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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. EP MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 563 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 10/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c , vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente presso lo studio dell'Avv. Pietro Ruggeri sito in C.F._1
Messina, Via Buganza is. 49, che la rappresenta e difende con l'Avv. Salvatore Melita, del Foro di Varese, giusta procura in atti ( ) Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Fortunato Panella
( e dall'Avv. Francesco Falzea Email_2
ed elettivamente domiciliata in Messina Via Email_3
Ghibellina n. 91 (studio legale Panella), giusta procura in atti
APPELLATA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille n. 181, presso lo studio dell'Avv. Letterio D'Andrea che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Email_4
APPELLATA Avverso la sentenza n. 1014/2023 del Tribunale di Messina nel procedimento R.G.
6031/2017 del 24/05/2023.
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cod. civ..
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 26/10/2017, conveniva in giudizio Parte_1 la innanzi al Tribunale di Messina al fine di ottenerne, previo accertamento CP_1 della relativa responsabilità, la condanna al risarcimento del danno subito a seguito della caduta, verificatasi il 19/03/2016 a Messina, presso il negozio “Still”, sito in via
EP GA n. 79, allorquando, dopo avere fatto acquisti, nell'incamminarsi verso l'uscita, era andata a sbattere contro le porte scorrevoli che, per il cattivo funzionamento, non si erano aperte.
L'attrice esponeva che a causa dell'urto contro la porta scorrevole, nell'indietreggiare, per evitare di sbattere la nuca, aveva posato il peso del suo corpo cadendo sulla mano destra ivi provocandosi danni, ed era stata soccorsa dai dipendenti del negozio e accompagnata presso la sua auto;
recatasi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Papardo, le veniva apposto il gesso all'arto superiore destro e poi era sottoposta ad intervento chirurgico.
Allegava la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. e quantificava in Euro 50.375,00 il risarcimento spettante a titolo di danno biologico, inabilità temporanea, danno morale e spese mediche.
Nell'instaurato giudizio R.G. 6031/2017 si costituiva la che contestava la CP_1 domanda ed escludeva la propria responsabilità, affermando il corretto funzionamento delle porte scorrevoli;
la convenuta riteneva che il sinistro fosse stato autonomamente cagionato dalla che era uscita dal negozio in tutta fretta, senza attendere Pt_1
l'apertura delle porte ed in conclusione chiedeva, ed otteneva, di chiamare in garanzia la con la quale aveva stipulato apposito contratto per la Controparte_2 responsabilità civile verso terzi, al fine di esserne garantita per il caso di condanna.
pag. 2/7 Si costituiva in giudizio anche la contestando sia la Controparte_2 riconducibilità del sinistro all'asserito mancato funzionamento delle porte scorrevoli sia l'entità delle somme richieste a titolo risarcitorio.
La causa era istruita mediante prova testimoniale e quindi il Tribunale, ritenuto di non disporre la chiesta CTU medico legale, rinviava la causa per la decisione.
Con sentenza del 24/05/2023 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituite la e la CP_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 10/10/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod.civ..
Osserva l'attrice che l'articolo in questione, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, solo il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ. salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Conclude l'appellante che sotto il profilo del riparto probatorio spetta, pertanto, al danneggiato l'onere di fornire la prova, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 cod.civ., del fatto storico come dallo stesso allegato, e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato e la cosa in custodia;
spetta poi al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere pag. 3/7 quel nesso causale, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, fattore che ben può consistere nella stessa colpa del danneggiato.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ed afferma che nella fattispecie è stata raggiunta la prova del nesso esistente fra le lesioni patite e l'urto contro la porta vetrata scorrevole dell'esercizio commerciale che non si è aperta nell'occasione, non incombendo su di essa allegare e provare i motivi sottesi al mancato funzionamento della porta. Ciò premesso, ritenuto adempiuto tale onere, rileva che invece la controparte non ha ottemperato all'onere sulla stessa incombente, ovvero quello di provare l'interruzione, totale o parziale del nesso causale ad opera della danneggiata ovvero di terzi, L'appellante si sofferma inoltre su quelli che sono gli obblighi di manutenzione periodica delle porte scorrevoli da rispettare per ragioni di sicurezza ma dei quali la società convenuta non ha dato dimostrazione alcuna.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si sofferma sul quantum debeatur oggetto della sua domanda richiamando la consulenza medico legale di parte effettuata dal dott. dalla quale si evince l'esistenza di esiti di invalidità pari al Controparte_3
13% oltre invalidità temporanea e chiede disporsi CTU medico legale per la valutazione dei suddetti danni.
