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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/07/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.7.2025 , nella causa iscritta al n. 3359 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato il [...] a Castelfranco in [...] elettivamente Parte_1 domiciliato in Trevico (AV), alla Via Airola n.6 presso lo studio dell'avv.to Michele Addesa che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente sita alla via Foschini 1, rappresentato e difeso dall'avv.to Emilia Conrotto, giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe identificato premesso di aver presentato domanda diretta ad ottenere la pensione anticipata di vecchiaia rigettata in via amministrativa e di essere in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione, ha chiesto di : “accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la pensione di vecchiaia con il requisito ridotto per l'età nelle misure, modalità e decorrenze previste dalle leggi;
− di condannare in ogni caso le amministrazioni convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante;
− di manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in calce, nonché alla dichiarazione allegata in produzione e sottoscritta dall'istante”.
CP_
Si è costituito l' che ha eccepito l'infondatezza della domanda per l'assenza del requisito contributivo . La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Ai sensi dell'art. 1 d.lgs 503/1992 “1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata…8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Il successivo art. 2 dispone che “ 1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Parte ricorrente ha presentato una prima domanda di pensione anticipata in data 28.04.2023 che è stata respinta per il seguente motivo: “Non risulta soddisfatto il requisito contributivo della pensione anticipata;
infatti, dal 01/07/83 al 30/0672021 risultano complessivamente 993 contributi settimanali”.
Successivamente in data 13.9.2023 parte ricorrente ha presentato una nuova domanda e CP_ l' dopo avere giudicato il ricorrente “non invalido”, ha rigettato la domanda per motivi sanitari.
*
Tanto premesso nella specie parte ricorrente non ha provato il possesso del requisito contributivo utile per avere accesso alla pensione anticipata.
E' incontestato nonché documentalmente provato che parte ricorrente non può vantare il prescritto requisito contributivo di 1040 contributi settimanali corrispondenti a 20 anni di CP_ contribuzione nel FPLD in quanto come risulta dall' estratto assicurativo prodotto dall' alla data del 30/06/2021 ( ultima contribuzione in estratto contributivo quale lavoratore dipendente) risultano 990 settimane utili al diritto nella gestione lavoratori dipendenti invece delle 1040 previste dalla normativa.
Di contro parte ricorrente nulla ha dedotto né contestato sul punto e, pertanto, come era suo onere, non ha fornito la prova di aver raggiunto il requisito contributivo necessario per fruire della prestazione richiesta .
Il ricorso va respinto.
*
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Benevento 13.7.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.7.2025 , nella causa iscritta al n. 3359 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato il [...] a Castelfranco in [...] elettivamente Parte_1 domiciliato in Trevico (AV), alla Via Airola n.6 presso lo studio dell'avv.to Michele Addesa che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente sita alla via Foschini 1, rappresentato e difeso dall'avv.to Emilia Conrotto, giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe identificato premesso di aver presentato domanda diretta ad ottenere la pensione anticipata di vecchiaia rigettata in via amministrativa e di essere in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione, ha chiesto di : “accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la pensione di vecchiaia con il requisito ridotto per l'età nelle misure, modalità e decorrenze previste dalle leggi;
− di condannare in ogni caso le amministrazioni convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante;
− di manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in calce, nonché alla dichiarazione allegata in produzione e sottoscritta dall'istante”.
CP_
Si è costituito l' che ha eccepito l'infondatezza della domanda per l'assenza del requisito contributivo . La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Ai sensi dell'art. 1 d.lgs 503/1992 “1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata…8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Il successivo art. 2 dispone che “ 1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Parte ricorrente ha presentato una prima domanda di pensione anticipata in data 28.04.2023 che è stata respinta per il seguente motivo: “Non risulta soddisfatto il requisito contributivo della pensione anticipata;
infatti, dal 01/07/83 al 30/0672021 risultano complessivamente 993 contributi settimanali”.
Successivamente in data 13.9.2023 parte ricorrente ha presentato una nuova domanda e CP_ l' dopo avere giudicato il ricorrente “non invalido”, ha rigettato la domanda per motivi sanitari.
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Tanto premesso nella specie parte ricorrente non ha provato il possesso del requisito contributivo utile per avere accesso alla pensione anticipata.
E' incontestato nonché documentalmente provato che parte ricorrente non può vantare il prescritto requisito contributivo di 1040 contributi settimanali corrispondenti a 20 anni di CP_ contribuzione nel FPLD in quanto come risulta dall' estratto assicurativo prodotto dall' alla data del 30/06/2021 ( ultima contribuzione in estratto contributivo quale lavoratore dipendente) risultano 990 settimane utili al diritto nella gestione lavoratori dipendenti invece delle 1040 previste dalla normativa.
Di contro parte ricorrente nulla ha dedotto né contestato sul punto e, pertanto, come era suo onere, non ha fornito la prova di aver raggiunto il requisito contributivo necessario per fruire della prestazione richiesta .
Il ricorso va respinto.
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La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Benevento 13.7.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari