Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 20/02/2023, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/02/2023
N. 02918/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12792/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12792 del 2021, proposto da Comune di Viterbo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Cardoni, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Roma alla via Gaetano Filangieri n. 4;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27;
nei confronti
Ecologia Viterbo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- della determinazione nr. G11502 del 27 settembre 2021, comunicata al Comune di Viterbo il 10 gennaio 2021 avente ad oggetto la Modifica della determinazione dirigenziale nr. G13577 relativa al Progetto della sopraelevazione invaso VT3 che interessa la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località “Le Fornaci” – Comune di Viterbo (con cui veniva autorizzata la modifica sostanziale dell'A.I.A. per la misura di 275.000 mc.) autorizzando così una sopraelevazione dell'invaso VT3 per una volumetria pari a 600.000 mc.;
- dell'allegato tecnico a tale provvedimento;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla predetta ordinanza, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Ecologia Viterbo S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, ritualmente notificato e depositato, il Comune di Viterbo ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento della determinazione regionale n. G11502 del 27 settembre 2021, successivamente comunicata il 10 ottobre 2021, di modifica della precedente determinazione dirigenziale n. G13577 relativa al Progetto di sopraelevazione invaso VT3 (per una volumetria pari a 600.000 mc) in riferimento alla discarica per rifiuti non pericolosi sita nel territorio del comune ricorrente in Località “Le Fornaci”, in uno agli atti connessi e presupposti come meglio in epigrafe indicati.
2. Avverso gli atti impugnati parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi:
I. Illegittimità derivante dalla violazione della normativa in tema di procedimento amministrativo. Violazione di legge con riguardo all’art. 29- ter, 29- quater e 29- sexies del d.lgs n. 152/2006. Violazione di legge con riferimento all’art. 14- bis e quater della legge n. 241/1990;
II. Illegittimità derivante dalla violazione della normativa in tema di procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 29- nonies del d.lgs. n. 152/2006;
III. Eccesso di potere nella forma sintomatica della mancanza e/o insufficiente motivazione. Difetto di istruttoria;
IV. Eccesso di potere nella forma sintomatica del difetto di istruttoria e della mancata adozione del giusto provvedimento. Travisamento dei fatti. Manifesta illogicità del provvedimento;
V. Eccesso di potere nella forma sintomatica del difetto di istruttoria e della mancata adozione del giusto provvedimento. Violazione del Piano Rifiuti della Regione Lazio;
VI. Eccesso di potere nella forma sintomatica del difetto di istruttoria e della mancata adozione del giusto provvedimento, Violazione di legge con riguardo ai principi di precauzione e prevenzione di cui agli artt. art. 3 ter e 301 commi 1 e 2 d.lgs. n. 152/2006 in materia ambientale .
3. Secondo la prospettazione ricorsuale, l’intimata Amministrazione regionale avrebbe modificato unilateralmente la precedente autorizzazione n. G11545 del 3 settembre 2019, autorizzando, in luogo della precedente sopraelevazione dell’invaso VT3 per 275.000 mc, la maggiore cubatura (600.000 mc) di cui all’iniziale progetto presentato dalla gestore della discarica (società Ecologia Viterbo, odierna controinteressata) senza previamente attivare una nuova conferenza di servizi, e senza, quindi, rinnovare il giudizio di compatibilità ambientale, in violazione delle prescrizioni che regolano il procedimento di modifica sostanziale dell’AIA.
4. Viceversa, l’Amministrazione regionale, in considerazione della situazione complessiva conseguente anche all’emergenza rifiuti ed al fine di garantire l’autosufficienza regionale (la discarica oggetto di causa, invero, era stata oggetto di una serie di ordinanze rese ai sensi dell’art. 191 del d.lgs 152/2006) avrebbe provveduto sostanzialmente ad un mero aggiornamento dell’AIA in quanto ritenuto in linea con le previsioni del nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti di cui alla DCR n. 4/2020.
5. Lamenta, quindi, il difetto di istruttoria del provvedimento gravato in assenza del necessario e preventivo giudizio di compatibilità ambientale come prescritto dalla legislazione di settore, dal momento che i precedenti provvedimenti regionali prescrivevano al gestore della discarica di finanziare un supplemento di indagine da parte di IRSA-CNR teso a “ ...definire più esattamente la composizione geochimica delle acque sotterranee e che indichi in maniera definitiva la natura dei superamenti riscontrati ” i cui esiti, non sarebbero mai stati valutati dalla Regione.
