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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/08/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1061 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Greco, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Caterina Rizzelli, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Per l'udienza del 2.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto in data 23.1.2023.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.2.2022, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 16.7.2011 in Cursi (LE); che dalla loro Controparte_1 unione non erano nati figli;
che da tempo i coniugi conducevano vite separate in quanto, in seguito ad insanabili contrasti, era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale, rendendo così intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che la casa coniugale in Cursi era di sua proprietà; che il ricorrente era titolare di una rivendita di tabacchi in Cursi ed era onerato di un mutuo per la realizzazione della casa coniugale e di altro mutuo per l'acquisto di un'autovettura, oltre alle spese per le utenze e i fabbisogni familiari;
che la convenuta esercitava la professione forense, era assessore nel Comune di Cursi, aveva incarichi per
1 supplenze temporanee negli istituti scolastici della provincia ed era proprietaria di una civile abitazione nel villaggio turistico di Torre Saracena di Melendugno. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione personale dei coniugi, disponendo, in via provvisoria,
l'assegnazione di un termine alla convenuta per rilasciare la casa coniugale, portando con sé
i suoi effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà. si è costituita, con memoria depositata il 13.4.2022, e ha dedotto, a Controparte_1 sua volta: che il matrimonio era terminato per esclusiva responsabilità del marito, il quale, da vari anni, si sottraeva ai suoi doveri coniugali, anche nella sfera intima, adducendo varie scuse;
che, a suo avviso, il coniuge aveva voluto un mero matrimonio di facciata, per soddisfare i desideri di sua madre;
che, per affrontare le difficoltà della vita coniugale, ella aveva effettuato brevi viaggi, sperando che il marito avrebbe così potuto superare il presunto stress da lavoro, ma senza risultati;
che si era rivolta anche a medici specialisti, confidando nella possibilità di avere figli;
che per stare accanto al marito e ai suoi problemi e per seguire la costruzione della casa familiare aveva sacrificato la sua attività di avvocato, per cui l'unico suo sostegno economico erano gli emolumenti per l'attività di assessore del piccolo Comune di Cursi, pari a circa euro 2.000,00 all'anno; che il marito era titolare di un'attività di rivendita di tabacchi molto fiorente, con cui aveva sempre provveduto al mantenimento della famiglia e al pagamento di utenze, viaggi e di ogni esigenza;
che dalla sua attività di avvocato non guadagnava nulla, l'unica causa che aveva era stata a lei affidata dal Comune di Trepuzzi e per essa aveva percepito la somma di euro 3.000,00, onnicomprensiva;
che da dicembre 2020 effettuava saltuariamente supplenze scolastiche.
Tanto premesso, ha chiesto che la separazione fosse dichiara con addebito al marito, obbligo per il ricorrente di corrisponderle un assegno di mantenimento non inferiore a euro
1.500,00 mensili, oltre alle spese di locazione di altro immobile, che le fosse consentito di abitare la casa familiare, anche solo in parte, trattandosi di immobile divisibile, fino a quando non avesse reperito altro immobile in cui vivere, che il convenuto fosse condannato al pagamento della somma di euro 80.000,00 a titolo di risarcimento danni per le violazioni dei doveri coniugali specificate in atti.
Dopo un rinvio dell'udienza di comparizione chiesto dalla convenuta, i coniugi sono stati ascoltati all'udienza del 23.6.2022 e, all'esito, con ordinanza del 23.7.2022 la G.I. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il suo mantenimento, l'importo di euro 450,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
ha disposto, quindi, procedersi all'istruttoria.
2 Le parti hanno depositato memorie integrative e il ricorrente, con la propria memoria depositata il 24.8.2022, ha contestato fermamente le deduzioni di controparte, illustrando nel dettaglio le ragioni della propria posizione, e ha dedotto che l'unione matrimoniale era venuta meno per il carattere forte e lunatico della moglie e per i comportamenti irrispettosi tenuti da lei nei suoi confronti e nei confronti dei suoceri. Ha chiesto, pertanto, che la separazione fosse pronunciata per fatto addebitabile alla convenuta.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 17.2.2023 sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti, nei limiti indicati nell'ordinanza stessa.
Espletata l'istruttoria orale, per l'udienza del 2.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
1. Rileva il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, da entrambi richiesta.
2. Va, quindi, esaminata la richiesta di addebito formulata dalla resistente, mentre l'analoga richiesta avanzata con la memoria integrativa dal ricorrente deve ritenersi abbandonata, poiché non confermata in sede di precisazione delle conclusioni, dettagliatamente articolate con note depositate il 17.9.2024.
Sul tema in esame va considerato, in via generale, che, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143
c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. 20.8.2014 n. 18074, 27.6.2006 n.
14840 e 28.4.2006 n. 9877).
3 Nel caso in esame le deduzioni della resistente relative alla violazione del dovere di assistenza da parte del marito e al suo rifiuto, per molti anni, di avere rapporti sessuali, fermamente contestate dal ricorrente quali cause della crisi del matrimonio e negate anche in sede di interrogatorio formale, sono rimaste del tutto prive di riscontri istruttori.
Anche la circostanza di aver intrattenuto conversazioni a sfondo sessuale con altre donne è rimasta priva di qualsiasi riscontro per quanto attiene al periodo precedente all'instaurazione del presente giudizio, avendo anche l'unica teste escussa precisato di aver scambiato messaggi telefonici con il ricorrente a giugno 2022 (epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio), quando già sapeva che era separato dalla moglie.
L'epoca di tali conversazioni esclude, pertanto, qualsiasi eventuale loro efficacia causale sulla crisi del matrimonio, crisi già conclamata quando le conversazioni hanno avuto luogo.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito formulata dalla resistente.
3. Quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla convenuta, è noto che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr., tra le più recenti, Cass. 16.5.2017 n. 12196 e 24.6.2019 n.
16809).
Nel caso in esame permane una differenza reddituale e patrimoniale tra le parti, tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento in questa sede, nonostante l'indubbia capacità lavorativa della convenuta, già messa a frutto, sia pure non con continuità, sia nella professione forense, sia quale docente nella scuola pubblica.
Il ricorrente, oltre alla proprietà dell'immobile destinato ad abitazione familiare (il cui valore è stato indicato dalla resistente come non inferiore a euro 550.000), ha percepito, secondo la documentazione da lui stesso prodotta, un reddito annuale medio, al netto degli oneri previdenziali e delle imposte, di circa euro 29.000,00 negli anni 2019 – 2021, pur se gravato da oneri mensili per mutui contratti prima dell'inizio di questo giudizio.
La resistente è titolare di una abitazione di dimensioni non precisate sita in un villaggio turistico balneare, dalla quale, secondo quanto dalla stessa precisato all'udienza del
23.6.2022, ha percepito redditi da locazione (in udienza ha dichiarato: “Aggiungo che ho contribuito alla realizzazione della casa familiare con i regali del matrimonio, con i proventi dell'affitto
4 della casa di Torre Saracena e con i redditi di un solo cliente della mia attività di avvocato, nonché con aiuti di mio padre”), benché mai documentati, e deve, pertanto, ritenersi che sia immobile produttivo di reddito;
nell'anno 2021 ha percepito un reddito netto di circa 8.000,00 per un rapporto di lavoro a tempo determinato come insegnante nella scuola pubblica (cfr. C.U. depositata con la memoria di costituzione del 13.4.2022), oltre, deve ritenersi, l'indennità quale assessore comunale, mentre i redditi del 2019 e del 2020 (cfr. dichiarazioni ai fini
Irpef depositate il 9.1.2023) sono stati, rispettivamente, di euro 3.072,00 e di euro 3.124,00, importi verosimilmente riferibili all'indennità quale assessore comunale. L'indennità da ultimo indicata è stata quantificata in euro 1.100 circa ogni sei mesi all'udienza del
23.6.2022, in euro 275,00 al mese con la memoria in data 12.10.2022 e, infine, in euro
350,00 al mese con la comparsa conclusionale, con la quale è stato dedotto, ma oltre il termine processuale per l'introduzione di nuovi elementi di valutazione, che tale importo non sarebbe stato più percepito dopo le elezioni di giugno 2024, in assenza, comunque, di qualsiasi documentazione sul punto. Avendo conservato la partita Iva, come precisato all'udienza del 23.6.2022, deve ritenersi che anche l'attività professionale come avvocato sia tuttora in corso, benché in assenza di qualsiasi documentazione circa eventuali guadagni.
In ordine alla posizione reddituale della resistente va rilevata, quindi, l'incompletezza della documentazione in atti, specie per gli anni successivi all'instaurazione del giudizio, e, tuttavia, la documentazione acquisita risulta complessivamente indicativa di una capacità reddituale suscettibile di progressivo incremento, in ragione del titolo professionale, della giovane età e della esperienza e dei titoli, anche nel settore scolastico, man mano acquisiti.
Per tale ragione e anche in considerazione dell'incremento dell'indennità percepita quale assessore comunale, secondo quanto specificato dalla stessa interessata (come in precedenza riportato), si ritiene equo rideterminare l'assegno mensile di mantenimento a carico del ricorrente in euro 300,00 a decorrere dalla presente decisione, confermando per il periodo precedente l'importo determinato in corso di causa.
Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di restituzione di una parte dell'assegno mensile per il periodo nel quale la convenuta è rimasta nell'abitazione familiare pur non avendone titolo (oltre un anno dopo il deposito dell'ordinanza presidenziale del 23.7.2022 che ha rigettato la sua richiesta di assegnazione, anche parziale, dell'abitazione familiare), in mancanza di una specifica correlazione tra permanenza nella casa familiare e misura dell'assegno, pur dovendosi rimarcare la tardività del rilascio dell'immobile nell'ambito del comportamento processuale delle parti.
4. La domanda risarcitoria formulata dalla resistente, infine, come già evidenziato con l'ordinanza presidenziale, è inammissibile in questa sede. Ed infatti, l'art. 40 c.p.c. consente
5 nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre, nel giudizio di separazione, domande connesse solo soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (cfr. Cass. 15.5.2001 n. 6660, 21.5.2009 n. 11828 e 8.9.2014 n.
18870), tra cui le domande risarcitorie (cfr. Cass.
8.9.2014 n. 18870).
5. Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 9.2.2022 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, che hanno contratto matrimonio il 16.7.2011 in Cursi (LE), trascritto nei registri
[...] di matrimonio di quel Comune dell'anno 2011, n. 4, P. II, s. A, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle seguenti condizioni:
1 - obbligo di di versare alla resistente, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, un assegno mensile a titolo di contributo per il suo mantenimento rideterminato in euro 300,00 mensili a decorrere dalla presente decisione, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermando per il periodo precedente l'importo fissato in via provvisoria in corso di causa;
b) rigetta la richiesta di addebito formulata dalla resistente;
c) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
d) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1061 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Greco, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Caterina Rizzelli, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Per l'udienza del 2.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto in data 23.1.2023.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.2.2022, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 16.7.2011 in Cursi (LE); che dalla loro Controparte_1 unione non erano nati figli;
che da tempo i coniugi conducevano vite separate in quanto, in seguito ad insanabili contrasti, era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale, rendendo così intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che la casa coniugale in Cursi era di sua proprietà; che il ricorrente era titolare di una rivendita di tabacchi in Cursi ed era onerato di un mutuo per la realizzazione della casa coniugale e di altro mutuo per l'acquisto di un'autovettura, oltre alle spese per le utenze e i fabbisogni familiari;
che la convenuta esercitava la professione forense, era assessore nel Comune di Cursi, aveva incarichi per
1 supplenze temporanee negli istituti scolastici della provincia ed era proprietaria di una civile abitazione nel villaggio turistico di Torre Saracena di Melendugno. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione personale dei coniugi, disponendo, in via provvisoria,
l'assegnazione di un termine alla convenuta per rilasciare la casa coniugale, portando con sé
i suoi effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà. si è costituita, con memoria depositata il 13.4.2022, e ha dedotto, a Controparte_1 sua volta: che il matrimonio era terminato per esclusiva responsabilità del marito, il quale, da vari anni, si sottraeva ai suoi doveri coniugali, anche nella sfera intima, adducendo varie scuse;
che, a suo avviso, il coniuge aveva voluto un mero matrimonio di facciata, per soddisfare i desideri di sua madre;
che, per affrontare le difficoltà della vita coniugale, ella aveva effettuato brevi viaggi, sperando che il marito avrebbe così potuto superare il presunto stress da lavoro, ma senza risultati;
che si era rivolta anche a medici specialisti, confidando nella possibilità di avere figli;
che per stare accanto al marito e ai suoi problemi e per seguire la costruzione della casa familiare aveva sacrificato la sua attività di avvocato, per cui l'unico suo sostegno economico erano gli emolumenti per l'attività di assessore del piccolo Comune di Cursi, pari a circa euro 2.000,00 all'anno; che il marito era titolare di un'attività di rivendita di tabacchi molto fiorente, con cui aveva sempre provveduto al mantenimento della famiglia e al pagamento di utenze, viaggi e di ogni esigenza;
che dalla sua attività di avvocato non guadagnava nulla, l'unica causa che aveva era stata a lei affidata dal Comune di Trepuzzi e per essa aveva percepito la somma di euro 3.000,00, onnicomprensiva;
che da dicembre 2020 effettuava saltuariamente supplenze scolastiche.
