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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 9.6.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11786/2024 R.G.L., avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), con l'Avv. Mangiameli Cristian Parte_1 C.F._1
Orazio e Giuseppe Macchi;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Alessandra Vetri;
- opposto -
****
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 13.12.2024, l'istante ha promosso opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione n. OI- 002634993 protocollo .2100.07/11/2024.0815717 CP_1
(relativa all'atto di accertamento n. .2100.31/03/2023.0201870 del 31.03.2023, CP_1
CP_ notificatagli il 18.11.2024 e con la quale l' aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 3124,14 riferita a violazioni poste in essere nell'anno 2021 e relative a presunti omessi pagamenti contributivi.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la decadenza ex art. 14 l. n.
689/1981.
Quindi, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni «sospendere l'esecutività degli atti impugnati, per i citati motivi di ricorso (fumus boni iuris ), oltre il periculum per come sopra esposto. NEL MERITO: - Accogliere i motivi di opposizione e, per l'effetto,
1 dichiarare non dovuta la somma ingiunta, annullando l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-
002634993 protocollo 2100.07/11/2024.0815717. CP_1
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti difensori, i quali si dichiarano antistatari e, per l'effetto, dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso compensi e onorari».
Con memoria depositata in data _14.5.2025 è costituito l' , deducendo che l'Ufficio CP_1
CP_ amministrativo aveva comunicato che l'Ordinanza Ingiunzione impugnata risultava già annullata e chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note autorizzate e le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla base di quanto allegato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione opposta.
CP_ Vi è infatti in atti il prospetto da cui si evince che l'ordinanza ingiunzione opposta è
CP_ stata annullata (v. produzione .
Ritiene pertanto il Tribunale che sulla domanda di opposizione ad ordinanza ingiunzione è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del
2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
2 Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Posto, quindi, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Ora, ai fini della superiore statuizione rilevano nel caso di specie, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso
Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza –virtuale- ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, e tenuto conto della natura e del valore della causa, individuato avendo riguardo all'ammontare della sanzione amministrativa, sì come determinabile sulla scorta dell'art. 23, comma 1, d.l. n. 48/2023, CP_ va posta a carico dell' e distratta in favore dei difensori di parte opponente, che hanno reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente ed in ragione della CP_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 884,5 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori del ricorrente, avv. Giuseppe Macchi e avv. Cristian
Orazio Mangiameli;
compensa la restante parte;
3 Così deciso in Catania, 10/06/2025
La giudice
Federica Porcelli
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