TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/04/2026, n. 6748
TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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Decreto cautelare 26 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
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Sentenza 14 aprile 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., stante l'adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., stante l'adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., stante l'adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., stante l'adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., stante l'adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., stante l'adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/04/2026, n. 6748
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6748
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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