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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 2433/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2433 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa da
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Ajese in virtù di mandati in calce all'atto di citazione introduttivo della causa di primo grado n. 3714/2019 R.G. contro già Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), a mezzo della procuratrice speciale
[...] P.IVA_1 [...]
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Melchiori giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in grado di appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 865/2022 pubblicata il 23.05.2022 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, riformare parzialmente la sentenza n. 865/2022, oggetto del presente gravame, pronunciata il 18.05.2022 dal
Tribunale di Treviso, in persona del Giudice Unico Dott. Luca Deli all'esito del procedimento R.G. n. 3714/2019, pubblicata in data 23.05.2022, non ancora notificata, nelle parti descritte sub lett. A), B), C), D) ed E) del presente atto per tutti i motivi dedotti e, per l'effetto,
Nel merito:
- accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia dei contratti di fideiussione indicati in atti e per tutte le ragioni ivi dedotte, e per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori in ragione di suddetti titoli;
- accertarsi e dichiararsi l'avvenuta pattuizione di interessi usurari nei contratti di mutuo descritti in atti e per tutti i motivi ivi dedotti, e per l'effetto, rideterminare l'importo eventualmente dovuto in ragione di tali negozi con l'azzeramento di ogni somma addebitata a titolo di interessi giusta applicazione dell'art. 1815 comma secondo c.c.;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite integralmente rifuse per entrambi i gradi di giudizio e distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Daniela Ajese che se ne dichiarata antistaria.
In via istruttoria:
- disporsi C.T.U. contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi, anche moratori, dall'inizio dei contratti di mutuo oggetto di causa, e a comparare quelli convenuti e/o effettivamente applicati dalla Banca con il c.d. “tasso soglia usura” di riferimento ex L. 108/96 (quindi tenendo conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito), con conseguente quantificazione delle somme illegittimamente addebitate alla mutuataria per tutte le causali esposte in atti, con azzeramento degli interessi applicati nel periodo di riferimento in caso di superamento di detto tasso soglia, tenendo in considerazione anche quanto disposto dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 350/2013
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: pag. 2/12 In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c..
In via principale: rigettare l'appello svolto dai sig.ri e in quanto Pt_1 Parte_2 infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14/05/2019 e , quali Parte_1 Parte_2 fideiussori della fallita società citavano in giudizio ora Parte_3 CP_2 per l'accertamento negativo del credito di euro 376.084,07 da CP_1 quest'ultima vantato, derivante dal debito maturato dalla società garantita con riferimento al conto corrente n. 183627, al conto anticipo fatture n. 183631 nonché ai mutui chirografari n. 144592 e n. 309351.
Eccepivano la nullità integrale delle fideiussioni rilasciate in data 10.08.2010,
29.12.2010, 07.10.2004 per violazione della normativa antitrust siccome riproduttive dello schema ABI relativo alle norme bancarie uniformi e contestavano, in ogni caso, il quantum, chiedendo la rideterminazione del saldo finale, allegando l'illegittimo addebito di interessi anatocistici a tassi ultralegali e/o usurari, ovvero a tassi superiori a quelli previsti dall'art. 117, n. 7, lett. A del TUB (D.lgs. 385/93) e, comunque,
l'applicazione di tassi di interesse passivi non contrattualmente pattuiti, oltre che di commissioni di massimo scoperto ed altre spese e commissioni, anch'esse non contrattualmente pattuite, ed infine, quanto ai rapporti di mutuo, la nullità per inesatta Par rappresentazione di e pattuizione di condizioni economiche usurarie. restava contumace. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Treviso, rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione, all'esito dell'espletata CTU accoglieva parzialmente la domanda.
Dichiarava, dunque, la nullità parziale dei contratti di conto corrente n. 183627 e del conto anticipi n. 183631 stipulati presso la filiale dell'allora di Parte_5
GL VE (TV) dalla società (poi ridenominata in Controparte_4 Parte_3 assenza di prova scritta della pattuizione di capitalizzazione infrannuale degli interessi, pag. 3/12 commissioni e spese e rideterminava, in relazione ai suddetti rapporti, il saldo passivo in
€ - 77.656,46 anziché € -242.645,00.
Rigettava le domande di nullità dei mutui nn. 144592 e 309351.
A fronte dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree dichiarava l'irripetibilità delle spese di lite e poneva a carico degli attori le spese di CTU.
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2 tempestivo appello affidato a quattro motivi:
➢ erronea e/o falsa interpretazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., della l. 10.10.1990,
n. 287, nonché del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia per avere il giudice di I grado respinto l'eccezione di nullità integrale delle fideiussioni;
➢ erronea e/o falsa interpretazione dell'art. 1419 c.c. e 117, commi 4, 6 e 8 t.u.b. – indeterminatezza delle condizioni contrattuali e conseguente applicazione del di cui all'art. 117 comma 7 t.u.b. per avere il giudice di I grado escluso Par l'essenzialità dell' e la conseguente nullità dei contratti;
➢ erronea e/o falsa interpretazione della l. 108/96, dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 1
d.l. 394/2000 convertito in l. 24/2001 – inclusione della penale di estinzione anticipata nel calcolo del teg – conseguente usurarietà del tasso di interesse previsto nell'ambito dei contratti di mutuo stipulati dai sig.ri e Pt_2 conseguente gratuità del rapporto per avere il giudice di I grado escluso il costo della penale per estinzione anticipata dal calcolo del tasso soglia;
➢ erroneità della sentenza di primo grado per aver dichiarato l'irripetibilità delle spese di lite e per aver posto a carico dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
l'onere definitivo di sopportazione delle spese di ctu.
Si è costituita in grado di appello eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.s. e resistendo al gravame.
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il 30.4.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 27.5.2025.
3. Le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., peraltro in alcun modo argomentate, sono infondate. pag. 4/12 Quella di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. Sez. 1 n. 15786 del 07/06/2021). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis c.p.c. e all'art 348 ter c.p.c. introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. E la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. Sez.
6 - L, n. 37272 del
29/11/2021).
Quella di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
Va osservato che secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» essendo richiesto
- in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il pag. 5/12 contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
4. Primo motivo di appello: nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Sostiene l'appellante la nullità integrale, ai sensi dell'art. 1418 c.c., delle tre fideiussioni rilasciate essendo caratterizzate da causa illecita, perché contraria a norme imperative e, comunque, ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., ritenendo, sotto quest'ultimo profilo, di poter desumere la natura essenziale delle clausole dal fatto che l'Istituto di credito ha inserito sin dal 2004 e anche nel 2010 - quindi anche dopo l'intervento della Banca
d'Italia – le clausole dello schema ABI, quindi l'istituto bancario “pur di addivenire a quel particolare regolamento contrattuale e ai vantaggi che ad essa ne sarebbero derivati, ha consapevolmente assunto il rischio che i contratti stipulati fossero colpito da nullità finanche totale”.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto considerato che solo la fideiussione sottoscritta il 07.10.2004 (doc.9) è una fideiussione omnibus, mentre quelle sottoscritte in data 10.08.2010 e 29.12.2010 sono fideiussioni specifiche (docc.7 e 8) assunte in relazione, rispettivamente, al finanziamento n. 144592 e al finanziamento n. 309351, sicchè si è fuori dal perimetro dell'intesa restrittiva sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia 55/2005 che ha riguardato una specifica tipologia di contratto, ossia la fideiussione omnibus.
Né quell'apprezzamento può ritenersi estensibile alle fideiussioni specifiche, in quanto l'illegittimità riscontrata non riguarda le clausole in sé ma la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
Come chiarito di recente dalla Suprema Corte (Cass. sez.1 n. 21841 del 02/08/2024), nel provvedimento 55/2005 la Banca d'Italia si dà cura di tratteggiare le significative difformità che, in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, “evidenziando la maggiore efficienza economica della
"specifica" rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali”. Come si legge al punto 78 del provvedimento – ove significativamente si avverte che “le valutazioni pag. 6/12 effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole...” – “il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive..., bensì dal precipitato di tali clausole nello schema "omnibus", quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri". In tal modo lasciando chiaramente intendere che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti abbia effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
D'altro canto tale conclusione trova ulteriore conferma nella considerazione sviluppata nel provvedimento di Banca d'Italia al punto 78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 41994/2021, non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (così anche Cass.sez.3 n.657 del 10/01/2025).
Quanto alla fideiussione omnibus del 7.10.2004, va ricordato che con la sentenza n.
41994/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che i contratti di fideiussione omnibus stipulati in violazione della normativa antitrust sono affetti da nullità soltanto parziale (che attinge soltanto le tre clausole oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti. La disciplina dettata dall'articolo 1419 c.c., infatti, comporta che la nullità di una singola clausola travolga l'intero contratto solo in casi eccezionali, quando non sia più rinvenibile l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti. Peraltro, spetta “a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare pag. 7/12 d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass. sez. 3
n.15146 del 30/05/2023).
Nel caso di specie non è emerso alcun concreto elemento tale da far ritenere che, senza le tre clausole contestate, le parti non si sarebbero determinate alla stipulazione della garanzia né gli appellanti hanno esplicitato di quale clausola abusiva lamentino l'applicazione né per quale motivo l'applicazione di tale clausola renderebbe nullo l'intero contratto di garanzia ragion per cui potrebbe, al più, venire in rilievo la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dagli appellanti.
Va, tuttavia, osservato che il rilievo della nullità presuppone l'indicazione, da parte di chi la invoca, della concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (Cass. sez. 1 n.2432 del 01/02/2025).
Correttamente, pertanto, il giudice di I grado ha escluso anche la nullità parziale del contratto – peraltro mai invocata dagli attori-appellanti che, anche nel presente grado, insistono per la declaratoria di nullità integrale – a fronte del fatto che non è mai stata eccepita la decadenza del creditore dal termine ex art. 1957 c.c. che, per giurisprudenza consolidata, costituisce eccezione propria, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (Cass.sez. 1 nr. 30383 del 25/11/2024).
In effetti, l'unica clausola che potrebbe in astratto avere un qualche rilievo pratico è quella derogatoria dell'art. 1957 c.c. sicchè, oltre alla mancata tempestiva formulazione dell'eccezione già rilevata dal giudice di primo grado, si profila assorbente il rilievo che risulta in ogni caso essere stato rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c., quand'anche reviviscente per effetto della nullità, vertendosi nel caso di specie in ipotesi di fideiussione con clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, clausola che, va ricordato, è stata ritenuta dalla Banca d'Italia, nello stesso provvedimento n. 55/2005, perfettamente legittima.
L'art. 7 del contratto di fideiussione recita infatti: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, che è incompatibile con l'onere di proporre la domanda giudizialmente entro sei mesi a pena di decadenza. pag. 8/12 La giurisprudenza di legittimità ha, allora, chiarito che, in caso di garanzia con clausola a prima richiesta, “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass.
Sez. 3 n. 22346 del 26/09/2017; in tal senso anche Cass. sez. 3 n.13078 del 21/05/2008), principio applicabile sia rispetto ai contratti autonomi di garanzia sia rispetto alle fideiussioni a prima richiesta in senso stretto (nei casi in cui, cioè, non vi sia perfetta coincidenza tra le due tipologie di garanzia).
Dalla documentazione prodotta risulta che con la missiva raccomandata del 13.8.2015
(docc.20-23) la creditrice, contestualmente alla revoca degli affidamenti, che ha reso esigibile il debito, ha inviato, come risulta per tabulas, sia alla debitrice principale sia ai fideiussori una richiesta scritta di pagamento idonea ad impedire in modo definitivo la decadenza.
5. Secondo motivo di appello: indeterminatezza delle condizioni contrattuali e conseguente applicazione del di cui all'art. 117 comma 7 T.U.B.
Gli appellanti sostengono la difformità tra l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC o TEG) indicato nei contratti di mutuo chirografario n. 144592 e n. 309351 e quello effettivamente applicato nel corso dei rapporti, con conseguente nullità della suddetta clausola per inosservanza dell'art. 117 comma 4 TUB ed in subordine dei commi 6 e 8 della medesima disposizione del TUB attesa la sostenuta natura strutturale di tale elemento, con conseguente applicazione del tasso sostituivo previsto dall'art. 117 comma 7.
Il motivo è infondato.
Premesso che il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al Par consumo, e che del tutto assimilabile al TAEG è l' , che costituisce anch'esso una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento ed è calcolato con modalità analoghe a quelle del TAEG, la decisione del giudice di I grado è pienamente conforme all'ormai consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale “In tema di contratti pag. 9/12 bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” e la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG, è prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo si sensi dell'art. 125 bis comma 6
TUB (Cass.sez. 1 30/03/2025, n.8331; Cass. Sez. 1 n. 4597 del 14/02/2023).
6. Terzo motivo di appello: inclusione della penale di estinzione anticipata nel calcolo del TEG e conseguente usurarietà del tasso di interesse previsto nei contratti di mutuo.
Sostengono gli appellanti che la penale di estinzione anticipata del 1% sul capitale residuo prevista nei contratti di mutuo costituisce un costo del credito, dovendosi computare a tale fine anche i costi meramente potenziali.
Il motivo è infondato.
Nella verifica di usurarietà non può considerarsi la penale di estinzione anticipata del mutuo, contrattualmente prevista nel 1% del capitale restituito, in quanto non rappresenta un costo connesso all'erogazione del finanziamento, bensì un importo la cui debenza è solo eventuale e correlata all'anticipata cessazione del rapporto per il caso in cui il mutuatario avesse deciso di rimborsare anticipatamente il capitale, circostanza peraltro non verificatasi, sicchè nel caso concreto la penale non è mai stata applicata.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, con principio cui si è uniformato il giudice di I grado, in base al quale la commissione per estinzione anticipata del finanziamento non è computabile ai fini della verifica di non usurarietà, non essendo collegata se non indirettamente all'erogazione del credito e non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, ad una remunerazione, a favore della pag. 10/12 banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ma del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
e ciò sulla base del principio della differenziazione delle componenti del costo del credito per cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzione (Cass.sez. 1 n.7384 del
19/03/2025; Cass. sez. 3 n.7352 del 07/03/2022).
7. Quarto motivo di appello: regolamentazione delle spese.
Il motivo di appello si incentra sull'addebito delle spese di CTU in virtù del principio di soccombenza reciproca ed è connesso all'accoglimento degli altri motivi, nel senso che gli appellanti non contestano il principio di soccombenza reciproca in base al quale il giudice di I grado ha ritenuto di addebitare le spese di CTU agli appellanti, ma ritengono che il giudice di I grado avrebbe dovuto accogliere integralmente le domande proposte dagli attori e, conseguentemente, porre a carico della convenuta le spese di
CTU oltre che quelle di lite.
E, infatti, chiedono gli appellanti “la riforma e/o modifica della sentenza appellata nelle parti descritte sub lett. D) ed E) del presente atto, dove, in applicazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'art. 92, comma 1, c.p.c., viene dichiarata
l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dai Sig.ri nel giudizio di primo grado, Pt_2 ponendo definitivamente a loro carico le spese di CTU, in favore di una pronuncia con cui, previo riconoscimento della fondatezza di TUTTE le domande ed eccezioni svolte nei confronti di (ora , venga posto a definitivo carico della CP_2 CP_1 convenuta, odierna appellata, l'onere di sopportazione delle spese di lite relative al giudizio sia di primo che di secondo grado”.
Il motivo così formulato è infondato.
E, infatti, alla luce del rigetto dei motivi di appello di cui ai punti 4,5,6 deve essere confermata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado il cui presupposto (soccombenza reciproca) non è in contestazione.
Il giudice di I grado ha infatti posto le spese di CTU a carico degli attori a fronte dell'accoglimento solo parziale delle domande.
In effetti, la CTU ha portato alla rideterminazione del solo saldo passivo del conto corrente n. 183637 al 31.12.2013 (data dell'ultimo documento disponibile) pari ad € pag. 11/12 77.656,46 al posto del saldo contabile di € 242.645,02, mentre il saldo del c/c per anticipi n. 0183631 è rimasto immutato.
L'addebito delle spese di CTU agli attori appellanti è, dunque, conforme al criterio di cui all'art. 92 c.p.c.
8. La sentenza di primo grado va, dunque, confermata e le spese del presente grado di giudizio poste a carico degli appellanti sulla base del principio di soccombenza.
I compensi vengono liquidati come in dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) e della non particolare complessità della causa, sicchè si liquidano valori prossimi ai minimi in assenza di nota spese.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Treviso n.
865/2022 pubblicata il 23.05.2022.
2) condanna e a rifondere e spese del presente Parte_1 Parte_2 CP_1 grado di giudizio che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
3) gli appellanti e sono obbligati a versare un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 2433/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2433 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa da
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Ajese in virtù di mandati in calce all'atto di citazione introduttivo della causa di primo grado n. 3714/2019 R.G. contro già Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), a mezzo della procuratrice speciale
[...] P.IVA_1 [...]
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Melchiori giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in grado di appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 865/2022 pubblicata il 23.05.2022 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, riformare parzialmente la sentenza n. 865/2022, oggetto del presente gravame, pronunciata il 18.05.2022 dal
Tribunale di Treviso, in persona del Giudice Unico Dott. Luca Deli all'esito del procedimento R.G. n. 3714/2019, pubblicata in data 23.05.2022, non ancora notificata, nelle parti descritte sub lett. A), B), C), D) ed E) del presente atto per tutti i motivi dedotti e, per l'effetto,
Nel merito:
- accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia dei contratti di fideiussione indicati in atti e per tutte le ragioni ivi dedotte, e per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori in ragione di suddetti titoli;
- accertarsi e dichiararsi l'avvenuta pattuizione di interessi usurari nei contratti di mutuo descritti in atti e per tutti i motivi ivi dedotti, e per l'effetto, rideterminare l'importo eventualmente dovuto in ragione di tali negozi con l'azzeramento di ogni somma addebitata a titolo di interessi giusta applicazione dell'art. 1815 comma secondo c.c.;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite integralmente rifuse per entrambi i gradi di giudizio e distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Daniela Ajese che se ne dichiarata antistaria.
In via istruttoria:
- disporsi C.T.U. contabile tesa a stabilire le modalità di calcolo degli interessi, anche moratori, dall'inizio dei contratti di mutuo oggetto di causa, e a comparare quelli convenuti e/o effettivamente applicati dalla Banca con il c.d. “tasso soglia usura” di riferimento ex L. 108/96 (quindi tenendo conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito), con conseguente quantificazione delle somme illegittimamente addebitate alla mutuataria per tutte le causali esposte in atti, con azzeramento degli interessi applicati nel periodo di riferimento in caso di superamento di detto tasso soglia, tenendo in considerazione anche quanto disposto dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 350/2013
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: pag. 2/12 In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c..
In via principale: rigettare l'appello svolto dai sig.ri e in quanto Pt_1 Parte_2 infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14/05/2019 e , quali Parte_1 Parte_2 fideiussori della fallita società citavano in giudizio ora Parte_3 CP_2 per l'accertamento negativo del credito di euro 376.084,07 da CP_1 quest'ultima vantato, derivante dal debito maturato dalla società garantita con riferimento al conto corrente n. 183627, al conto anticipo fatture n. 183631 nonché ai mutui chirografari n. 144592 e n. 309351.
Eccepivano la nullità integrale delle fideiussioni rilasciate in data 10.08.2010,
29.12.2010, 07.10.2004 per violazione della normativa antitrust siccome riproduttive dello schema ABI relativo alle norme bancarie uniformi e contestavano, in ogni caso, il quantum, chiedendo la rideterminazione del saldo finale, allegando l'illegittimo addebito di interessi anatocistici a tassi ultralegali e/o usurari, ovvero a tassi superiori a quelli previsti dall'art. 117, n. 7, lett. A del TUB (D.lgs. 385/93) e, comunque,
l'applicazione di tassi di interesse passivi non contrattualmente pattuiti, oltre che di commissioni di massimo scoperto ed altre spese e commissioni, anch'esse non contrattualmente pattuite, ed infine, quanto ai rapporti di mutuo, la nullità per inesatta Par rappresentazione di e pattuizione di condizioni economiche usurarie. restava contumace. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Treviso, rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione, all'esito dell'espletata CTU accoglieva parzialmente la domanda.
Dichiarava, dunque, la nullità parziale dei contratti di conto corrente n. 183627 e del conto anticipi n. 183631 stipulati presso la filiale dell'allora di Parte_5
GL VE (TV) dalla società (poi ridenominata in Controparte_4 Parte_3 assenza di prova scritta della pattuizione di capitalizzazione infrannuale degli interessi, pag. 3/12 commissioni e spese e rideterminava, in relazione ai suddetti rapporti, il saldo passivo in
€ - 77.656,46 anziché € -242.645,00.
Rigettava le domande di nullità dei mutui nn. 144592 e 309351.
A fronte dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree dichiarava l'irripetibilità delle spese di lite e poneva a carico degli attori le spese di CTU.
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2 tempestivo appello affidato a quattro motivi:
➢ erronea e/o falsa interpretazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., della l. 10.10.1990,
n. 287, nonché del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia per avere il giudice di I grado respinto l'eccezione di nullità integrale delle fideiussioni;
➢ erronea e/o falsa interpretazione dell'art. 1419 c.c. e 117, commi 4, 6 e 8 t.u.b. – indeterminatezza delle condizioni contrattuali e conseguente applicazione del di cui all'art. 117 comma 7 t.u.b. per avere il giudice di I grado escluso Par l'essenzialità dell' e la conseguente nullità dei contratti;
➢ erronea e/o falsa interpretazione della l. 108/96, dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 1
d.l. 394/2000 convertito in l. 24/2001 – inclusione della penale di estinzione anticipata nel calcolo del teg – conseguente usurarietà del tasso di interesse previsto nell'ambito dei contratti di mutuo stipulati dai sig.ri e Pt_2 conseguente gratuità del rapporto per avere il giudice di I grado escluso il costo della penale per estinzione anticipata dal calcolo del tasso soglia;
➢ erroneità della sentenza di primo grado per aver dichiarato l'irripetibilità delle spese di lite e per aver posto a carico dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
l'onere definitivo di sopportazione delle spese di ctu.
Si è costituita in grado di appello eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.s. e resistendo al gravame.
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il 30.4.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 27.5.2025.
3. Le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., peraltro in alcun modo argomentate, sono infondate. pag. 4/12 Quella di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. Sez. 1 n. 15786 del 07/06/2021). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis c.p.c. e all'art 348 ter c.p.c. introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. E la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. Sez.
6 - L, n. 37272 del
29/11/2021).
Quella di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
Va osservato che secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» essendo richiesto
- in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il pag. 5/12 contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
4. Primo motivo di appello: nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Sostiene l'appellante la nullità integrale, ai sensi dell'art. 1418 c.c., delle tre fideiussioni rilasciate essendo caratterizzate da causa illecita, perché contraria a norme imperative e, comunque, ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., ritenendo, sotto quest'ultimo profilo, di poter desumere la natura essenziale delle clausole dal fatto che l'Istituto di credito ha inserito sin dal 2004 e anche nel 2010 - quindi anche dopo l'intervento della Banca
d'Italia – le clausole dello schema ABI, quindi l'istituto bancario “pur di addivenire a quel particolare regolamento contrattuale e ai vantaggi che ad essa ne sarebbero derivati, ha consapevolmente assunto il rischio che i contratti stipulati fossero colpito da nullità finanche totale”.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto considerato che solo la fideiussione sottoscritta il 07.10.2004 (doc.9) è una fideiussione omnibus, mentre quelle sottoscritte in data 10.08.2010 e 29.12.2010 sono fideiussioni specifiche (docc.7 e 8) assunte in relazione, rispettivamente, al finanziamento n. 144592 e al finanziamento n. 309351, sicchè si è fuori dal perimetro dell'intesa restrittiva sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia 55/2005 che ha riguardato una specifica tipologia di contratto, ossia la fideiussione omnibus.
Né quell'apprezzamento può ritenersi estensibile alle fideiussioni specifiche, in quanto l'illegittimità riscontrata non riguarda le clausole in sé ma la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
Come chiarito di recente dalla Suprema Corte (Cass. sez.1 n. 21841 del 02/08/2024), nel provvedimento 55/2005 la Banca d'Italia si dà cura di tratteggiare le significative difformità che, in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, “evidenziando la maggiore efficienza economica della
"specifica" rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali”. Come si legge al punto 78 del provvedimento – ove significativamente si avverte che “le valutazioni pag. 6/12 effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole...” – “il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive..., bensì dal precipitato di tali clausole nello schema "omnibus", quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri". In tal modo lasciando chiaramente intendere che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti abbia effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
D'altro canto tale conclusione trova ulteriore conferma nella considerazione sviluppata nel provvedimento di Banca d'Italia al punto 78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 41994/2021, non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (così anche Cass.sez.3 n.657 del 10/01/2025).
Quanto alla fideiussione omnibus del 7.10.2004, va ricordato che con la sentenza n.
41994/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che i contratti di fideiussione omnibus stipulati in violazione della normativa antitrust sono affetti da nullità soltanto parziale (che attinge soltanto le tre clausole oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti. La disciplina dettata dall'articolo 1419 c.c., infatti, comporta che la nullità di una singola clausola travolga l'intero contratto solo in casi eccezionali, quando non sia più rinvenibile l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti. Peraltro, spetta “a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare pag. 7/12 d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass. sez. 3
n.15146 del 30/05/2023).
Nel caso di specie non è emerso alcun concreto elemento tale da far ritenere che, senza le tre clausole contestate, le parti non si sarebbero determinate alla stipulazione della garanzia né gli appellanti hanno esplicitato di quale clausola abusiva lamentino l'applicazione né per quale motivo l'applicazione di tale clausola renderebbe nullo l'intero contratto di garanzia ragion per cui potrebbe, al più, venire in rilievo la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dagli appellanti.
Va, tuttavia, osservato che il rilievo della nullità presuppone l'indicazione, da parte di chi la invoca, della concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (Cass. sez. 1 n.2432 del 01/02/2025).
Correttamente, pertanto, il giudice di I grado ha escluso anche la nullità parziale del contratto – peraltro mai invocata dagli attori-appellanti che, anche nel presente grado, insistono per la declaratoria di nullità integrale – a fronte del fatto che non è mai stata eccepita la decadenza del creditore dal termine ex art. 1957 c.c. che, per giurisprudenza consolidata, costituisce eccezione propria, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (Cass.sez. 1 nr. 30383 del 25/11/2024).
In effetti, l'unica clausola che potrebbe in astratto avere un qualche rilievo pratico è quella derogatoria dell'art. 1957 c.c. sicchè, oltre alla mancata tempestiva formulazione dell'eccezione già rilevata dal giudice di primo grado, si profila assorbente il rilievo che risulta in ogni caso essere stato rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c., quand'anche reviviscente per effetto della nullità, vertendosi nel caso di specie in ipotesi di fideiussione con clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, clausola che, va ricordato, è stata ritenuta dalla Banca d'Italia, nello stesso provvedimento n. 55/2005, perfettamente legittima.
L'art. 7 del contratto di fideiussione recita infatti: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, che è incompatibile con l'onere di proporre la domanda giudizialmente entro sei mesi a pena di decadenza. pag. 8/12 La giurisprudenza di legittimità ha, allora, chiarito che, in caso di garanzia con clausola a prima richiesta, “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass.
Sez. 3 n. 22346 del 26/09/2017; in tal senso anche Cass. sez. 3 n.13078 del 21/05/2008), principio applicabile sia rispetto ai contratti autonomi di garanzia sia rispetto alle fideiussioni a prima richiesta in senso stretto (nei casi in cui, cioè, non vi sia perfetta coincidenza tra le due tipologie di garanzia).
Dalla documentazione prodotta risulta che con la missiva raccomandata del 13.8.2015
(docc.20-23) la creditrice, contestualmente alla revoca degli affidamenti, che ha reso esigibile il debito, ha inviato, come risulta per tabulas, sia alla debitrice principale sia ai fideiussori una richiesta scritta di pagamento idonea ad impedire in modo definitivo la decadenza.
5. Secondo motivo di appello: indeterminatezza delle condizioni contrattuali e conseguente applicazione del di cui all'art. 117 comma 7 T.U.B.
Gli appellanti sostengono la difformità tra l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC o TEG) indicato nei contratti di mutuo chirografario n. 144592 e n. 309351 e quello effettivamente applicato nel corso dei rapporti, con conseguente nullità della suddetta clausola per inosservanza dell'art. 117 comma 4 TUB ed in subordine dei commi 6 e 8 della medesima disposizione del TUB attesa la sostenuta natura strutturale di tale elemento, con conseguente applicazione del tasso sostituivo previsto dall'art. 117 comma 7.
Il motivo è infondato.
Premesso che il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al Par consumo, e che del tutto assimilabile al TAEG è l' , che costituisce anch'esso una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento ed è calcolato con modalità analoghe a quelle del TAEG, la decisione del giudice di I grado è pienamente conforme all'ormai consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale “In tema di contratti pag. 9/12 bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” e la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG, è prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo si sensi dell'art. 125 bis comma 6
TUB (Cass.sez. 1 30/03/2025, n.8331; Cass. Sez. 1 n. 4597 del 14/02/2023).
6. Terzo motivo di appello: inclusione della penale di estinzione anticipata nel calcolo del TEG e conseguente usurarietà del tasso di interesse previsto nei contratti di mutuo.
Sostengono gli appellanti che la penale di estinzione anticipata del 1% sul capitale residuo prevista nei contratti di mutuo costituisce un costo del credito, dovendosi computare a tale fine anche i costi meramente potenziali.
Il motivo è infondato.
Nella verifica di usurarietà non può considerarsi la penale di estinzione anticipata del mutuo, contrattualmente prevista nel 1% del capitale restituito, in quanto non rappresenta un costo connesso all'erogazione del finanziamento, bensì un importo la cui debenza è solo eventuale e correlata all'anticipata cessazione del rapporto per il caso in cui il mutuatario avesse deciso di rimborsare anticipatamente il capitale, circostanza peraltro non verificatasi, sicchè nel caso concreto la penale non è mai stata applicata.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, con principio cui si è uniformato il giudice di I grado, in base al quale la commissione per estinzione anticipata del finanziamento non è computabile ai fini della verifica di non usurarietà, non essendo collegata se non indirettamente all'erogazione del credito e non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, ad una remunerazione, a favore della pag. 10/12 banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ma del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
e ciò sulla base del principio della differenziazione delle componenti del costo del credito per cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzione (Cass.sez. 1 n.7384 del
19/03/2025; Cass. sez. 3 n.7352 del 07/03/2022).
7. Quarto motivo di appello: regolamentazione delle spese.
Il motivo di appello si incentra sull'addebito delle spese di CTU in virtù del principio di soccombenza reciproca ed è connesso all'accoglimento degli altri motivi, nel senso che gli appellanti non contestano il principio di soccombenza reciproca in base al quale il giudice di I grado ha ritenuto di addebitare le spese di CTU agli appellanti, ma ritengono che il giudice di I grado avrebbe dovuto accogliere integralmente le domande proposte dagli attori e, conseguentemente, porre a carico della convenuta le spese di
CTU oltre che quelle di lite.
E, infatti, chiedono gli appellanti “la riforma e/o modifica della sentenza appellata nelle parti descritte sub lett. D) ed E) del presente atto, dove, in applicazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'art. 92, comma 1, c.p.c., viene dichiarata
l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dai Sig.ri nel giudizio di primo grado, Pt_2 ponendo definitivamente a loro carico le spese di CTU, in favore di una pronuncia con cui, previo riconoscimento della fondatezza di TUTTE le domande ed eccezioni svolte nei confronti di (ora , venga posto a definitivo carico della CP_2 CP_1 convenuta, odierna appellata, l'onere di sopportazione delle spese di lite relative al giudizio sia di primo che di secondo grado”.
Il motivo così formulato è infondato.
E, infatti, alla luce del rigetto dei motivi di appello di cui ai punti 4,5,6 deve essere confermata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado il cui presupposto (soccombenza reciproca) non è in contestazione.
Il giudice di I grado ha infatti posto le spese di CTU a carico degli attori a fronte dell'accoglimento solo parziale delle domande.
In effetti, la CTU ha portato alla rideterminazione del solo saldo passivo del conto corrente n. 183637 al 31.12.2013 (data dell'ultimo documento disponibile) pari ad € pag. 11/12 77.656,46 al posto del saldo contabile di € 242.645,02, mentre il saldo del c/c per anticipi n. 0183631 è rimasto immutato.
L'addebito delle spese di CTU agli attori appellanti è, dunque, conforme al criterio di cui all'art. 92 c.p.c.
8. La sentenza di primo grado va, dunque, confermata e le spese del presente grado di giudizio poste a carico degli appellanti sulla base del principio di soccombenza.
I compensi vengono liquidati come in dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) e della non particolare complessità della causa, sicchè si liquidano valori prossimi ai minimi in assenza di nota spese.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Treviso n.
865/2022 pubblicata il 23.05.2022.
2) condanna e a rifondere e spese del presente Parte_1 Parte_2 CP_1 grado di giudizio che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
3) gli appellanti e sono obbligati a versare un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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