Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale, allorchè la condotta favoreggiatrice sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, essa ha per ciò solo una diretta influenza sull'esistenza dell'organismo criminale, per cui bene è ritenuta, in siffatta ipotesi, la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7, comma primo, del D.L.13 maggio 1991 n. 152, conv.con modif. in legge 12 luglio 1991 n. 203, a carico di chi commetta delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo al fine di agevolare l'attività di associazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 416 bis cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2004, n. 43443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43443 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 06/10/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1457
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 031881/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MONTERISO CIRO, N. IL 03/09/1955;
avverso ORDINANZA del 16/06/2004 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CALABRESE RENATO LUIGI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale della libertà di Napoli ha confermato, in sede di rinvio, la custodia cautelare in carcere applicata a Monteriso Ciro, previa riqualificazione del fatto (da partecipazione ad associazione di stampo mafioso) in favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 l. n. 203/91. Ricorre per Cassazione l'interessato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Non è fondato il rilievo critico relativo alla aggravante suddetta, giacché il provvedimento impugnato si è ispirato all'ineccepibile principio per il quale, allorché la condotta di favoreggiamento riguardi, come è avvenuto nel caso concreto, un esponente di spicco d'una associazione di tipo mafioso, essa per ciò solo ha una diretta influenza sull'esistenza dell'organismo criminale, onde bene è ritenuta, in un comportamento del genere, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/91 (cfr. Cass. Sez. 1, 25 giugno 1996, rv. 205499). Quanto poi alle esigenze cautelari, non è dato ravvisare l'eccepito "deficit" motivazionale, dal momento che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, prima ancora che attraverso il riferimento alla presunzione ex art. 375 comma 3 c.p.p., è stato desunto dai giudici del merito dalle specifiche modalità del fatto, ritenute di rilevante gravità, e dalla personalità negativa dell'indagato, valutata sulla scorta dei di lui precedenti penali, plurimi e parimenti allarmanti:
coerentemente, pertanto alla lettera e alla ratio dell'art. 274 lett. c) c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2004