Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10378 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 378 40 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro F Composta dag I] Magistrati: Dott. Gugliel SCIARELLI Presidente R.G.N. 2099/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.22984 - Rel. Consigliere Dott. GU VIDIRI Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 05/06/01 Dott. Paolo STILE Consigliere | ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: OL MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 28, presso lo studio dell'avvocato COLA DI RIENZO • САВІВВО SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avverso la sentenza n. 2622/98 del Tribunale di BARI, depositata il 23/09/98 R.G.N. 1387/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2650 udienza del 05/06/01 dal Consigliere Dott. GU -1- VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 12 luglio 1995, AR MI conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per sentirlo condannare al pagamento in suo favore dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 118/1971, inutilmente chiesto in sede amministrativa, oltre agli interessi legali sui ratei scaduti ed al rimborso delle spese del giudizio. Dopo la costituzione del contraddittorio e l'espletamento di una consulenza medico-legale, il Pretore di Bari rigettava la domanda. Gavolo OL A seguito di gravame, il Tribunale di Bari con sentenza del 23 settembre 1998 rigettava l'appello e dichiarava non luogo a provvedere sulle spese. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che non poteva riconoscersi alla MI il richiesto assegno a causa della mancanza di prova circa la incollocabilità al lavoro. Precisava al riguardo il Tribunale che, come anche statuito dai giudici di legittimità, ai fini dell'assegno di invalidità l'invalido deve ritenersi "incollocato" al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto, o avendo presentato domanda di iscrizione nelle liste speciali aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia 1 conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Nè per andare in contrario avviso poteva addursi il superamento da dell'assicurato delparte cinquantacinquesimo anno di età, atteso che in tale caso lo stato di incollocamento inteso come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa · può essere dimostrato dall'invalido con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni ex art. 2729 C.C.. Mezzi di prova che, però, la MI non aveva in alcun modo fornito. Avverso tale sentenza AR MI propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato GU Vide motivo. Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la MI deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 1. 30 marzo 1971 n. 118 nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., generalidell'art. 2729 C.C. e dei principi processuale nonchè omessa dell'ordinamento motivazione su un aspetto essenziale ai fini del giudizio, in relazione ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. Lamenta in particolare la ricorrente che il Tribunale ha errato nel non ritenere provato il 2 requisito dell'incollocazione atteso che nel giudizio era stata acquisita autocertificazione, mai contestata da controparte, dalla quale risultava la circostanza relativa la mancata percezione di redditi di qualsiasi dall'epoca della domanda in poi. Talenatura documento non era stato preso in alcuna considerazione dal Tribunale. Nè lo stesso giudice d'appello aveva preso in esame la sua iscrizione nelle liste di collocamento ordinario in data 13 giugno 1996 sulla base delle considerazione che detta iscrizione era avvenuta successivamente alla domanda amministrativa, trascurando così di considerare che EI Vide i presupposti del diritto possono venire a determinarsi anche nel corso del giudizio purchè prima della decisione, determinando l'obbligo del giudicante a pronunziarsi.
2. Il ricorso è infondato e,pertanto, va rigettato. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 1. - al pari della 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta lavorativa e del requisito economico e capacità - unreddituale ( art. 13 e 12 della legge citata) elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione essere accertata in sede del beneficio che possa 3 extra-giudiziale. In tale senso si è più volte espressa questa Corte (cfr. ex plurimis: Cass. 17 marzo 2001 n. 3881; Cass. Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di nelle speciali liste diGuole OL disoccupazione o non occupazione, nel quale versi ma, solo quando - essendo iscritto (o avendo presentato domanda d'iscrizione) collocamento obbligatorio - non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio, è opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata a risolvere è opportuno ricordarlo il contrasto - insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che in alcune sentenze si era ritenuto che la incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare ritenuto che : a) incollocato secondo la dizione dell'art. 13 della legge 118 non è il "disoccupato" " O non occupato", - bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto isko Vidni un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche; b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di prova, ma di un elemento costitutivo della fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a 1 05 quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione.
2.1. La rigorosità di tali principi - la cui ratio va individuata nell'esigenza del riconoscimento dell'assegno come prestazione sociale attribuibile solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne la collocazione nel mondo lavorativo- non poteva che essere attenuata in più recenti pronunzie di questa agli invalidi Corte con riguardo infrasessantacinquenni) ultracinquantacinquenni (ma LO non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette (cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. della stessa legge, per il1, secondo comma, superamento del cinquantacinquesimo anno di 6 età (ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ° alla sicurezza degli impianti) (sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n.7552). Ciò premesso, è evidente che nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età ma non i sessantacinque limite preclusivo per -WW l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 - a detto invalido non può della legge n. 118 del 1971 essere disconosciuto l'assegno mensile di invalidità VolveGU Kobe per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. In questa si ripete ancora una volta ipotesi, relativa- - alla dell'invalido richiesta di assegno da parte ultracinquantacinquenne, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi lo stesso significato ad - come si è visto - dalla citata essa assegnato decisione delle Sezioni unite con la sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, quale cioè stato disoccupazione ricollegato ad unadi effettiva riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una 7 occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido. Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato, sulla base di un canale privilegiato, ed ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche (cfr. tra le più recenti: Cass. 23 febbraio VioluerGU OLn 2001 n. 2628). osservanza di quanto 2.2. Per concludere, in stabilito da Cass., Sez. un., n. 203 del 1992, va ribadito in questa sede il principio secondo il quale per gli invalidi infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che sia disoccupato O non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento abbia trovato un'occupazioneobbligatorio, non acompatibile con le sue condizioni psico-fisiche, nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della capacità di lavoro da parte delle competentisua 8 commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito, infatti, come l'invalido in questo caso per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere possibile anche la revoca dell'assegno dietro segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione(cfr. art. 13, comma 2, 1. n. 118 del 1971). OLGui do Vedley 2.3. Al fine di accreditare una interpretazione più flessibile della disposizione dell'art. 13 1. n. 118/1971 - idonea ad escludere che l'iscrizione (o 19la relativa domanda) alle liste speciali ex art. della legge n. 482/1968 configuri un passaggio obbligato per il riconoscimento dell'assegno mensile si è affermato in una ottica diversadi invalidità - da quella seguita dalla decisione delle Sezione Unite n. 203 del 1992 (operante uno stretto collegamento la disciplina generale delle assunzioni tra obbligatorie e quella sui mutilati ed invalidi civili) che la normativa della legge 2 aprile 1968 n. 482 e quella della legge 30 marzo 1971 n. 118 operano su 9 piani complementari, intervenendo "l'art. 13 della legge del 1971 nei casi in cui si sono rivelate vane della legge del 1968, così come le provvidenze complementari sono il primo ed il terzo comma dell'art. 38 Cost, dei quali le due leggi citate costituiscono, rispettivamente, attuazione" (cfr. in tali sensi :Cass. 25 ottobre 1997 n. 10520). Una siffatta opzione ermeneutica viene, però, impedita dalla lettera dell'art. 13 della 1. n . 118/1971 che con la significativa espressione di "incollocati al lavoro" mostra di fare esplicito GU Vide "collocamento riferimento alle procedure del obbligatorio" ed agli speciali elenchi in cui gli invalidi devono essere iscritti al fine di trovare occupazione. E la necessità di un raccordo tra le due normative deriva da evidenti esigenze di razionalità del sistema non potendosi negare che l'assegno di invalidità, quale prestazione da riconoscersi solo in presenza di ben individuati presupposti (limiti di reddito;
riduzione della capacità lavorativa, fissata ora al 74% a partire dal 12 marzo 1992), non può essere riconosciuta all'invalido che, con il non iscriversi nelle liste (e non facendone domanda), non solo non agevola gli accertamenti della presenza di detti presupposti, ma soprattutto altera quel rapporto 10 tra domanda ed offerta di lavoro che sta alla base del collocamento e che assume particolare rilevanza sul piano socio-economico proprio in relazione alle fasce dei lavoratori più deboli ed emarginati. Collegamento la cui necessità è stata ancora più accentuata dalla recente legge 12 marzo 1999 n. 68 (contenente la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie), che da un lato abolisce il limite di età per usufruire del dall'altra tendecollocamento obbligatorio e all'attuazione di un collocamento mirato>, la cui филосова buona riuscita presuppone l'iscrizione alle liste di collocamento ed il rifiuto di un ottica di incontro> istituzionalizzato tra domanda ed offerta dinon lavoro.
2.4. Di recente questa Corte ha affermato : a) che il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 va inteso come stato di fatto di con"disoccupazione" O "non occupazione" anche riguardo agli invalidi civili di età inferiore ai cinquantacinque anni che, pur avendo presentato domanda di assegno di invalidità, non abbiano ancora ottenuto dalla competente commissione sanitaria о dall'autorità giudiziaria l'accertamento di un grado alla presentazionedi invalidità sufficiente di 11 domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482"; b) che solo dopo la comunicazione all'interessato del verbale di visita della commissione sanitaria, o dopo la pubblicazione della sentenza, che riconoscono un grado di invalidità sufficiente all'iscrizione nelle predette liste speciali di collocamento, sorge per l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della citata legge n. 118 del 1971, l'obbligo di iscriversi nelle liste di Genobloken collocamento obbligatorio(cfr. in tali esatti termini : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844). Siffatte statuizioni si basano sull'espresso assunto che non solo non è possibile l'iscrizione ma non si può presentare neppure la domanda relativa (in quanto la presentazione di una domanda presuppone la configurabilità normativa del diritto richiesto nei confronti della pubblica amministrazione) perchè l'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, con lo statuire che la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento sia "munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti" imporrebbe, appunto, per l'iscrizione nelle liste di collocamento il preventivo accertamento dello 12 stato di invalidità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'art. 8 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e succ. modifiche (cfr. ancora Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.). La considerazione, già di per sè decisiva, che le suddette commissioni sono state istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1968 ed il fatto che la domanda idonea a ottenere l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge stessa va presentata agli Uffici di corredata dalla collocamento (e può essere quilo OLe documentazione apprestata dalla parte richiedente a dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste speciali) inducono a innanzile precisazioni condividere - sempre con le statuizioni della citata sentenza n. enunciate - 203 del 1992 delle Sezioni Unite, che ritiene indispensabile l'iscrizione (o la relativa domanda) nelle liste speciali di collocamento obbligatorio al fine dell'ottenimento dell'assegno mensile di il fatto che l'art. 11 invalidità. D'altra parte, 1971, nel regolare la della legge n. 118 del presentazione della domanda, preveda che debbano essere indirizzate alle commissioni sanitarie provinciali - istituite come detto con la legge stessa 13 - solo quelle finalizzate ad ottenere le provvidenze di cui agli artt. 12,13,23 e 24 e non menzioni anche quella per l'accertamento delle minorazioni psico- fisiche nella misura utile all'iscrizione nelle liste speciali, conferma ancora una volta che, nell'intento del legislatore, è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni. A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi per l'invalido ultracinquantacinquenne (non ancora sessantacinquenne ai fini di cui al citato art. 13 Guilo Voker della legge n. 118 del 1971 ma di già, appunto, ultracinquantacinquenne ai fini dell'art. 1 della legge 482/1968), non iscrivibile nelle liste speciali collocamento obbligatorio per superamento del di limite di età. In tale caso va, infatti, ribadito che lo stato di incollocamento deve intendersi come mancata attivitàstato di non occupazione e di lavorativa e deve dall'invalido stesso, attore in giudizio, essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni ( ex art. 2729 c.c.) (cfr. al riguardo : Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit.). Per l'ultracinquantacinquenne non può neanche pretendersi, come requisito sussidiario, l'iscrizione 14 (0 la domanda di iscrizione) liste di nelle collocamento ordinario, atteso che il lavoratore invalido ha diritto di essere avviato al lavoro con un meccanismo che tenga conto della sua menomata capacità lavorativa, non soltanto per beneficiare della "obbligatorietà" delle assunzioni, nei limiti dell'aliquota fissata dalla legge, da parte delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche (aliquota ora variata per effetto dell'art. per la 3 della legge n. 68 del 1999), ma anche il sistema di cui alla legge n. 482 garanzia -che del 1968( ed ora della legge n. 68 del 1999) può UI LU -offrirgli di conseguire una occupazione in mansioni compatibili con il suo stato fisico(art. 20, comma 3, della citata legge n. 482/1968;ed ora art. 2 della legge n. 68 del 1999, per effetto del collocamento dell'invalido mirato nel posto adatto> in ragione lavorative) (perdelle sue capacità tali considerazioni alla luce della legge n. 482 del 1968 : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.).
