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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18764/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18764/2023
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. AUDISIO STEFANIA, presso cui ha Parte_1 eletto domicilio in forza di procura
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo e verbale di udienza del 17.2.2025
Affinché l'Ill.mo Presidente del Tribunale voglia fissare avanti a sé la comparizione personale dei coniugi al fine di accogliere, previa audizione delle parti ed emanati i necessari provvedimenti, le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, con richiesta di addebito a carico del sig.
[...]
in considerazione del suo comportamento contrario all'obbligo di coabitazione Controparte_1 che deriva dal matrimonio.
2) Affidare il figlio minorenne in via esclusiva alla madre, tenuto conto del Persona_1 comportamento del padre, che si è allontanato dall'abitazione familiare dal gennaio 2023 trasferendosi in Senegal, comportamento gravemente pregiudizievole nei confronti del figlio minore, in quanto non si interessa dell'educazione e della crescita di Il padre potrà vedere e tenere con R_ sé il figlio minore qualora rientri in Italia, secondo le esigenze ed i desideri del figlio e in accordo tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà quest'anno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre e con il padre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza di tali periodi negli anni successivi;
- durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
3)Assegnazione della casa coniugale, di proprietà della sig.ra , alla medesima, ove la Parte_1 stessa risiederà con il figlio minore R_
4) La madre si farà carico interamente del mantenimento del figlio minore finché il padre R_ non rientrerà in Italia;
da tale momento disporre a carico del sig. Controparte_1
l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio finché R_ questo non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 200,00, rivalutata secondo gli indici ISTAT al 75%, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento in misura del 50% delle spese straordinarie medico sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche del figlio, da individuare, concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa fra i magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 ss. c.c. del 15.03.2016 vigente presso il Tribunale di Torino, che entrambi i genitori si impegnano ad osservare.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi relative alle circostanze di fatto suesposte, con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o richieste istruttorie, anche a seguito delle difese di controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
La difesa all'udienza del 17.2.2025 insiste nel ricorso ed in punto affidamento chiede, a differenza di quanto richiesto nel ricorso introduttivo, che il minore venga affidato in via super esclusiva o rafforzata alla madre, stante la totale irreperibilità del resistente da due anni.
Rinuncia alla richiesta di separazione personale con addebito in considerazione dell'assenza del resistente e rinuncia, altresì, alle richieste istruttorie per interrogatorio formale e testi non essendoci necessità stante l'assenza del convenuto.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Senegal il 25/05/2021. In data 16.11.2022 il Tribunale dei Minorenni di Torino, su domanda di parte ricorrente, ha disposto l'adozione ex art. 44 comma 1 lett. B L.184/1983 del minore Persona_1 da parte dell'odierna ricorrente, minore nato dal precedente matrimonio tra il sig.
[...]
e la sig.ra , deceduta in data 24.10.2015. CP_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 26/10/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito al resistente, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre l'affidamento in via esclusiva del minore con la previsione di un calendario di visita tra padre e figlio, R_
l'assegnazione della casa coniugale ed il versamento di una somma per il mantenimento del minore;
richiedeva altresì l'ammissione di mezzi istruttori.
All'udienza del 23.5.2024 e 14.10.2024, il Giudice Relatore, rilevata la nullità della notifica ne disponeva la rinnovazione;
all'udienza del 17.2.2025, dato atto della regolarità della notifica a parte convenuta, veniva sentita la parte ricorrente personalmente;
la parte convenuta, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati.
Ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.21 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, come in parte modificati nel corso dell'udienza del 17.2.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento del minore, sulla collocazione e sul regime di visita paterno
Ritiene il Collegio che all'esito del giudizio debba disporsi l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, con collocazione del minore presso la madre, con domicilio e residenza anagrafica presso la R_ stessa;
l'affidamento esclusivo rafforzato, nel caso di specie, risulta invero giustificato alla luce del disinteresse dimostrato dal padre verso il minore, che sente solo telefonicamente circa una volta al mese e che non vede da tempo. Il sig. , infatti, dal mese di Controparte_1 gennaio 2023 non ha fatto più rientro in Italia, rimanendo da allora in Senegal, suo paese di origine.
L'esercizio della responsabilità genitoriale concentrata in capo alla sig.ra risulta Parte_1 pertanto ad oggi la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive del minore e si pone in linea con il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'affidamento mono-
pagina 3 di 5 genitoriale è giustificato nei casi in cui la soluzione “ordinaria” di cui all'art. 337 ter c.c., risulti di fatto pregiudizievole nei confronti della prole.
In ordine al regime di visita del padre con il minore, si ritiene di dover accogliere la richiesta della ricorrente prevedendo che il padre, qualora rientri in Italia, potrà vedere e tenere con sé il minore, secondo le esigenze ed i desideri del figlio e in accordo tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà quest'anno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre e con il padre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza di tali periodi negli anni successivi;
- durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
Sull'assegnazione della casa familiare.
La domanda formulata da di assegnazione della casa coniugale, con gli Parte_1 arredi che la compongono, deve essere accolta in conseguenza della collocazione esclusiva del minore presso la madre.
Sul contributo al mantenimento del minore.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minori, da determinarsi secondo i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c., ritiene il Collegio di dover stabilire che il padre, a far data dalla proposizione del ricorso – ottobre 2023-, contribuisca al mantenimento del minore con il versamento mensile di 200,00 euro, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50 % ciascuno. Va disposto il percepimento dell'Assegno unico per i minori esclusivamente in capo alla sig. , in ragione Parte_1 dell'affidamento rafforzato del minore.
Spese di lite
Le spese di giudizio, tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto contumace, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione del figlio, altrimenti inibita.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 697.25
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.000,00
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. CP_1
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, sig.ra , Persona_1 Parte_1 demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c.
(scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e dispone che lo stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà quest'anno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre e con il padre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza di tali periodi negli anni successivi;
- durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a;
Parte_1
DISPONE che corrisponda a a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (ottobre 2023), l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
CONDANNA a rifondere ad le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 3.000,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18764/2023
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. AUDISIO STEFANIA, presso cui ha Parte_1 eletto domicilio in forza di procura
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo e verbale di udienza del 17.2.2025
Affinché l'Ill.mo Presidente del Tribunale voglia fissare avanti a sé la comparizione personale dei coniugi al fine di accogliere, previa audizione delle parti ed emanati i necessari provvedimenti, le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, con richiesta di addebito a carico del sig.
[...]
in considerazione del suo comportamento contrario all'obbligo di coabitazione Controparte_1 che deriva dal matrimonio.
2) Affidare il figlio minorenne in via esclusiva alla madre, tenuto conto del Persona_1 comportamento del padre, che si è allontanato dall'abitazione familiare dal gennaio 2023 trasferendosi in Senegal, comportamento gravemente pregiudizievole nei confronti del figlio minore, in quanto non si interessa dell'educazione e della crescita di Il padre potrà vedere e tenere con R_ sé il figlio minore qualora rientri in Italia, secondo le esigenze ed i desideri del figlio e in accordo tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà quest'anno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre e con il padre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza di tali periodi negli anni successivi;
- durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
3)Assegnazione della casa coniugale, di proprietà della sig.ra , alla medesima, ove la Parte_1 stessa risiederà con il figlio minore R_
4) La madre si farà carico interamente del mantenimento del figlio minore finché il padre R_ non rientrerà in Italia;
da tale momento disporre a carico del sig. Controparte_1
l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio finché R_ questo non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 200,00, rivalutata secondo gli indici ISTAT al 75%, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento in misura del 50% delle spese straordinarie medico sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche del figlio, da individuare, concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa fra i magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 ss. c.c. del 15.03.2016 vigente presso il Tribunale di Torino, che entrambi i genitori si impegnano ad osservare.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi relative alle circostanze di fatto suesposte, con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o richieste istruttorie, anche a seguito delle difese di controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
La difesa all'udienza del 17.2.2025 insiste nel ricorso ed in punto affidamento chiede, a differenza di quanto richiesto nel ricorso introduttivo, che il minore venga affidato in via super esclusiva o rafforzata alla madre, stante la totale irreperibilità del resistente da due anni.
Rinuncia alla richiesta di separazione personale con addebito in considerazione dell'assenza del resistente e rinuncia, altresì, alle richieste istruttorie per interrogatorio formale e testi non essendoci necessità stante l'assenza del convenuto.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Senegal il 25/05/2021. In data 16.11.2022 il Tribunale dei Minorenni di Torino, su domanda di parte ricorrente, ha disposto l'adozione ex art. 44 comma 1 lett. B L.184/1983 del minore Persona_1 da parte dell'odierna ricorrente, minore nato dal precedente matrimonio tra il sig.
[...]
e la sig.ra , deceduta in data 24.10.2015. CP_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 26/10/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito al resistente, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre l'affidamento in via esclusiva del minore con la previsione di un calendario di visita tra padre e figlio, R_
l'assegnazione della casa coniugale ed il versamento di una somma per il mantenimento del minore;
richiedeva altresì l'ammissione di mezzi istruttori.
All'udienza del 23.5.2024 e 14.10.2024, il Giudice Relatore, rilevata la nullità della notifica ne disponeva la rinnovazione;
all'udienza del 17.2.2025, dato atto della regolarità della notifica a parte convenuta, veniva sentita la parte ricorrente personalmente;
la parte convenuta, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati.
Ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.21 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, come in parte modificati nel corso dell'udienza del 17.2.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento del minore, sulla collocazione e sul regime di visita paterno
Ritiene il Collegio che all'esito del giudizio debba disporsi l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, con collocazione del minore presso la madre, con domicilio e residenza anagrafica presso la R_ stessa;
l'affidamento esclusivo rafforzato, nel caso di specie, risulta invero giustificato alla luce del disinteresse dimostrato dal padre verso il minore, che sente solo telefonicamente circa una volta al mese e che non vede da tempo. Il sig. , infatti, dal mese di Controparte_1 gennaio 2023 non ha fatto più rientro in Italia, rimanendo da allora in Senegal, suo paese di origine.
L'esercizio della responsabilità genitoriale concentrata in capo alla sig.ra risulta Parte_1 pertanto ad oggi la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive del minore e si pone in linea con il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'affidamento mono-
pagina 3 di 5 genitoriale è giustificato nei casi in cui la soluzione “ordinaria” di cui all'art. 337 ter c.c., risulti di fatto pregiudizievole nei confronti della prole.
In ordine al regime di visita del padre con il minore, si ritiene di dover accogliere la richiesta della ricorrente prevedendo che il padre, qualora rientri in Italia, potrà vedere e tenere con sé il minore, secondo le esigenze ed i desideri del figlio e in accordo tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà quest'anno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre e con il padre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza di tali periodi negli anni successivi;
- durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
Sull'assegnazione della casa familiare.
La domanda formulata da di assegnazione della casa coniugale, con gli Parte_1 arredi che la compongono, deve essere accolta in conseguenza della collocazione esclusiva del minore presso la madre.
Sul contributo al mantenimento del minore.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minori, da determinarsi secondo i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c., ritiene il Collegio di dover stabilire che il padre, a far data dalla proposizione del ricorso – ottobre 2023-, contribuisca al mantenimento del minore con il versamento mensile di 200,00 euro, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50 % ciascuno. Va disposto il percepimento dell'Assegno unico per i minori esclusivamente in capo alla sig. , in ragione Parte_1 dell'affidamento rafforzato del minore.
Spese di lite
Le spese di giudizio, tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto contumace, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione del figlio, altrimenti inibita.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 697.25
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.000,00
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. CP_1
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, sig.ra , Persona_1 Parte_1 demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c.
(scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e dispone che lo stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà quest'anno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre e con il padre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza di tali periodi negli anni successivi;
- durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a;
Parte_1
DISPONE che corrisponda a a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (ottobre 2023), l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
CONDANNA a rifondere ad le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 3.000,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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