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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7741 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12465/2025 R.G. e vertente TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , quali eredi legittimi di
[...] Parte_4 Per_1
, rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso dall'Avv.
[...] ST NE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli, Corso Umberto I n.239;
- ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata alla via De Gasperi 55, rappresentato e difeso dal funzionario Mario De Martino, a ciò designato con ordine di servizio del Direttore di Sede n. 7 del 25/02/2010, n.33 del 9/09/2014 e determinazione n.50 dell'08/03/23;
- resistente -
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento post omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 21.05.2025, i ricorrenti hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, l' Controparte_1
esponendo:
[...]
-che con decreto del 4.09.2024 il Tribunale di Napoli ha omologato l'accertamento del requisito sanitario, in favore del de cuius sig. , concernente Persona_1
l'indennità di accompagnamento, con decorrenza da febbraio 2023; CP_
- di aver eseguito la notifica a mezzo PEC all' in data 11.09.2024 del decreto di omologa;
- di aver inviato telematicamente in data 26.11.2024 all' il modello AP23; CP_1
- di aver inviato all' , a mezzo PEC, in data 21.03.2025, modello AP70; CP_1
- l' ha liquidato con provvedimento del 6.03.2025 in loro favore in qualità di CP_1 eredi ratei dell'indennità di accompagnamento nell'importo di euro 4.217,28 dall'1.02.2023 al 5.09.2023;
- in data 22.04.2025, l' aveva poi liquidato l'importo di € 4.524,26 di cui euro CP_1
4.217,28 quali ratei arretrati, maturati dal 1/02/2023 al 05/09/2023, ed euro 307,40 quale importo della tredicesima 2023;
- di aver invece diritto all'importo di € 4.452,34 di cui € 4.127,28 a titolo di sorta capitale, ed € 235,06 a titolo di interessi legali, con una differenza non pagata di € 235,06 da imputarsi a titolo di sorta capitale . Argomentata della sussistenza del diritto azionato e del diritto di imputazione spettante al creditore hanno concluso affinché venisse dichiarato il loro al pagamento
1 di euro 235,06 a titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei di indennità di accompagnamento dall'1.02.2023 al 5.09.2023, in via subordinata alla maggiore o minore somma da determinarsi a mezzo CTU o secondo giustizia, spese vinte da distrarsi.
Radicatosi il contraddittorio, l' convenuto ha eccepito in via preliminare CP_1
l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Napoli, dal momento che la L.
8.6.2009 n.69, che ha novellato l'art. 7, n.3 bis cpc, ha statuito che il Giudice di Pace è competente per le cause relative agli interessi ed accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali. In relazione, invece, al mancato pagamento degli interessi legali, ha evidenziato che i ricorrenti hanno trasmesso domanda telematica di ratei solo in data 26.11.2024 e la liquidazione è intervenuta nei 120 giorni da tale data ed inoltre l'omologa era a nome del solo de cuius e visto che il decesso è intervenuto in corso di causa, era necessaria la trasmissione di una domanda telematica di ratei da parte degli eredi. Infine, ha precisato che l'art. 445 bis c.p.c. co. 5 prevede che il decreto di omologa sia notificato agli enti competenti, che provvedono “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni, con la conseguenza che da tale data sorge l'obbligo del pagamento della sorta capitale, salvo che l' non richieda alla CP_1 parte avente diritto eventuali integrazioni alla documentazione in suo possesso, sospendendo il termine. Pertanto ha concluso chiedendo di dichiarare la competenza del Giudice di Pace ed in subordine di dichiarare non dovuti gli interessi legali, poiché correttamente liquidati da parte resistente. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall' . CP_1
La domanda afferisce alla differenza non pagata sulla sorta capitale e non già agli accessori , in conformità col disposto dlel'art.1194 c.c. che vieta al debitore di imputare, senza il consenso del creditore i pagamenti prima al capitale e poi agli interessi Ne deriva la competenza del giudice adito che si radica in base alla prospettazione della domanda.
Nel merito la domanda va accolta. In ordine alla esattezza del calcolo degli importi, l' ha provveduto alla CP_1 liquidazione degli arretrati maturati a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dall'1.02.2023 al 5.09.2023, senza corrispondere gli interessi legali maturati sulla sorta capitale tardivamente corrisposta giustificando tale condotta col fatto che la domanda telematica per i ratei è stata trasmessa solo in data 26.11.2024 e la liquidazione è intervenuta nei 120 giorni da tale data.
2 La tesi non è condivisibile. Il credito vantato – interessi legali su indennità di accompagnamento - in virtù del principio di cui alla sentenza n. 10955/2002 Cass. SS.UU, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale cui è riferito “nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato. I ratei dovuti sono quelli maturati tra l'1.02.2023 e il 5.09.2023 mentre il pagamento è avvenuto il 22.4.2025. CP_ L' riconosce come dovuti i ratei ma non calcola gli interessi, ritenendo che essi non maturino dal 120^ giorno successivo all'insorgenza del diritto, bensì dalla data di presentazione del mod. AP23 che coinciderebbe con la “data di presentazione della domanda”. La questione verte sull'esatta individuazione del momento di insorgenza del diritto agli accessori dovuti per il ritardo nel pagamento dei ratei arretrati, posto che 'tali accessori (gli interessi legali e, ove spettante, la rivalutazione monetaria) concorrono a comporre l'unitario credito previdenziale, ma costituiscono pur sempre oggetto di diritti concettualmente distinti da quello al credito capitale, tanto da essere separatamente esercitabili (cfr. Cass. n. 12591/1999 e successive conformi), così Cassazione civile sez. lav. 17/06/2009 , n.14057. I medesimi principi valgono anche per i crediti assistenziali ( v. Corte Cost.196/93). CP_ La condotta dell' che ha omesso di liquidare gli interessi sulla prestazione dal 120^ giorno dall'insorgenza del diritto è in contrasto con la normativa e la relativa elaborazione giurisprudenziale. La Corte Costituzionale, con le sent. 156/91 ( estesa da Corte Costituzionale n. 196 del 27 aprile 1993, ai crediti assistenziali, nell'estendere ai crediti previdenziali il regime proprio dei crediti di lavoro riguardo a rivalutazione monetaria e interessi (art. 429,3 comma c.p.c.), ha precisato che la regola della decorrenza della rivalutazione e degli interessi fin dal giorno della maturazione del credito non è conciliabile con la natura dei crediti previdenziali, in considerazione delle esigenze organizzative e di gestione degli enti pubblici, nei confronti dei quali i crediti alle prestazioni possono diventare esigibili solo in conseguenza di un provvedimento amministrativo preordinato al riconoscimento e alla liquidazione delle prestazioni medesime. Ha pertanto concluso che sui crediti previdenziali, interessi e rivalutazione decorrono non dalla data di maturazione del credito, ma da quella del provvedimento di reiezione della domanda di prestazione, oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'ente o l'istituto debitore si sia pronunciato (art. 7 l. n. 533 del 1973). Si ricorda con Cassazione civile sez. lav. 10/03/2009, n.5716 che ' il regime giuridico dei crediti previdenziali quale determinato, secondo una regola analoga a quella dell'art. 429 c.p.c., comma 3, dalla citata pronuncia costituzionale n. 156 del 1991 ( estesa da Corte Costituzionale n. 196 del 27 aprile 1993, ai crediti assistenziali ), è stato modificato dalla disposizione di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, che, escludendo il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per le
3 prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ha ricondotto tali crediti nell'alveo dell'art. 1224 c.c.. Il Giudice delle leggi, poi, con la sentenza 19 ottobre 1992 n. 394, pur dichiarando l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art. 16, comma 6, per l'inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio in cui la questione era stata sollevata, ha però precisato che detta disposizione non ha ripristinato la disciplina dei crediti previdenziali dichiarata costituzionalmente illegittima con la pronuncia n. 156 del 1991, poichè la fattispecie degli effetti del ritardato pagamento si differenzia "dal regime comune sia per il carattere automatico della rivalutazione (operata d'ufficio dal giudice, senza bisogno nè di domanda dell'interessato, nè di alcuna prova del maggior danno), sia per la decorrenza dalla scadenza non dal giorno della maturazione del credito, ma dalla scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento dell'ente sulla domanda della prestazione Successivamente è intervenuta la L. n. 412 del 1991 che, all'articolo 16 comma 6, primo e secondo periodo, stabilisce "gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica 3 amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento". L'art. 16 comma 6 in parola, può, tuttavia, fondare il pagamento degli interessi soltanto dal completamento della domanda allorché si tratti di domanda che avvia, ossia dà inizio al procedimento, laddove, nel caso in esame si è al cospetto di un decreto di omologa e non certamente dell'avvio di un nuovo procedimento. Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo, a valle dell'accertamento del requisito sanitario. Tale soluzione, tuttavia, è in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande, posto dall'art. 11 l. 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art 56, l. 69/09 al contenzioso di invalidità civile. Nemmeno la disposizione di cui all'art. 445 bis V comma può giustificare una diversa decorrenza degli interessi legali. L'art.445 bis c.p.c. al V comma, secondo alinea prevede: 'In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
4 Osserva il Tribunale che la norma pone l'accento su due aspetti:
-da un lato, l'onere dell'interessato, di attivare la verifica della sussistenza degli altri requisiti costitutivi della prestazione dacchè il decreto di omologa concerne esclusivamente il requisito sanitario;
- dall'altro, pone uno spatium deliberandi all'ente per poter effettuare tali verifiche . Ciò, tuttavia, non significa che il termine di 120 giorni , contemplato dalla norma predetta, attiene ad uno spatium deliberandi che incida sulla decorrenza degli interessi. Va, infatti, rammentato che il diritto alla prestazione assistenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente da un'attività di certazione in sede amministrativa, sicchè la decorrenza degli interessi coincide con il 120 ^ dalla insorgenza del diritto se il requisito sanitario è acclarato sin dalla data di presentazione della domanda mentre, nel caso di spostamento della decorrenza per invalidità sopravvenuta in corso di causa, gli accessori sui ratei maturati sono attribuiti dal giudice con la stessa decorrenza della prestazione previdenziale, ovvero senza lo spatium deliberandi dei 120 giorni previsto dalla L. n. 533 del 1973, art.