Tanto premesso, ha chiesto che la separazione fosse dichiara con addebito al marito, obbligo per il ricorrente di corrisponderle un assegno di mantenimento non inferiore a euro
1.500,00 mensili, oltre alle spese di locazione di altro immobile, che le fosse consentito di abitare la casa familiare, anche solo in parte, trattandosi di immobile divisibile, fino a quando non avesse reperito altro immobile in cui vivere, che il convenuto fosse condannato al pagamento della somma di euro 80.000,00 a titolo di risarcimento danni per le violazioni dei doveri coniugali specificate in atti.
Dopo un rinvio dell'udienza di comparizione chiesto dalla convenuta, i coniugi sono stati ascoltati all'udienza del 23.6.2022 e, all'esito, con ordinanza del 23.7.2022 la G.I. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il suo mantenimento, l'importo di euro 450,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
ha disposto, quindi, procedersi all'istruttoria.
2 Le parti hanno depositato memorie integrative e il ricorrente, con la propria memoria depositata il 24.8.2022, ha contestato fermamente le deduzioni di controparte, illustrando nel dettaglio le ragioni della propria posizione, e ha dedotto che l'unione matrimoniale era venuta meno per il carattere forte e lunatico della moglie e per i comportamenti irrispettosi tenuti da lei nei suoi confronti e nei confronti dei suoceri. Ha chiesto, pertanto, che la separazione fosse pronunciata per fatto addebitabile alla convenuta.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 17.2.2023 sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti, nei limiti indicati nell'ordinanza stessa.
Espletata l'istruttoria orale, per l'udienza del 2.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
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1. Rileva il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, da entrambi richiesta.
2. Va, quindi, esaminata la richiesta di addebito formulata dalla resistente, mentre l'analoga richiesta avanzata con la memoria integrativa dal ricorrente deve ritenersi abbandonata, poiché non confermata in sede di precisazione delle conclusioni, dettagliatamente articolate con note depositate il 17.9.2024.
Sul tema in esame va considerato, in via generale, che, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143
c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. 20.8.2014 n. 18074, 27.6.2006 n.
14840 e 28.4.2006 n. 9877).
3 Nel caso in esame le deduzioni della resistente relative alla violazione del dovere di assistenza da parte del marito e al suo rifiuto, per molti anni, di avere rapporti sessuali, fermamente contestate dal ricorrente quali cause della crisi del matrimonio e negate anche in sede di interrogatorio formale, sono rimaste del tutto prive di riscontri istruttori.
Anche la circostanza di aver intrattenuto conversazioni a sfondo sessuale con altre donne è rimasta priva di qualsiasi riscontro per quanto attiene al periodo precedente all'instaurazione del presente giudizio, avendo anche l'unica teste escussa precisato di aver scambiato messaggi telefonici con il ricorrente a giugno 2022 (epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio), quando già sapeva che era separato dalla moglie.
L'epoca di tali conversazioni esclude, pertanto, qualsiasi eventuale loro efficacia causale sulla crisi del matrimonio, crisi già conclamata quando le conversazioni hanno avuto luogo.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito formulata dalla resistente.
3. Quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla convenuta, è noto che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr., tra le più recenti, Cass. 16.5.2017 n. 12196 e 24.6.2019 n.
16809).
Nel caso in esame permane una differenza reddituale e patrimoniale tra le parti, tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento in questa sede, nonostante l'indubbia capacità lavorativa della convenuta, già messa a frutto, sia pure non con continuità, sia nella professione forense, sia quale docente nella scuola pubblica.
Il ricorrente, oltre alla proprietà dell'immobile destinato ad abitazione familiare (il cui valore è stato indicato dalla resistente come non inferiore a euro 550.000), ha percepito, secondo la documentazione da lui stesso prodotta, un reddito annuale medio, al netto degli oneri previdenziali e delle imposte, di circa euro 29.000,00 negli anni 2019 – 2021, pur se gravato da oneri mensili per mutui contratti prima dell'inizio di questo giudizio.
La resistente è titolare di una abitazione di dimensioni non precisate sita in un villaggio turistico balneare, dalla quale, secondo quanto dalla stessa precisato all'udienza del
23.6.2022, ha percepito redditi da locazione (in udienza ha dichiarato: “Aggiungo che ho contribuito alla realizzazione della casa familiare con i regali del matrimonio, con i proventi dell'affitto
4 della casa di Torre Saracena e con i redditi di un solo cliente della mia attività di avvocato, nonché con aiuti di mio padre”), benché mai documentati, e deve, pertanto, ritenersi che sia immobile produttivo di reddito;
nell'anno 2021 ha percepito un reddito netto di circa 8.000,00 per un rapporto di lavoro a tempo determinato come insegnante nella scuola pubblica (cfr. C.U. depositata con la memoria di costituzione del 13.4.2022), oltre, deve ritenersi, l'indennità quale assessore comunale, mentre i redditi del 2019 e del 2020 (cfr. dichiarazioni ai fini
Irpef depositate il 9.1.2023) sono stati, rispettivamente, di euro 3.072,00 e di euro 3.124,00, importi verosimilmente riferibili all'indennità quale assessore comunale. L'indennità da ultimo indicata è stata quantificata in euro 1.100 circa ogni sei mesi all'udienza del
23.6.2022, in euro 275,00 al mese con la memoria in data 12.10.2022 e, infine, in euro
350,00 al mese con la comparsa conclusionale, con la quale è stato dedotto, ma oltre il termine processuale per l'introduzione di nuovi elementi di valutazione, che tale importo non sarebbe stato più percepito dopo le elezioni di giugno 2024, in assenza, comunque, di qualsiasi documentazione sul punto. Avendo conservato la partita Iva, come precisato all'udienza del 23.6.2022, deve ritenersi che anche l'attività professionale come avvocato sia tuttora in corso, benché in assenza di qualsiasi documentazione circa eventuali guadagni.
In ordine alla posizione reddituale della resistente va rilevata, quindi, l'incompletezza della documentazione in atti, specie per gli anni successivi all'instaurazione del giudizio, e, tuttavia, la documentazione acquisita risulta complessivamente indicativa di una capacità reddituale suscettibile di progressivo incremento, in ragione del titolo professionale, della giovane età e della esperienza e dei titoli, anche nel settore scolastico, man mano acquisiti.
Per tale ragione e anche in considerazione dell'incremento dell'indennità percepita quale assessore comunale, secondo quanto specificato dalla stessa interessata (come in precedenza riportato), si ritiene equo rideterminare l'assegno mensile di mantenimento a carico del ricorrente in euro 300,00 a decorrere dalla presente decisione, confermando per il periodo precedente l'importo determinato in corso di causa.
Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di restituzione di una parte dell'assegno mensile per il periodo nel quale la convenuta è rimasta nell'abitazione familiare pur non avendone titolo (oltre un anno dopo il deposito dell'ordinanza presidenziale del 23.7.2022 che ha rigettato la sua richiesta di assegnazione, anche parziale, dell'abitazione familiare), in mancanza di una specifica correlazione tra permanenza nella casa familiare e misura dell'assegno, pur dovendosi rimarcare la tardività del rilascio dell'immobile nell'ambito del comportamento processuale delle parti.
4. La domanda risarcitoria formulata dalla resistente, infine, come già evidenziato con l'ordinanza presidenziale, è inammissibile in questa sede. Ed infatti, l'art. 40 c.p.c. consente
5 nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre, nel giudizio di separazione, domande connesse solo soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (cfr. Cass. 15.5.2001 n. 6660, 21.5.2009 n. 11828 e 8.9.2014 n.
18870), tra cui le domande risarcitorie (cfr. Cass.
8.9.2014 n. 18870).
5. Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 9.2.2022 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, che hanno contratto matrimonio il 16.7.2011 in Cursi (LE), trascritto nei registri
[...] di matrimonio di quel Comune dell'anno 2011, n. 4, P. II, s. A, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle seguenti condizioni:
1 - obbligo di di versare alla resistente, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, un assegno mensile a titolo di contributo per il suo mantenimento rideterminato in euro 300,00 mensili a decorrere dalla presente decisione, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermando per il periodo precedente l'importo fissato in via provvisoria in corso di causa;
b) rigetta la richiesta di addebito formulata dalla resistente;
c) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
d) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
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