Stante la stretta connessione fra essi, i superiori motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Nella previsione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., si è in qualche modo determinata una diversa ripartizione dell'onere probatorio, per la quale la colpa del custode è presunta, con tutte le evidenti implicazioni sul regime probatorio, e la responsabilità per danno da cosa in custodia viene meno quando il destinatario dell'imputazione provi il "caso fortuito"; in ogni caso, a fronte del principio sopra esposto, è pur sempre onere del richiedente dimostrare il necessario nesso eziologico fra le condizioni del sito, la caduta ed i danni conseguenti, onere cui, invero, l'appellante non ha adeguatamente adempiuto.
Osserva la Corte che negli ultimi anni la giurisprudenza ha modificato e consolidato un orientamento sempre più restrittivo in ordine alla fattispecie di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., passando da una fase iniziale di pieno riconoscimento pag. 4/7 della responsabilità, fatto salvo l'esimente del caso fortuito, ad una successiva e ormai stabilizzata fase per la quale si ritiene debba procedersi ad una valutazione caso per caso sulla diligenza assunta dal danneggiato e quindi sul suo grado concorsuale di colpa secondo quel principio definito di “autoresponsabilità” del danneggiato.
La responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva, poiché si fonda sull'accertamento del nesso causale intercorrente tra la cosa custodita e il danno, ma norma fondamentale di riferimento deve essere anche l'art. 1227 cod. civ. per il quale se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, in quanto il comportamento del danneggiato può risultare così rilevante da interrompere il nesso causale ed integrare il caso fortuito;
in sostanza il comportamento dell'utente integra il caso fortuito e può arrivare ad escludere la responsabilità dell'ente, ma al di là di questa ipotesi “estrema”, il concorso di colpa del danneggiato può comportare una diminuzione del risarcimento. In altri termini, la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale.
Va opportunamente sul punto richiamato il recente arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione che con ordinanza 29147 del 04/11/2025 ha indicato in maniera dettagliata le fattispecie per le quali il custode va esente da responsabilità, e cioè, richiamando Cass. n. 8346/2024 e Cass. n. 1404/2025): a) la responsabilità del custode
è esclusa dalla prova del caso fortuito;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale pag. 5/7 dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
Dalla fase istruttoria è innanzi tutto emerso che l'appellante non è comunque riuscita a fornire piena prova in ordine a quanto da essa lamentato sull'esatta dinamica del sinistro, e ciò nemmeno a seguito dell'assunzione della prova testimoniale, segnatamente con riferimento al fatto che le porte non si sarebbero aperte per il loro cattivo funzionamento.
Il teste non ha nemmeno assistito al fatto, il teste non ha visto la caduta Tes_1 Tes_2 ma ha riferito di avere soccorso la che era preoccupata per il fatto che doveva Pt_1 raggiungere l'autovettura parcheggiata fuori ove la attendeva una amica, mentre il teste ha dichiarato che l'appellante “aveva fretta di raggiungere la macchina e usciva Tes_3 dal negozio di fretta ed a testa bassa guardando il pacchetto, urtando contro al vetrata che si stava aprendo” e che la vettura “era parcheggiata sul passo carraio dell'Arcivescovado”.
Non è quindi emerso alcun elemento a supporto della domanda della e Pt_1 nemmeno alcuna prova o allegazione in ordine alla fase di apertura delle porte;
è semmai emerso che la danneggiata, che peraltro aveva già attraversato la porta in ingresso e quindi a era a conoscenza dei luoghi, ha svolto la operazioni di uscita in eccessiva fretta, determinata dalla presenza dell'auto in attesa in divieto di sosta, preoccupandosi di guardare il pacchetto regalo e non il percorso innanzi a sé e, quindi, con colpevole disattenzione;
è al contrario ragionevole presumere che, comportandosi con normale e diligente attenzione, la avrebbe potuto prevedere ed evitare il Pt_1 danno. Ne consegue, a giudizio della Corte, che ella ha violato il generale dovere di ragionevole cautela con un comportamento imprudente.
In conclusione la Corte ritiene che la sentenza gravata ha rispettato i criteri interpretativi ed applicativo della fattispecie ex art. 2051 c.c., come enunciati dalla Suprema Corte, ritenendo integrata la prova del caso fortuito in virtù dell'accertata disattenzione della vittima, di per sé idonea ad interrompere il nesso causale. pag. 6/7 L'impugnata sentenza va pertanto confermata..
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, c.17, L. 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il c.1 quater all'art. 13 T.U. D.P.R. 30/05/2002 n. 115, per il quale: «Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”; stante l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione di detta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1014/2023 del Parte_1
Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 6031/2017 del 24/05/2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e pertanto conferma in ogni parte l'impugnata sentenza.
2) Condanna al rimborso in favore di entrambe le parti appellate di Parte_1 spese e compensi del presente grado giudizio che liquida, in favore di ciascuna, in complessivi Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., disponendone la distrazione ex art. 93 c,p.c. in favore del procuratore della CP_1
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n.