7. Poiché i conteggi analitici allegati al ricorso rispecchia proprio in principi fin qui esposti, in assenza di una specifica contestazione dell' , essi vanno recepiti. CP_1
In ordine alla imputazione dei pagamenti, il creditore ha chiesto che venissero imputati prima al soddisfacimento degli interessi legali e poi al capitale avvalendosi della facoltà concessa dall'art.1194 c.c. CP_ Pertanto l' va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di euro 235,06 quali differenze per ratei di indennità di accompagnamento ancora dovuti. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, , tenuto conto del principio secondo cui le spese , competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio ( Cass. civile sez. un., 21/05/2015, , n.10455)
Vanno distratte in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro di Napoli definitivamente pronunziando così provvede: a) condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 235,06,a CP_1 titolo di sorte capitale residua dovuta per ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati tra l'1.02.2023 e il 5.09.2023; b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 200,00 CP_1 oltre spese generali iva e cpa, come per legge con attribuzione. Si comunichi Napoli lì 28 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
5
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , quali eredi legittimi di
[...] Parte_4 Per_1
, rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso dall'Avv.
[...] ST NE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli, Corso Umberto I n.239;
- ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata alla via De Gasperi 55, rappresentato e difeso dal funzionario Mario De Martino, a ciò designato con ordine di servizio del Direttore di Sede n. 7 del 25/02/2010, n.33 del 9/09/2014 e determinazione n.50 dell'08/03/23;
- resistente -
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento post omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 21.05.2025, i ricorrenti hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, l' Controparte_1
esponendo:
[...]
-che con decreto del 4.09.2024 il Tribunale di Napoli ha omologato l'accertamento del requisito sanitario, in favore del de cuius sig. , concernente Persona_1
l'indennità di accompagnamento, con decorrenza da febbraio 2023; CP_
- di aver eseguito la notifica a mezzo PEC all' in data 11.09.2024 del decreto di omologa;
- di aver inviato telematicamente in data 26.11.2024 all' il modello AP23; CP_1
- di aver inviato all' , a mezzo PEC, in data 21.03.2025, modello AP70; CP_1
- l' ha liquidato con provvedimento del 6.03.2025 in loro favore in qualità di CP_1 eredi ratei dell'indennità di accompagnamento nell'importo di euro 4.217,28 dall'1.02.2023 al 5.09.2023;
- in data 22.04.2025, l' aveva poi liquidato l'importo di € 4.524,26 di cui euro CP_1
4.217,28 quali ratei arretrati, maturati dal 1/02/2023 al 05/09/2023, ed euro 307,40 quale importo della tredicesima 2023;
- di aver invece diritto all'importo di € 4.452,34 di cui € 4.127,28 a titolo di sorta capitale, ed € 235,06 a titolo di interessi legali, con una differenza non pagata di € 235,06 da imputarsi a titolo di sorta capitale . Argomentata della sussistenza del diritto azionato e del diritto di imputazione spettante al creditore hanno concluso affinché venisse dichiarato il loro al pagamento
1 di euro 235,06 a titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei di indennità di accompagnamento dall'1.02.2023 al 5.09.2023, in via subordinata alla maggiore o minore somma da determinarsi a mezzo CTU o secondo giustizia, spese vinte da distrarsi.
Radicatosi il contraddittorio, l' convenuto ha eccepito in via preliminare CP_1
l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Napoli, dal momento che la L.
8.6.2009 n.69, che ha novellato l'art. 7, n.3 bis cpc, ha statuito che il Giudice di Pace è competente per le cause relative agli interessi ed accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali. In relazione, invece, al mancato pagamento degli interessi legali, ha evidenziato che i ricorrenti hanno trasmesso domanda telematica di ratei solo in data 26.11.2024 e la liquidazione è intervenuta nei 120 giorni da tale data ed inoltre l'omologa era a nome del solo de cuius e visto che il decesso è intervenuto in corso di causa, era necessaria la trasmissione di una domanda telematica di ratei da parte degli eredi. Infine, ha precisato che l'art. 445 bis c.p.c. co. 5 prevede che il decreto di omologa sia notificato agli enti competenti, che provvedono “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni, con la conseguenza che da tale data sorge l'obbligo del pagamento della sorta capitale, salvo che l' non richieda alla CP_1 parte avente diritto eventuali integrazioni alla documentazione in suo possesso, sospendendo il termine. Pertanto ha concluso chiedendo di dichiarare la competenza del Giudice di Pace ed in subordine di dichiarare non dovuti gli interessi legali, poiché correttamente liquidati da parte resistente. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall' . CP_1
La domanda afferisce alla differenza non pagata sulla sorta capitale e non già agli accessori , in conformità col disposto dlel'art.1194 c.c. che vieta al debitore di imputare, senza il consenso del creditore i pagamenti prima al capitale e poi agli interessi Ne deriva la competenza del giudice adito che si radica in base alla prospettazione della domanda.
Nel merito la domanda va accolta. In ordine alla esattezza del calcolo degli importi, l' ha provveduto alla CP_1 liquidazione degli arretrati maturati a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dall'1.02.2023 al 5.09.2023, senza corrispondere gli interessi legali maturati sulla sorta capitale tardivamente corrisposta giustificando tale condotta col fatto che la domanda telematica per i ratei è stata trasmessa solo in data 26.11.2024 e la liquidazione è intervenuta nei 120 giorni da tale data.
2 La tesi non è condivisibile. Il credito vantato – interessi legali su indennità di accompagnamento - in virtù del principio di cui alla sentenza n. 10955/2002 Cass. SS.UU, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale cui è riferito “nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato. I ratei dovuti sono quelli maturati tra l'1.02.2023 e il 5.09.2023 mentre il pagamento è avvenuto il 22.4.2025. CP_ L' riconosce come dovuti i ratei ma non calcola gli interessi, ritenendo che essi non maturino dal 120^ giorno successivo all'insorgenza del diritto, bensì dalla data di presentazione del mod. AP23 che coinciderebbe con la “data di presentazione della domanda”. La questione verte sull'esatta individuazione del momento di insorgenza del diritto agli accessori dovuti per il ritardo nel pagamento dei ratei arretrati, posto che 'tali accessori (gli interessi legali e, ove spettante, la rivalutazione monetaria) concorrono a comporre l'unitario credito previdenziale, ma costituiscono pur sempre oggetto di diritti concettualmente distinti da quello al credito capitale, tanto da essere separatamente esercitabili (cfr. Cass. n. 12591/1999 e successive conformi), così Cassazione civile sez. lav. 17/06/2009 , n.14057. I medesimi principi valgono anche per i crediti assistenziali ( v. Corte Cost.196/93). CP_ La condotta dell' che ha omesso di liquidare gli interessi sulla prestazione dal 120^ giorno dall'insorgenza del diritto è in contrasto con la normativa e la relativa elaborazione giurisprudenziale. La Corte Costituzionale, con le sent. 156/91 ( estesa da Corte Costituzionale n. 196 del 27 aprile 1993, ai crediti assistenziali, nell'estendere ai crediti previdenziali il regime proprio dei crediti di lavoro riguardo a rivalutazione monetaria e interessi (art. 429,3 comma c.p.c.), ha precisato che la regola della decorrenza della rivalutazione e degli interessi fin dal giorno della maturazione del credito non è conciliabile con la natura dei crediti previdenziali, in considerazione delle esigenze organizzative e di gestione degli enti pubblici, nei confronti dei quali i crediti alle prestazioni possono diventare esigibili solo in conseguenza di un provvedimento amministrativo preordinato al riconoscimento e alla liquidazione delle prestazioni medesime. Ha pertanto concluso che sui crediti previdenziali, interessi e rivalutazione decorrono non dalla data di maturazione del credito, ma da quella del provvedimento di reiezione della domanda di prestazione, oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'ente o l'istituto debitore si sia pronunciato (art. 7 l. n. 533 del 1973). Si ricorda con Cassazione civile sez. lav. 10/03/2009, n.5716 che ' il regime giuridico dei crediti previdenziali quale determinato, secondo una regola analoga a quella dell'art. 429 c.p.c., comma 3, dalla citata pronuncia costituzionale n. 156 del 1991 ( estesa da Corte Costituzionale n. 196 del 27 aprile 1993, ai crediti assistenziali ), è stato modificato dalla disposizione di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, che, escludendo il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per le
