Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Parere definitivo 18 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01117/2025REG.PROV.COLL.
N. 01230/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AR AR in Roma, via Laura Mantegazza n. 24;
nei confronti
Regione Ligura, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 01035/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Vista la comunicazione del 15 gennaio 2025 con cui parte appellante dichiara di non aver più interesse all’appello;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ditta -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza del TAR per la Liguria, sez. II, n. 1035 del 30 novembre 2021 che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Diffida non rinnovabile al ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive, in Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS- ”.
2. Con la sentenza appellata, resa ai sensi dell’art 60 c.p.a., il TAR, dopo aver respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Comune di -OMISSIS-, respingeva il ricorso.
3. -OMISSIS- ha interposto appello, corredato da istanza cautelare e notificato in data 11 febbraio 2022, articolando cinque autonomi motivi.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- che ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
5. Con ordinanza -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
6. Con comunicazione del 15 gennaio 2025, sottoscritta per adesione quanto alla compensazione delle spese, dal difensore del Comune, l’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
7. all’udienza di smaltimento del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse all’appello, dichiarata dalla ditta appellante, e della mancata opposizione del Comune appellato e dichiara l’improcedibilità dell’appello principale e, conseguentemente, anche dell’appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Sussistono giustificati motivi, in ragione dell’evoluzione processuale della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l’appello principale e quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, on l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO