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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2024, n. 4478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4478 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11840/2020 R.G. proposto da RO RI ID, con l’avv. Domenico Menorello, nel domicilio eletto presso il di lui studio, in Roma, via Cavour, n. 285, e domicilio pec: ; – ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: vittime del terrorismo – assegno vitalizio parlamentare – esenzione IRPEF Civile Sent. Sez. 5 Num. 4478 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA Data pubblicazione: 20/02/2024 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di II grado di Trento n. 74/01/18, pronunciata il 21 gennaio 2019 e depositata il 04 settembre 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani;
Sentite le conclusioni del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Alessandro Pepe che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA .I. RI ID RO è figlia primogenita dell’On.le Aldo RO, vittima del terrorismo, assassinato il 9 maggio 1978. È stata altresì Senatrice della Repubblica nella X Legislatura e, per l’effetto, riceve l’assegno vitalizio connesso alle funzioni parlamentari che ha svolto. Ridotta al suo nocciolo essenziale, la controversia in esame riguarda l’applicazione dei benefici delle disposizioni a favore delle vittime del terrorismo nei confronti di chi sia stato parlamentare e, nello specifico, se l’assegno erogato da una Camera ad un suo ex componente che sia stato vittima (o familiare di vittima) del terrorismo, possa beneficiare dell’esenzione RP, ivi prevista. Più nel dettaglio, con interpello all’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2015, l’On. RI ID RO chiedeva l’esenzione fiscale sul predetto assegno vitalizio in forza della l. n. 206/2004 che tale beneficio accorda alle vittime del terrorismo. L’interpello esitava in rigetto che era impugnato ed è stato oggetto di separato giudizio. .II. Per contro, in data 21 novembre 2016, l’On. RI ID RO chiedeva il rimborso dell’RP, delle addizionali regionali e comunali ritenute negli anni di imposta dal 2010 al 2015, impugnando il silenzio rifiuto avanti al giudice di prossimità che rigettava il ricorso, ritenendo l’assegno parlamentare non ricompreso tra i trattamenti ammessi all’esenzione (quali l’indennizzo alle vittime e le pensioni percepite a titolo di reversibilità), ritenendo i benefici della l. n. 206/2004 riferibili solo agli indennizzi specificamente per terrorismo. 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF La commissione d’appello confermava il diniego, seppure con diversa motivazione rispetto al collegio di prime cure. Individuava la controversia non tanto sulla reversibilità o meno del trattamento economico, ma più radicalmente sull’assenza di natura previdenziale o di corrispettivo tanto dell’indennità parlamentare, quanto dell’assegno vitalizio per la cessata carica. .III. In altri termini, nella sua argomentazione fondamentale la sentenza qui in scrutinio non dubita che l’istante sia vittima del terrorismo, tali essendo equiparati espressamente dalla citata norma speciale anche i familiari (ancorché maggiorenni) delle vittime, ma esclude che il trattamento che la ricorrente riceve dal Senato possa essere considerato assegno previdenziale, quindi assoggettabile all’esenzione RP prevista dalla più volte citata l. n. 206/2004. Detto diversamente, il profilo soggettivo o premessa maggiore del sillogismo (vittima del terrorismo) non è revocato in dubbio, mentre lo è il profilo oggettivo o premessa minore (trattamento economico), per cui si ritiene che a quel tipo di assegno (e, in ipotesi, non ad altri proventi da pensione) non possa essere accordata l’esenzione. E questo perché il vitalizio è ritenuto non avere natura previdenziale, in quanto erogazione economica differita dell’indennità parlamentare che, sulla scorta della sentenza della Consulta n. 289/1994, non è equiparabile ad uno stipendio, al corrispettivo di un rapporto di lavoro o per prestazioni svolte, quanto piuttosto ad uno strumento economico che consenta l’esplicarsi del libero mandato parlamentare, favorendo così l’accesso alle supreme cariche democratiche anche ai ceti non abbienti. Avverso questa sentenza propone ricorso l’On. RI ID RO, affidandosi a 3 (erroneamente indicati 4) mezzi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. L’affare era chiamato alla camera di consiglio del 30 marzo 2023 e, in prossimità dell’adunanza, entrambe le parti hanno depositato articolate memorie a sostegno delle rispettive conclusioni. 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF Con ordinanza interlocutoria, la trattazione è stata rimessa alla pubblica udienza e viene oggi chiamata. In prossimità dell’odierna pubblica udienza la parte privata ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Vengono proposti tre motivi di ricorso. .I. Con il primo motivo, si profila censura ex art. 360 n. 1 c.p.c., lamentando difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore dell’autodichia del Senato. Il tema è già stato affrontato da questa Corte a Sezioni Unite, affermando che l’esenzione RP per i benefici delle vittime del terrorismo attiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 17078/2011), sennonché qui si controverte di questione diversa, attinente al prelievo fiscale o meno su indennità parlamentare e sul successivo assegno vitalizio a cessazione della carica. Parimenti il tema è stato affrontato recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte, affermando che non può darsi regolamento di giurisdizione dopo che sia stata scelta la via dell’autodichia avanti la Camera di appartenenza, azione già esperita dalla parte qui ricorrente (cfr. Cass. S.U. n. 18265/2019, ma vedasi anche S.U. n. 27396/2014, ripresa da S.U. n. 1720/2020). Detto in altri termini, è stata la parte contribuente ad adire la giustizia tributaria e, altresì, la giustizia interna al Senato della Repubblica, coltivando parallelamente entrambe le procedure in entrambi i gradi di merito, donde non può essere proposta qui la domanda di declinatoria, sostanziandosi essa in un regolamento di giurisdizione ritenuto non esperibile (S.U. n. 18265/2019). Peraltro, in disparte se il prelievo fiscale possa incidere sull’indennità parlamentare, invadendo le prerogative del Parlamento e la funzione del libero mandato parlamentare (art. 67 Cost.), è lo stesso organo giudicante interno alla Camera alta a ritenere non estensibile l’efficacia delle proprie pronunce all’Agenzia 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF delle entrate che non è (e non può essere) parte di quei giudizi, come è stato espressamente affermato nel caso in esame (cfr. Consiglio di garanzia del Senato, del. n. 667/2021). Donde viene ritenuta non lesiva delle prerogative del potere legislativo la cognizione del potere giurisdizionale (giustizia tributaria) su un atto dell’esecutivo che, nello specifico, incida sull’indennità parlamentare. .II. A questa impostazione aderisce il Collegio, ritenendo nel giudizio in oggetto prevalente il principio del contradditorio sull’autodichia parlamentare che trova il giusto bilanciamento nel non estendere ad un soggetto, che non potrebbe essere parte, gli effetti di una pronuncia equiparabile al giudicato. In altri termini, in affinamento dei precedenti delle Sezioni Unite di questa Corte, ed in coerenza con quanto stabilito con l’organo dell’autodichia del Senato, qualora una pronuncia interna del Senato -con attitudine assimilabile al giudicato ordinario- dovesse esplicarsi nei confronti di un soggetto che non è (non può essere) parte del giudizio speciale interno alla Camera alta, allora resta concorrente la giurisdizione ordinaria (o tributaria) a garanzia del diritto di difesa del soggetto coinvolto nella fattispecie e non soggetto all’autodichia del Senato (nel presente caso, l’Agenzia delle entrate). Il primo motivo è quindi infondato ed il ricorso può essere esaminato nel merito. .III. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per violazione della l. n. 206/2004, dei regolamenti parlamentari, discipline comunitarie e CEDU, con omesso esame di fatti rilevanti, nella sostanza affermando che la sentenza qui in scrutinio abbia fatto falsa applicazione della l. n. 206/2004 per non aver riconosciuto la sua estensibilità anche alle indennità parlamentari ed agli assegni vitalizi conseguenti alla cessazione dalla carica elettiva. .III.
1. Preliminarmente dev’essere considerata la ritualità della proposizione del motivo di ricorso, che può essere sciolta in senso 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF positivo. Infatti, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020). Il motivo può quindi essere esaminato. .III.
2. Occorre muovere dal testo della disposizione in esame, assai ampio nella sua portata, come riconosce lo stesso collegio d’appello nella sentenza qui in esame. L’art. 3, primo comma, l. n. 206/2004, nel testo vigente ratione temporis, dispone che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ed ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici, privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”. Al secondo comma, il medesimo articolo di legge dispone che “La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”. 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF La questione si concentra, per il collegio trentino d’appello, nella circostanza che l’assegno vitalizio erogato ad ex componente del Parlamento nazionale non sia equiparabile alla pensione. Pur riconoscendo l’ampia portata testuale della norma che parla di dipendenti pubblici, privati ed autonomi (profilo soggettivo) e include anche i loro trattamenti diretti (profilo oggettivo), la sentenza nega la natura previdenziale dell’assegno parlamentare vitalizio e quindi che la pensione maturata per effetto del primo comma, sia esente RP ai sensi del secondo comma del citato art. 3, l. n. 206/2004. E a tale conclusione perviene sulla scorta di due pronunce: la sentenza della Corte costituzionale n. 289/1994 e la sentenza di questa Corte n. 20538/2010. In estrema sintesi, la sentenza qui in scrutinio richiama l’arresto della Consulta ove ex professo affronta il tema la natura dell’indennità parlamentare, ampiamente argomentando a contrariis rispetto al rapporto di lavoro, per cui non vi è profilo sinallagmatico e proporzionale alla prestazione svolta e, recto, circa la funzione di affrancamento dal bisogno e di garantire la piena autonomia all’eletto, in modo da consentire anche ai ceti non abbienti l’assunzione delle massime cariche elettive, in esplicazione del principio democratico e di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, della Carta repubblicana. Indennità in costanza di mandato e assegno a cessazione della funzione esplicano quindi la medesima funzione di garanzia delle istituzioni democratiche, concludendo per la piena autodichia nella fissazione, quale garanzia di indipendenza e di divisione dei Poteri (cfr. Corte cost. n. 289/1994). Dal che il collegio trentino inferisce che non essendo stipendio l’indennità, allora nemmeno può essere pensione il vitalizio che di quella è prosecuzione ed erogazione differita, proprio per affrancare da preoccupazioni future l’eletto nell’esercizio del mandato. .IV. Si impone dunque preliminarmente una ricognizione delle posizioni delle Consulta e si questa Suprema Corte di legittimità in 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF ordine a tale questione, aggiornata con le pronunce successive alle risalenti due cui il collegio tridentino aggancia il proprio ordito. In altri termini, occorre scandagliare i profili retributivi o contributivi individuati dalla Corte costituzionale per inquadrare correttamente le prerogative del regime di quiescenza di deputati e sanatori, in ragione dell’esplicarsi del libero mandato parlamentare di cui all’art. 67 della Carta repubblicana. Uguale indagine dev’essere svolta sugli affinamenti giurisprudenziali di questa Corte negli ultimi quindici anni. Infine, non va poi dimenticato che in questa sede non si controverte in via diretta della natura previdenziale o meno dell’assegno vitalizio erogato dalle Camere a chi ne è stato componente per un centro periodo di tempo, quanto piuttosto preme appurare se una determinata esenzione fiscale spetti anche al parlamentare che sia stato vittima del terrorismo o ne sia famigliare entro il grado di parentela indicato dalla norma. .V. Con queste precisazioni, si può muovere l’indagine dalla ricostruzione dell’istituto recentemente operata dalla Corte costituzionale con gli arresti n. 237/2022 e n. 126/2023 che quella richiama. Occorre comunque evidenziare come la fattispecie concreta che ha dato innesco al giudizio in via diretta attenga al conflitto di attribuzioni fra poteri, in tema di esecuzione forzata sulla predetta indennità, fattispecie in parte sovrapponibile all’attuale che ha già visto coinvolti gli organi di autodichia del Parlamento. Afferma la Consulta esser noto che “con l’espressione «assegno vitalizio» si intende il trattamento mensile corrisposto, al raggiungimento di una determinata età, al parlamentare cessato dal mandato. L’istituto degli assegni vitalizi in favore degli ex parlamentari è riconducibile alla normativa di “diritto singolare” che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dalla Costituzione. 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF Come questa Corte ha di recente puntualizzato, nell’ambito dell’autonomia regolamentare attribuita alle Camere dall’art. 64, primo comma, Cost., è ricompreso il potere di disciplinare, con propri regolamenti, anche cosiddetti “minori” (in quanto promananti dagli Uffici di ES delle Camere), alla stregua di quanto del resto è sino ad oggi avvenuto, i cosiddetti vitalizi dei deputati, pur essendo anche possibile una disciplina di tali trattamenti da parte della legge (sentenza n. 237 del 2022). È stato al contempo evidenziato che i trattamenti vitalizi costituiscono la proiezione, dopo la cessazione del mandato elettivo, dell’indennità percepita durante la carriera dal parlamentare e, di qui, rivestono la medesima funzione, costituzionalmente rilevante, di assicurare a tutti l’accesso alle cariche elettive e l’esecuzione indipendente delle relative funzioni, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare, che talvolta «si dispiega in un significativo arco temporale della vita lavorativa dell’eletto, possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale». 8.– Centrale ai fini della risoluzione del conflitto promosso è proprio la considerazione della funzione previdenziale dei vitalizi parlamentari (ancora, sentenza n. 237 del 2022), pur se in origine non potevano essere assimilati a trattamenti pensionistici in senso stretto (ex aliis, sentenze n. 182 e n. 136 del 2022). Detta funzione dell’assegno vitalizio comporta, infatti, che al potere delle Camere di disciplinare lo stesso con propri regolamenti si accompagni, nell’esplicazione della tutela espressa dall’art. 38, secondo comma, Cost., anche quello di dettare disposizioni che riconoscano tale natura previdenziale e da essa facciano conseguire i limiti di pignorabilità negli stessi termini previsti dall’ordinamento giuridico statuale per i crediti di tale natura (quelli di cui all’art. 545 cod. proc. civ.). Dalla giurisprudenza costituzionale è stato più volte ribadito, infatti, che deve essere assicurato a ciascuno, raggiunta l’età nella 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF quale cessa l’attività lavorativa, un «minimo vitale» che, in deroga al principio della generale responsabilità del debitore sancito dall’art. 2740 del codice civile, non può essere oggetto di esecuzione coattiva da parte dei creditori (sentenze n. 12 del 2019, n. 85 del 2015 e n. 506 del 2002). Si tratta, in sostanza, di un limite coessenziale alla funzione svolta dai trattamenti previdenziali ai sensi dell’art. 38 Cost., che costituisce argine invalicabile alle azioni esecutive di soggetti terzi sui trattamenti di natura previdenziale (sentenza n. 85 del 2015), nell’ambito di un bilanciamento con il diritto alla tutela giurisdizionale in executivis.” Così Corte cost. n. 126/2023, § 7 e ss.). Parimenti e più diffusamente la già citata sentenza n. 237/2022 afferma come negli anni ’60 l’assegno vitalizio avesse “tratti tipicamente mutualistici (sentenza n. 289 del 1994), come reso evidente dalla previsione dell’iscrizione d’ufficio del parlamentare alla cassa e dalla parziale alimentazione di questa mediante contribuzione obbligatoria (artt. 2, primo comma, e 3 dello «Statuto della cassa di previdenza per i senatori della repubblica»). Negli anni successivi, essendo stata rilevata l’insufficienza, ai fini dell’attuazione della finalità mutualistica, dei contributi così raccolti […] l’Ufficio di ES della Camera e il Consiglio di ES del Senato adottarono i rispettivi regolamenti per la previdenza dei deputati e dei senatori, con i quali fu istituita una voce in entrata destinata a recepire le ritenute obbligatorie prelevate dall’indennità spettante agli stessi, secondo un meccanismo non dissimile da quello previsto per i lavoratori nell’ordinamento generale. […] Il sistema così delineato presentava una connotazione lato sensu assicurativa (sentenza n. 289 del 1994), come confermato dalla deliberazione del Consiglio di ES del 30 giugno 1993, n. 44 (Aumento del contributo a carico dei Senatori ai fini dell’assegno vitalizio), con la quale l’organo di vertice amministrativo del Senato 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF incluse i contributi per gli assegni vitalizi a carico dei senatori, «stante la loro natura non assimilabile a quella dei trattamenti pensionistici», nella base imponibile dell’indennità parlamentare «in analogia ai premi assicurativi destinati a costituire le rendite vitalizie». […] 3.2.– Una radicale modifica del sistema sin qui descritto si è avuta, per entrambe le Camere, con l’adozione, nel 2012, dei nuovi regolamenti delle pensioni dei deputati e dei senatori, adottati con deliberazioni degli organi di ES assunte d’intesa, rispettivamente, il 30 gennaio 2012 per la Camera dei deputati e il 31 gennaio 2012 per il Senato. […] La novità più significativa della novella del 2012 si rinviene nell’art. 3 del regolamento, ove viene esplicitamente dichiarato il passaggio del trattamento previdenziale per i senatori al sistema di liquidazione basato sul metodo contributivo. […] La riforma del 2012 allinea il metodo di quantificazione del trattamento di quiescenza per i parlamentari a quello, conformato sul modello contributivo, affermatosi nell’ordinamento generale all’esito di una riforma organica avviata con la legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e completata con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. Inoltre, analogamente a quanto stabilito per la generalità dei lavoratori, anche ai senatori in carica alla data del 1° gennaio 2012 è applicato un sistema pro rata, il cui calcolo è definito dall’art. 4 del regolamento, a mente del quale per i suddetti parlamentari che abbiano esercitato il mandato precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, il trattamento previdenziale è determinato dalla somma dell’assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo il regolamento in 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF vigore al momento di inizio del mandato, e dalla pensione calcolata con il sistema contributivo con riferimento agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. La pensione pro rata non può essere comunque superiore all’importo massimo del vitalizio previsto dal regolamento previgente (art. 4, comma 3, del Regolamento delle pensioni dei senatori).” (Così Corte cost. n. 237/2022, § 3.1 e ss.). La Consulta, dunque, prende atto di un passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo anche per l’assegno vitalizio parlamentare, secondo il cambiamento di prospettiva che ha interessato la generalità dei lavoratori con una serie di disposizioni legislative organiche, intervenute fra il 2011 ed il 2014. Tale passaggio è funzionale e coerente per un trattamento economico successivo al rapporto onorario (elettivo) che ne ha dato causa e che di quello è conseguenza, venendo a svolgere una funzione lato sensu previdenziale, tanto da seguirne le sorti di paradigma nella formazione del montante. In sintesi, gli affinamenti della Corte costituzionale in materia, se escludono la natura pensionistica dell’assegno vitalizio in oggetto, non di meno gli riconoscono quella funzione di protezione necessaria e generale per coloro che abbiano dedicato una parte più o meno ampia della loro vita attiva al servizio della Repubblica con incarico onorifico ai vertici del Potere legislativo, per non essere discriminati da chi si è dedicato ad un’arte, una professione o un mestiere, sia in forma autonoma, sia con rapporto di dipendenza pubblica o privata. Si tratta cioè di guardare al principio solidaristico di cui all’art. 2 della Carta repubblicana, piuttosto che all’art. 38. .VI. Per parte sua, la Corte di cassazione ha avuto modo di negare la natura strettamente pensionistica dell’assegno vitalizio (cfr. Cass. L., n. 8789/1996, V, n. 20538/2010, I, n. 10177/2010, SU n. 14922/2016, n. 18265-18266/2019, ove queste ultime sentenze affermano che il vitalizio rappresenta “la proiezione 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF economica dell’indennità parlamentare per la parentesi di vita successiva allo svolgimento del mandato”). Per costante indirizzo di questa Sezione (cfr. Cass. V, nn. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013, 5933/2013, 28055/2021, 4839/2022), in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico (art. 12 disp. prel. c.c.), ma solo all'interpretazione estensiva della norma (art. 14 disp. prel. c.c.), entro i casi e le condizioni dalla stessa considerati, individuati tramite verifica di identità di ratio (bene da tutelare) e di tèlos (modalità di tutela) (cfr. Cass. V, n. 5088/2019, in motivazione § 3.1). Il particolare regime impositivo previsto per gli assegni vitalizi, collegati ad una carica elettiva, fa sì che essi non si configurino, ai fini fiscali, come trattamenti pensionistici bensì come una indennità correlata alla cessazione della carica. Infatti, l’art. 52 comma 1, lett. b) del TUIR, disponendo che gli assegni in questione “sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali”, prevede l’indeducibilità dei relativi contributi diversamente da quanto disposto per quelli versati alle forme pensionistiche obbligatorie (art. 10, lett. e, del TUIR) ed in questo senso si allineano diverse risoluzioni e circolari. .VII. Sennonché, come si è detto, il carattere protettivo se non previdenziale dell’assegno vitalizio è stato affermato più volte, anche dalla stessa Consulta con la sentenza n. 289/1994, ove argomenta sulla necessità di assicurare condizioni di vita dignitose a chi ha dedicato le proprie energie lavorative al servizio della Repubblica, invece che pensare a sé stesso coltivando una professione od assumendo un impiego. Anch’egli deve quindi godere di un trattamento protettivo per la parte successiva