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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5357 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. AS HI - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4781/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8512/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 18/10/2021, notificata in data 19/10/2021, pendente
TRA
(C.F. e Parte_1
P.IVA ), in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante p.t., dott. , rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Marco Sasso del Verme (C.F. ), come da C.F._1
procura rilasciata su foglio separato, da considerarsi in calce all'atto di citazione in appello, rilasciata in virtù della Deliberazione del Direttore
Generale n. 1310 del 04.11.2021;
APPELLANTE E
(C.F. ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
dall'avv. Maria Luisa Petruzzo (C.F. , giusta C.F._3
procura come in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: per l'appellante: “In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello incidentale. Nel merito, in accoglimento del presente gravame, dichiarare la nullità, annullare, e, comunque, riformare la detta Sentenza n. 8512/2021 resa nel giudizio inter partes incardinato sotto il n.ro di R.G. 17231/2015 dal Tribunale di Napoli, II
Sezione Civile, G.U. dott.ssa Fabiana Ucchiello, il 15.10.2021, notificata il
19.10.2021, rigettando le domande tutte avanzate in prime cure dagli appellati e con l'emanazione di tutti i conseguenziali provvedimenti di legge;
Condannare gli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio in ragione dei gravi errori in cui è incorso l'ausiliario di prime cure.”;
per l'appellato/appellante incidentale: “a) In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. b) Nel merito rigettare l'appello in quanto inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto ed in diritto in virtù dei motivi tutti di cui al presente pag. 2/37 atto;
d) sempre nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, determinare il calcolo del risarcimento del danno differenziale emendando la sentenza impugnata degli errori materiali descritti nei motivi sub 4. e) Condannare l'appellante al pagamento delle spese di doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata in data 24.06.2015, CP_1
conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, l' di Napoli Controparte_2
esponendo che: “Il sig. a seguito di sinistro avvenuto in data CP_1
06/12/06, in Napoli, alla via Pigna, alle ore 21.30 circa, veniva soccorso tramite 118 e trasportato presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli dove venne seguito e curato dalla Divisione Ortopedia e Traumatologia. La vicenda clinico-assistenziale del Barile può essere cosi sintetizzata: In data 06/12 il paziente veniva sottoposto ad esame x-grafico della spalla sinistra e dell'arto inferiore destro (paziente in barella, scarsamente collaborante a causa delle proprie condizioni generali cliniche … frattura all'estremo prossimale omerale”) e TC cranio-cervicale (negativi). Per tale motivo veniva sottoposto, in data 13/6, ad intervento chirurgico
(dopo aver posto diagnosi di “frattura da scoppio trimalleolare e perone tibiale collo piede destro”) di riduzione della lussazione e stabilizzazione del malleolo peroniero con filo di K e del malleolo tibiale con vite, posizionamento di FI ST (F.E.). In data 14/12, a seguito di controllo radiografico della spalla sinistra e dell'arto inferiore destro, veniva evidenziato: “controllo di frattura del collo chirurgico omerale pag. 3/37 con modica diastasi dei capi ossei. Contro di frattura scomposta trimalleolare con diastasi della tibio-astragalica in trattamento con FE., infibulo peroneale e vite epifisarica distale della tibia”. In conseguenza di ciò, in data 18/12, veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico di
“rimozione di vite nel pilone tibiale e sintesi con filo di K e riposizione del fissatore esterno” per “esiti recenti di frattura pluriframmentaria del pilone tibiale, in trattamento con F.E., vite nel malleolo tibiale e filo di K nel perone”. La dimissione avvenne in data 23/12 con diagnosi di
“frattura pluriframmentaria del pilone tibiale a dx Frattura collo chirurgico omero sn”. In data 13/2/07 in regime di DH presso il medesimo nosocomio venne sottoposto ad intervento di “rimozione filo di
K endomidollare a dx perone”. Successivamente all'esecuzione di indagine radiografica della gamba e della caviglia dx, in data 16/4/07, praticata presso il Centro “Raggi X” di Marano che evidenziava: “esiti di frattura epifisi distale del perone e tibia quest'ultima trattata chirurgicamente con applicazione di F.E. la frattura appare composta ma non si apprezzano segni di consolidazione”, in data 17/4/07 veniva nuovamente ricoverato per “post. Di frattura trimalleolare collo-piede dx”. (doc. n. 6) In pari data veniva sottoposto ad intervento di “toilette focolaio pseudoartrosico. F.E. … innesti ossei e membrana di collagene e di … tibia dx”. Successivamente in data 19/6/07, 22/6/07 e 26/6/07 eseguiva ricoveri in regime di DH, sempre presso la medesima struttura, per praticare terapia con onde d'urto a causa di ritardo di consolidazione. In data 6/7/07 seguiva nuovo ricovero per “post. Di frattura trimalleolare collo-piede dx”. L'esecuzione di indagine radiografica in pari data mostrava l'evoluzione della frattura in pseudo- pag. 4/37 artrosi. In conseguenza di ciò in data 10/7 veniva sottoposto ad intervento di “toilette focolaio pseudoartrosico. F.E. … innesti ossei e membrana di collagene e di … tibia dx”. In data 11/7 l'esito dell'esame microbiologico su tessuto prelevato dalla ferita malleolare mediale mostrava la positività per IL EO. La dimissione avvenne in data 28/7/07. Nel novembre del 2007 veniva rimosso il FI
ST. In data 12/12/07 seguiva nuovo ricovero per marcata rigidità della tibio-tarsica e presenza di secrezione sierosa fuoriuscente dalla ferita del collo-piede destro. In data 13/12 praticava esame rx arto inferiore destro (“controllo di postumi di frattura pluriframmentaria scomposta metadiafisaria distale di tibia con interessamento della rima intrarticolare mal consolidata in evoluzione pseudo artrosica. Esiti di pregressa frattura sovra malleolare peroneale con frammenti non in asse. Diffusi segni di porosi”). In pari data, inoltre, veniva eseguito tampone della ferita al malleolo mediale destro. L'indagine mostrò positività per ON GI. Per tale motivo iniziava terapia antibiotica. In data 18/12 veniva sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico di “riduzione del varismo e stabilizzazione con 2 fili di K e gesso”. Seguivano sedute di terapia iperbarica (OTI) in data 20, 22, sospesa per comparsa di otalgia. La dimissione avvenne in data
29/12/07. In data 17/1/08 veniva rimosso il gesso ed un filo di K, praticata toilette chirurgica e riconfezionato nuovo gesso. In data
11/5/08 seguiva ulteriore ricovero per presenza di fistola sul versante mediale del collo-piede destro con grave deficit funzionale. L'esame rx mostrava “esili mal consolidati di fattura pluriframmentaria del III distale diafisario di tibia e perone con aspetto disomogeneo del focolaio pag. 5/37 di frattura. Seguirono ricoveri presso Istituto Ortopedico Codevilla Putti di Cortina in data 21/7/08 (“Pseudoartrosi infetta tibia destra.
Intervento chirurgico di pulizia e applicazione Ilizarov”; rx spalla sx;
“esiti di frattura completa, non consolidata con persistente grave scomposizione dei monconi e profili contrapposti irregolari e sfrangiati a livello del collo chirurgico omerale”); 13/10/08 (“Pseudoartrosi infetta tibia destra in trattamento con fissatore di Ilizarov. Rimozione di fili di K trans calcaneare, correzione cerchi distali”); 31/03/09 (“rimozione parziale app. di Ilizarov”); 18/5/09 (“rimozione app. di e Pt_3
applicazione chiodo bloccato retrogrado”, rx colonna lombo-sacrale:
“modesta cuneizzazione del corpo di L1 con avvallamento della limitante sub condrale superiore. Il reperto è compatibile con esiti di lesione traumatica”). In data 1/3/12 eseguiva esame scintigrafico articolare segmentario polifasico osseo presso il Centro Diagnostico CMN di Napoli che evidenziava: “... incremento della captazione del radio farmaco in sede prossimale omerale sinistra e dell'articolazione scapolo—omerale omolaterale, intenso accumulo alla tibio-tarsica destra, da aumentata attività metabolica ed irregolarità distributiva alla tibia omolaterale, che mostra margini slargati e irregolari … si evidenzia linfedema arto inferiore destro più marcato in sede distale”. In data 9/3/12 veniva ricoverato presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli con diagnosi di “TVP femorale dx”. L'esecuzione di esame ecodoppler degli arti inferiori mostrava: “trombi dell'asse venoso profondo femoro—popliteo dx” per il quale veniva trattato con terapia medica. La consulenza medico legale di parte effettuata sull'attore ha chiarito che: “per quanto concerne la frattura di omero sinistro, la stessa non fu mai oggetto di pag. 6/37 attenzione da parte dei Sanitari che, pur dopo l'esecuzione di indagine radiografica, non praticarono mai (ad esclusione di una iniziale immobilizzazione con Desault, neanche nel corso dei diversi ricoveri successivi, alcun trattamento chirurgico di osteosintesi, certamente più indicato per il tipo di frattura.” L'esito peggiorativo delle condizioni del paziente non può ritenersi imputabile ad un evento imprevisto o imprevedibile bensì ad una condotta colposa riscontrabile nella omessa diagnosi che, diligentemente e repentinamente evidenziata, avrebbe evitato gli interventi successivi e il persistere dei dolori a danno del paziente”.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di “accertare CP_1
e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' Parte_1
in ordine alla produzione dei danni da omessa
[...]
diagnosi ed errata condotta professionale dei sanitari di prime cure;
- per l'effetto condannare l' Parte_1
al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle menomazioni
[...]
permanenti subite dal sig. commisurati alla percentuale di CP_1
invalidità permanente, di inabilità temporanea totale e parziale conseguiti alla non corretta diagnosi e non diligente condotta professionale tenuta dai sanitari di prime cure - comprensiva di danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute e accessorie - così come indicata nella prodotta consulenza del dott. Persona_1
(45% di danno biologico), ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. In via istruttoria a) nominare CTU medico legale al pag. 7/37 fine di valutare natura ed entità delle menomazioni permanenti subite in conseguenza dell'evento traumatico mal diagnosticato, con aggravamento delle condizioni generali del paziente b) si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di tatto di cui in narrativa, esclusa ogni valutazione, con i testi da indicarsi in prefiggendo termine”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l che, nel Controparte_2
resistere alla domanda, eccepiva l'improcedibilità della domanda per irregolarità del procedimento di mediazione, la prescrizione dell'azione di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, la nullità della citazione e ne contestava, nel merito, la fondatezza.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice disponeva una CTU medico legale.
Depositato l'elaborato peritale, precisate dalle parti le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., l'adito Tribunale, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara Parte_1
responsabile di quanto è causa e, di conseguenza,
[...]
la condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
271.494,60, oltre gli interessi legali, dal 6/12/2006 alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi all'effettivo soddisfo;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'erario, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 10.693,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA pag. 8/37 come per legge;
3) pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di
CTU come liquidate in corso di causa.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, l interponeva Controparte_2
appello, con citazione notificata in data 18.11.2021, nel rispetto del termine previsto dall'art. 325 c.p.c., concludendo per l'accoglimento delle istanze sopra trascritte e chiedendo preliminarmente disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa depositata in data 07.03.2022, tempestivamente rispetto all'udienza di comparizione indicata nell'atto di appello per il
27 marzo 2022, si costituiva contestando l'ammissibilità e CP_1
la fondatezza dell'avverso gravame, sollecitandone il rigetto e proponendo appello incidentale, con il quale, impugnando la sentenza per erronea determinazione del quantum, chiedeva “di riformare la impugnata sentenza nel senso di affermare il diritto del ad esser CP_1
risarcito dell'importo corrispondente alle esatte percentuali risultanti dalla CTU in atti (45% in luogo di 43%, 25% in luogo di 23%)”.
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 01.04.2022 nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza dell'08.04.2022, rigettava l'istanza di sospensione proposta dall'appellante principale e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.04.2024.
Differita detta udienza per esigenze di ruolo, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con la concessione alle pag. 9/37 parti del termine per il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza resa in data 4.07.2025, previo il relativo scardinamento dal ruolo del dott. e l'assegnazione alla relazione del dott. Persona_2
AS HI, era trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c..
Depositate dalle parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, qualificava come contrattuale la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore.
Rilevava che, in forza di tale qualificazione, “il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”, restando, altresì, “sempre a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute”.
pag. 10/37 Poste tali premesse, il primo Giudice, in fatto, osservava che “il CTU ha concluso per la responsabilità dei sanitari della azienda ospedaliera convenuta per mancata diagnosi ed omesso trattamento della frattura di spalla, nonché per gli esiti dell'infezione da stafilococco aureus, che è tipica infezione nosocomiale, contratta in ambiente ospedaliero. In conclusione, deve affermarsi che la frattura alla spalla del non è CP_1
stata trattata secondo gli schemi dettati dalle linee guida e dalla pratica clinica, comprendenti i comportamenti attivi medico-chirurgici indicati dal CTU, con conseguente valutazione di fondatezza degli addebiti attorei. La convenuta, per contro, non ha fornito alcuna prova liberatoria alla stessa richiesta, consistente, come già chiarito, nella dimostrazione della diligente esecuzione della prestazione medica, sia nella fase di studio e di diagnosi antecedente alla scelta terapeutica, sia in quella strettamente afferente il trattamento sanitario, ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi di cui si è detto ad un evento imprevisto ed imprevedibile. Ne deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della convenuta, la quale, come già sopra chiarito, risponde a titolo contrattuale per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal personale sanitario da essa dipendente”.
In merito alla quantificazione del danno il Giudice, in adesione alle risultanze della CTU, riteneva che, alla condotta negligente dei sanitari del andasse riconosciuto al leso un danno iatrogeno del CP_2
18/19%, conseguente all'incompleto trattamento della frattura pag. 11/37 epifisaria omerale sinistra, ed un danno del 3-4%, per l'infezione nosocomiale, correlata all'assistenza. Riteneva, invece, in parte qua discostandosi dal parere del CTU, che non andasse riconosciuta al l'ulteriore danno psichico stimato dal consulente d'ufficio nella CP_1
misura del 3%.
Di conseguenza, il Giudice riteneva che: “considerando una percentuale di invalidità nella misura del 43% (20% danno biologico e 23% danno iatrogeno differenziale) ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca dell'intervento (32), si ottiene una somma di euro 307.812,00 da cui detrarre la percentuale del 20% (pari ad euro 61.562,40) per un totale complessivo di euro 246.249,60, già depurata della componente morale.
La somma dovuta a titolo di invalidità temporanea e considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad euro 99,00 si liquida il danno da ITT per 30 giorni con 2.970,00, ITP al 50% per 15 mesi con
22.275,00, per un totale di euro 25.245,00.
Il totale del danno risarcibile è dunque pari ad euro 271.494,60 già depurata della componente morale in assenza di ulteriori voci, anche di natura patrimoniale, provate.”
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante principale si doleva del capo di pronuncia in cui il Giudice aveva ritenuto assolto, da parte del , CP_1
l'onere probatorio.
pag. 12/37 In proposito deduceva che il Tribunale era stato fuorviato, nella valutazione del materiale probatorio, dal riferimento ad una giurisprudenza ormai superata, dal momento che i più recenti arresti del giudice di legittimità avevano condotto a ritenere che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente danneggiato – vuoi che si professi vittima di un illecito aquiliano, vuoi che si dichiari creditore di una prestazione contrattuale non correttamente eseguita – dimostrare con qualsiasi mezzo di prova l'esistenza del nesso di causa, secondo il criterio del «più probabile che non», tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui si chiede il ristoro, con la conseguenza che, ove al termine dell'istruttoria il suddetto nesso non risulti provato, la domanda va rigettata (si vedano, ad esempio, Cass. civ. sez. III, ord. 20 novembre 2018, n. 29853; Cass. civ. sez. III, 13 luglio
2018, n. 18549). Soltanto nell'eventualità in cui il danneggiato dimostri la sussistenza del nesso causale tra la condotta attiva od omissiva dei sanitari e il danno da lui sofferto, sono i convenuti che si sobbarcano del compito di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imprevedibile, inevitabile e non imputabile”.
Tanto premesso, l'appellante deduceva che, nella specie, il Tribunale non aveva valorizzato il mancato assolvimento dell'onere probatorio, come emergeva dal rilievo per cui l'unico elemento acquisito era rappresentato dalla consulenza tecnica di ufficio espletata, che, tuttavia, non poteva essere considerata mezzo di prova.
§ 5.
pag. 13/37 Il motivo è infondato, in quanto, come emerge dalla sintesi della pronuncia appellata quale dinanzi svolta, nella specie, il Tribunale ha correttamente individuato il principio di diritto alla luce del quale valutare la fondatezza della domanda.
Infatti, il primo Giudice ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato alla data di redazione della sentenza, affatto sovvertito dai successivi arresti citati dall'appellante, in forza del quale “Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione,
"inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente” (cfr. cass. civ. n. 20904/2013, citata nella sentenza impugnata).
pag. 14/37 Né, in contrario, giova obiettare che il Giudice abbia basato la valutazione, circa la sussistenza del nesso causale, sulle risultanze della
CTU.
Infatti, come ritenuto dalla S.C., “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone”
(cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020).
Nella specie, il CTU ha basato la sua valutazione su elementi fattuali allegati dall'attore nell'atto di citazione e su documentazione che lo stesso aveva prodotto, salvo acquisire, in corso di espletamento CP_1
del suo mandato, ulteriori indagini strumentali finalizzate a chiarire l'evoluzione del processo patologico, nonché sottoporre a rinnovata valutazione l'esito di indagini strumentali effettuate dai sanitari del al momento del ricovero del paziente, al fine di appurare la CP_2
correttezza del processo diagnostico e curativo intrapreso.
Così procedendo, il CTU ha pienamente assolto al suo incarico, fornendo al Giudice la valutazione sintetica della complessa vicenda clinica ed offrendogli elementi di giudizio che solo uno specialista della materia era in grado di poter evidenziare.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante obiettava che il Giudice aveva motivato la propria decisione aderendo acriticamente alle conclusioni pag. 15/37 della consulenza d'ufficio, senza sottoporre ad alcun vaglio critico le affermazioni del CTU che presentavano numerose divergenze valutative rispetto alle conclusioni dei consulenti di parte.
In particolare, con precipuo riferimento alla frattura trimalleolare,
l'istante opinava che dalla stessa CTU emergeva come, stante l'oggettiva gravità della condizione nella quale il versava al CP_1
momento del suo primo ricovero, anche in presenza di un trattamento corretto, quale risultava essere quello effettuato all'attore, sarebbero residuati postumi permanenti.
Operata tale premessa, deduceva che le conclusioni rassegnate dal CTU si ponevano in aperta contraddizione con la previsione probabilistica effettuata dal medesimo Ausiliare circa gli esiti dell'intervento. Avendo lo stesso Ausiliare dato atto dell'elevata probabilità di un esito negativo del trattamento della frattura subita dall'attore, non era fondatamente sostenibile una responsabilità dei sanitari correlata al prodursi di tale esito sfavorevole.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Invero, il primo Giudice non ha affatto ascritto all' una CP_3
responsabilità in relazione agli esiti dell'intervento di riduzione della frattura trimalleolare, avendo appuntato le proprie critiche solo sulla contrazione, da parte del , dell'infezione batterica, ritenuta, in CP_1
adesione alle conclusioni della CTU, di origine nosocomiale.
§ 8.
pag. 16/37 L'appellante osservava, inoltre, che “Per quanto riguarda la frattura della spalla, in buona sostanza, il CTU e il primo Giudice hanno condiviso la tesi dell'attore che essa non sia stata oggetto di trattamento.
Assolutamente ininfluente sono gli esami xgrafici eseguiti sul a CP_1
distanza di anni dal ricovero in quanto essi non potevano essere considerati prova che lo stesso odierno appellato avesse riportato anche tali esiti traumatici non considerati dai sanitari dell Parte_1
appellante. E' incontestato che la frattura dell'estremità prossimale dell'omero sinistro, non fosse visibile nella sua integrale gravità all'esame xgrafico effettuato presso il Cardarelli in sede di primo ricovero. E', invece, oggetto di contestazione che tale lesione fosse visibile nel secondo esame radiografico, effettuato il 14 Dicembre 2006.
L'Ausiliario di prime cure afferma che tale conclusione è giunta dopo che le lastre sono state esaminate dal Servizio di radiologia dell'AOU
Federico II: però non vi è traccia di tale esame ed essi sono stati svolti senza alcun contraddittorio con i cc.tt. di parte convenuta, odierna appellante, di talché sorge il fondato dubbio sull'esattezza di tale valutazione effettuata ex post e a distanza di anni, ma soprattutto con la conoscenza degli asseriti esiti sul paziente”.
§ 9.
Il motivo è inammissibile, introducendo contestazioni di ordine medico legale finanche diverse da quelle svolte in primo grado.
Ed invero, i consulenti tecnici del nelle note critiche CP_2
trasmesse al CTU ai sensi dell'art. 195 c.p.c., non negavano affatto che pag. 17/37 gli esami strumentali, cui il veniva sottoposto in data 6.12.2006, CP_1
in occasione del suo accesso al PS, avessero evidenziato una frattura omerale sinistra. Infatti, in tali note, la difesa tecnica dell'AO era essenzialmente finalizzata a contestare la valutazione che il CTU aveva operato del danno iatrogeno differenziale.
Si legge, infatti, nella suddetta nota critica trasmessa al CTU: “Deve in primo luogo contestarsi il valore di danno biologico attribuito alle menomazioni residuate all'Attore alla spalla sinistra (arto non dominante), quale conseguenza di incompleto trattamento a carico del predetto distretto articolare posto in essere dai Curanti dell'
[...]
CP_3
Va in questo ambito sottolineato che i Curanti dell' in CP_3
occasione dell'accesso ospedaliero del in data 6.12.2006, a CP_1
seguito di grave politrauma della strada, ebbero a diagnosticare la frattura omerale sinistra, ritenendo congruo un trattamento conservativo con immobilizzazione di spalla in Desault.
Nei mesi a venire la lesione fratturativa di spalla non ebbe a consolidarsi residuando una severa limitazione funzionale all'arto.
Il quadro clinico attuale propone un'anchilosi funzionale di spalla sinistra (in arto non dominante) con conservazione dei movimenti della scapolo-toracica (valore tabellare 23%). Nel caso per la valutazione di un ipotetico danno iatrogeno derivato dall'incompleto trattamento della frattura dell'epifisi omerale deve escludersi dalla valutazione pag. 18/37 complessiva la quota di danno biologico per le menomazioni mediamente attese in una frattura del genere.
Atteso che, se quel tipo di frattura, da quanto lascia intendere il CTU, era meritevole di un trattamento chirurgico (osteosintesi con placca o chiodo endomidollare), alla stessa sarebbe quindi esitata una discreta limitazione funzionale di spalla ed un apprezzabile danno anatomico
(associato o meno alla persistenza del mezzo di sintesi in situ), valutabile almeno nella misura del 7-8%.
Da tanto deriva che una più equa valutazione del danno biologico iatrogeno conseguente all'incompleto trattamento della frattura epifisaria omerale sinistra deve attestarsi sul 15-16% (e non sul 18-19% come invece riconosciuto dal CTU)”.
A bene vedere, quindi, alcuna motivata obiezione era stata rivolta dai consulenti tecnici dell'odierna appellante al giudizio del CTU, secondo cui vi era stata, nella specie, la completa sottovalutazione ed il totale misconoscimento della frattura dell'estremità prossimale dell'omero sinistro, rilevabile dagli esami radiografici effettuati presso l'
[...]
il 6 ed il 14 dicembre 2006. CP_3
Del resto, in piena coerenza con quanto dinanzi evidenziato, nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, la difesa dell deduceva, sul punto, che “i Curanti dell' in occasione CP_2
dell'accesso ospedaliero del in data 6.12.2006, a seguito di grave CP_1
politrauma della strada, ebbero a diagnosticare la frattura omerale sinistra, ritenendo congruo un trattamento conservativo con pag. 19/37 immobilizzazione di spalla in Desault. Nei mesi a venire la lesione fratturativa di spalla non ebbe a consolidarsi residuando una severa limitazione funzionale all'arto.
Il quadro clinico attuale propone un'anchilosi funzionale di spalla sinistra (in arto non dominante) con conservazione dei movimenti della scapolo-toracica (valore tabellare 23%).
Nel caso per la valutazione di un ipotetico danno iatrogeno derivato dall'incompleto trattamento della frattura dell'epifisi omerale deve escludersi dalla valutazione complessiva la quota di danno biologico per le menomazioni mediamente attese in una frattura del genere”.
La richiamata linea difensiva, confligge, quindi, apertamente con l'assunto, sotteso al motivo in esame, a mente del quale sarebbe finanche incontestata l'impossibilità di rilevare la frattura dell'estremità prossimale dell'omero sinistro all'esame xgrafico effettuato presso il in sede di primo ricovero e sarebbe CP_2
quantomeno dubbio che tanto potesse accadere nel secondo esame radiografico, effettuato il 14 dicembre 2006.
A conforto dell'inammissibilità, sul punto, dell'appello soccorre il principio secondo cui “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano pag. 20/37 nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (cfr. Cass. civ., S.U., sentenza n. 5624 del 21 febbraio 2022).
§ 10.
Con ulteriore argomentazione difensiva, l'appellante contestava la valutazione del CTU, a mente della quale l'infezione, da cui era stato affetto il , fosse di origine e natura nosocomiale. CP_1
Nel contestare le affermazioni dell'ausiliare, l'istante opinava che “Il
CTU non ha svolto alcuna indagine sul paziente onde conoscere il trattamento igienico sanitario che lo stesso ha tenuto durante l'applicazione della protesi, del regime di vita tenuto, delle attività svolte e dell'ambiente in cui ha vissuto, ma ha preferito fondare le proprie conclusioni su un giudizio prognostico del tutto fallace e facilmente contraddicibile: infatti, pur a voler ammettere, solo per un attimo, che il batterio che ha attaccato il sia di natura esclusivamente CP_1
ospedaliera, è del tutto plausibile che questi ne sia venuto a contatto non al ma, ad esempio, in un successivo contatto con altra CP_2
istituzione ospedaliera o anche in fase di medicazione effettuata da personale estraneo al Purtroppo, nulla emerge sull'anamnesi CP_2
dell'odierno appellato, essendo ignote anche le cause del trauma subito dal medesimo e per il quale è stato curato diligentemente presso l' appellante.”. Pt_1
pag. 21/37 Pertanto, l'appellante riteneva che “il processo osteomielitico che rallentò la consolidazione del focolaio fratturativo di gamba destra del sig. conseguì ad infezioni della ferita acquisite in comunità e non CP_1
già in ambiente ospedaliero ..”.
§ 11.
La censura, che si traduce nella sostanziale trasposizione nell'atto di appello del contenuto dei rilievi critici rivolti dai consulenti di parte alla bozza di CTU, è infondata.
Deve premettersi che il CTU aveva dato conto di come “.. il paziente nel corso del ricovero presentava una infezione a livello della frattura pluriframmentaria epifisaria distale della tibia per cui, in seguito alla toilette chirurgica praticata come riferito il 10 luglio 2007, veniva eseguito un prelievo culturale a livello della ferita malleolare destra che mostrava positività per lo IL EO.
*Nel dicembre 2007, a causa della presenza di fuoriuscita di secrezione sierosa dalla porzione mediale della ferita del collo piede destro, durante il ricovero presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda
Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli, veniva eseguito un nuovo tampone con prelievo culturale a livello della suddetta ferita la cui indagine microbiologica risultava positiva per ON Aeuriginosa per cui il paziente era sottoposto a specifica terapia antibiotica”.
Riguardo l'origine dell'infezione, il CTU, pur ritenendo in linea astratta possibile che quella da IL EO potesse essere stata contratta in ambiente non ospedaliero, riteneva tale tesi non pag. 22/37 sostenibile nel caso di specie, in quanto evidenziava che “a rischio di tali infezioni da stafilococco aureo sono pazienti sottoposti ad interventi chirurgici con dispositivi medici invasivi”. In ogni caso, poi, il CTU rilevava che l'infezione “da ON GI è una tipica infezione nosocomiale, cioè nella quasi maggioranza dei casi si contrae in ambiente ospedaliero”.
Poste tali premesse, il CTU, nel prendere posizione sui rilievi critici dei consulenti di parte del finalizzate a fare emergere la natura CP_2
non nosocomiale delle citate infezioni, replicava motivatamente, osservando che”.. già durante il primo ricovero il sig. presentava CP_1
una infezione all'arto inferiore destro da stafilococco aureus e pertanto pur se in tesi generale, il contagio con il suddetto microrganismo può essere avvenuto in un “ambito comunitario”, nel caso di specie appare maggiormente verosimile che tale infezione abbia avuto il suo input iniziale nello stesso ambito ospedaliero in cui era ricoverato il sig CP_1
tanto che esso viene rilevato in corso di ricovero;
b)per ciò che concerne l'infezione da ON GI come ampiamente descritto in
Letteratura, essa è tipicamente nosocomiale per cui ha innescato nel sig.
quel processo osteomielitico che ha richiesto innumerevoli CP_1
interventi chirurgici per essere debellato”.
In definitiva, le deduzioni difensive dell'appellante non appaiono in grado di sconfessare le conclusioni del CTU, essendo basate su argomentazioni che l'Ausiliare ha già esaminato e cui lo stesso ha fornito ampia ed esaustiva risposta.
§ 12. pag. 23/37 Con l'ultimo motivo, l' appellante censurava la sentenza, dolendosi del fatto che il Giudice, nel quantificare il danno iatrogeno, si era ancora una volta appiattito sulle risultanze della CTU.
In proposito osservava che non fosse condivisibile il valore di danno biologico attribuito alle menomazioni residuate all'attore alla spalla sinistra (arto non dominante).
Richiamando, ancora una volta i rilievi svolti in primo grado dai propri
CT, l'istante obiettava che “per la valutazione di un ipotetico danno iatrogeno derivato dall'incompleto trattamento della frattura dell'epifisi omerale deve escludersi dalla valutazione complessiva la quota di danno biologico per le menomazioni mediamente attese in una frattura del genere.
Atteso che, se quel tipo di frattura, da quanto lascia intendere il CTU, era meritevole di un trattamento chirurgico (osteosintesi con placca o chiodo endomidollare), alla stessa sarebbe quindi esitata una discreta limitazione funzionale di spalla ed un apprezzabile danno anatomico
(associato o meno alla persistenza del mezzo di sintesi in situ), valutabile almeno nella misura del 7-8%.
Da tanto deriva che una più equa valutazione del danno biologico iatrogeno conseguente all'incompleto trattamento della frattura epifisaria omerale sinistra deve attestarsi sul 15-16% (e non sul 18-19% come invece riconosciuto dal CTU).
Restando nell'ambito delle divergenze valutative tra i CCTTPP ed il CTU, non si condivide il riconoscimento di un danno biologico iatrogeno (del pag. 24/37 3-4%) per un processo osteomielitico alla gamba destra del sig. .. CP_1
Difatti, l'iter consolidativo della grave frattura trimalleolare della gamba destra (con scoppio ed esposizione del pilone tibiale) per la quale il sig. fu ricoverato nel dicembre 2006 presso l solo CP_1 CP_3
a distanza di oltre sette mesi, si complicò per la comparsa di un processo osteomielitico causato da IL EO, da subito diagnosticato e trattato con antibioticoterapia mirata.
Già in questa prima infezione, la sola revisione dell'antibiogramma in cartella clinica consente di ritenere che il microrganismo in questione era stato contratto in ambito “comunitario”, ossia non in ambito ospedaliero (per l'assenza di resistenze antibiotiche).
Peraltro, l'antibioticoterapia mirata avviata in ambito di ricovero consentì la risoluzione dell'infezione, negativizzando il tampone colturale successivo.
Chiaramente l'infezione ha comunque prodotto i suoi danni con inevitabile ricaduta sui tempi della consolidazione ossea a livello tibiale.
A distanza di altri cinque mesi, un nuovo tampone della ferita alla gamba destra (14.12.2007) diede atto di una positività colturale allo
ON GI.
Sebbene tale microrganismo sia riconosciuto come responsabile di una significativa quota di infezioni “nosocomiali” (intraospedaliere) è pur vero che l'agente microbico in questione presenta una diffusione
“ubiquitaria” e tende comunemente ad infettare le ferite “esposte” dei tessuti molli superficiali.
pag. 25/37 Nel caso di interesse, ancora una volta, il profilo dell'antibiogramma relativo al campione colturale in questione evidenziava trattarsi di microrganismo non antibiotico-resistente ed anzi sensibile alla maggioranza delle comuni classi antibiotiche, anche a basse concentrazioni.
In altri termini l'infezione da ON era più probabilmente da ascriversi a patogeno “comunitario”, piuttosto che ospedaliero.
In sostanza dallo studio della storia clinica e delle risultanze colturali del caso emerge che il processo osteomielitico che rallentò la consolidazione del focolaio fratturativo di gamba destra del sig. conseguì ad CP_1
infezioni della ferita acquisite in comunità e non già in ambiente ospedaliero.
Da quanto sopra è chiaro che il conseguente danno “da osteoporosi” ed i prolungati tempi di consolidazione ossea, considerati dal CTU nella valutazione di un ipotetico danno iatrogeno, non sono assolutamente ascrivibili alla condotta dei Curanti del ma alle conseguenze CP_2
della sfavorevole evoluzione riparativa di una osteomielite di natura non nosocomiale.
