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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/06/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1475/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1475/2022 promossa da
Parte_1 Con l'avv. ENRICA BIANCOLI ATTRICE contro
Controparte_1 Con l'avv. ANDREA CESARE
SY TO Contumace CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate per la trattazione scritta del 25 settembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice in epigrafe evocava in giudizio
TT SY, proprietaria del veicolo tipo Fiat Punto tg BX087TZ e la sua compagnia assicuratrice Controparte_2
[..
(di seguito, per brevità ), per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali CP_1 per spese mediche e non patrimoniali, biologico e morale (quantificati in complessivi €
1 87.559,27 al netto del percepito), da lei subiti a causa del sinistro accaduto intorno alle ore
11.00 antimeridiane del 1° agosto 2020 in Venezia loc. Favaro Veneto, quando il conducente dell'autovettura Fiat Punto tg BX087TZ di proprietà di SY TT, in sosta col veicolo sul marciapiede a destra della carreggiata, inopinatamente apriva la portiera della macchina e collideva col velocipede, determinando la caduta della sig.ra che sopraggiungeva Pt_1 in sella al medesimo e nella stessa direzione “di marcia” della vettura. A causa del sinistro la signora subì gravi lesioni personali per le quali venne condotta al PS di Mestre e Pt_1 rimase successivamente ricoverata in ospedale fino al 30 ottobre dello stesso anno.
Si costituiva la compagnia d'assicurazione , senza contestare la dinamica del sinistro, CP_1 ma unicamente il quantum della responsabilità e del correlato risarcimento, anche per con- corso di colpa della danneggiata, che non indossava il caschetto protettivo. Essa chiedeva la reiezione del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente e mediante ctu medico – legale, in data 25 settembre 2024 era posta in decisione sulle conclusioni rassegnate per iscritto ex art. 127 ter c.p.c.
- per l'attrice: -“Nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di condu- cente e proprietario dell'autovettura Fiat Punto tg BX087TZ nella causazione del sinistro stradale descritto in atto di citazione, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice per l'occorso, comprensivi del danno non patrimoniale e delle spese mediche e per visite speciali- stiche sostenute, per l'importo ritenuto di giustizia, all'esito della svolta CTU e con la dovuta chiesta relativa personalizzazione come in atto di citazione, oltre rivaluta- zione monetaria ed interessi nella misura di legge fino al saldo effettivo. Spese e com- petenze di causa rifuse. In via istruttoria, come da memoria ex art. 183 VI comma n.
2 cpc.”;
- per la convenuta costituita: - “come da comparsa di costituzione e risposta”.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione ed erano concessi i termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Va innanzitutto preso atto, e non è controverso tra le parti, che per il presente sinistro CP_1 abbia versato spontaneamente all'odierna attrice la somma di € 16.500,00 da questa trattenuta in conto maggiore avere.
2 Ai fini della quantificazione del risarcimento de quo può farsi riferimento alla ctu espletata
(rel. dott. ssa , dep. 24.1.2024), la quale con motivazione raggiunta previo scrupoloso Per_1 esame del caso, logica, congruamente motivata e non contestata dalle parti, ha accertato che dal sinistro sono derivate alla vittima conseguenze di ordine temporaneo un danno biologico temporaneo stimate quale inabilità temporanea al
100% per 64 giorni
75% per 60 giorni
50% per 50 giorni
25% per 56 giorni con un grado di sofferenza medio-elevato nella malattia.
Ed un danno biologico permanente nella misura del 15%, con un grado di sofferenza medio.
Le spese mediche documentate, ritenute congrue e pertinenti dalla ctu, assommano ad €
2093,00.
Ai fini della liquidazione, in continuità con l'orientamento costante di questo Giudice, si ap- plicano le Tabelle del Tribunale di Venezia aggiornate al 2020, non solo perché sul piano nummario esse conducono alla liquidazione di un risarcimento pari a quello complessiva- mente riconosciuto mediante il ricorso alle più invalse Tabelle Milanesi (aggiornate al 2024), ma anche perché sul piano concettuale meglio rispecchiano l'autonomia del danno morale rispetto a quello biologico.
Pertanto, tenuto conto dell'età della vittima (nata il [...]) al momento del sinistro
(l'1.8.2020) e applicate le Tabelle citate, spettano all'attrice complessivamente € 60.000,00
(dai quali andrà detratto l'acconto percepito), di cui € 14.800,00 per IT assoluta e parziale, €
31344,75 per IP ed il resto per danno morale.
Quest'ultimo è stato calcolato tenuto conto della sofferenza nell'acuto e nel cronico, del pre- sumibile – secondo l'id quod plerumque accidit – che l'attrice avrà provato nel percepirsi più in difficoltà nello svolgere le consuete attività ed operazioni quotidiane, anche considerando la dinamica del sinistro, causato dalla superficialità e distrazione del conducente dell'auto che dopo averla parcheggiata sul marciapiede ha aperto la portiera, causando severe conse- guenze alla malcapitata ciclista.
3 Nessuna personalizzazione spetta invece all'attrice, in difetto di elementi specifici idonei a far almeno presumere la sussistenza di conseguenze dannose eccezionali rispetto alla gene- ralità delle persone di pari età ed in analoghe condizioni psico – fisiche pregresse.
Per contro, non può rilevare, per ridurre il risarcimento de quo la circostanza che la vittima non usasse il caschetto, in quanto presidio protettivo non obbligatorio, che notoriamente non viene utilizzato nelle nostre città, salvo che dai bambini e da coloro che praticano il ciclismo come sport, seppure amatoriale. L'eccezione avrebbe dovuto essere dunque più stringente nel far emergere un concreto concorso di colpa dell'attrice, fornendo elementi specificamente idonei a integrare, per l'appunto in concreto, la sua negligenza.
Al netto del percepito, e per i titoli di cui sopra, le convenute vanno pertanto dichiarate tenute e condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
43.500,00 oltre accessori legali – dall'introduzione del presente giudizio, nella misura di cui all'art. 1284, IV co. c.c. – e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della dif- ficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (d.m. 55/14 e d.m. 147/22).
Per le stesse ragioni vanno poste definitivamente a carico delle convenute in solido tra loro le spese di ctu, liquidate con separato decreto, e quelle di ctp che l'attrice avrà cura di docu- mentare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara tenute e condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'at- trice e per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 43.500,00 – al netto del percepito ed oltre accessori legali – dall'introduzione del presente giudizio, nella misura di cui all'art. 1284, IV co. c.c. – e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
2) condanna le convenute in solido tra loro a rimborsare all'attrice le spese processuali, che liquida in € 919,00 per studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1680,00 per istruttoria e trat- tazione, € 1701,00 per fase decisoria, oltre al 15% per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14,
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso delle spese della C.T.U. e della C.T.P.
4 Così deciso in data 7 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1475/2022 promossa da
Parte_1 Con l'avv. ENRICA BIANCOLI ATTRICE contro
Controparte_1 Con l'avv. ANDREA CESARE
SY TO Contumace CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate per la trattazione scritta del 25 settembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice in epigrafe evocava in giudizio
TT SY, proprietaria del veicolo tipo Fiat Punto tg BX087TZ e la sua compagnia assicuratrice Controparte_2
[..
(di seguito, per brevità ), per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali CP_1 per spese mediche e non patrimoniali, biologico e morale (quantificati in complessivi €
1 87.559,27 al netto del percepito), da lei subiti a causa del sinistro accaduto intorno alle ore
11.00 antimeridiane del 1° agosto 2020 in Venezia loc. Favaro Veneto, quando il conducente dell'autovettura Fiat Punto tg BX087TZ di proprietà di SY TT, in sosta col veicolo sul marciapiede a destra della carreggiata, inopinatamente apriva la portiera della macchina e collideva col velocipede, determinando la caduta della sig.ra che sopraggiungeva Pt_1 in sella al medesimo e nella stessa direzione “di marcia” della vettura. A causa del sinistro la signora subì gravi lesioni personali per le quali venne condotta al PS di Mestre e Pt_1 rimase successivamente ricoverata in ospedale fino al 30 ottobre dello stesso anno.
Si costituiva la compagnia d'assicurazione , senza contestare la dinamica del sinistro, CP_1 ma unicamente il quantum della responsabilità e del correlato risarcimento, anche per con- corso di colpa della danneggiata, che non indossava il caschetto protettivo. Essa chiedeva la reiezione del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente e mediante ctu medico – legale, in data 25 settembre 2024 era posta in decisione sulle conclusioni rassegnate per iscritto ex art. 127 ter c.p.c.
- per l'attrice: -“Nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di condu- cente e proprietario dell'autovettura Fiat Punto tg BX087TZ nella causazione del sinistro stradale descritto in atto di citazione, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice per l'occorso, comprensivi del danno non patrimoniale e delle spese mediche e per visite speciali- stiche sostenute, per l'importo ritenuto di giustizia, all'esito della svolta CTU e con la dovuta chiesta relativa personalizzazione come in atto di citazione, oltre rivaluta- zione monetaria ed interessi nella misura di legge fino al saldo effettivo. Spese e com- petenze di causa rifuse. In via istruttoria, come da memoria ex art. 183 VI comma n.
2 cpc.”;
- per la convenuta costituita: - “come da comparsa di costituzione e risposta”.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione ed erano concessi i termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Va innanzitutto preso atto, e non è controverso tra le parti, che per il presente sinistro CP_1 abbia versato spontaneamente all'odierna attrice la somma di € 16.500,00 da questa trattenuta in conto maggiore avere.
2 Ai fini della quantificazione del risarcimento de quo può farsi riferimento alla ctu espletata
(rel. dott. ssa , dep. 24.1.2024), la quale con motivazione raggiunta previo scrupoloso Per_1 esame del caso, logica, congruamente motivata e non contestata dalle parti, ha accertato che dal sinistro sono derivate alla vittima conseguenze di ordine temporaneo un danno biologico temporaneo stimate quale inabilità temporanea al
100% per 64 giorni
75% per 60 giorni
50% per 50 giorni
25% per 56 giorni con un grado di sofferenza medio-elevato nella malattia.
Ed un danno biologico permanente nella misura del 15%, con un grado di sofferenza medio.
Le spese mediche documentate, ritenute congrue e pertinenti dalla ctu, assommano ad €
2093,00.
Ai fini della liquidazione, in continuità con l'orientamento costante di questo Giudice, si ap- plicano le Tabelle del Tribunale di Venezia aggiornate al 2020, non solo perché sul piano nummario esse conducono alla liquidazione di un risarcimento pari a quello complessiva- mente riconosciuto mediante il ricorso alle più invalse Tabelle Milanesi (aggiornate al 2024), ma anche perché sul piano concettuale meglio rispecchiano l'autonomia del danno morale rispetto a quello biologico.
Pertanto, tenuto conto dell'età della vittima (nata il [...]) al momento del sinistro
(l'1.8.2020) e applicate le Tabelle citate, spettano all'attrice complessivamente € 60.000,00
(dai quali andrà detratto l'acconto percepito), di cui € 14.800,00 per IT assoluta e parziale, €
31344,75 per IP ed il resto per danno morale.
Quest'ultimo è stato calcolato tenuto conto della sofferenza nell'acuto e nel cronico, del pre- sumibile – secondo l'id quod plerumque accidit – che l'attrice avrà provato nel percepirsi più in difficoltà nello svolgere le consuete attività ed operazioni quotidiane, anche considerando la dinamica del sinistro, causato dalla superficialità e distrazione del conducente dell'auto che dopo averla parcheggiata sul marciapiede ha aperto la portiera, causando severe conse- guenze alla malcapitata ciclista.
3 Nessuna personalizzazione spetta invece all'attrice, in difetto di elementi specifici idonei a far almeno presumere la sussistenza di conseguenze dannose eccezionali rispetto alla gene- ralità delle persone di pari età ed in analoghe condizioni psico – fisiche pregresse.
Per contro, non può rilevare, per ridurre il risarcimento de quo la circostanza che la vittima non usasse il caschetto, in quanto presidio protettivo non obbligatorio, che notoriamente non viene utilizzato nelle nostre città, salvo che dai bambini e da coloro che praticano il ciclismo come sport, seppure amatoriale. L'eccezione avrebbe dovuto essere dunque più stringente nel far emergere un concreto concorso di colpa dell'attrice, fornendo elementi specificamente idonei a integrare, per l'appunto in concreto, la sua negligenza.
Al netto del percepito, e per i titoli di cui sopra, le convenute vanno pertanto dichiarate tenute e condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
43.500,00 oltre accessori legali – dall'introduzione del presente giudizio, nella misura di cui all'art. 1284, IV co. c.c. – e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della dif- ficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (d.m. 55/14 e d.m. 147/22).
Per le stesse ragioni vanno poste definitivamente a carico delle convenute in solido tra loro le spese di ctu, liquidate con separato decreto, e quelle di ctp che l'attrice avrà cura di docu- mentare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara tenute e condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'at- trice e per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 43.500,00 – al netto del percepito ed oltre accessori legali – dall'introduzione del presente giudizio, nella misura di cui all'art. 1284, IV co. c.c. – e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
2) condanna le convenute in solido tra loro a rimborsare all'attrice le spese processuali, che liquida in € 919,00 per studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1680,00 per istruttoria e trat- tazione, € 1701,00 per fase decisoria, oltre al 15% per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14,
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso delle spese della C.T.U. e della C.T.P.
4 Così deciso in data 7 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
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