della propria vita, sia o non sia ancora abile al lavoro e possa cumulare l’assegno con eventuale altra pensione. La natura protettiva e sostanzialmente 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF previdenziale non è negata dall’arresto della Corte costituzionale richiamata dal giudicante trentino. Tuttavia, un’analisi solo sulla natura dell’assegno, al fine dell’applicazione della norma speciale antiterrorismo, finirebbe per essere fuorviante, dovendosi tenere in considerazione la stessa l. n. 206/2004, il bene che intende tutelare ed il modo con cui intende farlo, così da evitare zone d’ombra dove la tutela della normativa antiterrorismo finirebbe per non trovare applicazione, lasciando scoperte categorie di cittadini, in violazione del principio di uguaglianza. In questo senso, una lettura costituzionalmente orientata, prima ancora che coerente con l’esegesi del testo, vuole che l’assegno della parte ricorrente, già rivalutato con integrazione figurativa dei contributi, sia anche esente da RP. E ciò sia perché la locuzione normativa è assai ampia e volutamente omnicomprensiva (“dipendenti pubblici, privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto …”), sia perché la tesi contraria porta all’incostituzionalità della norma per disparità di trattamento. Ed infatti, nell’ipotesi di vittima del terrorismo, con invalidità permanente, che sia dipendente pubblico, privato o lavoratore autonomo o comunque percettore di altro trattamento, è accordato l’aumento contributivo figurativo e l’esenzione RP, mentre se la vittima è un parlamentare in carica non potrebbe avere i benefici perché l’indennità non è reddito da lavoro;
e nemmeno quando cessato dalla carica, perché l’assegno vitalizio non è pensione. Tale inammissibile contraddizione lascerebbe priva di protezione (in carica, post carica e i familiari del defunto) proprio la categoria più a rischio del terrorismo, cioè i parlamentari (ed i loro familiari), quali componenti dell’organo di rappresentanza democratica del Paese. Appare evidente l’inconciliabilità di questa tesi ermeneutica con l’art. 3, secondo comma, della Costituzione, ma altresì con gli articoli 67 e 68 della Carta che trattano del libero mandato parlamentare. 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF Si deve quindi concludere -limitatamente a questi fini- per la natura sostanzialmente previdenziale dell’assegno vitalizio che è, in verità, l’unica forma di pensione per chi sia stato parlamentare, non abbia svolto altro lavoro e non percepisca altro reddito, ovvero lo abbia svolto, ma senza raggiungere l’anzianità contributiva per una esistenza libera e dignitosa, donde ingiustamente sarebbe privato (ove vittima del terrorismo o suo familiare) dell’esenzione fiscale sull’unica fonte di reddito. In questo modo si affina, ma non si contraddice, l’assunto espresso da questa Corte con l’arresto n. 20538/2010 che attiene alla tassazione delle trattenute sull’indennità di carica al fine di costituire l’assegno vitalizio successivo, tema diverso dall’esenzione RP dell’assegno stesso, tanto più nel profilo particolare del contrasto al terrorismo. .VIII. Sotto ulteriore profilo, la scelta interpretativa trentina non è coerente con l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che da tempo è consolidato sul dovere di effettività e completezza del ristoro a favore delle vittime del terrorismo come forma di tutela e garanzia democratica delle istituzioni, proprio perché la tattica del terrore non trovi spazio scoraggiando i cittadini onesti dall’assumere le cariche pubbliche ad ogni livello, ponendo le proprie forze a vantaggio della comunità (cfr. CGCE, n. 601/2014). Né può essere in questa sede richiamato l’orientamento di questa Corte relativo al trattamento di cessazione della carica dei consiglieri regionali, ove si nega funzione pensionistica al fine dell’esenzione del prelievo (cfr. Cass. V, n. 20538/2010, n. 3589/2017), sia perché in tali fattispecie si controverte di una norma generale di esenzione (art. 48, secondo comma, lett. a) del d.P.R. n. 917/1986), con divieto di interpretazione analogica (art. 14 disp. prel. codice civile), sia perché l’art. 3 l. n. 206/2004 è norma speciale e derogatoria alla disciplina generale, sia -per quanto si è detto al § che precede- poiché altro è tassare la trattenuta sull’indennità al fine di costituire l’assegno, altro è ritenere esente RP l’assegno stesso. 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento. .IX. Con il terzo motivo (indicato come 4) si propone censura per violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., negando la decadenza della contribuente dal rimborso per le annualità antecedenti il quadriennio dalla domanda (annualità 2010-2012, essendo la domanda del 2016), affermando non applicarsi il regime generale dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, trattandosi di regime speciale per la disciplina sulle vittime del terrorismo. La questione è stata affrontata da questa Corte ove ha affermato che, nel quadro del sistema speciale dei benefici per le vittime del terrorismo e per i loro familiari superstiti, legittimamente deve affermarsi che trattasi di "normative particolarissime, cui non possono trasferirsi automaticamente le procedure di rimborso proprie del D.P.R. n. 602 del 1973" e che, trattandosi di benefici fiscali "direttamente accordati dalla legge", "essi competono indipendentemente da istanze del contribuente" - "e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria" (cfr. Cass. 18-3-2002 n. 3925, Cass. 26-4-2004 n. 7943, Cass. 29-1-2008 n. 1934) -, di guisa che la domanda di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo RP non è soggetta a termini di decadenza (D.P.R. n. 602 del 19073, ex art. 38), bensì solo a quelli di prescrizione, nella specie non ancora decorsi (Cfr. Cass. L. n. 9603/2013, in motivazione). Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento. .X. Per completezza ed in affinamento dell’accoglimento dei due motivi che precedono, giova rimarcare che non si intende qui rivedere l’inquadramento previdenziale o tributario dell’assegno vitalizio parlamentare cesellato con precisione da questa Suprema Corte di legittimità, vertendosi qui unicamente sulla portata della norma antiterrorismo di cui all’art. 3, l. n. 206/2004, per accertare che possa comprendere anche tale erogazione pecuniaria fra i trattamenti cui accorda un beneficio fiscale determinato. La 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF specialità delle disposizioni qui in compendio e l’esiguità dei casi considerati circoscrivono la portata nomofilattica della presente sentenza pressoché alla sola fattispecie qui in esame, attesa la singolarità di un familiare di vittima del terrorismo che sia (stato) parlamentare della Repubblica. .XI. In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo e terzo motivo;
altresì, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con l’accogliento del ricorso originario della contribuente. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
PQM
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, accoglie il ricorso originario della parte contribuente. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte contribuente che liquida in €.settemila/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, VA e c.p.a. come per legge. Così deciso in Roma, il 20/12/2023.