228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna dell'appellante al versamento in Parte_1 favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. EP MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 563 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 10/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c , vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente presso lo studio dell'Avv. Pietro Ruggeri sito in C.F._1
Messina, Via Buganza is. 49, che la rappresenta e difende con l'Avv. Salvatore Melita, del Foro di Varese, giusta procura in atti ( ) Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Fortunato Panella
( e dall'Avv. Francesco Falzea Email_2
ed elettivamente domiciliata in Messina Via Email_3
Ghibellina n. 91 (studio legale Panella), giusta procura in atti
APPELLATA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille n. 181, presso lo studio dell'Avv. Letterio D'Andrea che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Email_4
APPELLATA Avverso la sentenza n. 1014/2023 del Tribunale di Messina nel procedimento R.G.
6031/2017 del 24/05/2023.
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cod. civ..
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 26/10/2017, conveniva in giudizio Parte_1 la innanzi al Tribunale di Messina al fine di ottenerne, previo accertamento CP_1 della relativa responsabilità, la condanna al risarcimento del danno subito a seguito della caduta, verificatasi il 19/03/2016 a Messina, presso il negozio “Still”, sito in via
EP GA n. 79, allorquando, dopo avere fatto acquisti, nell'incamminarsi verso l'uscita, era andata a sbattere contro le porte scorrevoli che, per il cattivo funzionamento, non si erano aperte.
L'attrice esponeva che a causa dell'urto contro la porta scorrevole, nell'indietreggiare, per evitare di sbattere la nuca, aveva posato il peso del suo corpo cadendo sulla mano destra ivi provocandosi danni, ed era stata soccorsa dai dipendenti del negozio e accompagnata presso la sua auto;
recatasi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Papardo, le veniva apposto il gesso all'arto superiore destro e poi era sottoposta ad intervento chirurgico.
Allegava la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. e quantificava in Euro 50.375,00 il risarcimento spettante a titolo di danno biologico, inabilità temporanea, danno morale e spese mediche.
Nell'instaurato giudizio R.G. 6031/2017 si costituiva la che contestava la CP_1 domanda ed escludeva la propria responsabilità, affermando il corretto funzionamento delle porte scorrevoli;
la convenuta riteneva che il sinistro fosse stato autonomamente cagionato dalla che era uscita dal negozio in tutta fretta, senza attendere Pt_1
l'apertura delle porte ed in conclusione chiedeva, ed otteneva, di chiamare in garanzia la con la quale aveva stipulato apposito contratto per la Controparte_2 responsabilità civile verso terzi, al fine di esserne garantita per il caso di condanna.
pag. 2/7 Si costituiva in giudizio anche la contestando sia la Controparte_2 riconducibilità del sinistro all'asserito mancato funzionamento delle porte scorrevoli sia l'entità delle somme richieste a titolo risarcitorio.
La causa era istruita mediante prova testimoniale e quindi il Tribunale, ritenuto di non disporre la chiesta CTU medico legale, rinviava la causa per la decisione.
Con sentenza del 24/05/2023 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituite la e la CP_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 10/10/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod.civ..
Osserva l'attrice che l'articolo in questione, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, solo il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ. salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Conclude l'appellante che sotto il profilo del riparto probatorio spetta, pertanto, al danneggiato l'onere di fornire la prova, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 cod.civ., del fatto storico come dallo stesso allegato, e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato e la cosa in custodia;
spetta poi al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere pag. 3/7 quel nesso causale, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, fattore che ben può consistere nella stessa colpa del danneggiato.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ed afferma che nella fattispecie è stata raggiunta la prova del nesso esistente fra le lesioni patite e l'urto contro la porta vetrata scorrevole dell'esercizio commerciale che non si è aperta nell'occasione, non incombendo su di essa allegare e provare i motivi sottesi al mancato funzionamento della porta. Ciò premesso, ritenuto adempiuto tale onere, rileva che invece la controparte non ha ottemperato all'onere sulla stessa incombente, ovvero quello di provare l'interruzione, totale o parziale del nesso causale ad opera della danneggiata ovvero di terzi, L'appellante si sofferma inoltre su quelli che sono gli obblighi di manutenzione periodica delle porte scorrevoli da rispettare per ragioni di sicurezza ma dei quali la società convenuta non ha dato dimostrazione alcuna.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si sofferma sul quantum debeatur oggetto della sua domanda richiamando la consulenza medico legale di parte effettuata dal dott. dalla quale si evince l'esistenza di esiti di invalidità pari al Controparte_3
13% oltre invalidità temporanea e chiede disporsi CTU medico legale per la valutazione dei suddetti danni.
Stante la stretta connessione fra essi, i superiori motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Nella previsione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., si è in qualche modo determinata una diversa ripartizione dell'onere probatorio, per la quale la colpa del custode è presunta, con tutte le evidenti implicazioni sul regime probatorio, e la responsabilità per danno da cosa in custodia viene meno quando il destinatario dell'imputazione provi il "caso fortuito"; in ogni caso, a fronte del principio sopra esposto, è pur sempre onere del richiedente dimostrare il necessario nesso eziologico fra le condizioni del sito, la caduta ed i danni conseguenti, onere cui, invero, l'appellante non ha adeguatamente adempiuto.
Osserva la Corte che negli ultimi anni la giurisprudenza ha modificato e consolidato un orientamento sempre più restrittivo in ordine alla fattispecie di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., passando da una fase iniziale di pieno riconoscimento pag. 4/7 della responsabilità, fatto salvo l'esimente del caso fortuito, ad una successiva e ormai stabilizzata fase per la quale si ritiene debba procedersi ad una valutazione caso per caso sulla diligenza assunta dal danneggiato e quindi sul suo grado concorsuale di colpa secondo quel principio definito di “autoresponsabilità” del danneggiato.
La responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva, poiché si fonda sull'accertamento del nesso causale intercorrente tra la cosa custodita e il danno, ma norma fondamentale di riferimento deve essere anche l'art. 1227 cod. civ. per il quale se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, in quanto il comportamento del danneggiato può risultare così rilevante da interrompere il nesso causale ed integrare il caso fortuito;
in sostanza il comportamento dell'utente integra il caso fortuito e può arrivare ad escludere la responsabilità dell'ente, ma al di là di questa ipotesi “estrema”, il concorso di colpa del danneggiato può comportare una diminuzione del risarcimento. In altri termini, la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale.
Va opportunamente sul punto richiamato il recente arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione che con ordinanza 29147 del 04/11/2025 ha indicato in maniera dettagliata le fattispecie per le quali il custode va esente da responsabilità, e cioè, richiamando Cass. n. 8346/2024 e Cass. n. 1404/2025): a) la responsabilità del custode
è esclusa dalla prova del caso fortuito;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale pag. 5/7 dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
Dalla fase istruttoria è innanzi tutto emerso che l'appellante non è comunque riuscita a fornire piena prova in ordine a quanto da essa lamentato sull'esatta dinamica del sinistro, e ciò nemmeno a seguito dell'assunzione della prova testimoniale, segnatamente con riferimento al fatto che le porte non si sarebbero aperte per il loro cattivo funzionamento.
Il teste non ha nemmeno assistito al fatto, il teste non ha visto la caduta Tes_1 Tes_2 ma ha riferito di avere soccorso la che era preoccupata per il fatto che doveva Pt_1 raggiungere l'autovettura parcheggiata fuori ove la attendeva una amica, mentre il teste ha dichiarato che l'appellante “aveva fretta di raggiungere la macchina e usciva Tes_3 dal negozio di fretta ed a testa bassa guardando il pacchetto, urtando contro al vetrata che si stava aprendo” e che la vettura “era parcheggiata sul passo carraio dell'Arcivescovado”.
Non è quindi emerso alcun elemento a supporto della domanda della e Pt_1 nemmeno alcuna prova o allegazione in ordine alla fase di apertura delle porte;
è semmai emerso che la danneggiata, che peraltro aveva già attraversato la porta in ingresso e quindi a era a conoscenza dei luoghi, ha svolto la operazioni di uscita in eccessiva fretta, determinata dalla presenza dell'auto in attesa in divieto di sosta, preoccupandosi di guardare il pacchetto regalo e non il percorso innanzi a sé e, quindi, con colpevole disattenzione;
è al contrario ragionevole presumere che, comportandosi con normale e diligente attenzione, la avrebbe potuto prevedere ed evitare il Pt_1 danno. Ne consegue, a giudizio della Corte, che ella ha violato il generale dovere di ragionevole cautela con un comportamento imprudente.
In conclusione la Corte ritiene che la sentenza gravata ha rispettato i criteri interpretativi ed applicativo della fattispecie ex art. 2051 c.c., come enunciati dalla Suprema Corte, ritenendo integrata la prova del caso fortuito in virtù dell'accertata disattenzione della vittima, di per sé idonea ad interrompere il nesso causale. pag. 6/7 L'impugnata sentenza va pertanto confermata..
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, c.17, L. 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il c.1 quater all'art. 13 T.U. D.P.R. 30/05/2002 n. 115, per il quale: «Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”; stante l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione di detta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1014/2023 del Parte_1
Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 6031/2017 del 24/05/2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e pertanto conferma in ogni parte l'impugnata sentenza.
2) Condanna al rimborso in favore di entrambe le parti appellate di Parte_1 spese e compensi del presente grado giudizio che liquida, in favore di ciascuna, in complessivi Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., disponendone la distrazione ex art. 93 c,p.c. in favore del procuratore della CP_1
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n.
228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna dell'appellante al versamento in Parte_1 favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo pag. 7/7