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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16877/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 16877/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Anna D'Amelio, elettivamente domiciliato in San Nicola la Strada, via Santa Croce n. 9, presso lo studio del suo difensore
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Roberto Oliva e dell'avv. Riccardo Robuschi, elettivamente domiciliata in Milano, via del Lauro n. 7, presso lo studio dei suoi difensori
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente:
-nel merito, revocarsi e dichiararsi privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 4389/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in data 19/02/2023 in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, tanto in fatto quanto in diritto;
-condannare, altresì, l'opposta alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Parte convenuta opposta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, anche di natura istruttoria, così G I U D I C A R E 1. In via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. pagina 1 di 5 4389/2023 per i motivi suesposti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. Nel merito: respingere l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 4389/2023, o comunque condannare il signor , Parte_1 nato a [...] l'[...] e residente in [...], piazza Arnoldo Mondadori n. 3 (C.F.
), al pagamento della somma di Euro 92.800,00, oltre interessi dalle singole C.F._1 scadenze sino al saldo effettivo;
3. In ogni caso: porre a carico del signor le spese di Parte_2 lite, condannandolo altresì al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione (d'ora in avanti, Controparte_2 per brevità, ) chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 4389/2023, CP_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.02.2023 e pubblicato in data 8.03.2023, con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 92.800,00, Parte_1 oltre a interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di corrispettivo dovuto alla società ricorrente per attività di progettazione ingegneristica dalla stessa svolta a favore della di cui era socio unico e legale Controparte_3 Pt_1 rappresentante, come da Ordine ricevuto in data 8.09.2015 e Accordo sottoscritto dalle parti in data 1.07.2019.
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo Parte_1 conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la chiedendo, nel merito, di CP_1 revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, tanto in fatto quanto in diritto;
chiedeva altresì di condannare l'opposta alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario. A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che: pagina 2 di 5 - difettava di legittimazione passiva, in quanto non aveva mai Parte_1 conferito alcun incarico professionale alla né aveva mai intrattenuto CP_1 rapporti commerciali con la stessa, non essendo sufficiente a provare ciò il documento prodotto dalla in sede monitoria, in quanto non CP_1 sottoscritto in presenza tra le parti, ma semplicemente scansionato e inviato a mezzo posta elettronica ordinaria (e non certificata), oltre che privo di sottoscrizione digitale;
- parte opposta non aveva offerto idonea prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni asseritamente fornite, essendo privo di valore giuridico il documento posto a fondamento dell'azione monitoria, poiché formato in lingua inglese.
ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in via CP_1 preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, chiedeva di respingere l'opposizione avversaria e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto o comunque di condannare al pagamento della Parte_1 somma di euro 92.800,00, oltre interessi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
in ogni caso, chiedeva di porre a carico di le spese di lite, condannandolo Parte_1 altresì al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- l'accordo intervenuto tra le parti e prodotto sub doc. 2 era idoneo a provare l'esistenza del credito fatto valere, essendo stato trasmesso dal sig. a Pt_1 utilizzando il suo indirizzo di posta elettronica aziendale;
CP_1
- a seguito e in ragione dei documenti che il sig. faceva sottoscrivere Pt_1 all'opposta, egli era l'unico debitore di in relazione a quanto a essa CP_1 dovuto a titolo di residuo corrispettivo per le prestazioni eseguite in favore di Contr ;
- eseguiva le prestazioni fino al momento in cui chiedeva di CP_1 interromperne l'esecuzione, come provato dai docc. 8a e 8b, nonché dalla Contr corrispondenza via mail e via WhatsApp intercorsa tra l'opposta e la , e tra l'opposta e il sig. contenente chiare ammissioni di debito. Pt_1
Con ordinanza in data 16.04.2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. All'udienza del 12.11.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Precisate le conclusioni, la causa passa in decisione.
pagina 3 di 5 Il Tribunale osserva
L'opposizione risulta infondata e va pertanto respinta per i motivi di seguito indicati. L'eccezione sollevata in via preliminare dall'odierno opponente circa la propria carenza di legittimazione passiva, per non aver mai conferito alcun incarico professionale alla né aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la stessa, appare CP_1 infondata e dovrà essere rigettata. Infatti, come già rilevato in corso di causa, dalla documentazione depositata in giudizio emerge il conferimento di incarico da parte di soggetto diverso dall'opponente (cioè da parte della come da ordine dell'8.09.2015 sub doc. 1 di Controparte_3 parte opposta), ma risulta altresì la successiva assunzione di obbligazione da parte del sig. personalmente (cfr. accordo del 1.07.2019 sub doc. 2 di parte opposta). Pt_1
In particolare, nel suddetto accordo le parti pattuivano che “Il sig. Pt_1 amministratore unico di ha accettato di pagare 92.800 euro, pari Controparte_3 all'80% dei debiti arretrati di dal suo conto personale in 3 rate mensili Controparte_3 di pari importo, pari a 30.933 euro, a partire dal 15 ottobre 2019 fino al 15 dicembre 2019.” (cfr. doc. 2 di parte opposta, punto 2, paragrafo i., traduzione di chi scrive). Si rileva che l'odierno opponente non ha specificamente disconosciuto il doc. 2 citato, che appare essere stato inviato in data 5.08.2019 tramite posta elettronica. Sul punto, si richiama l'arresto giurisprudenziale, secondo cui “L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una mail) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cass. civ., sez. VI-III, n. 3540 del 6.02.2019). Si richiama altresì il provvedimento della Suprema Corte, in base al quale
“Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato” (Cass. civ., sez. I, n. 18491 dell'8.07.2024). Pertanto, la dichiarazione di contenuta nell'accordo concluso dalle Parte_1 parti in data 1.07.2019, dalle stesse sottoscritto e qui non espressamente disconosciuto dall'opponente, assorbe non solo ogni questione relativa al difetto di legittimazione passiva, ma anche ogni contestazione relativa all'adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte della società opposta.
pagina 4 di 5 Si deve infatti osservare che il sig. accettando di pagare dal suo conto personale Pt_1 la somma di euro 92.800,00, “pari all'80% dei debiti arretrati di , non Controparte_3 ha solo assunto il debito della ma ha anche espressamente Controparte_3 riconosciuto tale debito e, quindi, l'adempimento dell'odierna opposta alle obbligazioni contrattuali previste sino alla cessazione del rapporto. Nello stesso atto del 1.07.2019, nelle premesse, al punto iv., le parti espressamente riconoscevano che “Dopo il completamento del 70% del progetto, ha Controparte_3 chiesto a di interromperlo. Pertanto, ha emesso una fattura di CP_1 CP_1
162.400 euro, pari al 70% del valore dell'ordine di acquisto di 232.000 euro, per il lavoro svolto fino alla data di interruzione” e, al successivo punto v., che “Dopo la riduzione dell'anticipo del 20% sulla fattura, il credito nei confronti di Controparte_3 ammontava a 116.000 euro. Tale importo non è ancora stato saldato da
[...]
. CP_3
Appare pertanto incontestabile che il sig. abbia espressamente riconosciuto Pt_1
l'adempimento di controparte alle obbligazioni contrattualmente assunte così come l'entità del debito maturato. L'opposizione deve quindi essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014., con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4389/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 19.02.2023 e pubblicato in data 8.03.2023;
2) condanna alla rifusione a favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 16.218,45, di
[...] cui euro 14.103,00 per compensi ed euro 2.115,45 per spese generali al 15%, oltre
IVA, cpa e oneri fiscali.
Milano, il 2 maggio 2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 16877/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Anna D'Amelio, elettivamente domiciliato in San Nicola la Strada, via Santa Croce n. 9, presso lo studio del suo difensore
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Roberto Oliva e dell'avv. Riccardo Robuschi, elettivamente domiciliata in Milano, via del Lauro n. 7, presso lo studio dei suoi difensori
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente:
-nel merito, revocarsi e dichiararsi privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 4389/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in data 19/02/2023 in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, tanto in fatto quanto in diritto;
-condannare, altresì, l'opposta alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Parte convenuta opposta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, anche di natura istruttoria, così G I U D I C A R E 1. In via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. pagina 1 di 5 4389/2023 per i motivi suesposti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. Nel merito: respingere l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 4389/2023, o comunque condannare il signor , Parte_1 nato a [...] l'[...] e residente in [...], piazza Arnoldo Mondadori n. 3 (C.F.
), al pagamento della somma di Euro 92.800,00, oltre interessi dalle singole C.F._1 scadenze sino al saldo effettivo;
3. In ogni caso: porre a carico del signor le spese di Parte_2 lite, condannandolo altresì al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione (d'ora in avanti, Controparte_2 per brevità, ) chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 4389/2023, CP_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.02.2023 e pubblicato in data 8.03.2023, con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 92.800,00, Parte_1 oltre a interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di corrispettivo dovuto alla società ricorrente per attività di progettazione ingegneristica dalla stessa svolta a favore della di cui era socio unico e legale Controparte_3 Pt_1 rappresentante, come da Ordine ricevuto in data 8.09.2015 e Accordo sottoscritto dalle parti in data 1.07.2019.
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo Parte_1 conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la chiedendo, nel merito, di CP_1 revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, tanto in fatto quanto in diritto;
chiedeva altresì di condannare l'opposta alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario. A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che: pagina 2 di 5 - difettava di legittimazione passiva, in quanto non aveva mai Parte_1 conferito alcun incarico professionale alla né aveva mai intrattenuto CP_1 rapporti commerciali con la stessa, non essendo sufficiente a provare ciò il documento prodotto dalla in sede monitoria, in quanto non CP_1 sottoscritto in presenza tra le parti, ma semplicemente scansionato e inviato a mezzo posta elettronica ordinaria (e non certificata), oltre che privo di sottoscrizione digitale;
- parte opposta non aveva offerto idonea prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni asseritamente fornite, essendo privo di valore giuridico il documento posto a fondamento dell'azione monitoria, poiché formato in lingua inglese.
ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in via CP_1 preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, chiedeva di respingere l'opposizione avversaria e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto o comunque di condannare al pagamento della Parte_1 somma di euro 92.800,00, oltre interessi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
in ogni caso, chiedeva di porre a carico di le spese di lite, condannandolo Parte_1 altresì al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- l'accordo intervenuto tra le parti e prodotto sub doc. 2 era idoneo a provare l'esistenza del credito fatto valere, essendo stato trasmesso dal sig. a Pt_1 utilizzando il suo indirizzo di posta elettronica aziendale;
CP_1
- a seguito e in ragione dei documenti che il sig. faceva sottoscrivere Pt_1 all'opposta, egli era l'unico debitore di in relazione a quanto a essa CP_1 dovuto a titolo di residuo corrispettivo per le prestazioni eseguite in favore di Contr ;
- eseguiva le prestazioni fino al momento in cui chiedeva di CP_1 interromperne l'esecuzione, come provato dai docc. 8a e 8b, nonché dalla Contr corrispondenza via mail e via WhatsApp intercorsa tra l'opposta e la , e tra l'opposta e il sig. contenente chiare ammissioni di debito. Pt_1
Con ordinanza in data 16.04.2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. All'udienza del 12.11.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Precisate le conclusioni, la causa passa in decisione.
pagina 3 di 5 Il Tribunale osserva
L'opposizione risulta infondata e va pertanto respinta per i motivi di seguito indicati. L'eccezione sollevata in via preliminare dall'odierno opponente circa la propria carenza di legittimazione passiva, per non aver mai conferito alcun incarico professionale alla né aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la stessa, appare CP_1 infondata e dovrà essere rigettata. Infatti, come già rilevato in corso di causa, dalla documentazione depositata in giudizio emerge il conferimento di incarico da parte di soggetto diverso dall'opponente (cioè da parte della come da ordine dell'8.09.2015 sub doc. 1 di Controparte_3 parte opposta), ma risulta altresì la successiva assunzione di obbligazione da parte del sig. personalmente (cfr. accordo del 1.07.2019 sub doc. 2 di parte opposta). Pt_1
In particolare, nel suddetto accordo le parti pattuivano che “Il sig. Pt_1 amministratore unico di ha accettato di pagare 92.800 euro, pari Controparte_3 all'80% dei debiti arretrati di dal suo conto personale in 3 rate mensili Controparte_3 di pari importo, pari a 30.933 euro, a partire dal 15 ottobre 2019 fino al 15 dicembre 2019.” (cfr. doc. 2 di parte opposta, punto 2, paragrafo i., traduzione di chi scrive). Si rileva che l'odierno opponente non ha specificamente disconosciuto il doc. 2 citato, che appare essere stato inviato in data 5.08.2019 tramite posta elettronica. Sul punto, si richiama l'arresto giurisprudenziale, secondo cui “L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una mail) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cass. civ., sez. VI-III, n. 3540 del 6.02.2019). Si richiama altresì il provvedimento della Suprema Corte, in base al quale
“Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato” (Cass. civ., sez. I, n. 18491 dell'8.07.2024). Pertanto, la dichiarazione di contenuta nell'accordo concluso dalle Parte_1 parti in data 1.07.2019, dalle stesse sottoscritto e qui non espressamente disconosciuto dall'opponente, assorbe non solo ogni questione relativa al difetto di legittimazione passiva, ma anche ogni contestazione relativa all'adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte della società opposta.
pagina 4 di 5 Si deve infatti osservare che il sig. accettando di pagare dal suo conto personale Pt_1 la somma di euro 92.800,00, “pari all'80% dei debiti arretrati di , non Controparte_3 ha solo assunto il debito della ma ha anche espressamente Controparte_3 riconosciuto tale debito e, quindi, l'adempimento dell'odierna opposta alle obbligazioni contrattuali previste sino alla cessazione del rapporto. Nello stesso atto del 1.07.2019, nelle premesse, al punto iv., le parti espressamente riconoscevano che “Dopo il completamento del 70% del progetto, ha Controparte_3 chiesto a di interromperlo. Pertanto, ha emesso una fattura di CP_1 CP_1
162.400 euro, pari al 70% del valore dell'ordine di acquisto di 232.000 euro, per il lavoro svolto fino alla data di interruzione” e, al successivo punto v., che “Dopo la riduzione dell'anticipo del 20% sulla fattura, il credito nei confronti di Controparte_3 ammontava a 116.000 euro. Tale importo non è ancora stato saldato da
[...]
. CP_3
Appare pertanto incontestabile che il sig. abbia espressamente riconosciuto Pt_1
l'adempimento di controparte alle obbligazioni contrattualmente assunte così come l'entità del debito maturato. L'opposizione deve quindi essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014., con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4389/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 19.02.2023 e pubblicato in data 8.03.2023;
2) condanna alla rifusione a favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 16.218,45, di
[...] cui euro 14.103,00 per compensi ed euro 2.115,45 per spese generali al 15%, oltre
IVA, cpa e oneri fiscali.
Milano, il 2 maggio 2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
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