Sulla base di quanto sopra viene meno anche il presupposto tecnico per il riconoscimento di un periodo di “malattia” di circa 16 mesi, di cui un mese di ITT e 15 mesi come ITP al 50% conseguente al ritardo di consolidazione della frattura tibiale complicata da osteomielite .. Il ritardo di consolidazione ossea post-osteomielitico ed il conseguente pag. 26/37 periodo di malattia (ITT ed ITP) sono esclusivamente correlabili agli esiti dell'originario sinistro stradale del dicembre 2006”.
§ 13.
La censura è infondata, dovendosi, in ordine ad essa, ribadire che, trattandosi della sostanziale ripetizione delle osservazioni critiche elaborate dai CT di parte nel corso del giudizio di primo grado, le stesse risultavano già ampiamente contrastate dal motivato parere reso dal CTU.
Infatti, questi, in sede di replica ai rilievi dei CT del aveva CP_2
modo di evidenziare che “In merito alla prima osservazione del dott.
inerente la valutazione del danno biologico per ciò che Per_3
concerne la mancata diagnosi e l'omesso trattamento della frattura dell'epifisi omerale sella spalla, si fa rilevare:
a) trattasi di un'anchilosi di spalla sinistra quasi completa in quanto i movimenti della scapolo-toracica sono quasi completamente aboliti;
b) la valutazione di media entità di una frattura di omero sinistro comporta una valutazione attestantesi sul 4%. In considerazione di quanto sopra e che all'anchilosi di spalla sinistra è tabellarmente riconosciuto una valutazione del 25% si è pervenuto ad una percentuale di danno biologico iatrogeno conseguente all'incompleto trattamento della frattura epifisaria omerale sinistra deve attestarsi sul 18-19%”.
Al cospetto di tale chiara e motivata argomentazione, non ha pregio ribadire le stesse censure su cui il CTU già si è soffermato, senza, nel contempo, offrire elementi di carattere tecnico (quali, ad esempio,
pag. 27/37 riferimento bibliografici eventualmente ignorati o sopravvenuti) capaci di fare emergere la fallacia delle conclusioni dell'ausiliare del primo Giudice.
Analogamente, è a dirsi in relazione alle contestazioni circa l'origine nosocomiale dell'infezione, delle quali dinanzi già si è ampiamente discusso.
§ 14.
Infine, riguardo alla critica incentrata sul riconoscimento, da parte del
CTU, di una quota del 3% di danno biologico, riferita al disagio psichico, la censura è inammissibile, in quanto non considera che la sentenza impugnata, discostandosi, sul punto, dalla CTU, non aveva liquidato alcun importo per compensare tale componente di danno.
In definitiva, quindi, l'appello principale deve essere rigettato.
§ 15.
Giova, a questo punto, soffermarsi sull'appello incidentale, mediante il quale il censurava il capo di sentenza concernente la CP_1
liquidazione del danno.
In proposito, deduceva che, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice, che aveva liquidato il danno supponendo provata una percentuale di invalidità nella misura del 43% (20% danno biologico e 23% danno iatrogeno differenziale), il CTU aveva stimato una percentuale di invalidità nella misura del 45% (e non del 43%), di cui 20% di danno biologico e 25% (e non 23%) di danno differenziale.
pag. 28/37 Inoltre, mentre il Giudice aveva considerato che l'attore avesse, all'epoca dell'intervento, 32 anni, in effetti l'età del era più bassa CP_1
(pari a 30 anni).
Pertanto, l'appellante incidentale, premessa la piena condivisione del metodo impiegato dal Giudice, consistente nel sottrarre dal valore monetario del danno biologico complessivo quello corrispondente al danno che si sarebbe comunque prodotto anche in ipotesi di trattamento sanitario correttamente eseguito, sollecitava la Corte a rideterminare il danno sulla scorta della percentuale di invalidità indicata dal CTU, pari al 45% danno biologico, in luogo di quella inferiore indicata dal primo Giudice.
§ 16.
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione dell' CP_3
secondo la quale l'appello incidentale sarebbe inammissibile, essendo stato proposto decorsi trenta giorni dalla notifica, operata dallo stesso difensore del in data 19 ottobre 2021, della sentenza di primo CP_1
grado, a nulla rilevando l'avvenuta osservanza, in sede di costituzione, del termine interno di cui all'art. 343 c.p.c., né valendo, in contrario, opinare che “l'appello incidentale sarebbe stato conseguenza dell'appello incidentale (n.d.r.: principale) in quanto il medesimo appellato ha impugnato capi autonomi della sentenza relativi alla quantificazione della percentuale dell'invalidità riconosciuta dal CTU
(mai contestata nel corso del giudizio) e del risarcimento”.
pag. 29/37 In senso contrario, a quanto dinanzi riportato, è dirimente rammentare che, come ribadito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità ancora di recente ribadita, “è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. (così da ultimo,
Cass. n. 26139 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del 2020 – trattasi, come si è detto, dell'indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso da Cass. n. 6156 del 2018 e n. 27616 del 2019). La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva,
l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione pag. 30/37 l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018). Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto di Cass. Sez. U. n.
8486 del 2024 .. Nel caso di specie, l'impugnazione si è svolta tra due sole parti, in una situazione di reciproca soccombenza. In tale evenienza deve ribadirsi la possibilità per la parte, contro la quale risulta proposta l'impugnazione principale, di proporre quella incidentale senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorchè autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale.
L'appello principale è stato proposto dalla parte danneggiata relativamente al quantum, mentre quello incidentale tardivo legittimamente è stato proposto in relazione all'an della pretesa, atteso che l'eventuale accoglimento dell'appello principale sulla quantificazione del danno avrebbe potuto mutare l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza, con ulteriore aggravio economico a carico del
Fondo di garanzia” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15100 del 2024).
Facendo applicazione del richiamato principio, nella fattispecie in esame, deve ritenersi consentito, all'attore vittorioso in primo grado, di reagire all'appello principale dell' , soccombente in primo grado, teso a porre in discussione l'intero assetto della sentenza impugnata,
pag. 31/37 sia sotto il profilo dell'an che del quantum, con la proposizione di impugnazione incidentale tardiva, volta ad ottenere il riconoscimento di un quid pluris.
Peraltro, nella specie, per quanto si tratti di profilo di per sé non più decisivo nella valutazione di ammissibilità dell'appello incidentale, quest'ultimo investe, sia pure per ragioni opposte rispetto a quelle fatte valere dall' il medesimo capo di sentenza, già CP_3
oggetto dell'appello principale, essendosi entrambe le parti dolute della quantificazione del danno operata dal Tribunale.
§ 17.
Nel merito, il gravame incidentale è, in parte, inammissibile, in parte, infondato.
Si è dinanzi già rilevato che il primo Giudice, nel liquidare il danno non patrimoniale, si era in parte discostato dalle conclusioni del CTU, avendo ritenuto non meritevole di separata considerazione il danno biologico del 3%, indicato dall'Ausiliare quale conseguenza del disagio psichico lamentato dal . In ragione di tale premessa, quindi, il CP_1
Giudice riteneva che la percentuale complessiva del danno biologico residuata all'attore ascendesse al 43%.
Tale conclusione, chiaramente dissonante rispetto agli esiti della CTU, in cui, come detto, si stimava l'invalidità complessiva sofferta dal paziente nella misura del 45%, di cui il 20% quale conseguenza dell'incidente stradale del 6 dicembre 2006, era, tuttavia, giustificata dalla ritenuta non ristorabilità del danno psichico.
pag. 32/37 Discende da quanto osservato che la censura non superi, in parte qua, il filtro di ammissibilità imposto dall'art. 342 c.p.c., essendosi con essa il limitato a censurare l'omesso riconoscimento, da parte del CP_1
Giudice, della percentuale di invalidità complessiva stimata dal CTU, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza, afferente alla mancata autonoma liquidazione del danno psichico, ritenuto non provato.
L'appellante, in altri termini, avrebbe, dapprima, dovuto contestare la decisione, per avere il Giudice omesso di riconoscere il 3% stimato dal
CTU per il danno psichico, e, solo poi, avrebbe potuto, di conseguenza, sollecitare questa Corte, ove la doglianza fosse stata accolta, a liquidare il danno assumendo quale parametro di valutazione il 45% complessivo indicato dall'ausiliare.
Riguardo, invece, all'altro profilo di doglianza, concernente la pretesa erronea considerazione dell'età del danneggiato, giova premettere che la stima del danno biologico permanente debba operarsi avuto riguardo all'età del danneggiato quale risulta al momento della stabilizzazione dei postumi.
La Cassazione insegna, infatti, al riguardo, che “In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue pag. 33/37 che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
26897 del 19/12/2014).
Ciò premesso, nella specie, dall'espletata CTU, emerge che l'ausiliare riconosceva “un periodo di invalidità temporanea totale (I.T.T.) di 30
(trenta) giorni (comprensivi dei ricoveri ospedalieri per il trattamento dell'osteomielite) .. (n.d.r.: ed) una invalidità temporanea parziale (ITP) del 50% di 15 (quindici) mesi, necessari per ottenere la risoluzione clinica dell'infezione nosocomiale”.
Ne segue che, il , essendo nato il [...], al termine CP_1
dell'indicato periodo di ITP, che si colloca temporalmente nel maggio
2008, aveva 32 anni, come correttamente ritenuto dal primo Giudice.
§ 18.
Venendo al governo delle spese processuali, osserva la Corte che, in ragione dell'infondatezza tanto del gravame principale quanto di quello incidentale, sia ravvisabile una soccombenza reciproca parziale che giustifica la compensazione, al 50%, delle spese processuali del grado di appello. Per la residua metà, invece, le spese, tenuto conto della maggiore rilevanza che, nell'economia della controversia, riveste la soccombenza dell'appellante principale, avendo la stessa posto in discussione anche l'an della pretesa risarcitoria, debbono essere poste pag. 34/37 a carico dell' che va, quindi, condannata alla relativa CP_3
rifusione in favore del . CP_1
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 260.001,0 ed euro 520.000,00, avuto riguardo al disputatum, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi.
Va dichiarata l'irripetibilità integrale, da parte del , della spesa CP_1
per il contributo unificato concernente l'appello incidentale, sia in quanto non ne risulta documentato il versamento (cfr., avviso di recupero dello stesso, da parte della Cancelleria, inoltrato al il CP_1
16.3.2022), sia in ragione della ritenuta infondatezza del gravame incidentale.
In relazione al è, poi, il caso di evidenziare che, a differenza di CP_1
quanto avvenuto in primo grado, non risulti dagli atti l'avvenuta ammissione dello stesso, per questo grado di giudizio, al beneficio del gratuito patrocinio. Ne segue che la liquidazione delle spese processuali vada operata in favore della parte e non dello Stato, come accaduto per il giudizio di primo grado.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari pag. 35/37 a quello rispettivamente previsto per il gravame principale ed incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso
[...] CP_1
la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
b) compensa le spese processuali del grado di appello nella misura della metà e condanna Parte_1
alla rifusione, in favore di della
[...] CP_1
residua metà, che, tenuto già conto della disposta compensazione, liquida per il residuo in euro 10.059,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il gravame principale ed incidentale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. AS HI dr. Alessandro Cocchiara
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. AS HI - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4781/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8512/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 18/10/2021, notificata in data 19/10/2021, pendente
TRA
(C.F. e Parte_1
P.IVA ), in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante p.t., dott. , rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Marco Sasso del Verme (C.F. ), come da C.F._1
procura rilasciata su foglio separato, da considerarsi in calce all'atto di citazione in appello, rilasciata in virtù della Deliberazione del Direttore
Generale n. 1310 del 04.11.2021;
APPELLANTE E
(C.F. ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
dall'avv. Maria Luisa Petruzzo (C.F. , giusta C.F._3
procura come in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: per l'appellante: “In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello incidentale. Nel merito, in accoglimento del presente gravame, dichiarare la nullità, annullare, e, comunque, riformare la detta Sentenza n. 8512/2021 resa nel giudizio inter partes incardinato sotto il n.ro di R.G. 17231/2015 dal Tribunale di Napoli, II
Sezione Civile, G.U. dott.ssa Fabiana Ucchiello, il 15.10.2021, notificata il
19.10.2021, rigettando le domande tutte avanzate in prime cure dagli appellati e con l'emanazione di tutti i conseguenziali provvedimenti di legge;
Condannare gli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio in ragione dei gravi errori in cui è incorso l'ausiliario di prime cure.”;
per l'appellato/appellante incidentale: “a) In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. b) Nel merito rigettare l'appello in quanto inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto ed in diritto in virtù dei motivi tutti di cui al presente pag. 2/37 atto;
d) sempre nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, determinare il calcolo del risarcimento del danno differenziale emendando la sentenza impugnata degli errori materiali descritti nei motivi sub 4. e) Condannare l'appellante al pagamento delle spese di doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata in data 24.06.2015, CP_1
conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, l' di Napoli Controparte_2
esponendo che: “Il sig. a seguito di sinistro avvenuto in data CP_1
06/12/06, in Napoli, alla via Pigna, alle ore 21.30 circa, veniva soccorso tramite 118 e trasportato presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli dove venne seguito e curato dalla Divisione Ortopedia e Traumatologia. La vicenda clinico-assistenziale del Barile può essere cosi sintetizzata: In data 06/12 il paziente veniva sottoposto ad esame x-grafico della spalla sinistra e dell'arto inferiore destro (paziente in barella, scarsamente collaborante a causa delle proprie condizioni generali cliniche … frattura all'estremo prossimale omerale”) e TC cranio-cervicale (negativi). Per tale motivo veniva sottoposto, in data 13/6, ad intervento chirurgico
(dopo aver posto diagnosi di “frattura da scoppio trimalleolare e perone tibiale collo piede destro”) di riduzione della lussazione e stabilizzazione del malleolo peroniero con filo di K e del malleolo tibiale con vite, posizionamento di FI ST (F.E.). In data 14/12, a seguito di controllo radiografico della spalla sinistra e dell'arto inferiore destro, veniva evidenziato: “controllo di frattura del collo chirurgico omerale pag. 3/37 con modica diastasi dei capi ossei. Contro di frattura scomposta trimalleolare con diastasi della tibio-astragalica in trattamento con FE., infibulo peroneale e vite epifisarica distale della tibia”. In conseguenza di ciò, in data 18/12, veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico di
“rimozione di vite nel pilone tibiale e sintesi con filo di K e riposizione del fissatore esterno” per “esiti recenti di frattura pluriframmentaria del pilone tibiale, in trattamento con F.E., vite nel malleolo tibiale e filo di K nel perone”. La dimissione avvenne in data 23/12 con diagnosi di
“frattura pluriframmentaria del pilone tibiale a dx Frattura collo chirurgico omero sn”. In data 13/2/07 in regime di DH presso il medesimo nosocomio venne sottoposto ad intervento di “rimozione filo di
K endomidollare a dx perone”. Successivamente all'esecuzione di indagine radiografica della gamba e della caviglia dx, in data 16/4/07, praticata presso il Centro “Raggi X” di Marano che evidenziava: “esiti di frattura epifisi distale del perone e tibia quest'ultima trattata chirurgicamente con applicazione di F.E. la frattura appare composta ma non si apprezzano segni di consolidazione”, in data 17/4/07 veniva nuovamente ricoverato per “post. Di frattura trimalleolare collo-piede dx”. (doc. n. 6) In pari data veniva sottoposto ad intervento di “toilette focolaio pseudoartrosico. F.E. … innesti ossei e membrana di collagene e di … tibia dx”. Successivamente in data 19/6/07, 22/6/07 e 26/6/07 eseguiva ricoveri in regime di DH, sempre presso la medesima struttura, per praticare terapia con onde d'urto a causa di ritardo di consolidazione. In data 6/7/07 seguiva nuovo ricovero per “post. Di frattura trimalleolare collo-piede dx”. L'esecuzione di indagine radiografica in pari data mostrava l'evoluzione della frattura in pseudo- pag. 4/37 artrosi. In conseguenza di ciò in data 10/7 veniva sottoposto ad intervento di “toilette focolaio pseudoartrosico. F.E. … innesti ossei e membrana di collagene e di … tibia dx”. In data 11/7 l'esito dell'esame microbiologico su tessuto prelevato dalla ferita malleolare mediale mostrava la positività per IL EO. La dimissione avvenne in data 28/7/07. Nel novembre del 2007 veniva rimosso il FI
ST. In data 12/12/07 seguiva nuovo ricovero per marcata rigidità della tibio-tarsica e presenza di secrezione sierosa fuoriuscente dalla ferita del collo-piede destro. In data 13/12 praticava esame rx arto inferiore destro (“controllo di postumi di frattura pluriframmentaria scomposta metadiafisaria distale di tibia con interessamento della rima intrarticolare mal consolidata in evoluzione pseudo artrosica. Esiti di pregressa frattura sovra malleolare peroneale con frammenti non in asse. Diffusi segni di porosi”). In pari data, inoltre, veniva eseguito tampone della ferita al malleolo mediale destro. L'indagine mostrò positività per ON GI. Per tale motivo iniziava terapia antibiotica. In data 18/12 veniva sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico di “riduzione del varismo e stabilizzazione con 2 fili di K e gesso”. Seguivano sedute di terapia iperbarica (OTI) in data 20, 22, sospesa per comparsa di otalgia. La dimissione avvenne in data
29/12/07. In data 17/1/08 veniva rimosso il gesso ed un filo di K, praticata toilette chirurgica e riconfezionato nuovo gesso. In data
11/5/08 seguiva ulteriore ricovero per presenza di fistola sul versante mediale del collo-piede destro con grave deficit funzionale. L'esame rx mostrava “esili mal consolidati di fattura pluriframmentaria del III distale diafisario di tibia e perone con aspetto disomogeneo del focolaio pag. 5/37 di frattura. Seguirono ricoveri presso Istituto Ortopedico Codevilla Putti di Cortina in data 21/7/08 (“Pseudoartrosi infetta tibia destra.
Intervento chirurgico di pulizia e applicazione Ilizarov”; rx spalla sx;
“esiti di frattura completa, non consolidata con persistente grave scomposizione dei monconi e profili contrapposti irregolari e sfrangiati a livello del collo chirurgico omerale”); 13/10/08 (“Pseudoartrosi infetta tibia destra in trattamento con fissatore di Ilizarov. Rimozione di fili di K trans calcaneare, correzione cerchi distali”); 31/03/09 (“rimozione parziale app. di Ilizarov”); 18/5/09 (“rimozione app. di e Pt_3
applicazione chiodo bloccato retrogrado”, rx colonna lombo-sacrale:
“modesta cuneizzazione del corpo di L1 con avvallamento della limitante sub condrale superiore. Il reperto è compatibile con esiti di lesione traumatica”). In data 1/3/12 eseguiva esame scintigrafico articolare segmentario polifasico osseo presso il Centro Diagnostico CMN di Napoli che evidenziava: “... incremento della captazione del radio farmaco in sede prossimale omerale sinistra e dell'articolazione scapolo—omerale omolaterale, intenso accumulo alla tibio-tarsica destra, da aumentata attività metabolica ed irregolarità distributiva alla tibia omolaterale, che mostra margini slargati e irregolari … si evidenzia linfedema arto inferiore destro più marcato in sede distale”. In data 9/3/12 veniva ricoverato presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli con diagnosi di “TVP femorale dx”. L'esecuzione di esame ecodoppler degli arti inferiori mostrava: “trombi dell'asse venoso profondo femoro—popliteo dx” per il quale veniva trattato con terapia medica. La consulenza medico legale di parte effettuata sull'attore ha chiarito che: “per quanto concerne la frattura di omero sinistro, la stessa non fu mai oggetto di pag. 6/37 attenzione da parte dei Sanitari che, pur dopo l'esecuzione di indagine radiografica, non praticarono mai (ad esclusione di una iniziale immobilizzazione con Desault, neanche nel corso dei diversi ricoveri successivi, alcun trattamento chirurgico di osteosintesi, certamente più indicato per il tipo di frattura.” L'esito peggiorativo delle condizioni del paziente non può ritenersi imputabile ad un evento imprevisto o imprevedibile bensì ad una condotta colposa riscontrabile nella omessa diagnosi che, diligentemente e repentinamente evidenziata, avrebbe evitato gli interventi successivi e il persistere dei dolori a danno del paziente”.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di “accertare CP_1
e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' Parte_1
in ordine alla produzione dei danni da omessa
[...]
diagnosi ed errata condotta professionale dei sanitari di prime cure;
- per l'effetto condannare l' Parte_1
al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle menomazioni
[...]
permanenti subite dal sig. commisurati alla percentuale di CP_1
invalidità permanente, di inabilità temporanea totale e parziale conseguiti alla non corretta diagnosi e non diligente condotta professionale tenuta dai sanitari di prime cure - comprensiva di danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute e accessorie - così come indicata nella prodotta consulenza del dott. Persona_1
(45% di danno biologico), ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. In via istruttoria a) nominare CTU medico legale al pag. 7/37 fine di valutare natura ed entità delle menomazioni permanenti subite in conseguenza dell'evento traumatico mal diagnosticato, con aggravamento delle condizioni generali del paziente b) si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di tatto di cui in narrativa, esclusa ogni valutazione, con i testi da indicarsi in prefiggendo termine”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l che, nel Controparte_2
resistere alla domanda, eccepiva l'improcedibilità della domanda per irregolarità del procedimento di mediazione, la prescrizione dell'azione di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, la nullità della citazione e ne contestava, nel merito, la fondatezza.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice disponeva una CTU medico legale.
Depositato l'elaborato peritale, precisate dalle parti le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., l'adito Tribunale, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara Parte_1
responsabile di quanto è causa e, di conseguenza,
[...]
la condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
271.494,60, oltre gli interessi legali, dal 6/12/2006 alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi all'effettivo soddisfo;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'erario, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 10.693,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA pag. 8/37 come per legge;
3) pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di
CTU come liquidate in corso di causa.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, l interponeva Controparte_2
appello, con citazione notificata in data 18.11.2021, nel rispetto del termine previsto dall'art. 325 c.p.c., concludendo per l'accoglimento delle istanze sopra trascritte e chiedendo preliminarmente disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa depositata in data 07.03.2022, tempestivamente rispetto all'udienza di comparizione indicata nell'atto di appello per il
27 marzo 2022, si costituiva contestando l'ammissibilità e CP_1
la fondatezza dell'avverso gravame, sollecitandone il rigetto e proponendo appello incidentale, con il quale, impugnando la sentenza per erronea determinazione del quantum, chiedeva “di riformare la impugnata sentenza nel senso di affermare il diritto del ad esser CP_1
risarcito dell'importo corrispondente alle esatte percentuali risultanti dalla CTU in atti (45% in luogo di 43%, 25% in luogo di 23%)”.
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 01.04.2022 nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza dell'08.04.2022, rigettava l'istanza di sospensione proposta dall'appellante principale e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.04.2024.
Differita detta udienza per esigenze di ruolo, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con la concessione alle pag. 9/37 parti del termine per il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza resa in data 4.07.2025, previo il relativo scardinamento dal ruolo del dott. e l'assegnazione alla relazione del dott. Persona_2
AS HI, era trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c..
Depositate dalle parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, qualificava come contrattuale la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore.
Rilevava che, in forza di tale qualificazione, “il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”, restando, altresì, “sempre a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute”.
pag. 10/37 Poste tali premesse, il primo Giudice, in fatto, osservava che “il CTU ha concluso per la responsabilità dei sanitari della azienda ospedaliera convenuta per mancata diagnosi ed omesso trattamento della frattura di spalla, nonché per gli esiti dell'infezione da stafilococco aureus, che è tipica infezione nosocomiale, contratta in ambiente ospedaliero. In conclusione, deve affermarsi che la frattura alla spalla del non è CP_1
stata trattata secondo gli schemi dettati dalle linee guida e dalla pratica clinica, comprendenti i comportamenti attivi medico-chirurgici indicati dal CTU, con conseguente valutazione di fondatezza degli addebiti attorei. La convenuta, per contro, non ha fornito alcuna prova liberatoria alla stessa richiesta, consistente, come già chiarito, nella dimostrazione della diligente esecuzione della prestazione medica, sia nella fase di studio e di diagnosi antecedente alla scelta terapeutica, sia in quella strettamente afferente il trattamento sanitario, ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi di cui si è detto ad un evento imprevisto ed imprevedibile. Ne deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della convenuta, la quale, come già sopra chiarito, risponde a titolo contrattuale per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal personale sanitario da essa dipendente”.
In merito alla quantificazione del danno il Giudice, in adesione alle risultanze della CTU, riteneva che, alla condotta negligente dei sanitari del andasse riconosciuto al leso un danno iatrogeno del CP_2
18/19%, conseguente all'incompleto trattamento della frattura pag. 11/37 epifisaria omerale sinistra, ed un danno del 3-4%, per l'infezione nosocomiale, correlata all'assistenza. Riteneva, invece, in parte qua discostandosi dal parere del CTU, che non andasse riconosciuta al l'ulteriore danno psichico stimato dal consulente d'ufficio nella CP_1
misura del 3%.
Di conseguenza, il Giudice riteneva che: “considerando una percentuale di invalidità nella misura del 43% (20% danno biologico e 23% danno iatrogeno differenziale) ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca dell'intervento (32), si ottiene una somma di euro 307.812,00 da cui detrarre la percentuale del 20% (pari ad euro 61.562,40) per un totale complessivo di euro 246.249,60, già depurata della componente morale.
La somma dovuta a titolo di invalidità temporanea e considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad euro 99,00 si liquida il danno da ITT per 30 giorni con 2.970,00, ITP al 50% per 15 mesi con
22.275,00, per un totale di euro 25.245,00.
Il totale del danno risarcibile è dunque pari ad euro 271.494,60 già depurata della componente morale in assenza di ulteriori voci, anche di natura patrimoniale, provate.”
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante principale si doleva del capo di pronuncia in cui il Giudice aveva ritenuto assolto, da parte del , CP_1
l'onere probatorio.
pag. 12/37 In proposito deduceva che il Tribunale era stato fuorviato, nella valutazione del materiale probatorio, dal riferimento ad una giurisprudenza ormai superata, dal momento che i più recenti arresti del giudice di legittimità avevano condotto a ritenere che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente danneggiato – vuoi che si professi vittima di un illecito aquiliano, vuoi che si dichiari creditore di una prestazione contrattuale non correttamente eseguita – dimostrare con qualsiasi mezzo di prova l'esistenza del nesso di causa, secondo il criterio del «più probabile che non», tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui si chiede il ristoro, con la conseguenza che, ove al termine dell'istruttoria il suddetto nesso non risulti provato, la domanda va rigettata (si vedano, ad esempio, Cass. civ. sez. III, ord. 20 novembre 2018, n. 29853; Cass. civ. sez. III, 13 luglio
2018, n. 18549). Soltanto nell'eventualità in cui il danneggiato dimostri la sussistenza del nesso causale tra la condotta attiva od omissiva dei sanitari e il danno da lui sofferto, sono i convenuti che si sobbarcano del compito di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imprevedibile, inevitabile e non imputabile”.
Tanto premesso, l'appellante deduceva che, nella specie, il Tribunale non aveva valorizzato il mancato assolvimento dell'onere probatorio, come emergeva dal rilievo per cui l'unico elemento acquisito era rappresentato dalla consulenza tecnica di ufficio espletata, che, tuttavia, non poteva essere considerata mezzo di prova.
§ 5.
pag. 13/37 Il motivo è infondato, in quanto, come emerge dalla sintesi della pronuncia appellata quale dinanzi svolta, nella specie, il Tribunale ha correttamente individuato il principio di diritto alla luce del quale valutare la fondatezza della domanda.
Infatti, il primo Giudice ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato alla data di redazione della sentenza, affatto sovvertito dai successivi arresti citati dall'appellante, in forza del quale “Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione,
"inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente” (cfr. cass. civ. n. 20904/2013, citata nella sentenza impugnata).
pag. 14/37 Né, in contrario, giova obiettare che il Giudice abbia basato la valutazione, circa la sussistenza del nesso causale, sulle risultanze della
CTU.
Infatti, come ritenuto dalla S.C., “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone”
(cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020).
Nella specie, il CTU ha basato la sua valutazione su elementi fattuali allegati dall'attore nell'atto di citazione e su documentazione che lo stesso aveva prodotto, salvo acquisire, in corso di espletamento CP_1
del suo mandato, ulteriori indagini strumentali finalizzate a chiarire l'evoluzione del processo patologico, nonché sottoporre a rinnovata valutazione l'esito di indagini strumentali effettuate dai sanitari del al momento del ricovero del paziente, al fine di appurare la CP_2
correttezza del processo diagnostico e curativo intrapreso.
Così procedendo, il CTU ha pienamente assolto al suo incarico, fornendo al Giudice la valutazione sintetica della complessa vicenda clinica ed offrendogli elementi di giudizio che solo uno specialista della materia era in grado di poter evidenziare.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante obiettava che il Giudice aveva motivato la propria decisione aderendo acriticamente alle conclusioni pag. 15/37 della consulenza d'ufficio, senza sottoporre ad alcun vaglio critico le affermazioni del CTU che presentavano numerose divergenze valutative rispetto alle conclusioni dei consulenti di parte.
In particolare, con precipuo riferimento alla frattura trimalleolare,
l'istante opinava che dalla stessa CTU emergeva come, stante l'oggettiva gravità della condizione nella quale il versava al CP_1
momento del suo primo ricovero, anche in presenza di un trattamento corretto, quale risultava essere quello effettuato all'attore, sarebbero residuati postumi permanenti.
Operata tale premessa, deduceva che le conclusioni rassegnate dal CTU si ponevano in aperta contraddizione con la previsione probabilistica effettuata dal medesimo Ausiliare circa gli esiti dell'intervento. Avendo lo stesso Ausiliare dato atto dell'elevata probabilità di un esito negativo del trattamento della frattura subita dall'attore, non era fondatamente sostenibile una responsabilità dei sanitari correlata al prodursi di tale esito sfavorevole.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Invero, il primo Giudice non ha affatto ascritto all' una CP_3
responsabilità in relazione agli esiti dell'intervento di riduzione della frattura trimalleolare, avendo appuntato le proprie critiche solo sulla contrazione, da parte del , dell'infezione batterica, ritenuta, in CP_1
adesione alle conclusioni della CTU, di origine nosocomiale.
§ 8.
pag. 16/37 L'appellante osservava, inoltre, che “Per quanto riguarda la frattura della spalla, in buona sostanza, il CTU e il primo Giudice hanno condiviso la tesi dell'attore che essa non sia stata oggetto di trattamento.
Assolutamente ininfluente sono gli esami xgrafici eseguiti sul a CP_1
distanza di anni dal ricovero in quanto essi non potevano essere considerati prova che lo stesso odierno appellato avesse riportato anche tali esiti traumatici non considerati dai sanitari dell Parte_1
appellante. E' incontestato che la frattura dell'estremità prossimale dell'omero sinistro, non fosse visibile nella sua integrale gravità all'esame xgrafico effettuato presso il Cardarelli in sede di primo ricovero. E', invece, oggetto di contestazione che tale lesione fosse visibile nel secondo esame radiografico, effettuato il 14 Dicembre 2006.
L'Ausiliario di prime cure afferma che tale conclusione è giunta dopo che le lastre sono state esaminate dal Servizio di radiologia dell'AOU
Federico II: però non vi è traccia di tale esame ed essi sono stati svolti senza alcun contraddittorio con i cc.tt. di parte convenuta, odierna appellante, di talché sorge il fondato dubbio sull'esattezza di tale valutazione effettuata ex post e a distanza di anni, ma soprattutto con la conoscenza degli asseriti esiti sul paziente”.
§ 9.
Il motivo è inammissibile, introducendo contestazioni di ordine medico legale finanche diverse da quelle svolte in primo grado.
Ed invero, i consulenti tecnici del nelle note critiche CP_2
trasmesse al CTU ai sensi dell'art. 195 c.p.c., non negavano affatto che pag. 17/37 gli esami strumentali, cui il veniva sottoposto in data 6.12.2006, CP_1
in occasione del suo accesso al PS, avessero evidenziato una frattura omerale sinistra. Infatti, in tali note, la difesa tecnica dell'AO era essenzialmente finalizzata a contestare la valutazione che il CTU aveva operato del danno iatrogeno differenziale.
Si legge, infatti, nella suddetta nota critica trasmessa al CTU: “Deve in primo luogo contestarsi il valore di danno biologico attribuito alle menomazioni residuate all'Attore alla spalla sinistra (arto non dominante), quale conseguenza di incompleto trattamento a carico del predetto distretto articolare posto in essere dai Curanti dell'
[...]
CP_3
Va in questo ambito sottolineato che i Curanti dell' in CP_3
occasione dell'accesso ospedaliero del in data 6.12.2006, a CP_1
seguito di grave politrauma della strada, ebbero a diagnosticare la frattura omerale sinistra, ritenendo congruo un trattamento conservativo con immobilizzazione di spalla in Desault.
Nei mesi a venire la lesione fratturativa di spalla non ebbe a consolidarsi residuando una severa limitazione funzionale all'arto.
Il quadro clinico attuale propone un'anchilosi funzionale di spalla sinistra (in arto non dominante) con conservazione dei movimenti della scapolo-toracica (valore tabellare 23%). Nel caso per la valutazione di un ipotetico danno iatrogeno derivato dall'incompleto trattamento della frattura dell'epifisi omerale deve escludersi dalla valutazione pag. 18/37 complessiva la quota di danno biologico per le menomazioni mediamente attese in una frattura del genere.
Atteso che, se quel tipo di frattura, da quanto lascia intendere il CTU, era meritevole di un trattamento chirurgico (osteosintesi con placca o chiodo endomidollare), alla stessa sarebbe quindi esitata una discreta limitazione funzionale di spalla ed un apprezzabile danno anatomico
(associato o meno alla persistenza del mezzo di sintesi in situ), valutabile almeno nella misura del 7-8%.
Da tanto deriva che una più equa valutazione del danno biologico iatrogeno conseguente all'incompleto trattamento della frattura epifisaria omerale sinistra deve attestarsi sul 15-16% (e non sul 18-19% come invece riconosciuto dal CTU)”.
A bene vedere, quindi, alcuna motivata obiezione era stata rivolta dai consulenti tecnici dell'odierna appellante al giudizio del CTU, secondo cui vi era stata, nella specie, la completa sottovalutazione ed il totale misconoscimento della frattura dell'estremità prossimale dell'omero sinistro, rilevabile dagli esami radiografici effettuati presso l'
[...]
il 6 ed il 14 dicembre 2006. CP_3
Del resto, in piena coerenza con quanto dinanzi evidenziato, nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, la difesa dell deduceva, sul punto, che “i Curanti dell' in occasione CP_2
dell'accesso ospedaliero del in data 6.12.2006, a seguito di grave CP_1
politrauma della strada, ebbero a diagnosticare la frattura omerale sinistra, ritenendo congruo un trattamento conservativo con pag. 19/37 immobilizzazione di spalla in Desault. Nei mesi a venire la lesione fratturativa di spalla non ebbe a consolidarsi residuando una severa limitazione funzionale all'arto.
Il quadro clinico attuale propone un'anchilosi funzionale di spalla sinistra (in arto non dominante) con conservazione dei movimenti della scapolo-toracica (valore tabellare 23%).
Nel caso per la valutazione di un ipotetico danno iatrogeno derivato dall'incompleto trattamento della frattura dell'epifisi omerale deve escludersi dalla valutazione complessiva la quota di danno biologico per le menomazioni mediamente attese in una frattura del genere”.
La richiamata linea difensiva, confligge, quindi, apertamente con l'assunto, sotteso al motivo in esame, a mente del quale sarebbe finanche incontestata l'impossibilità di rilevare la frattura dell'estremità prossimale dell'omero sinistro all'esame xgrafico effettuato presso il in sede di primo ricovero e sarebbe CP_2
quantomeno dubbio che tanto potesse accadere nel secondo esame radiografico, effettuato il 14 dicembre 2006.
A conforto dell'inammissibilità, sul punto, dell'appello soccorre il principio secondo cui “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano pag. 20/37 nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (cfr. Cass. civ., S.U., sentenza n. 5624 del 21 febbraio 2022).
§ 10.
Con ulteriore argomentazione difensiva, l'appellante contestava la valutazione del CTU, a mente della quale l'infezione, da cui era stato affetto il , fosse di origine e natura nosocomiale. CP_1
Nel contestare le affermazioni dell'ausiliare, l'istante opinava che “Il
CTU non ha svolto alcuna indagine sul paziente onde conoscere il trattamento igienico sanitario che lo stesso ha tenuto durante l'applicazione della protesi, del regime di vita tenuto, delle attività svolte e dell'ambiente in cui ha vissuto, ma ha preferito fondare le proprie conclusioni su un giudizio prognostico del tutto fallace e facilmente contraddicibile: infatti, pur a voler ammettere, solo per un attimo, che il batterio che ha attaccato il sia di natura esclusivamente CP_1
ospedaliera, è del tutto plausibile che questi ne sia venuto a contatto non al ma, ad esempio, in un successivo contatto con altra CP_2
istituzione ospedaliera o anche in fase di medicazione effettuata da personale estraneo al Purtroppo, nulla emerge sull'anamnesi CP_2
dell'odierno appellato, essendo ignote anche le cause del trauma subito dal medesimo e per il quale è stato curato diligentemente presso l' appellante.”. Pt_1
pag. 21/37 Pertanto, l'appellante riteneva che “il processo osteomielitico che rallentò la consolidazione del focolaio fratturativo di gamba destra del sig. conseguì ad infezioni della ferita acquisite in comunità e non CP_1
già in ambiente ospedaliero ..”.
§ 11.
La censura, che si traduce nella sostanziale trasposizione nell'atto di appello del contenuto dei rilievi critici rivolti dai consulenti di parte alla bozza di CTU, è infondata.
Deve premettersi che il CTU aveva dato conto di come “.. il paziente nel corso del ricovero presentava una infezione a livello della frattura pluriframmentaria epifisaria distale della tibia per cui, in seguito alla toilette chirurgica praticata come riferito il 10 luglio 2007, veniva eseguito un prelievo culturale a livello della ferita malleolare destra che mostrava positività per lo IL EO.
*Nel dicembre 2007, a causa della presenza di fuoriuscita di secrezione sierosa dalla porzione mediale della ferita del collo piede destro, durante il ricovero presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda
Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli, veniva eseguito un nuovo tampone con prelievo culturale a livello della suddetta ferita la cui indagine microbiologica risultava positiva per ON Aeuriginosa per cui il paziente era sottoposto a specifica terapia antibiotica”.
Riguardo l'origine dell'infezione, il CTU, pur ritenendo in linea astratta possibile che quella da IL EO potesse essere stata contratta in ambiente non ospedaliero, riteneva tale tesi non pag. 22/37 sostenibile nel caso di specie, in quanto evidenziava che “a rischio di tali infezioni da stafilococco aureo sono pazienti sottoposti ad interventi chirurgici con dispositivi medici invasivi”. In ogni caso, poi, il CTU rilevava che l'infezione “da ON GI è una tipica infezione nosocomiale, cioè nella quasi maggioranza dei casi si contrae in ambiente ospedaliero”.
Poste tali premesse, il CTU, nel prendere posizione sui rilievi critici dei consulenti di parte del finalizzate a fare emergere la natura CP_2
non nosocomiale delle citate infezioni, replicava motivatamente, osservando che”.. già durante il primo ricovero il sig. presentava CP_1
una infezione all'arto inferiore destro da stafilococco aureus e pertanto pur se in tesi generale, il contagio con il suddetto microrganismo può essere avvenuto in un “ambito comunitario”, nel caso di specie appare maggiormente verosimile che tale infezione abbia avuto il suo input iniziale nello stesso ambito ospedaliero in cui era ricoverato il sig CP_1
tanto che esso viene rilevato in corso di ricovero;
b)per ciò che concerne l'infezione da ON GI come ampiamente descritto in
Letteratura, essa è tipicamente nosocomiale per cui ha innescato nel sig.
quel processo osteomielitico che ha richiesto innumerevoli CP_1
interventi chirurgici per essere debellato”.
In definitiva, le deduzioni difensive dell'appellante non appaiono in grado di sconfessare le conclusioni del CTU, essendo basate su argomentazioni che l'Ausiliare ha già esaminato e cui lo stesso ha fornito ampia ed esaustiva risposta.
§ 12. pag. 23/37 Con l'ultimo motivo, l' appellante censurava la sentenza, dolendosi del fatto che il Giudice, nel quantificare il danno iatrogeno, si era ancora una volta appiattito sulle risultanze della CTU.
In proposito osservava che non fosse condivisibile il valore di danno biologico attribuito alle menomazioni residuate all'attore alla spalla sinistra (arto non dominante).
Richiamando, ancora una volta i rilievi svolti in primo grado dai propri
CT, l'istante obiettava che “per la valutazione di un ipotetico danno iatrogeno derivato dall'incompleto trattamento della frattura dell'epifisi omerale deve escludersi dalla valutazione complessiva la quota di danno biologico per le menomazioni mediamente attese in una frattura del genere.
Atteso che, se quel tipo di frattura, da quanto lascia intendere il CTU, era meritevole di un trattamento chirurgico (osteosintesi con placca o chiodo endomidollare), alla stessa sarebbe quindi esitata una discreta limitazione funzionale di spalla ed un apprezzabile danno anatomico
(associato o meno alla persistenza del mezzo di sintesi in situ), valutabile almeno nella misura del 7-8%.
Da tanto deriva che una più equa valutazione del danno biologico iatrogeno conseguente all'incompleto trattamento della frattura epifisaria omerale sinistra deve attestarsi sul 15-16% (e non sul 18-19% come invece riconosciuto dal CTU).
Restando nell'ambito delle divergenze valutative tra i CCTTPP ed il CTU, non si condivide il riconoscimento di un danno biologico iatrogeno (del pag. 24/37 3-4%) per un processo osteomielitico alla gamba destra del sig. .. CP_1
Difatti, l'iter consolidativo della grave frattura trimalleolare della gamba destra (con scoppio ed esposizione del pilone tibiale) per la quale il sig. fu ricoverato nel dicembre 2006 presso l solo CP_1 CP_3
a distanza di oltre sette mesi, si complicò per la comparsa di un processo osteomielitico causato da IL EO, da subito diagnosticato e trattato con antibioticoterapia mirata.
Già in questa prima infezione, la sola revisione dell'antibiogramma in cartella clinica consente di ritenere che il microrganismo in questione era stato contratto in ambito “comunitario”, ossia non in ambito ospedaliero (per l'assenza di resistenze antibiotiche).
Peraltro, l'antibioticoterapia mirata avviata in ambito di ricovero consentì la risoluzione dell'infezione, negativizzando il tampone colturale successivo.
Chiaramente l'infezione ha comunque prodotto i suoi danni con inevitabile ricaduta sui tempi della consolidazione ossea a livello tibiale.
A distanza di altri cinque mesi, un nuovo tampone della ferita alla gamba destra (14.12.2007) diede atto di una positività colturale allo
ON GI.
Sebbene tale microrganismo sia riconosciuto come responsabile di una significativa quota di infezioni “nosocomiali” (intraospedaliere) è pur vero che l'agente microbico in questione presenta una diffusione
“ubiquitaria” e tende comunemente ad infettare le ferite “esposte” dei tessuti molli superficiali.
pag. 25/37 Nel caso di interesse, ancora una volta, il profilo dell'antibiogramma relativo al campione colturale in questione evidenziava trattarsi di microrganismo non antibiotico-resistente ed anzi sensibile alla maggioranza delle comuni classi antibiotiche, anche a basse concentrazioni.
In altri termini l'infezione da ON era più probabilmente da ascriversi a patogeno “comunitario”, piuttosto che ospedaliero.
In sostanza dallo studio della storia clinica e delle risultanze colturali del caso emerge che il processo osteomielitico che rallentò la consolidazione del focolaio fratturativo di gamba destra del sig. conseguì ad CP_1
infezioni della ferita acquisite in comunità e non già in ambiente ospedaliero.
Da quanto sopra è chiaro che il conseguente danno “da osteoporosi” ed i prolungati tempi di consolidazione ossea, considerati dal CTU nella valutazione di un ipotetico danno iatrogeno, non sono assolutamente ascrivibili alla condotta dei Curanti del ma alle conseguenze CP_2
della sfavorevole evoluzione riparativa di una osteomielite di natura non nosocomiale.
Sulla base di quanto sopra viene meno anche il presupposto tecnico per il riconoscimento di un periodo di “malattia” di circa 16 mesi, di cui un mese di ITT e 15 mesi come ITP al 50% conseguente al ritardo di consolidazione della frattura tibiale complicata da osteomielite .. Il ritardo di consolidazione ossea post-osteomielitico ed il conseguente pag. 26/37 periodo di malattia (ITT ed ITP) sono esclusivamente correlabili agli esiti dell'originario sinistro stradale del dicembre 2006”.
§ 13.
La censura è infondata, dovendosi, in ordine ad essa, ribadire che, trattandosi della sostanziale ripetizione delle osservazioni critiche elaborate dai CT di parte nel corso del giudizio di primo grado, le stesse risultavano già ampiamente contrastate dal motivato parere reso dal CTU.
Infatti, questi, in sede di replica ai rilievi dei CT del aveva CP_2
modo di evidenziare che “In merito alla prima osservazione del dott.
inerente la valutazione del danno biologico per ciò che Per_3
concerne la mancata diagnosi e l'omesso trattamento della frattura dell'epifisi omerale sella spalla, si fa rilevare:
a) trattasi di un'anchilosi di spalla sinistra quasi completa in quanto i movimenti della scapolo-toracica sono quasi completamente aboliti;
b) la valutazione di media entità di una frattura di omero sinistro comporta una valutazione attestantesi sul 4%. In considerazione di quanto sopra e che all'anchilosi di spalla sinistra è tabellarmente riconosciuto una valutazione del 25% si è pervenuto ad una percentuale di danno biologico iatrogeno conseguente all'incompleto trattamento della frattura epifisaria omerale sinistra deve attestarsi sul 18-19%”.
Al cospetto di tale chiara e motivata argomentazione, non ha pregio ribadire le stesse censure su cui il CTU già si è soffermato, senza, nel contempo, offrire elementi di carattere tecnico (quali, ad esempio,
pag. 27/37 riferimento bibliografici eventualmente ignorati o sopravvenuti) capaci di fare emergere la fallacia delle conclusioni dell'ausiliare del primo Giudice.
Analogamente, è a dirsi in relazione alle contestazioni circa l'origine nosocomiale dell'infezione, delle quali dinanzi già si è ampiamente discusso.
§ 14.
Infine, riguardo alla critica incentrata sul riconoscimento, da parte del
CTU, di una quota del 3% di danno biologico, riferita al disagio psichico, la censura è inammissibile, in quanto non considera che la sentenza impugnata, discostandosi, sul punto, dalla CTU, non aveva liquidato alcun importo per compensare tale componente di danno.
In definitiva, quindi, l'appello principale deve essere rigettato.
§ 15.
Giova, a questo punto, soffermarsi sull'appello incidentale, mediante il quale il censurava il capo di sentenza concernente la CP_1
liquidazione del danno.
In proposito, deduceva che, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice, che aveva liquidato il danno supponendo provata una percentuale di invalidità nella misura del 43% (20% danno biologico e 23% danno iatrogeno differenziale), il CTU aveva stimato una percentuale di invalidità nella misura del 45% (e non del 43%), di cui 20% di danno biologico e 25% (e non 23%) di danno differenziale.
pag. 28/37 Inoltre, mentre il Giudice aveva considerato che l'attore avesse, all'epoca dell'intervento, 32 anni, in effetti l'età del era più bassa CP_1
(pari a 30 anni).
Pertanto, l'appellante incidentale, premessa la piena condivisione del metodo impiegato dal Giudice, consistente nel sottrarre dal valore monetario del danno biologico complessivo quello corrispondente al danno che si sarebbe comunque prodotto anche in ipotesi di trattamento sanitario correttamente eseguito, sollecitava la Corte a rideterminare il danno sulla scorta della percentuale di invalidità indicata dal CTU, pari al 45% danno biologico, in luogo di quella inferiore indicata dal primo Giudice.
§ 16.
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione dell' CP_3
secondo la quale l'appello incidentale sarebbe inammissibile, essendo stato proposto decorsi trenta giorni dalla notifica, operata dallo stesso difensore del in data 19 ottobre 2021, della sentenza di primo CP_1
grado, a nulla rilevando l'avvenuta osservanza, in sede di costituzione, del termine interno di cui all'art. 343 c.p.c., né valendo, in contrario, opinare che “l'appello incidentale sarebbe stato conseguenza dell'appello incidentale (n.d.r.: principale) in quanto il medesimo appellato ha impugnato capi autonomi della sentenza relativi alla quantificazione della percentuale dell'invalidità riconosciuta dal CTU
(mai contestata nel corso del giudizio) e del risarcimento”.
pag. 29/37 In senso contrario, a quanto dinanzi riportato, è dirimente rammentare che, come ribadito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità ancora di recente ribadita, “è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. (così da ultimo,
Cass. n. 26139 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del 2020 – trattasi, come si è detto, dell'indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso da Cass. n. 6156 del 2018 e n. 27616 del 2019). La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva,
l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione pag. 30/37 l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018). Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto di Cass. Sez. U. n.
8486 del 2024 .. Nel caso di specie, l'impugnazione si è svolta tra due sole parti, in una situazione di reciproca soccombenza. In tale evenienza deve ribadirsi la possibilità per la parte, contro la quale risulta proposta l'impugnazione principale, di proporre quella incidentale senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorchè autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale.
L'appello principale è stato proposto dalla parte danneggiata relativamente al quantum, mentre quello incidentale tardivo legittimamente è stato proposto in relazione all'an della pretesa, atteso che l'eventuale accoglimento dell'appello principale sulla quantificazione del danno avrebbe potuto mutare l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza, con ulteriore aggravio economico a carico del
Fondo di garanzia” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 15100 del 2024).
Facendo applicazione del richiamato principio, nella fattispecie in esame, deve ritenersi consentito, all'attore vittorioso in primo grado, di reagire all'appello principale dell' , soccombente in primo grado, teso a porre in discussione l'intero assetto della sentenza impugnata,
pag. 31/37 sia sotto il profilo dell'an che del quantum, con la proposizione di impugnazione incidentale tardiva, volta ad ottenere il riconoscimento di un quid pluris.
Peraltro, nella specie, per quanto si tratti di profilo di per sé non più decisivo nella valutazione di ammissibilità dell'appello incidentale, quest'ultimo investe, sia pure per ragioni opposte rispetto a quelle fatte valere dall' il medesimo capo di sentenza, già CP_3
oggetto dell'appello principale, essendosi entrambe le parti dolute della quantificazione del danno operata dal Tribunale.
§ 17.
Nel merito, il gravame incidentale è, in parte, inammissibile, in parte, infondato.
Si è dinanzi già rilevato che il primo Giudice, nel liquidare il danno non patrimoniale, si era in parte discostato dalle conclusioni del CTU, avendo ritenuto non meritevole di separata considerazione il danno biologico del 3%, indicato dall'Ausiliare quale conseguenza del disagio psichico lamentato dal . In ragione di tale premessa, quindi, il CP_1
Giudice riteneva che la percentuale complessiva del danno biologico residuata all'attore ascendesse al 43%.
Tale conclusione, chiaramente dissonante rispetto agli esiti della CTU, in cui, come detto, si stimava l'invalidità complessiva sofferta dal paziente nella misura del 45%, di cui il 20% quale conseguenza dell'incidente stradale del 6 dicembre 2006, era, tuttavia, giustificata dalla ritenuta non ristorabilità del danno psichico.
pag. 32/37 Discende da quanto osservato che la censura non superi, in parte qua, il filtro di ammissibilità imposto dall'art. 342 c.p.c., essendosi con essa il limitato a censurare l'omesso riconoscimento, da parte del CP_1
Giudice, della percentuale di invalidità complessiva stimata dal CTU, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza, afferente alla mancata autonoma liquidazione del danno psichico, ritenuto non provato.
L'appellante, in altri termini, avrebbe, dapprima, dovuto contestare la decisione, per avere il Giudice omesso di riconoscere il 3% stimato dal
CTU per il danno psichico, e, solo poi, avrebbe potuto, di conseguenza, sollecitare questa Corte, ove la doglianza fosse stata accolta, a liquidare il danno assumendo quale parametro di valutazione il 45% complessivo indicato dall'ausiliare.
Riguardo, invece, all'altro profilo di doglianza, concernente la pretesa erronea considerazione dell'età del danneggiato, giova premettere che la stima del danno biologico permanente debba operarsi avuto riguardo all'età del danneggiato quale risulta al momento della stabilizzazione dei postumi.
La Cassazione insegna, infatti, al riguardo, che “In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue pag. 33/37 che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
26897 del 19/12/2014).
Ciò premesso, nella specie, dall'espletata CTU, emerge che l'ausiliare riconosceva “un periodo di invalidità temporanea totale (I.T.T.) di 30
(trenta) giorni (comprensivi dei ricoveri ospedalieri per il trattamento dell'osteomielite) .. (n.d.r.: ed) una invalidità temporanea parziale (ITP) del 50% di 15 (quindici) mesi, necessari per ottenere la risoluzione clinica dell'infezione nosocomiale”.
Ne segue che, il , essendo nato il [...], al termine CP_1
dell'indicato periodo di ITP, che si colloca temporalmente nel maggio
2008, aveva 32 anni, come correttamente ritenuto dal primo Giudice.
§ 18.
Venendo al governo delle spese processuali, osserva la Corte che, in ragione dell'infondatezza tanto del gravame principale quanto di quello incidentale, sia ravvisabile una soccombenza reciproca parziale che giustifica la compensazione, al 50%, delle spese processuali del grado di appello. Per la residua metà, invece, le spese, tenuto conto della maggiore rilevanza che, nell'economia della controversia, riveste la soccombenza dell'appellante principale, avendo la stessa posto in discussione anche l'an della pretesa risarcitoria, debbono essere poste pag. 34/37 a carico dell' che va, quindi, condannata alla relativa CP_3
rifusione in favore del . CP_1
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 260.001,0 ed euro 520.000,00, avuto riguardo al disputatum, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi.
Va dichiarata l'irripetibilità integrale, da parte del , della spesa CP_1
per il contributo unificato concernente l'appello incidentale, sia in quanto non ne risulta documentato il versamento (cfr., avviso di recupero dello stesso, da parte della Cancelleria, inoltrato al il CP_1
16.3.2022), sia in ragione della ritenuta infondatezza del gravame incidentale.
In relazione al è, poi, il caso di evidenziare che, a differenza di CP_1
quanto avvenuto in primo grado, non risulti dagli atti l'avvenuta ammissione dello stesso, per questo grado di giudizio, al beneficio del gratuito patrocinio. Ne segue che la liquidazione delle spese processuali vada operata in favore della parte e non dello Stato, come accaduto per il giudizio di primo grado.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari pag. 35/37 a quello rispettivamente previsto per il gravame principale ed incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso
[...] CP_1
la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
b) compensa le spese processuali del grado di appello nella misura della metà e condanna Parte_1
alla rifusione, in favore di della
[...] CP_1
residua metà, che, tenuto già conto della disposta compensazione, liquida per il residuo in euro 10.059,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il gravame principale ed incidentale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. AS HI dr. Alessandro Cocchiara
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