Sentite le conclusioni del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Alessandro Pepe che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA .I. RI ID RO è figlia primogenita dell’On.le Aldo RO, vittima del terrorismo, assassinato il 9 maggio 1978. È stata altresì Senatrice della Repubblica nella X Legislatura e, per l’effetto, riceve l’assegno vitalizio connesso alle funzioni parlamentari che ha svolto. Ridotta al suo nocciolo essenziale, la controversia in esame riguarda l’applicazione dei benefici delle disposizioni a favore delle vittime del terrorismo nei confronti di chi sia stato parlamentare e, nello specifico, se l’assegno erogato da una Camera ad un suo ex componente che sia stato vittima (o familiare di vittima) del terrorismo, possa beneficiare dell’esenzione RP, ivi prevista. Più nel dettaglio, con interpello all’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2015, l’On. RI ID RO chiedeva l’esenzione fiscale sul predetto assegno vitalizio in forza della l. n. 206/2004 che tale beneficio accorda alle vittime del terrorismo. L’interpello esitava in rigetto che era impugnato ed è stato oggetto di separato giudizio. .II. Per contro, in data 21 novembre 2016, l’On. RI ID RO chiedeva il rimborso dell’RP, delle addizionali regionali e comunali ritenute negli anni di imposta dal 2010 al 2015, impugnando il silenzio rifiuto avanti al giudice di prossimità che rigettava il ricorso, ritenendo l’assegno parlamentare non ricompreso tra i trattamenti ammessi all’esenzione (quali l’indennizzo alle vittime e le pensioni percepite a titolo di reversibilità), ritenendo i benefici della l. n. 206/2004 riferibili solo agli indennizzi specificamente per terrorismo. 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF La commissione d’appello confermava il diniego, seppure con diversa motivazione rispetto al collegio di prime cure. Individuava la controversia non tanto sulla reversibilità o meno del trattamento economico, ma più radicalmente sull’assenza di natura previdenziale o di corrispettivo tanto dell’indennità parlamentare, quanto dell’assegno vitalizio per la cessata carica. .III. In altri termini, nella sua argomentazione fondamentale la sentenza qui in scrutinio non dubita che l’istante sia vittima del terrorismo, tali essendo equiparati espressamente dalla citata norma speciale anche i familiari (ancorché maggiorenni) delle vittime, ma esclude che il trattamento che la ricorrente riceve dal Senato possa essere considerato assegno previdenziale, quindi assoggettabile all’esenzione RP prevista dalla più volte citata l. n. 206/2004. Detto diversamente, il profilo soggettivo o premessa maggiore del sillogismo (vittima del terrorismo) non è revocato in dubbio, mentre lo è il profilo oggettivo o premessa minore (trattamento economico), per cui si ritiene che a quel tipo di assegno (e, in ipotesi, non ad altri proventi da pensione) non possa essere accordata l’esenzione. E questo perché il vitalizio è ritenuto non avere natura previdenziale, in quanto erogazione economica differita dell’indennità parlamentare che, sulla scorta della sentenza della Consulta n. 289/1994, non è equiparabile ad uno stipendio, al corrispettivo di un rapporto di lavoro o per prestazioni svolte, quanto piuttosto ad uno strumento economico che consenta l’esplicarsi del libero mandato parlamentare, favorendo così l’accesso alle supreme cariche democratiche anche ai ceti non abbienti. Avverso questa sentenza propone ricorso l’On. RI ID RO, affidandosi a 3 (erroneamente indicati 4) mezzi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. L’affare era chiamato alla camera di consiglio del 30 marzo 2023 e, in prossimità dell’adunanza, entrambe le parti hanno depositato articolate memorie a sostegno delle rispettive conclusioni. 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF Con ordinanza interlocutoria, la trattazione è stata rimessa alla pubblica udienza e viene oggi chiamata. In prossimità dell’odierna pubblica udienza la parte privata ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Vengono proposti tre motivi di ricorso. .I. Con il primo motivo, si profila censura ex art. 360 n. 1 c.p.c., lamentando difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore dell’autodichia del Senato. Il tema è già stato affrontato da questa Corte a Sezioni Unite, affermando che l’esenzione RP per i benefici delle vittime del terrorismo attiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 17078/2011), sennonché qui si controverte di questione diversa, attinente al prelievo fiscale o meno su indennità parlamentare e sul successivo assegno vitalizio a cessazione della carica. Parimenti il tema è stato affrontato recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte, affermando che non può darsi regolamento di giurisdizione dopo che sia stata scelta la via dell’autodichia avanti la Camera di appartenenza, azione già esperita dalla parte qui ricorrente (cfr. Cass. S.U. n. 18265/2019, ma vedasi anche S.U. n. 27396/2014, ripresa da S.U. n. 1720/2020). Detto in altri termini, è stata la parte contribuente ad adire la giustizia tributaria e, altresì, la giustizia interna al Senato della Repubblica, coltivando parallelamente entrambe le procedure in entrambi i gradi di merito, donde non può essere proposta qui la domanda di declinatoria, sostanziandosi essa in un regolamento di giurisdizione ritenuto non esperibile (S.U. n. 18265/2019). Peraltro, in disparte se il prelievo fiscale possa incidere sull’indennità parlamentare, invadendo le prerogative del Parlamento e la funzione del libero mandato parlamentare (art. 67 Cost.), è lo stesso organo giudicante interno alla Camera alta a ritenere non estensibile l’efficacia delle proprie pronunce all’Agenzia 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF delle entrate che non è (e non può essere) parte di quei giudizi, come è stato espressamente affermato nel caso in esame (cfr. Consiglio di garanzia del Senato, del. n. 667/2021). Donde viene ritenuta non lesiva delle prerogative del potere legislativo la cognizione del potere giurisdizionale (giustizia tributaria) su un atto dell’esecutivo che, nello specifico, incida sull’indennità parlamentare. .II. A questa impostazione aderisce il Collegio, ritenendo nel giudizio in oggetto prevalente il principio del contradditorio sull’autodichia parlamentare che trova il giusto bilanciamento nel non estendere ad un soggetto, che non potrebbe essere parte, gli effetti di una pronuncia equiparabile al giudicato. In altri termini, in affinamento dei precedenti delle Sezioni Unite di questa Corte, ed in coerenza con quanto stabilito con l’organo dell’autodichia del Senato, qualora una pronuncia interna del Senato -con attitudine assimilabile al giudicato ordinario- dovesse esplicarsi nei confronti di un soggetto che non è (non può essere) parte del giudizio speciale interno alla Camera alta, allora resta concorrente la giurisdizione ordinaria (o tributaria) a garanzia del diritto di difesa del soggetto coinvolto nella fattispecie e non soggetto all’autodichia del Senato (nel presente caso, l’Agenzia delle entrate). Il primo motivo è quindi infondato ed il ricorso può essere esaminato nel merito. .III. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per violazione della l. n. 206/2004, dei regolamenti parlamentari, discipline comunitarie e CEDU, con omesso esame di fatti rilevanti, nella sostanza affermando che la sentenza qui in scrutinio abbia fatto falsa applicazione della l. n. 206/2004 per non aver riconosciuto la sua estensibilità anche alle indennità parlamentari ed agli assegni vitalizi conseguenti alla cessazione dalla carica elettiva. .III.
1. Preliminarmente dev’essere considerata la ritualità della proposizione del motivo di ricorso, che può essere sciolta in senso 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF positivo. Infatti, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020). Il motivo può quindi essere esaminato. .III.
2. Occorre muovere dal testo della disposizione in esame, assai ampio nella sua portata, come riconosce lo stesso collegio d’appello nella sentenza qui in esame. L’art. 3, primo comma, l. n. 206/2004, nel testo vigente ratione temporis, dispone che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ed ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici, privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”. Al secondo comma, il medesimo articolo di legge dispone che “La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”. 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF La questione si concentra, per il collegio trentino d’appello, nella circostanza che l’assegno vitalizio erogato ad ex componente del Parlamento nazionale non sia equiparabile alla pensione. Pur riconoscendo l’ampia portata testuale della norma che parla di dipendenti pubblici, privati ed autonomi (profilo soggettivo) e include anche i loro trattamenti diretti (profilo oggettivo), la sentenza nega la natura previdenziale dell’assegno parlamentare vitalizio e quindi che la pensione maturata per effetto del primo comma, sia esente RP ai sensi del secondo comma del citato art. 3, l. n. 206/2004. E a tale conclusione perviene sulla scorta di due pronunce: la sentenza della Corte costituzionale n. 289/1994 e la sentenza di questa Corte n. 20538/2010. In estrema sintesi, la sentenza qui in scrutinio richiama l’arresto della Consulta ove ex professo affronta il tema la natura dell’indennità parlamentare, ampiamente argomentando a contrariis rispetto al rapporto di lavoro, per cui non vi è profilo sinallagmatico e proporzionale alla prestazione svolta e, recto, circa la funzione di affrancamento dal bisogno e di garantire la piena autonomia all’eletto, in modo da consentire anche ai ceti non abbienti l’assunzione delle massime cariche elettive, in esplicazione del principio democratico e di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, della Carta repubblicana. Indennità in costanza di mandato e assegno a cessazione della funzione esplicano quindi la medesima funzione di garanzia delle istituzioni democratiche, concludendo per la piena autodichia nella fissazione, quale garanzia di indipendenza e di divisione dei Poteri (cfr. Corte cost. n. 289/1994). Dal che il collegio trentino inferisce che non essendo stipendio l’indennità, allora nemmeno può essere pensione il vitalizio che di quella è prosecuzione ed erogazione differita, proprio per affrancare da preoccupazioni future l’eletto nell’esercizio del mandato. .IV. Si impone dunque preliminarmente una ricognizione delle posizioni delle Consulta e si questa Suprema Corte di legittimità in 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF ordine a tale questione, aggiornata con le pronunce successive alle risalenti due cui il collegio tridentino aggancia il proprio ordito. In altri termini, occorre scandagliare i profili retributivi o contributivi individuati dalla Corte costituzionale per inquadrare correttamente le prerogative del regime di quiescenza di deputati e sanatori, in ragione dell’esplicarsi del libero mandato parlamentare di cui all’art. 67 della Carta repubblicana. Uguale indagine dev’essere svolta sugli affinamenti giurisprudenziali di questa Corte negli ultimi quindici anni. Infine, non va poi dimenticato che in questa sede non si controverte in via diretta della natura previdenziale o meno dell’assegno vitalizio erogato dalle Camere a chi ne è stato componente per un centro periodo di tempo, quanto piuttosto preme appurare se una determinata esenzione fiscale spetti anche al parlamentare che sia stato vittima del terrorismo o ne sia famigliare entro il grado di parentela indicato dalla norma. .V. Con queste precisazioni, si può muovere l’indagine dalla ricostruzione dell’istituto recentemente operata dalla Corte costituzionale con gli arresti n. 237/2022 e n. 126/2023 che quella richiama. Occorre comunque evidenziare come la fattispecie concreta che ha dato innesco al giudizio in via diretta attenga al conflitto di attribuzioni fra poteri, in tema di esecuzione forzata sulla predetta indennità, fattispecie in parte sovrapponibile all’attuale che ha già visto coinvolti gli organi di autodichia del Parlamento. Afferma la Consulta esser noto che “con l’espressione «assegno vitalizio» si intende il trattamento mensile corrisposto, al raggiungimento di una determinata età, al parlamentare cessato dal mandato. L’istituto degli assegni vitalizi in favore degli ex parlamentari è riconducibile alla normativa di “diritto singolare” che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dalla Costituzione. 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF Come questa Corte ha di recente puntualizzato, nell’ambito dell’autonomia regolamentare attribuita alle Camere dall’art. 64, primo comma, Cost., è ricompreso il potere di disciplinare, con propri regolamenti, anche cosiddetti “minori” (in quanto promananti dagli Uffici di ES delle Camere), alla stregua di quanto del resto è sino ad oggi avvenuto, i cosiddetti vitalizi dei deputati, pur essendo anche possibile una disciplina di tali trattamenti da parte della legge (sentenza n. 237 del 2022). È stato al contempo evidenziato che i trattamenti vitalizi costituiscono la proiezione, dopo la cessazione del mandato elettivo, dell’indennità percepita durante la carriera dal parlamentare e, di qui, rivestono la medesima funzione, costituzionalmente rilevante, di assicurare a tutti l’accesso alle cariche elettive e l’esecuzione indipendente delle relative funzioni, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare, che talvolta «si dispiega in un significativo arco temporale della vita lavorativa dell’eletto, possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale». 8.– Centrale ai fini della risoluzione del conflitto promosso è proprio la considerazione della funzione previdenziale dei vitalizi parlamentari (ancora, sentenza n. 237 del 2022), pur se in origine non potevano essere assimilati a trattamenti pensionistici in senso stretto (ex aliis, sentenze n. 182 e n. 136 del 2022). Detta funzione dell’assegno vitalizio comporta, infatti, che al potere delle Camere di disciplinare lo stesso con propri regolamenti si accompagni, nell’esplicazione della tutela espressa dall’art. 38, secondo comma, Cost., anche quello di dettare disposizioni che riconoscano tale natura previdenziale e da essa facciano conseguire i limiti di pignorabilità negli stessi termini previsti dall’ordinamento giuridico statuale per i crediti di tale natura (quelli di cui all’art. 545 cod. proc. civ.). Dalla giurisprudenza costituzionale è stato più volte ribadito, infatti, che deve essere assicurato a ciascuno, raggiunta l’età nella 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF quale cessa l’attività lavorativa, un «minimo vitale» che, in deroga al principio della generale responsabilità del debitore sancito dall’art. 2740 del codice civile, non può essere oggetto di esecuzione coattiva da parte dei creditori (sentenze n. 12 del 2019, n. 85 del 2015 e n. 506 del 