Sentenza 26 novembre 2013
Massime • 1
In tema di estorsione, la pluralità di intimidazioni, poste in essere nei confronti della medesima vittima anche in epoche e luoghi diversi, ma sfociate in un unico evento, integra diversi segmenti della stessa condotta e non autonomi reati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza di merito che, anziché ritenere l'unicità del reato, aveva condannato l'imputato per estorsione continuata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2013, n. 49451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49451 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 26/11/2013
Dott. GALLO EN - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2654
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 17681/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO EN, nato a [...] il [...];
AF FA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 11/2/2013 della Corte d'appello di Torino, 1^ sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EN Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per AF FA l'avv. Rocco Femia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11/2/2013, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Ivrea, in data 12/7/2012, concesse ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche prevalenti, rideterminava in anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa la pena inflitta a IO EN ed in anni due, mesi dieci di reclusione ed Euro 800,00 di multa la pena inflitta a AF FA per il reato di estorsione loro concorsualmente ascritto, nonché in mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 400,00 di ammenda la pena inflitta al solo IO per il reato di porto ingiustificato di coltello.
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
4. IO EN deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del concorso del IO nel reato di estorsione e si duole che la Corte abbia attribuito un contributo causale alla commissione del reato da parte degli altri due concorrenti, potendosi configurare a suo carico una mera connivenza passiva. Deduce, inoltre, vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non essendovi prove che egli fosse consapevole dell'azione estorsiva posta in essere da AF FA e da tale OD LE, giudicato separatamente. Successivamente IO EN ha fatto pervenire dichiarazione di rinunzia al ricorso effettuata nella Casa Circondariale di Aosta in data 28/6/2013.
5. AF FA si duole di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché di erronea applicazione della legge penale con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. In particolare si duole di carenza grafica della motivazione in ordine alle doglianze sollevate dall'imputato con i motivi d'appello e censura la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco;
Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000), Rv. 215722, Re Carlo;
Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud. 23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi;
Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999 (ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne' quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.
2. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.
3. Per quanto riguarda la posizione di AF FA, la Corte ha respinto i principali argomenti della difesa con motivazione congrua. In particolare per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. la Corte ha rilevato come tale richiesta sia incompatibile con il ruolo svolto dall'imputato, il quale materialmente ricevette la busta con i soldi dalla persona offesa. Nè può essere presa in considerazione la censura sollevata dal nuovo difensore dell'imputato nel corso della discussione orale in ordine alla mancata integrazione della fattispecie criminosa per essere state le banconote fornite dalla polizia giudiziaria, trattandosi di una eventuale violazione di legge non dedotta con l'atto d'appello.
4. È invece fondata e ammissibile la censura relative all'erronea applicazione dell'istituto della continuazione, sollevata nella discussione orale dal nuovo difensore dell'imputato, trattandosi di questione relativa all'illegalità della pena che può essere rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen.. Nel caso di specie dal capo di imputazione risulta che agli imputati è stata contestata una condotta di estorsione, articolata in più momenti di intimidazione, sfociati in un unico evento con la consegna della somma di Euro 1.000,00 da parte della persona offesa. Di conseguenza, al contrario di quanto opinato dalla Corte territoriale, la continuazione non è nemmeno astrattamente concepibile in quanto la pluralità di intimidazioni, che avvennero in epoche e luoghi diversi, integra diversi segmenti della stessa condotta che si è conclusa con la dazione del denaro da parte della vittima.
5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio nei confronti di AF FA limitatamente alla ritenuta continuazione, che deve essere eliminata, con la conseguente rideterminazione della pena. Nel caso di specie la Corte d'appello aveva così determinato la pena per AF: p.b. a. 5 Euro 1.500 - 62 bis c.p. = a. 4 Euro 1.100 + art. 81 c.p. = a.
4. m. 3 Euro 1.200
- art. 442 c.p.p. = a. 2 m. 10 Euro 800. Eliminando l'aumento per la continuazione, si deve ricalcolare la pena in questo modo:
5. p.b. a. 5 Euro 1.500 - art. 62 bis c.p. = a. 4 Euro 1.100 - art. 442 c.p.p. = a. 2 m. 8 Euro 734. 6. Della eliminazione della continuazione si giova anche il ricorrente IO EN, sebbene rinunciante, in virtù dell'effetto estensivo di cui all'art. 587 c.p.p., comma, cod. proc. pen.
7. Nel caso di specie la Corte d'appello aveva così determinato la pena per IO: p.b. a. 5 Euro 1.500 - art. 62 bis c.p. = a. 4 Euro 1.100 - art. 114 c.p. = a. 2 m. 9 Euro 800 + art. 81 c.p. = a. 3 Euro 900 - art. 442 c.p.p. = a. 2 m. 10 Euro 800. Eliminando l'aumento per la continuazione, si deve ricalcolare la pena in questo modo: p.b. a. 5 Euro 1.500 - art. 62 bis c.p. = a. 4 Euro 1.100 - art. 114 c.p. = a. 2 m. 9 Euro 800 - art. 442 c.p.p. = a. 1 m. 10 Euro 534. Rimane ferma - ovviamente - la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 400,00 di ammenda per la contravvenzione di cui al capo B).
8. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AF FA, e per l'effetto estensivo anche nei confronti di IO EN, limitatamente alla ritenuta continuazione, che elimina e, per l'effetto, ridetermina la pena inflitta a IO in anni uno, mesi dieci di reclusione ed Euro 534,00 di multa e quella inflitta a AF in anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 734,00 di multa. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013