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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 908/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 908 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli (Na) alla Via Vittorio Veneto n. 288/A, presso lo studio dell'avv. Fabio
Ruggiero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pozzuoli Parte_2 C.F._2
(Na) alla Via G. Matteotti n. 43, presso lo studio dell'avv. Gianluca Melillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da verbali e atti di causa.
Il P.M. in data 17.10.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 05.03.2025, e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Pozzuoli (NA) il 07.09.2017, ed evidenziando che dalla loro unione era nata la figlia (il 30.07.2016), Per_1 chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale.
Rappresentavano inoltre di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. cronol. 3246/2023 del
06.06.2023, e che tra i coniugi non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale.
Le parti comparivano in modalità figurata dinanzi al Giudice delegato dal Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato alla trattazione, pertanto, riservava la decisione al Collegio con ordinanza del 10.10.2025.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
(25.05.2023) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006
Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 -
pag. 2/4 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del
2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione, previa adozione delle formalità di cui all'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, le spese vanno dichiarate non ripetibili
Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto quanto all'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata dall'avv. Gianluca Melillo, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio della parte Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pozzuoli (Na) il 07.09.2017 tra , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
Napoli (Na) il 17.05.1993, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (Na) - (atto n. 186, parte
II, serie A, anno 2017) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese non ripetibili d) provvede con separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario formulata dall'avv. Gianluca Melillo per la parte Parte_2 ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio dell'01.12.2025 pag. 3/4 Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 908/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 908 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli (Na) alla Via Vittorio Veneto n. 288/A, presso lo studio dell'avv. Fabio
Ruggiero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pozzuoli Parte_2 C.F._2
(Na) alla Via G. Matteotti n. 43, presso lo studio dell'avv. Gianluca Melillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da verbali e atti di causa.
Il P.M. in data 17.10.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 05.03.2025, e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Pozzuoli (NA) il 07.09.2017, ed evidenziando che dalla loro unione era nata la figlia (il 30.07.2016), Per_1 chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale.
Rappresentavano inoltre di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. cronol. 3246/2023 del
06.06.2023, e che tra i coniugi non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale.
Le parti comparivano in modalità figurata dinanzi al Giudice delegato dal Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato alla trattazione, pertanto, riservava la decisione al Collegio con ordinanza del 10.10.2025.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
(25.05.2023) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006
Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 -
pag. 2/4 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del
2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione, previa adozione delle formalità di cui all'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, le spese vanno dichiarate non ripetibili
Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto quanto all'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata dall'avv. Gianluca Melillo, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio della parte Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pozzuoli (Na) il 07.09.2017 tra , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
Napoli (Na) il 17.05.1993, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (Na) - (atto n. 186, parte
II, serie A, anno 2017) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese non ripetibili d) provvede con separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario formulata dall'avv. Gianluca Melillo per la parte Parte_2 ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio dell'01.12.2025 pag. 3/4 Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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