3. Le conseguenze degli enunciati principi, più volte riaffermati da questa Corte(cfr. al riguardo ex plurimis: Cass. 23 febbraio 2001 n. 2628; Cass. 8 giugno 2000 n. 7820;Cass. 3 giugno 2000 n. 7432), espletano un ulteriore effetto anche sotto altro 15 versante. Si è più volte ripetuto come per l'invalido ultracinquantacinquenne lo stato di incollocazione debba intendersi come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa ( e quindi come stato dal quale non è dato ricavare alcun reddito impeditivo del riconoscimento dell'assegno di invalidità), e che detto stato debba essere provato con gli ordinari mezzi di prova e, quindi, anche con presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (cfr. ancora Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit). Il che è opportuno precisare - - deve essere fatto anche per la mancanza di pensioni, della pensione di inabilità ° Приве OL assegni о ulteriori redditi impeditivi dell'attribuzione dell'assegno mensile (cfr. per il requisito economico art. 11, comma 2, ed art. 12, comma 2, 1. n. 118 del 1971). Da qui anche la necessità di stabilire quale portata debba assegnarsi ad un atto di autocertificazione attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali.
3.1. Orbene, il requisito dell'incollocazione e dello stato socio-economico non può essere provato sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 16 15, atteso che in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione(cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153). La piena equiparazione, a fini probatori, tra resa dallo stesso soggetto la dichiarazione interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 1. 15/68 e ribadita dall'art. 30, comma 2, 1. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa GU OL previsione legislativa, nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti a favore (cfr. in dell'interessato motivazione : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). La suddetta equiparazione non è, invece, configurabile in sede processuale perchè riconoscere efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di 17 notorietà (atto quest'ultimo assimilabile alle dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe riconoscere a detta dichiarazione una efficacia probatoria(anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di avvalersene o meno) in contrasto con la regola generale in virtù della quale la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni(cfr. in tali sensi ancora Cass., Sez. ove si GU OL Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). Un simile indirizzo trova conforto anche in autorevole dottrina che ha evidenziato come non possa escludano le fattispecie regolate dall'art. 2734 anche il caso delle c.c. (cui può aggiungersi dichiarazioni pro se emergenti dalle scritture contabili tra imprenditori 2710: art c.c.) - efficacia probatoria alle attribuirsi alcuna rese al di fuori del processo, dichiarazioni pro se contro quelle rese nel corso del assumendo di giudizio fonte di prova legale, solo se rivestite delle forme particolari del giuramento decisorio(art. 2736 c.c. e 233 ss c.p.c.), o efficacia di argomento 18 di prova, se rese in sede di interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. Ne consegue che la mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sopperisce unicamente alla mancanza di documenti al fine di ottenere provvedimenti in sede amministrativa e non a carenze probatorie in sede giudiziaria che altererebbero un sistema processuale incentrato in linea di massima - ed al di fuori di ipotesi insuscettibili di interpretazioni estensive sul generale rifiuto di - prove che, per provenire da parti direttamente interessate alla soluzione del giudizio, non GU ES presentino quei caratteri di obiettività> e di attendibilità>, capaci di supportare adeguatamente la decisione del giudice.
3.1. Nè per andare in contrario avviso vale addurre il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, e sostenere che uno strumento previsto con efficacia probatoria ai fini amministrativi non può non assumere valenza probatoria anche in sede giudiziaria. Nè ancora assumono, ai fini della problematica in oggetto, rilevanza alcuna le conseguenze di carattere penale in cui incorre il non dovesse dichiarante allorquando il dichiarato rispondere al vero. 19 Ed infatti, sotto il primo profilo è sufficiente obiettare come il principio dell'unicità giustificarenon può valere a dell'ordinamento l'estensione al processo di regole capaci per il loro contenuto di scardinarne i tratti caratterizzanti, ivi compresa quella regola in virtù della quale la parte non può ricavare elementi di prova ai fini del - di cui all'art. 2697 c.c. soddisfacimento dell'onere a proprio favore da proprie dichiarazioni>(cfr. in tali sensi : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10553 cit.). poi, agevole laSotto il secondo profilo considerazione che il richiamo alla sanzione penale quilo volue non può costituire di per sè passaggio ermeneutico idoneo a determinare l'ambito applicativo di una specifica disposizione, che va definito alla stregua del principio letterale e di quello della voluntas legis secondo i dettati dell'art. 12 preleggi. Infine, l'attribuzione di un valore, anche sul piano indiziario, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può giustificarsi neppure sulla base della negatività del fatto da accertare o comunque della difficoltà della prova, non potendosi neanche in tali casi invertire l'onere probatorio (cfr. al riguardo ex plurimis : Cass. 20 febbraio 1998 n. 20 1790; Cass. 20 maggio 1973 n. 5744). A tale riguardo va ribadito come la Suprema Corte, a Sezione Unite, con una statuizione che per essere basata su principi fondamentali del processo civile non può non assumere carattere generale con portata - cioè valida per tutti i giudizi in cui si pretende di efficacia probatoria adattribuire atti di autocertificazione - ha sul punto testualmente affermato che "E' appena il caso di notare che non possono valere a superare il suindicato principio circostanze di mero fatto, costituite dalla IR LE obiettivi difficoltà della prova (....), potendo questa essere comunque superata con il ricorso ai mezzi di prova consentiti"(cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 101153 cit.). Ed anche in relazione al campo giuslavoristico è stato sottolineato come il criterio della (più o meno accentuata) facilità della prova non abbia mai operato a discapito dei principi fissati dall'art. 2697 c.c., anche in considerazione del fatto che sono suscettibili di ridimensionare la portata dell'onere gravante sul lavoratore i poteri di acquisizione d'ufficio del materiale probatorio, che il giudice di merito può esercitare in ossequio al principio di tendenziale ricerca della verità materiale cui è 21 improntato il rito del lavoro (artt. 421, 2 comma, e 431, 2 comma, c.p.c.) (cfr. in tali sensi: Cass. 10 novembre 1999 n. 12492).
3.2. E' evidente che ad una diversa risposta induce sulla rilevanza processuale di una l'accertamento sostitutiva dell'atto di notorietà,dichiarazione (vertente su fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda), posta in essere non dal diretto interessato alla controversia ma da un terzo - possibilità questa espressamente prevista dal d.p.r. 403/1998 - dovendo a detta dichiarazione attribuirsi la stessa rilevanza assegnata alla scrittura DA IL proveniente da un terzo (cfr. su tale scrittura : Cass. 2 febbraio 1999 n. 852;Cass. 27 novembre 1998 n. 12066; Cass. 9 maggio 1987 n. 4295). Ne consegue che la dichiarazione in esame diversamente, dunque, da quella proveniente dalla parte, pur non assumendo l'efficacia probatoria propria delle prove documentali, può costituire un indizio atto a concorrere alla formazione del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
4. In base alle argomentazioni sinora svolte il ricorso va rigettato avendo il Tribunale di Bari fatto corretta applicazione di principi ripetutamente affermati da questa Corte in materia di collocamento 22 degli invalidi ed avendo la MI basato il suo ricorso sull'idoneità dell'atto di autocertificazione a provare lo stato di incollocazione al lavoro degli invalidi, che abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età. statuizione può essere emessa in 5. Nessuna relazione alle spese del presente giudizio di cassazione stante la mancata costituzione del Ministero.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 giugno 2001. Guisto Violen Gugliche P aul IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE IL CANCELLERE Depositat/6 Incelleria 39106. 2001 J Z I IL CANCELLIERE A S I S 3 D A 3 , T 0 5 , O 1 L A . . L S T M E O R P B S 3 A I ' I 7 D L - N L G E A - O T 1 D S 1 I A O S D P S N E S M E , I S O O J A N A D M O E T A T T N U E O S O E D D O 23