6. Non si sarebbe in ogni caso tenuto conto, in violazione del principio di precauzione, che nell’ambito della precedente conferenza di servizi da un lato, il Comune di Viterbo aveva espresso parere negativo, dall’altro, l’ARPA Lazio aveva manifestato perplessità in ragione dell’assenza di specifica Valutazione Ambientale Strategica.
7. Si sono costituite per resistere al gravame la Regione Lazio e la controinteressata Ecologia Viterbo, insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnativa.
8. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2022 la causa è stata rinviata nell’attesa della definizione innanzi al Consiglio di Stato di contenzioso relativo ad atti presupposti a quelli oggetto del presente giudizio.
9. Le parti hanno quindi presentato memorie ex art. 73 c.p.a. e all’udienza di merito del 18 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è inammissibile prima che infondato.
11. Nelle more del giudizio si è concluso in senso sfavorevole per il Comune ricorrente il contenzioso, dallo stesso attivato, avverso il provvedimento (n. G13577 del 10 ottobre 2019, atto presupposto rispetto a quello oggetto impugnato con l’odierno ricorso), con il quale la Regione Lazio aveva autorizzato la modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale (n. A3919 del 5 novembre 2008 e n. G11530 del 3 settembre 2019) in relazione alla sopraelevazione dell’invaso VT3 per una volumetria di rifiuti di 275.000 mc (inferiore, quindi, a quella di 600.000 mc prevista nel progetto presentato dalla società Ecologia Viterbo), nelle more dell’approvazione definitiva del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio.
12. Con sentenza n. 6406/2022, in particolare, il Consiglio di Stato ha fatto salvo l’anzidetto provvedimento sul presupposto da un lato, dell’omessa impugnazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi (determinazione n. 11545 del 3 settembre 2019), con la quale “ la Regione Lazio ha offerto una motivazione particolarmente articolata della scelta di autorizzare la sopraelevazione dell'invaso "VT3 ”; dall’altro, dell’omessa tempestiva impugnazione del presupposto procedimento di VIA (determinazione n. G17464 del 21 dicembre 2018), riferito proprio al progetto di sopraelevazione per 600.000 mc (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 21 luglio 2022, n.6406).
13. Il che postula l’inammissibilità dell’odierno ricorso, non essendo oggi più contestabile il giudizio di compatibilità ambientale, stante la pacifica natura autonoma del procedimento di VIA, cui consegue l’onere di impugnazione del relativo provvedimento finale nei termini decadenziali di legge.
14. In ogni caso la controinteressata si è fatta carico di osservare le prescrizioni imposte dalla Regione finanziando l’indagine da parte di IRSA-CNR finalizzata a definire la composizione geochimica delle acque sotterranee onde indicare in maniera definitiva la natura del superamento del valore dei solfati.
15. A tal ultimo riguardo, nel provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa si dà atto che la stessa relazione finale IRSA-CNR conclude nel senso che “ …l’apparente origine nel settore idrogeologicamente di monte dell’impianto, unitamente all’assenza di evidenze risultanti dalle analisi isotopiche, del carbonio organico disciolto e della chimica ambientale in tutti i punti della rete, sembra escludere una diretta relazione con le attività della discarica stessa. L’assenza di analogie rispetto ai punti esterni, tutti più poveri in solfati, e l’assenza di riferimenti nella letteratura scientifica a situazioni confrontabili nella stessa regione, non permette tuttavia di ipotizzare, allo stato attuale delle conoscenze, quale sia il fenomeno, verosimilmente naturale, responsabile di tale peculiarità… ”.
16. Ebbene, tali valutazioni tecniche (confermate nella relazione IRSA del novembre 2021 in atti) non risultano sufficientemente ed efficacemente contestate nel presente giudizio.
17. Del tutto legittimamente l’Amministrazione regionale ha, quindi, provveduto ad autorizzare definitivamente l’integrale sopraelevazione richiesta da Ecologia Viterbo in conformità con la le precedenti determinazioni assunte dalla Regione nel 2019.
18. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere respinto siccome inammissibile ed infondato.
19. La particolare natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO