale tale comportamento si svolse, secondo l'accusa", e del contesto territoriale in cui i fatti addebitati si svolsero;
ed hanno soggiunto i giudici dell'appello che "tutti gli elementi a carico dell'imputato che comportarono l'elevazione dell'imputazione, poi, furono esattamente e dettagliatamente contestati fin dal primo momento di formalizzazione dell'accusa stessa, venendo ad essere inclusi e riportati nell'ordinanza custodiale con la quale vennero contestati i reati", da tanto giustamente traendo la conclusiva considerazione che "quindi nessuna violazione del diritto di difesa è da ritenersi verificata".
Quanto, infine, al quarto ed ultimo motivo di doglianza, in punto di responsabilità in ordine alla imputazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la sentenza impugnata ha anche al riguardo dato compiuta e logica contezza del percorso argomentativo seguito, richiamando le considerazioni già svolte dal giudice di primo grado, e condivise, gli elementi che inducevano a ritenere certa la sua identificazione col personaggio evocato nelle conversazioni captate, il contenuto delle stesse ed i riscontri acquisiti (pagg.36-48): il relativo argomentare si sottrae e rinvenibili vizi di illogicità, che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, dovendosi per il resto richiamare quanto si è già sopra osservato in ordine alla deducibilità di tale vizio in sede di legittimità.
3.5 Il ricorso di NI MA, infine, è pur esso infondato. Quanto, invero, ai primi quattro profili di doglianza, concernenti la dedotta inutilizzabilità delle conversazioni captate, s'è già detto.
E quanto all'ultimo motivo di ricorso, supra, sub e), in punto di responsabilità per il reato associativo, anche al riguardo la sentenza impugnata ha congruamente e logicamente assolto al relativo obbligo motivazionale. Ha, difatti, diffusamente richiamato le circostanze fattuali già evidenziate dal giudice di prime cure e le considerazioni dallo stesso svolte, "da condividersi appieno", e non illogicamente ha confermativamente ritenuto che da quegli elementi di giudizio scaturisse il convincimento che tale ricorrente "entrò a pieno titolo a far parte dell'associazione", che "l'attività svolta dal LI, anche in Puglia, si svolse nell'ambito della più vasta e complessiva attività di traffico di stupefacenti gestita dall'organizzazione, e che tale comportamento possa ritenersi un altro degli elementi di prova della contestata condotta partecipativa" (pagg. 48-60 della sentenza impugnata;
pagg. 259-279, 375 e ss. della sentenza di primo grado), in un contesto in cui sono stati apprezzati "i continui contatti fra gli imputati, i loro costanti rapporti finalizzati all'accaparramento e poi allo spaccio della droga, la continuità dell'attività criminosa e la pluralità degli episodi di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti...", elementi tutti che "non lasciano alcun dubbio sulla sussistenza ed operatività dell'associazione criminale descritta al capo e) della rubrica": argomentare, questo, che si sottrae a rinvenibili vizi di manifesta illogicità, dovendosi anche al riguardo ancora una volta richiamare quanto già s'è detto a proposito della rilevabilità di tale vizio in sede di legittimità.
4. Conclusivamente, il ricorso di LO ON va dichiarato inammissibile;
i ricorsi di SI IA ME, ME TR, RI TA RL, AN MA e LI NT vanno rigettati;
tutti i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali, LO ON anche al versamento di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di ON LO. Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il ON inoltre anche al pagamento di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007