Sentenza 9 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12046 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 1 REPUBBLICINT EL 1 2 046 /0 3 + IN NOME DEL POOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G. N. 5174/01 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere 8953/01 Consigliere - Cron. 25928 Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Camillo FILADO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 08/04/03 Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NI AG, DI TO DO, CE IC, AI MA, VENTRE VESPASIANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che li rappresenta e " difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
intimato ... 2003 e sul 2° ricorso n° 01/01/8953 proposto da: 2054 FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI -1- TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NI AG, DI TO DO, CE IC, AI MA, VENTRE VESPASIANO;
intimati avverso la sentenza n. 5388/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/02/00 R.G.N. 51070/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso principale;
rigetto incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 20 aprile 1999, depositata il 22 febbraio dell'anno successivo, il Tribunale di Roma in parziale riforma della decisione del locale Pretore - dichiarava in parte prescritti i crediti maturati da alcuni dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato relativi a differenze di compensi per lavoro straordinario e condannava la società stessa al pagamento dei crediti non estinti per effetto della prescrizione quinquennale. I giudici di appello osservavano che doveva riconoscersi efficacia interruttiva alla lettera con la quale i dipendenti della società avevano chiesto il pagamento dei crediti per differenze di compenso per lavoro straordinario, non invece alla circolare del 15 ottobre 1980, proveniente dalla Direzione Generale della Ferrovie dello Stato. Con questa nota, infatti, la Direzione aveva invitato gli organi in indirizzo a trattenere le istanze dei dipendenti intese ad ottenere il pagamento delle differenze di compenso per lavoro straordinario presso le rispettive unità (senza inviarle alla Direzione Generale competente) facendo presente che l'accoglimento delle richieste richiedeva l'emanazione di un apposito provvedimento che esulava dalle competenze aziendali e che per questo motivo "non avevano ragione di essere i manifestati timori circa la decorrenza della prescrizione". Ad avviso del Tribunale, la nota in questione non conteneva un riconoscimento del diritto dei dipendenti alla riliquidazione dei compensi per lavoro straordinario, poiché l'Ente aveva dichiarato anzi di non poter soddisfare le richieste del personale. Nella circolare non poteva, sempre ad avviso dei giudici di appello, costituire una forma di occultamento del credito riconducibile alla previsione di cui all'art. 2941, punto 8, del codice civile. Quanto ai criteri di calcolo, il Tribunale applicava anche dopo l'entrata in vigore del sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42 del 1979, i criteri di calcolo del compenso per lavoro straordinario previsti dall'art.4 del D.P.R. n.1188 del 1977, che faceva riferimento al sistema parametrale abolito, in funzione delle tariffe del compenso spettante al primo dirigente, concludendo che doveva farsi riferimento al compenso ordinario del primo dirigente dello Stato. Avverso tale decisione i dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste la società Ferrovie dello Stato con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono innanzi tutto essere riuniti i due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima decisione. Con l'unico motivo del ricorso i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 2941 codice civile, punto 8, del codice civile, 2944 e 1362 del codice civile, con riferimento alla circolare 15 ottobre 1980 (reiterata il 26 maggio 1987) della Direzione Generale delle Ferrovie, nonché insufficienza, incongruità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 nn,3 e 5 codice di procedura civile. I ricorrenti censurano quella parte della decisione impugnata che erroneamente ha escluso valore interruttivo o sospensivo della prescrizione del credito rivendicato dai ricorrenti, alla circolare del 15 ottobre 1980, reiterata il 26 maggio 1987 dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato. I giudici del Tribunale si sarebbero fermati ad una lettura superficiale dei due documenti, dai quali traspariva evidente la volontà della società Ferrovie dello Stato di riconoscere la esistenza dei crediti. I ricorrenti osservano che alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto che il comportamento assunto dall'Ente in tale occasione configurava certamente una ipotesi di colpa grave, equiparabile al dolo di cui all'art. 2941 codice civile. Il ricorso è inammissibile ancor prima che infondato. La interpretazione della circolare, contenuta nella sentenza impugnata, non è censurabile in questa sede di legittimità. La censura contenuta nel ricorso dei dipendenti si limita infatti a prospettare una diversa interpretazione della circolare senza porre in evidenza alcuna violazione di canoni ermeneutici né vizi di motivazione o errori logico-giuridici. Con l'unico motivo, la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 11 decreto legge 6 giugno 1981 n.283, convertito con legge n.432 del 1981, nonché del decreto legge n.681 convertito con legge n. 869 del 1982, erronea e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn.3, 4 e 5 codice di procedura civile). Nel ricorso in appello la società Ferrovie dello Stato aveva sostenuto, tra l'altro, la non computabilità ai fini della determinazione dei compensi di lavoro straordinario del personale ferroviario, sia degli aumenti concessi ai dirigenti statali con legge n.312 del 1980, sia di quelli concessi con legge n. 432 del 1981 e 869 del 1982. I giudici di appello avevano condiviso la tesi dell'appellante circa la non incidenza degli aumenti del trattamento ordinario dei dirigenti disposti dalla legge n.312 del 19809 sulla determinazione dei compensi per lavoro straordinario (ciò tuttavia no aveva avuto alcuna influenza pratica, dal momento che il consulente tecnico nominato dall'ufficio nella quantificazione di quanto dovuto ai ricorrenti non ne aveva tenuto conto). Lo stesso Tribunale aveva invece ritenuto computabili ai fini del calcolo del compenso per lavoro straordinario gli aumenti concessi al primo dirigente dello Stato con legge n.432 del 1981 e con legge n. 869 del 1982. Così decidendo, tuttavia, i giudici erano incorsi nella violazione e nel vizio di motivazione denunciati, non tenendo conto del fatto che il decreto legge n. 283 del 1991, come anche i successivi nn.681 del 1982 e 3 del 1984, non assumono natura e scopi diversi da quelli della legge n.312 del 1980. Il ricorso incidentale deve essere accolto. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la sopravvenienza della legge n.42 del 6 febbraio 1979 - che ha rideterminato l'inquadramento del personale ferroviario, sostituendo alle anteriori qualifiche i nuovi profili professionali ed ai parametri le nuove categorie stipendiali --- non ha comportato la abrogazione dell'art.4 del D.P.R. 16 settembre 1977 n.1188 e del collegamento ivi disposto - ai fini della determinazione dei compensi di lavoro straordinario del 1 -personale ferroviario – con il trattamento retributivo ordinario del primo dirigente, essendo tale collegamento pur sempre esperibile sulla base del quadro di equiparazione allegato alla legge n.42 del 1979 (Cass. 16 luglio 2002 n. 10317). Ai detti fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario dei ferrovieri, mentre non può tenersi conto dell'aumento del trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale, concesso dalla legge 11 luglio 1980 n.312, la cui non computabilità è rimasta ferma anche dopo l'avvento della legge 6 agosto 1981 m. 432 di conversione del decreto legge 6 giugno 1981 n. 283 e della legge 20 novembre 1982 n.869, di conversione del decreto legge 27 settembre 1982 n.681, deve invece tenersi conto degli ulteriori aumenti stabiliti da tali due leggi. La sentenza impugnata, che si è discostata consapevolmente dall'indirizzo costante segnato da questa Corte, deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altro giudice che provvederà a nuovo esame, tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, accoglie l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma anche per le spese di questo giudizio. IL CONSIGLIEREетрии Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2003. IL PRESIDENTE beyliche Carle IL CANC EREYouwelle Depositato in Cancelleria 100 9-AGQ/2003 CANCELLIERE hieve ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533