2002). Si tratta, in sostanza, di un limite coessenziale alla funzione svolta dai trattamenti previdenziali ai sensi dell’art. 38 Cost., che costituisce argine invalicabile alle azioni esecutive di soggetti terzi sui trattamenti di natura previdenziale (sentenza n. 85 del 2015), nell’ambito di un bilanciamento con il diritto alla tutela giurisdizionale in executivis.” Così Corte cost. n. 126/2023, § 7 e ss.). Parimenti e più diffusamente la già citata sentenza n. 237/2022 afferma come negli anni ’60 l’assegno vitalizio avesse “tratti tipicamente mutualistici (sentenza n. 289 del 1994), come reso evidente dalla previsione dell’iscrizione d’ufficio del parlamentare alla cassa e dalla parziale alimentazione di questa mediante contribuzione obbligatoria (artt. 2, primo comma, e 3 dello «Statuto della cassa di previdenza per i senatori della repubblica»). Negli anni successivi, essendo stata rilevata l’insufficienza, ai fini dell’attuazione della finalità mutualistica, dei contributi così raccolti […] l’Ufficio di ES della Camera e il Consiglio di ES del Senato adottarono i rispettivi regolamenti per la previdenza dei deputati e dei senatori, con i quali fu istituita una voce in entrata destinata a recepire le ritenute obbligatorie prelevate dall’indennità spettante agli stessi, secondo un meccanismo non dissimile da quello previsto per i lavoratori nell’ordinamento generale. […] Il sistema così delineato presentava una connotazione lato sensu assicurativa (sentenza n. 289 del 1994), come confermato dalla deliberazione del Consiglio di ES del 30 giugno 1993, n. 44 (Aumento del contributo a carico dei Senatori ai fini dell’assegno vitalizio), con la quale l’organo di vertice amministrativo del Senato 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF incluse i contributi per gli assegni vitalizi a carico dei senatori, «stante la loro natura non assimilabile a quella dei trattamenti pensionistici», nella base imponibile dell’indennità parlamentare «in analogia ai premi assicurativi destinati a costituire le rendite vitalizie». […] 3.2.– Una radicale modifica del sistema sin qui descritto si è avuta, per entrambe le Camere, con l’adozione, nel 2012, dei nuovi regolamenti delle pensioni dei deputati e dei senatori, adottati con deliberazioni degli organi di ES assunte d’intesa, rispettivamente, il 30 gennaio 2012 per la Camera dei deputati e il 31 gennaio 2012 per il Senato. […] La novità più significativa della novella del 2012 si rinviene nell’art. 3 del regolamento, ove viene esplicitamente dichiarato il passaggio del trattamento previdenziale per i senatori al sistema di liquidazione basato sul metodo contributivo. […] La riforma del 2012 allinea il metodo di quantificazione del trattamento di quiescenza per i parlamentari a quello, conformato sul modello contributivo, affermatosi nell’ordinamento generale all’esito di una riforma organica avviata con la legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e completata con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. Inoltre, analogamente a quanto stabilito per la generalità dei lavoratori, anche ai senatori in carica alla data del 1° gennaio 2012 è applicato un sistema pro rata, il cui calcolo è definito dall’art. 4 del regolamento, a mente del quale per i suddetti parlamentari che abbiano esercitato il mandato precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, il trattamento previdenziale è determinato dalla somma dell’assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo il regolamento in 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF vigore al momento di inizio del mandato, e dalla pensione calcolata con il sistema contributivo con riferimento agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. La pensione pro rata non può essere comunque superiore all’importo massimo del vitalizio previsto dal regolamento previgente (art. 4, comma 3, del Regolamento delle pensioni dei senatori).” (Così Corte cost. n. 237/2022, § 3.1 e ss.). La Consulta, dunque, prende atto di un passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo anche per l’assegno vitalizio parlamentare, secondo il cambiamento di prospettiva che ha interessato la generalità dei lavoratori con una serie di disposizioni legislative organiche, intervenute fra il 2011 ed il 2014. Tale passaggio è funzionale e coerente per un trattamento economico successivo al rapporto onorario (elettivo) che ne ha dato causa e che di quello è conseguenza, venendo a svolgere una funzione lato sensu previdenziale, tanto da seguirne le sorti di paradigma nella formazione del montante. In sintesi, gli affinamenti della Corte costituzionale in materia, se escludono la natura pensionistica dell’assegno vitalizio in oggetto, non di meno gli riconoscono quella funzione di protezione necessaria e generale per coloro che abbiano dedicato una parte più o meno ampia della loro vita attiva al servizio della Repubblica con incarico onorifico ai vertici del Potere legislativo, per non essere discriminati da chi si è dedicato ad un’arte, una professione o un mestiere, sia in forma autonoma, sia con rapporto di dipendenza pubblica o privata. Si tratta cioè di guardare al principio solidaristico di cui all’art. 2 della Carta repubblicana, piuttosto che all’art. 38. .VI. Per parte sua, la Corte di cassazione ha avuto modo di negare la natura strettamente pensionistica dell’assegno vitalizio (cfr. Cass. L., n. 8789/1996, V, n. 20538/2010, I, n. 10177/2010, SU n. 14922/2016, n. 18265-18266/2019, ove queste ultime sentenze affermano che il vitalizio rappresenta “la proiezione 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF economica dell’indennità parlamentare per la parentesi di vita successiva allo svolgimento del mandato”). Per costante indirizzo di questa Sezione (cfr. Cass. V, nn. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013, 5933/2013, 28055/2021, 4839/2022), in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico (art. 12 disp. prel. c.c.), ma solo all'interpretazione estensiva della norma (art. 14 disp. prel. c.c.), entro i casi e le condizioni dalla stessa considerati, individuati tramite verifica di identità di ratio (bene da tutelare) e di tèlos (modalità di tutela) (cfr. Cass. V, n. 5088/2019, in motivazione § 3.1). Il particolare regime impositivo previsto per gli assegni vitalizi, collegati ad una carica elettiva, fa sì che essi non si configurino, ai fini fiscali, come trattamenti pensionistici bensì come una indennità correlata alla cessazione della carica. Infatti, l’art. 52 comma 1, lett. b) del TUIR, disponendo che gli assegni in questione “sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali”, prevede l’indeducibilità dei relativi contributi diversamente da quanto disposto per quelli versati alle forme pensionistiche obbligatorie (art. 10, lett. e, del TUIR) ed in questo senso si allineano diverse risoluzioni e circolari. .VII. Sennonché, come si è detto, il carattere protettivo se non previdenziale dell’assegno vitalizio è stato affermato più volte, anche dalla stessa Consulta con la sentenza n. 289/1994, ove argomenta sulla necessità di assicurare condizioni di vita dignitose a chi ha dedicato le proprie energie lavorative al servizio della Repubblica, invece che pensare a sé stesso coltivando una professione od assumendo un impiego. Anch’egli deve quindi godere di un trattamento protettivo per la parte successiva della propria vita, sia o non sia ancora abile al lavoro e possa cumulare l’assegno con eventuale altra pensione. La natura protettiva e sostanzialmente 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF previdenziale non è negata dall’arresto della Corte costituzionale richiamata dal giudicante trentino. Tuttavia, un’analisi solo sulla natura dell’assegno, al fine dell’applicazione della norma speciale antiterrorismo, finirebbe per essere fuorviante, dovendosi tenere in considerazione la stessa l. n. 206/2004, il bene che intende tutelare ed il modo con cui intende farlo, così da evitare zone d’ombra dove la tutela della normativa antiterrorismo finirebbe per non trovare applicazione, lasciando scoperte categorie di cittadini, in violazione del principio di uguaglianza. In questo senso, una lettura costituzionalmente orientata, prima ancora che coerente con l’esegesi del testo, vuole che l’assegno della parte ricorrente, già rivalutato con integrazione figurativa dei contributi, sia anche esente da RP. E ciò sia perché la locuzione normativa è assai ampia e volutamente omnicomprensiva (“dipendenti pubblici, privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto …”), sia perché la tesi contraria porta all’incostituzionalità della norma per disparità di trattamento. Ed infatti, nell’ipotesi di vittima del terrorismo, con invalidità permanente, che sia dipendente pubblico, privato o lavoratore autonomo o comunque percettore di altro trattamento, è accordato l’aumento contributivo figurativo e l’esenzione RP, mentre se la vittima è un parlamentare in carica non potrebbe avere i benefici perché l’indennità non è reddito da lavoro;
e nemmeno quando cessato dalla carica, perché l’assegno vitalizio non è pensione. Tale inammissibile contraddizione lascerebbe priva di protezione (in carica, post carica e i familiari del defunto) proprio la categoria più a rischio del terrorismo, cioè i parlamentari (ed i loro familiari), quali componenti dell’organo di rappresentanza democratica del Paese. Appare evidente l’inconciliabilità di questa tesi ermeneutica con l’art. 3, secondo comma, della Costituzione, ma altresì con gli articoli 67 e 68 della Carta che trattano del libero mandato parlamentare. 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF Si deve quindi concludere -limitatamente a questi fini- per la natura sostanzialmente previdenziale dell’assegno vitalizio che è, in verità, l’unica forma di pensione per chi sia stato parlamentare, non abbia svolto altro lavoro e non percepisca altro reddito, ovvero lo abbia svolto, ma senza raggiungere l’anzianità contributiva per una esistenza libera e dignitosa, donde ingiustamente sarebbe privato (ove vittima del terrorismo o suo familiare) dell’esenzione fiscale sull’unica fonte di reddito. In questo modo si affina, ma non si contraddice, l’assunto espresso da questa Corte con l’arresto n. 20538/2010 che attiene alla tassazione delle trattenute sull’indennità di carica al fine di costituire l’assegno vitalizio successivo, tema diverso dall’esenzione RP dell’assegno stesso, tanto più nel profilo particolare del contrasto al terrorismo. .VIII. Sotto ulteriore profilo, la scelta interpretativa trentina non è coerente con l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che da tempo è consolidato sul dovere di effettività e completezza del ristoro a favore delle vittime del terrorismo come forma di tutela e garanzia democratica delle istituzioni, proprio perché la tattica del terrore non trovi spazio scoraggiando i cittadini onesti dall’assumere le cariche pubbliche ad ogni livello, ponendo le proprie forze a vantaggio della comunità (cfr. CGCE, n. 601/2014). Né può essere in questa sede richiamato l’orientamento di questa Corte relativo al trattamento di cessazione della carica dei consiglieri regionali, ove si nega funzione pensionistica al fine dell’esenzione del prelievo (cfr. Cass. V, n. 20538/2010, n. 3589/2017), sia perché in tali fattispecie si controverte di una norma generale di esenzione (art. 48, secondo comma, lett. a) del d.P.R. n. 917/1986), con divieto di interpretazione analogica (art. 14 disp. prel. codice civile), sia perché l’art. 3 l. n. 206/2004 è norma speciale e derogatoria alla disciplina generale, sia -per quanto si è detto al § che precede- poiché altro è tassare la trattenuta sull’indennità al fine di costituire l’assegno, altro è ritenere esente RP l’assegno stesso. 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento. .IX. Con il terzo motivo (indicato come 4) si propone censura per violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., negando la decadenza della contribuente dal rimborso per le annualità antecedenti il quadriennio dalla domanda (annualità 2010-2012, essendo la domanda del 2016), affermando non applicarsi il regime generale dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, trattandosi di regime speciale per la disciplina sulle vittime del terrorismo. La questione è stata affrontata da questa Corte ove ha affermato che, nel quadro del sistema speciale dei benefici per le vittime del terrorismo e per i loro familiari superstiti, legittimamente deve affermarsi che trattasi di "normative particolarissime, cui non possono trasferirsi automaticamente le procedure di rimborso proprie del D.P.R. n. 602 del 1973" e che, trattandosi di benefici fiscali "direttamente accordati dalla legge", "essi competono indipendentemente da istanze del contribuente" - "e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria" (cfr. Cass. 18-3-2002 n. 3925, Cass. 26-4-2004 n. 7943, Cass. 29-1-2008 n. 1934) -, di guisa che la domanda di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo RP non è soggetta a termini di decadenza (D.P.R. n. 602 del 19073, ex art. 38), bensì solo a quelli di prescrizione, nella specie non ancora decorsi (Cfr. Cass. L. n. 9603/2013, in motivazione). Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento. .X. Per completezza ed in affinamento dell’accoglimento dei due motivi che precedono, giova rimarcare che non si intende qui rivedere l’inquadramento previdenziale o tributario dell’assegno vitalizio parlamentare cesellato con precisione da questa Suprema Corte di legittimità, vertendosi qui unicamente sulla portata della norma antiterrorismo di cui all’art. 3, l. n. 206/2004, per accertare che possa comprendere anche tale erogazione pecuniaria fra i trattamenti cui accorda un beneficio fiscale determinato. La 14 – 11840-2020 – 20/12/2023 MMF specialità delle disposizioni qui in compendio e l’esiguità dei casi considerati circoscrivono la portata nomofilattica della presente sentenza pressoché alla sola fattispecie qui in esame, attesa la singolarità di un familiare di vittima del terrorismo che sia (stato) parlamentare della Repubblica. .XI. In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo e terzo motivo;
altresì, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con l’accogliento del ricorso originario della contribuente. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
PQM
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, accoglie il ricorso originario della parte contribuente. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte contribuente che liquida in €.settemila/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, VA e c.p.a. come per legge. Così deciso in Roma, il 20/12/2023.