3 prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ha ricondotto tali crediti nell'alveo dell'art. 1224 c.c.. Il Giudice delle leggi, poi, con la sentenza 19 ottobre 1992 n. 394, pur dichiarando l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art. 16, comma 6, per l'inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio in cui la questione era stata sollevata, ha però precisato che detta disposizione non ha ripristinato la disciplina dei crediti previdenziali dichiarata costituzionalmente illegittima con la pronuncia n. 156 del 1991, poichè la fattispecie degli effetti del ritardato pagamento si differenzia "dal regime comune sia per il carattere automatico della rivalutazione (operata d'ufficio dal giudice, senza bisogno nè di domanda dell'interessato, nè di alcuna prova del maggior danno), sia per la decorrenza dalla scadenza non dal giorno della maturazione del credito, ma dalla scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento dell'ente sulla domanda della prestazione Successivamente è intervenuta la L. n. 412 del 1991 che, all'articolo 16 comma 6, primo e secondo periodo, stabilisce "gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica 3 amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento". L'art. 16 comma 6 in parola, può, tuttavia, fondare il pagamento degli interessi soltanto dal completamento della domanda allorché si tratti di domanda che avvia, ossia dà inizio al procedimento, laddove, nel caso in esame si è al cospetto di un decreto di omologa e non certamente dell'avvio di un nuovo procedimento. Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo, a valle dell'accertamento del requisito sanitario. Tale soluzione, tuttavia, è in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande, posto dall'art. 11 l. 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art 56, l. 69/09 al contenzioso di invalidità civile. Nemmeno la disposizione di cui all'art. 445 bis V comma può giustificare una diversa decorrenza degli interessi legali. L'art.445 bis c.p.c. al V comma, secondo alinea prevede: 'In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
4 Osserva il Tribunale che la norma pone l'accento su due aspetti:
-da un lato, l'onere dell'interessato, di attivare la verifica della sussistenza degli altri requisiti costitutivi della prestazione dacchè il decreto di omologa concerne esclusivamente il requisito sanitario;
- dall'altro, pone uno spatium deliberandi all'ente per poter effettuare tali verifiche . Ciò, tuttavia, non significa che il termine di 120 giorni , contemplato dalla norma predetta, attiene ad uno spatium deliberandi che incida sulla decorrenza degli interessi. Va, infatti, rammentato che il diritto alla prestazione assistenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente da un'attività di certazione in sede amministrativa, sicchè la decorrenza degli interessi coincide con il 120 ^ dalla insorgenza del diritto se il requisito sanitario è acclarato sin dalla data di presentazione della domanda mentre, nel caso di spostamento della decorrenza per invalidità sopravvenuta in corso di causa, gli accessori sui ratei maturati sono attribuiti dal giudice con la stessa decorrenza della prestazione previdenziale, ovvero senza lo spatium deliberandi dei 120 giorni previsto dalla L. n. 533 del 1973, art.
7. Poiché i conteggi analitici allegati al ricorso rispecchia proprio in principi fin qui esposti, in assenza di una specifica contestazione dell' , essi vanno recepiti. CP_1
In ordine alla imputazione dei pagamenti, il creditore ha chiesto che venissero imputati prima al soddisfacimento degli interessi legali e poi al capitale avvalendosi della facoltà concessa dall'art.1194 c.c. CP_ Pertanto l' va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di euro 235,06 quali differenze per ratei di indennità di accompagnamento ancora dovuti. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, , tenuto conto del principio secondo cui le spese , competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio ( Cass. civile sez. un., 21/05/2015, , n.10455)
Vanno distratte in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro di Napoli definitivamente pronunziando così provvede: a) condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 235,06,a CP_1 titolo di sorte capitale residua dovuta per ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati tra l'1.02.2023 e il 5.09.2023; b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 200,00 CP_1 oltre spese generali iva e cpa, come per legge con attribuzione. Si comunichi Napoli lì 28 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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