Art. 4.
Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002 , e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale.
L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dello accertamento previsto dall'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 .
Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002 , e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale.
L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dello accertamento previsto dall'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 .