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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/07/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
440/2023 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa Monica
Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 440/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti dall'avv. PELLEGRINO VITO ALESSANDRO, ed elettivamnete domiciliato presso il difensore a Reggio Emilia in via Cadoppi, 12 presso la persona e lo studio del difensore;
- ATTORE
CONTRO
( C.F. con sede a Faenza in via Santa Lucia, 40; Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTO CONTUMACE
*****
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
-condannare al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 10.250,00 oltre I.V.A., o di quella diversa somma,
[...] maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia, quale corrispettivo per l'attività di bonifica ambientale in premessa specificata.
Con vittoria delle spese del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
pagina 1 di 3 Con atto di citazione notificato in data 18/1/2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_1 della somma di Euro 10.250,00, oltre IVA, a titolo di corrispettivo per intervento di bonifica ambientale eseguito in data 16/8/2022 a seguito di sversamenti provenienti dal complesso veicolare costituito da motrice Ivecotg.GG541HK e semirimorchio tg.AB57890.
La convenuta seppure regolarmente citata non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
La causa è stata istruita con il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, c.p.c e con la prova orale richiesta da parte attrice all'esito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta che, seppure regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Ed invero l'istruttoria ha confermato l'avvenuta esecuzione dell'intervento di bonifica ambientale da parte di su incarico di ed i Parte_1 Controparte_1 relativi costi (cfr. doc.ti 3-4-5-6 allegati all'atto di citazione e deposizioni testi e ). Testimone_1 Testimone_2
In particolare, la teste sentita all'udienza del 4/4/2024 ha Testimone_1 confermato di avere eseguito per conto di le attività di cui Parte_1 alla fattura n.2870/01/2022 del 16/8/2022 (doc.10 attoreo) e specificate in schede di intervento redatte dalla stessa Spaggiari Espurghi S.r.l. (doc.11-12-13 parte attrice), nonché l'avvenuto pagamento della suddetta fattura da parte di Parte_1
[...]
Il teste ha dichiarato di aver gestito, nella sua qualità di tecnico Testimone_2 incaricato da l'intervento di bonifica per cui è causa. Parte_1
Ha altresì confermato l'avvenuta esecuzione delle attività di bonifica da parte della società attrice e della società Spaggiari Espurghi S.r.l. come documentate dalle fotografie versate in causa (cfr. dic. 1 attoreo).
L'istruttoria ha inoltre confermato la congruità dell'importo richiesto a titolo di corrispettivo dall'attrice per l'intervento per cui è causa (teste e . Tes_3 Tes_2
pagina 2 di 3 Rileva peraltro questo giudice che il comportamento processuale della convenuta, rimasta contumace e neppure comparsa a rendere l'interrogatorio formale è significativo e confermativo dell'inadempimento della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 quanto alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione e ai parametri minimi per la fase decisoria, stante il deposito di note conclusive, secondo lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
PQM
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
- ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto NN parte convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 10.250,00 oltre IVA;
- NN parte convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 4.4.64,00 di cui €
237,00 per spese ed € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
IL GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa Monica
Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 440/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti dall'avv. PELLEGRINO VITO ALESSANDRO, ed elettivamnete domiciliato presso il difensore a Reggio Emilia in via Cadoppi, 12 presso la persona e lo studio del difensore;
- ATTORE
CONTRO
( C.F. con sede a Faenza in via Santa Lucia, 40; Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTO CONTUMACE
*****
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
-condannare al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 10.250,00 oltre I.V.A., o di quella diversa somma,
[...] maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia, quale corrispettivo per l'attività di bonifica ambientale in premessa specificata.
Con vittoria delle spese del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
pagina 1 di 3 Con atto di citazione notificato in data 18/1/2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_1 della somma di Euro 10.250,00, oltre IVA, a titolo di corrispettivo per intervento di bonifica ambientale eseguito in data 16/8/2022 a seguito di sversamenti provenienti dal complesso veicolare costituito da motrice Ivecotg.GG541HK e semirimorchio tg.AB57890.
La convenuta seppure regolarmente citata non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
La causa è stata istruita con il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, c.p.c e con la prova orale richiesta da parte attrice all'esito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta che, seppure regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Ed invero l'istruttoria ha confermato l'avvenuta esecuzione dell'intervento di bonifica ambientale da parte di su incarico di ed i Parte_1 Controparte_1 relativi costi (cfr. doc.ti 3-4-5-6 allegati all'atto di citazione e deposizioni testi e ). Testimone_1 Testimone_2
In particolare, la teste sentita all'udienza del 4/4/2024 ha Testimone_1 confermato di avere eseguito per conto di le attività di cui Parte_1 alla fattura n.2870/01/2022 del 16/8/2022 (doc.10 attoreo) e specificate in schede di intervento redatte dalla stessa Spaggiari Espurghi S.r.l. (doc.11-12-13 parte attrice), nonché l'avvenuto pagamento della suddetta fattura da parte di Parte_1
[...]
Il teste ha dichiarato di aver gestito, nella sua qualità di tecnico Testimone_2 incaricato da l'intervento di bonifica per cui è causa. Parte_1
Ha altresì confermato l'avvenuta esecuzione delle attività di bonifica da parte della società attrice e della società Spaggiari Espurghi S.r.l. come documentate dalle fotografie versate in causa (cfr. dic. 1 attoreo).
L'istruttoria ha inoltre confermato la congruità dell'importo richiesto a titolo di corrispettivo dall'attrice per l'intervento per cui è causa (teste e . Tes_3 Tes_2
pagina 2 di 3 Rileva peraltro questo giudice che il comportamento processuale della convenuta, rimasta contumace e neppure comparsa a rendere l'interrogatorio formale è significativo e confermativo dell'inadempimento della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 quanto alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione e ai parametri minimi per la fase decisoria, stante il deposito di note conclusive, secondo lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
PQM
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
- ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto NN parte convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 10.250,00 oltre IVA;
- NN parte convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 4.4.64,00 di cui €
237,00 per spese ed € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
IL GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 3 di 3