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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/05/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3539/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3539/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 6 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3539/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SCAMPOLI ANTONIO SERGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE B.CROCE 7 66100 CHIETI SCALOpresso il difensore avv. SCAMPOLI ANTONIO SERGIO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ERRICO EDOARDO e dell'avv. BORELLI GUGLIELMO ( ) VIA C.F._2
MODONELLA 3 , elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO II 4 ROMA presso il CP_1 difensore avv. ERRICO EDOARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 GUIDOROSSI CARLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CANTELLI, 11 43100 CP_1 presso il difensore avv. GUIDOROSSI CARLA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 I. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
nonché per Controparte_1 Controparte_2 sentirle dichiarare responsabili in solido per i danni subiti a seguiti di interventi chirurgici subiti in tali strutture, susseguenti ad infortunio stradale verificatosi in data 16 aprile
2016.
Entrambe le convenute si costituivano in giudizio contestando la domanda.
In corso di causa, si procedeva a c.t.u. medico legale.
II. Consta che il ricorrente abbia subito infortunio in orario di lavoro in data 16 aprile 2016.
Egli riferisce (p. 2 ricorso) di essere stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Chieti dove veniva diagnosticato, con intervento di specialista ortopedico, di “frattura spiroide scomposta quarto metacarpo mano destra, frattura F1 del quinto dito mano destra”.
Veniva quindi eseguito intervento chirurgico presso la casa
[...]
di Chieti in data 5 febbraio 2018. Controparte_3
In data 5 febbraio 2018, l'infortunio veniva riaperto a seguito di intervento di “lisi delle aderenze del terzo e quarto raggio”.
Tuttavia, solo nel mese di ottobre 2019, il ricorrente veniva preso in carico da di dove veniva Controparte_1 CP_1 sottoposto ad una serie di interventi chirurgici da parte del medico dottor . Per_1
Dato che questi interventi non si erano rivelati risolutivi,
l' veniva successivamente ricoverato presso la Parte_1 [...] in data 17 aprile 2021 per essere sottoposto ad Controparte_2 un nuovo intervento chirurgico alla mano destra, permanendo come chirurgo operatore sempre il dottor . Per_1
Tenuto conto della sua storia clinica, l'attore addebita quindi alle strutture sanitarie convenute la responsabilità per i postumi pagina 3 di 6 reliquati a seguito degli interventi chirurgici presso di esse subiti.
III. Consta in atti ed è pacifico che il ricorrente fu sottoposto ad intervento chirurgico da parte del chirurgo dr.
presso solo a distanza di oltre tre anni Per_1 Controparte_1
e mezzo dall'infortunio subito nel 2016, ovvero, solo nel mese di novembre 2019 e dopo avere subito presso altre strutture ben tre precedenti interventi chirurgici (rivelatisi non risolutivi) alla mano dx.
Lo stesso dr. (presso Per_1 Controparte_2 operò nuovamente la mano dell' solo in data 17 aprile Parte_1
2021.
La c.t.u. espletata ha escluso la responsabilità delle due strutture convenute e, in particolare, dell'operato del dr.
, che operò in entrambe, intervenendo su una mano dx del Per_1 paziente che era stata già plurioperata: “il dottor si Per_1 trovò ad intervenire su una mano destra plurioperata sei volte senza successo, con una situazione già complessa e compromessa, in termini di esito, Ab inizio. Nell'iter diagnostico terapeutico seguito dal
Dottor nel corso di quattro interventi non sono state Per_1 ravvisate censure;
anche le indicazioni chirurgiche e l'esecuzione tecniche sono risultate coerenti e corrette alla luce del quadro clinico e funzionale del paziente. In conclusione non sono ravvisabili profili di responsabilità sanitaria nell'operato del
Dottor che ha avuto in cura il signor , a Per_1 Parte_1 partire dal 23 settembre 2019“ (p. 51 c.t.u.).
Anche il rilievo del c.t.p., in ordine al mancato utilizzo del filo di K, secondo quanto riferiscono i c.t.u. (p. 52), si rivela, in realtà, scelta “congrua al caso di specie e in linea con le buone pratiche”.
Si precisa, ancora: “il fatto che in occasione del primo reintervento, dopo fallimento della sutura diretta, sia stato
pagina 4 di 6 utilizzato il filo di K per stabilizzare, non implica in alcun modo che questo andasse comunque utilizzato de plano in occasione del precedente intervento. La doverosità dell'utilizzo del filo di K già in occasione del primo intervento di capsulo plastica risulta del tutto arbitrario;
non viene fatto riferimento ad alcuna linea guida che ne imponga o ne raccomandi sin da subito l'utilizzo”.
Si conclude affermando che: “tale precedente mancato utilizzo inoltre non avendo provocato modificazioni peggiorative del campo operativo non ha in alcun modo pregiudicato le residue possibilità di successo terapeutico” (p. 53).
IV. In conclusione, dal quadro clinico esposto dal ricorrente
(paziente plurioperato) e dalle conclusioni cui sono pervenuti i periti d'ufficio in corso di giudizio, frutto di relazione ampia, esaustiva ed argomentata che l'Ufficio condivide e fa propria, è emersa l'assenza di nesso di causalità tra il danno che il ricorrente ha dedotto di avere subito rispetto all'operato del dr. , Per_1 che effettuò gli interventi chirurgici sul paziente presso entrambe le strutture mediche convenute.
Consegue pertanto il rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso depositato in data 5 Parte_1 giugno 2023,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuto e condanna il ricorrente a rimborsare al difensore di che si è dichiarato Controparte_1 antistatario le spese processuali che si liquidano in complessivi €
pagina 5 di 6 12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al recupero delle spese di c.t.p.;
3. dichiara tenuto e condanna il ricorrente a rimborsare a le spese processuali che si Controparte_2 liquidano in complessivi € 12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al recupero delle spese di c.t.p.
Modena, 6 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3539/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 6 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3539/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SCAMPOLI ANTONIO SERGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE B.CROCE 7 66100 CHIETI SCALOpresso il difensore avv. SCAMPOLI ANTONIO SERGIO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ERRICO EDOARDO e dell'avv. BORELLI GUGLIELMO ( ) VIA C.F._2
MODONELLA 3 , elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO II 4 ROMA presso il CP_1 difensore avv. ERRICO EDOARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 GUIDOROSSI CARLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CANTELLI, 11 43100 CP_1 presso il difensore avv. GUIDOROSSI CARLA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 I. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
nonché per Controparte_1 Controparte_2 sentirle dichiarare responsabili in solido per i danni subiti a seguiti di interventi chirurgici subiti in tali strutture, susseguenti ad infortunio stradale verificatosi in data 16 aprile
2016.
Entrambe le convenute si costituivano in giudizio contestando la domanda.
In corso di causa, si procedeva a c.t.u. medico legale.
II. Consta che il ricorrente abbia subito infortunio in orario di lavoro in data 16 aprile 2016.
Egli riferisce (p. 2 ricorso) di essere stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Chieti dove veniva diagnosticato, con intervento di specialista ortopedico, di “frattura spiroide scomposta quarto metacarpo mano destra, frattura F1 del quinto dito mano destra”.
Veniva quindi eseguito intervento chirurgico presso la casa
[...]
di Chieti in data 5 febbraio 2018. Controparte_3
In data 5 febbraio 2018, l'infortunio veniva riaperto a seguito di intervento di “lisi delle aderenze del terzo e quarto raggio”.
