Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 10/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
ME ZI Presidente AR IL RI referendario DO LI RI referendario relatore
S E N T E N Z A
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24282 del registro di Segreteria, promosso da:
Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corteconticert.it attore
nei confronti di EL FR nata ad [...] il [...]
ed ivi residente in [...] sub IN1 C.F.
[...];
convenuta
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025, letta la relazione del magistrato relatore e udito il V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro che concludeva come da verbale d’udienza.
Sentenza n. 29/2026 Per la parte convenuta FR EL, non costituita, nessuno è comparso.
FATTO
1. Con atto del 15 maggio 2025 la procura regionale citava in giudizio la convenuta chiedendone la condanna al risarcimento del danno pari a euro 15.402,97 in favore dell’ARCEA, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.
L’azione prendeva le mosse dalla notizia di danno della Guardia di finanza del 22.04.2021 - a seguito di indagini svolte congiuntamente ai Carabinieri che avevano determinato anche un giudizio penale – a carico della convenuta, nella qualità di rappresentante legale e socio accomandatario della Framir s.a.s., per avere utilizzato la società amministrata per inoltrare domande di aiuto formalmente riferibili alla stessa sul presupposto del possesso titolato di terreni, in realtà di proprietà di terzi soggetti e di avere conseguito indebitamente i relativi contributi erogati dall’Arcea.
Gli elementi alla base dell’indagine penale (di cui all’art. 640 bis c.p.), riassunti nell’ordinanza applicativa delle misure cautelari, avevano evidenziato come tutti i proprietari dei terreni formalmente nella disponibilità della società Framir avessero affermato di avere avuto rapporti in passato solo con il signor Ponte, per inoltrare a titolo personale domande di aiuto per il conseguimento dei contributi, e disconosciuto la firma dei contratti di affitto e/o comodato, con l’eccezione del signor IR, il quale ha riconosciuto la firma del contratto di comodato gratuito, manifestando dubbi su quella apposta in calce al contratto di vendita dei titoli.
L’attività di indagine eseguita ha consentito di accertare che il conto corrente bancario indicato nelle domande di aiuto – e sul quale sono state accreditate le somme erogate dall’Arcea –
risultava intestato alla società e prevedeva quale soggetto legittimato a compiere operazioni anche il signor IE SC, marito di EL FR e socio accomandante.
Ciò premesso, in punto di diritto la procura contestava alla convenuta di aver ottenuto, tramite la società Framir, dei contributi indebiti dichiarando di avere in utilizzo diversi terreni sul presupposto, poi smentito, di contratti di affitto, di comodato o di vendita dei titoli, prodotti unitamente alla documentazione trasmessa all’ARCEA, e che sono risultati non veritieri.
Dunque, risultava che i coniugi EL e IE, nelle rispettive qualità di socia accomandataria e di socio accomandante, avevano disposto delle risorse introitate a seguito della presentazione delle domande di aiuto per fini esclusivamente personali prelevando, in gran parte in contanti, le somme giacenti sul conto.
Pertanto, ricorrendo gli elementi propri della responsabilità amministrativa (produzione di documentazione non risultata veritiera all’esito degli accertamenti e predisposta artatamente al fine di conseguire indebitamente un vantaggio altrimenti non realizzabile) veniva ascritta la condotta all’elemento psicologico del dolo (preordinazione del possesso titolato dei terreni, per il quale era stata prodotta la documentazione non veritiera, ma necessaria per il conseguimento dell’ingiusto profitto) e rilevata la presenza di un occultamento doloso della vicenda, concludendo per la domanda formulata in citazione.
2. L’atto di citazione unitamente al decreto di fissazione udienza veniva notificato in data 21.5.2025.
3. La convenuta non si costituiva in giudizio.
4. All’udienza del 17 dicembre 2025 la procura chiedeva la declaratoria di contumacia della convenuta e si riportava al contenuto della citazione, insistendo nell’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta, considerato che l’atto di citazione e il decreto di fissazione udienza risulta regolarmente notificato in data 21.5.2025 e la parte non si è costituita in giudizio.
6. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
Infatti, la ricostruzione della procura, che trova conforto probatorio nella ampia documentazione in atti, evidenzia come la convenuta abbia indebitamente percepito agevolazioni non spettanti, in quanto concesse sull’asserita titolarità dei terreni, indicati nella domanda, che però è stata smentita dall’attività di indagine.
In particolare, i relativi contratti di affitto riportati nella domanda per la campagna 2016 (doc. 8) sono risultati non essere stati sottoscritti dai legittimi proprietari che escussi dagli investigatori hanno disconosciuto la firma apposta (doc. 5, pagg.
61 ss. ndr dei carabinieri allegata alla notitia damni).
Infatti, i proprietari hanno riferito condurre o coltivare direttamente i propri terreni e hanno disconosciuto la firma apposta sotto i contratti di comodato gratuito, con la sola eccezione di IR IM che riconosceva la firma sul contratto di comodato, nutrendo dubbi su quella di vendita titoli.
Tali circostanze – che hanno dato avvio anche a un giudizio penale nel quale sono state applicate delle misure cautelari –
costituiscono una condotta necessariamente sufficiente alla produzione del danno in termini causali, posto che dalla titolarità dei terreni dichiarati discende il relativo contributo spettante.
Condotta caratterizzata necessariamente da dolo, in quanto preordinata alla percezione di somme di denaro diversamente non spettanti; infatti, l’indicazione di terreni (oggetto dei contributi) legittimati da titoli contrattuali disconosciuti dai proprietari concedenti evidenzia la volontà di ottenere benefici a cui la convenuta non aveva alcun diritto.
Si osserva, per completezza di ragionamento, che la nuova disciplina prevista dalla legge n. 1/2026, entrata in vigore in data 23.1.2026 ed incidente sui giudizi in corso non ancora definiti, non rileva ai fini della valutazione della fattispecie di cui si discute, considerato che la procura regionale in citazione ha contestato alla convenuta esclusivamente l’elemento psicologico del dolo, che resta fuori dal campo di applicazione della novella legislativa.
Per le suddette ragioni, dunque, sussistendo gli elementi propri della responsabilità amministrativa, discende l’accoglimento integrale della domanda con condanna della convenuta al risarcimento del danno (pari alle somme indebitamente percepite); convenuta che risponde – pur essendo percettore formale del contributo la società Framir s.a.s. – in quanto socio accomandatario della stessa e, dunque, soggetto illimitatamente responsabile delle obbligazioni societarie (artt. 2313 e 2318 c.c.), oltre che firmataria delle stesse domande.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24282 del Registro di Segreteria:
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- condanna FR EL al risarcimento del danno pari ad euro 15.402,97, in favore dell’Agenzia Regionale Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA); importo da maggiorarsi di rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo;
- condanna FR EL al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, che si quantificano come da nota a margine.
Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025-26 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
DO LI ME ZI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 09/02/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente