Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5901/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/12/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SOLANGE DELLA MAGGIORE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via Giotto n. 56, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I figli vengono affidati in modo condiviso con alternanza settimanale presso ciascun genitore, con residenza presso l'abitazione della madre, dal lunedì di ogni settimana alle ore 16,00 al successivo lunedì alle ore 16,00. I figli trascorreranno con ciascun genitore le principali festività di calendario secondo criteri alternativi da concordare di anno in anno. I genitori di volta in volta stabiliranno le date in cui i figli trascorreranno quindici giorni consecutivi con ciascuno di loro nel periodo estivo e quello invernale. I genitori sin da ora prestano il reciproco consenso ad apportare variazioni a quanto sopra concordato a seconda delle esigenze proprie e/o dei minori.
2) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà
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3) Al tipo di collocamento prescelto consegue l'obbligo per ciascun genitore dl provvedere al mantenimento diretto dei figli nel periodo di rispettiva permanenza mentre dovranno comunque essere sostenute in misura del 50% le spese di natura straordinaria nell'interesse dei figli da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data 7.10.2020 ed in particolare: “a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese mediche urgenti e necessarie;
-trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il
SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); -tickets e spese farmaceutiche;
-tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo -materiale di corredo scolastico di inizio anno;
-gite scolastiche didattiche;
-spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
-spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
-spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
-bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
-spese per regali dei compagni di scuola.
B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); -ripetizioni; -stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);-spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); -gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; -scuole e università private;
-baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo- scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); -viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
-attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); -attività ludico-ricreative (centri estivi); -cellulare; -spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
-conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
-pese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”.
Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno.
4) La casa coniugale sita in Viareggio Via Bertini,170 di cui i coniugi sono comproprietari resta assegnata alla moglie con i mobili che l'arredano.
5) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto ognuno provvederà al proprio mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 24/9/2005, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
20/8/2007) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra in Parte_1 Parte_2
Camaiore (LU) in data 24/9/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 33, Parte 1, dell'Anno 2005;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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