Tuttavia, solo nel mese di ottobre 2019, il ricorrente veniva preso in carico da di dove veniva Controparte_1 CP_1 sottoposto ad una serie di interventi chirurgici da parte del medico dottor . Per_1
Dato che questi interventi non si erano rivelati risolutivi,
l' veniva successivamente ricoverato presso la Parte_1 [...] in data 17 aprile 2021 per essere sottoposto ad Controparte_2 un nuovo intervento chirurgico alla mano destra, permanendo come chirurgo operatore sempre il dottor . Per_1
Tenuto conto della sua storia clinica, l'attore addebita quindi alle strutture sanitarie convenute la responsabilità per i postumi pagina 3 di 6 reliquati a seguito degli interventi chirurgici presso di esse subiti.
III. Consta in atti ed è pacifico che il ricorrente fu sottoposto ad intervento chirurgico da parte del chirurgo dr.
presso solo a distanza di oltre tre anni Per_1 Controparte_1
e mezzo dall'infortunio subito nel 2016, ovvero, solo nel mese di novembre 2019 e dopo avere subito presso altre strutture ben tre precedenti interventi chirurgici (rivelatisi non risolutivi) alla mano dx.
Lo stesso dr. (presso Per_1 Controparte_2 operò nuovamente la mano dell' solo in data 17 aprile Parte_1
2021.
La c.t.u. espletata ha escluso la responsabilità delle due strutture convenute e, in particolare, dell'operato del dr.
, che operò in entrambe, intervenendo su una mano dx del Per_1 paziente che era stata già plurioperata: “il dottor si Per_1 trovò ad intervenire su una mano destra plurioperata sei volte senza successo, con una situazione già complessa e compromessa, in termini di esito, Ab inizio. Nell'iter diagnostico terapeutico seguito dal
Dottor nel corso di quattro interventi non sono state Per_1 ravvisate censure;
anche le indicazioni chirurgiche e l'esecuzione tecniche sono risultate coerenti e corrette alla luce del quadro clinico e funzionale del paziente. In conclusione non sono ravvisabili profili di responsabilità sanitaria nell'operato del
Dottor che ha avuto in cura il signor , a Per_1 Parte_1 partire dal 23 settembre 2019“ (p. 51 c.t.u.).
Anche il rilievo del c.t.p., in ordine al mancato utilizzo del filo di K, secondo quanto riferiscono i c.t.u. (p. 52), si rivela, in realtà, scelta “congrua al caso di specie e in linea con le buone pratiche”.
Si precisa, ancora: “il fatto che in occasione del primo reintervento, dopo fallimento della sutura diretta, sia stato
pagina 4 di 6 utilizzato il filo di K per stabilizzare, non implica in alcun modo che questo andasse comunque utilizzato de plano in occasione del precedente intervento. La doverosità dell'utilizzo del filo di K già in occasione del primo intervento di capsulo plastica risulta del tutto arbitrario;
non viene fatto riferimento ad alcuna linea guida che ne imponga o ne raccomandi sin da subito l'utilizzo”.
Si conclude affermando che: “tale precedente mancato utilizzo inoltre non avendo provocato modificazioni peggiorative del campo operativo non ha in alcun modo pregiudicato le residue possibilità di successo terapeutico” (p. 53).
IV. In conclusione, dal quadro clinico esposto dal ricorrente
(paziente plurioperato) e dalle conclusioni cui sono pervenuti i periti d'ufficio in corso di giudizio, frutto di relazione ampia, esaustiva ed argomentata che l'Ufficio condivide e fa propria, è emersa l'assenza di nesso di causalità tra il danno che il ricorrente ha dedotto di avere subito rispetto all'operato del dr. , Per_1 che effettuò gli interventi chirurgici sul paziente presso entrambe le strutture mediche convenute.
Consegue pertanto il rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso depositato in data 5 Parte_1 giugno 2023,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuto e condanna il ricorrente a rimborsare al difensore di che si è dichiarato Controparte_1 antistatario le spese processuali che si liquidano in complessivi €
pagina 5 di 6 12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al recupero delle spese di c.t.p.;
3. dichiara tenuto e condanna il ricorrente a rimborsare a le spese processuali che si Controparte_2 liquidano in complessivi € 12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al recupero delle spese di c.t.p.
Modena, 6 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 6