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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/07/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1061/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1061/2025 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, su ricorso depositato in data 28 maggio 2025, congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il 9 giugno Parte_1 C.F._1
1974, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocata Giuseppina Marrandino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Larciano (PT), via Matteotti n. 112/C, giusta procura in atti e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20 agosto 1975, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Sarro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Oliveto Citra (SA), piazza Garibaldi n. 20, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 28 maggio 2025, i signori Pt_1
e hanno chiesto l'adozione di provvedimenti
[...] Parte_2 concernenti l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori Persona_1
, nati rispettivamente il 26 giugno 2008 e il 23 gennaio 2018 dalla Persona_2 loro relazione more uxorio, in conformità alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) affidamento congiunto dei figli entrambi minorenni con domicilio prevalente presso la madre in Larciano, via G. Giusti n° 31, o in altro luogo ove la madre riterrà di trasferirsi, sempre previo accordo col padre;
2) responsabilità genitoriale esercitata congiuntamente da entrambi i genitori in ordine alle decisioni di straordinaria amministrazione e comunque di maggiore interesse dei figli con riguardo all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata dai genitori disgiuntamente;
3) diritto del padre di esercitare il diritto di visita della figlia Parte_1
con seguente modalità: Per_2
- il padre potrà vedere e tenere con sé due giorni infrasettimanali, indicati Per_2 sin d'ora nella giornata del lunedì e del giovedì dall'uscita da scuola, con diritto di pernotto presso il padre, con l'impegno dello stesso di portarla a scuola la mattina successiva al pernotto, nonché, per settimane alterne, nel fine settimana da intendersi dal venerdì pomeriggio prelevandola all'uscita della scuola e riportandola presso la madre la domenica sera entro le ore 21,00.
- Il padre potrà tenere con sè la figlia anche nelle vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi di volta in volta tra i genitori e possibilmente entro il 30 giugno di ogni anno.
- Per le festività natalizie i genitori trascorreranno ad anni alterni con la bambina le giornate del 24.12, 25.12, 31.12, 01.01, alternando - salvo diversi accordi- il pranzo e/o la cena per il giorno dell'Epifania.
Anche per le festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, i genitori ad anni alterni trascorreranno con la bambina l'una o l'altra festività. Tale
2 regolamentazione dovrà avvenire sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche della minore e degli impegni lavorativi dei genitori.
- Saranno comunque salvi diversi accordi tra i genitori che tengano conto degli interessi della figlia oltre che degli impegni ludico sportivi della medesima.
- Vista l'età del figlio (ad oggi diciassettenne) sarà quest'ultimo a gestire Per_1 il rapporto di visita con il padre in piena autonomia ed in base agli impegni sia scolastici che ludico sportivi del minore che alle esigenze lavorative del signor
. Parte_1
4) La casa familiare posta a Larciano in via G. Giusti n.31 - di proprietà di entrambi nella misura del 50% - posta su 2 livelli, completamente arredata continuerà ad essere abitata quanto al piano terra rialzato dalla signora Pt_2
e dai figli, mentre il piano mansardato anch'esso completamente accessoriato- sarà occupato dal signor che provvederà a propria cura e spese Parte_1 entro un anno dalla data di omologa del presente ricorso ad eseguire tutti i lavori necessari per rendere indipendente ed autonomo l'ingresso al piano mansardato da lui occupato, con espresso impegno a far sì che il piano primo rialzato occupato dalla signora e dai figli, non sia a lui accessibile Parte_2 liberamente e non sia direttamente collegato ( aperto) al piano mansardato da lui occupato;
5)Il signor no alla data del 30 Settembre 2025 pagherà l'intero importo Parte_3 della rata del mutuo, del finanziamento, della polizza assicurativa della casa e delle utenze domestiche della casa familiare, oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli;
6) Dal primo ottobre 2025 (01.10.2025) il signor verserà alla signora Pt_1
quale contributo al mantenimento dei figli la somma di € 350,00 per Pt_2 ciascun figlio, ossia € 700,00 per entrambi oltre al 50% delle spese straordinarie.
I signori e resi edotti della vigenza del Parte_1 Parte_2
Protocollo di Intesa n. 274/2018 Tribunale di Pistoia / Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pistoia del 1 ottobre 2018 si discostano dallo stesso e concordano che le spese relative alle rette mensili e all'abbigliamento dei figli, queste ultime siano esse relative e connesse all'esecuzione delle attività ludico-sportive dei figli, sia quelle occorrenti per il vestiario - abbigliamento invernale ed estivo sarà
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e sempre previa
3 comunicazione dei costi occorrenti per l'acquisto e l'accettazione concorde di entrambi i genitori;
7)Dal primo ottobre 2025 (01.10.2025) la signora si impegna a Parte_2 pagare la somma di € 481,50 ossia il 50% della rata del mutuo stipulato con
Banco BPM e del finanziamento stipulato con Agos Ducato S.p.a. in occasione dell'acquisto e della ristrutturazione della casa familiare posta in Larciano, via
G. Giusti n° 31, nonché € 40,00 mensili quale quota parte della polizza assicurativa dell'immobile;
8) Le spese delle utenze domestiche dal primo ottobre (01.10.2025) (acqua, luce, gas, telefono-connessione internet e smaltimento rifiuti) saranno pagate dai signori e nella misura del 50%. Tuttavia qualora il signor Pt_1 Pt_2
decidesse di trasferirsi altrove e di lasciare la casa familiare di Pt_1
Larciano, via G. Giusti n° 31, la signora provvederà a Parte_2 cambiare le intestazioni delle forniture di luce, acqua, gas, telefono -connessione internet e smaltimento rifiuti a proprio nome provvedendo al pagamento nella misura del 100%;
9) Il signor e la signora si impegnano Parte_1 Parte_2 reciprocamente a non presentare eventuali partners ai figli fino a quando non si tratti di relazione stabile. Si impegnano altresì a non far frequentare la casa di
Larciano via G. Giusti n. 31 ad eventuali e futuri partners essendo l'immobile di proprietà di entrambi nella misura del 50% e vantando sullo stesso pari diritto”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti e acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
4 a) dispone che l'affidamento e il mantenimento dei figli minori Persona_1
(nato il [...]) e (nata il [...]) siano regolati Persona_2 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti, indicate nel ricorso introduttivo e trascritte in motivazione;
b) nulla sulle spese di lite.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1061/2025 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, su ricorso depositato in data 28 maggio 2025, congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il 9 giugno Parte_1 C.F._1
1974, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocata Giuseppina Marrandino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Larciano (PT), via Matteotti n. 112/C, giusta procura in atti e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20 agosto 1975, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Sarro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Oliveto Citra (SA), piazza Garibaldi n. 20, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 28 maggio 2025, i signori Pt_1
e hanno chiesto l'adozione di provvedimenti
[...] Parte_2 concernenti l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori Persona_1
, nati rispettivamente il 26 giugno 2008 e il 23 gennaio 2018 dalla Persona_2 loro relazione more uxorio, in conformità alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) affidamento congiunto dei figli entrambi minorenni con domicilio prevalente presso la madre in Larciano, via G. Giusti n° 31, o in altro luogo ove la madre riterrà di trasferirsi, sempre previo accordo col padre;
2) responsabilità genitoriale esercitata congiuntamente da entrambi i genitori in ordine alle decisioni di straordinaria amministrazione e comunque di maggiore interesse dei figli con riguardo all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata dai genitori disgiuntamente;
3) diritto del padre di esercitare il diritto di visita della figlia Parte_1
con seguente modalità: Per_2
- il padre potrà vedere e tenere con sé due giorni infrasettimanali, indicati Per_2 sin d'ora nella giornata del lunedì e del giovedì dall'uscita da scuola, con diritto di pernotto presso il padre, con l'impegno dello stesso di portarla a scuola la mattina successiva al pernotto, nonché, per settimane alterne, nel fine settimana da intendersi dal venerdì pomeriggio prelevandola all'uscita della scuola e riportandola presso la madre la domenica sera entro le ore 21,00.
- Il padre potrà tenere con sè la figlia anche nelle vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi di volta in volta tra i genitori e possibilmente entro il 30 giugno di ogni anno.
- Per le festività natalizie i genitori trascorreranno ad anni alterni con la bambina le giornate del 24.12, 25.12, 31.12, 01.01, alternando - salvo diversi accordi- il pranzo e/o la cena per il giorno dell'Epifania.
Anche per le festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, i genitori ad anni alterni trascorreranno con la bambina l'una o l'altra festività. Tale
2 regolamentazione dovrà avvenire sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche della minore e degli impegni lavorativi dei genitori.
- Saranno comunque salvi diversi accordi tra i genitori che tengano conto degli interessi della figlia oltre che degli impegni ludico sportivi della medesima.
- Vista l'età del figlio (ad oggi diciassettenne) sarà quest'ultimo a gestire Per_1 il rapporto di visita con il padre in piena autonomia ed in base agli impegni sia scolastici che ludico sportivi del minore che alle esigenze lavorative del signor
. Parte_1
4) La casa familiare posta a Larciano in via G. Giusti n.31 - di proprietà di entrambi nella misura del 50% - posta su 2 livelli, completamente arredata continuerà ad essere abitata quanto al piano terra rialzato dalla signora Pt_2
e dai figli, mentre il piano mansardato anch'esso completamente accessoriato- sarà occupato dal signor che provvederà a propria cura e spese Parte_1 entro un anno dalla data di omologa del presente ricorso ad eseguire tutti i lavori necessari per rendere indipendente ed autonomo l'ingresso al piano mansardato da lui occupato, con espresso impegno a far sì che il piano primo rialzato occupato dalla signora e dai figli, non sia a lui accessibile Parte_2 liberamente e non sia direttamente collegato ( aperto) al piano mansardato da lui occupato;
5)Il signor no alla data del 30 Settembre 2025 pagherà l'intero importo Parte_3 della rata del mutuo, del finanziamento, della polizza assicurativa della casa e delle utenze domestiche della casa familiare, oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli;
6) Dal primo ottobre 2025 (01.10.2025) il signor verserà alla signora Pt_1
quale contributo al mantenimento dei figli la somma di € 350,00 per Pt_2 ciascun figlio, ossia € 700,00 per entrambi oltre al 50% delle spese straordinarie.
I signori e resi edotti della vigenza del Parte_1 Parte_2
Protocollo di Intesa n. 274/2018 Tribunale di Pistoia / Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pistoia del 1 ottobre 2018 si discostano dallo stesso e concordano che le spese relative alle rette mensili e all'abbigliamento dei figli, queste ultime siano esse relative e connesse all'esecuzione delle attività ludico-sportive dei figli, sia quelle occorrenti per il vestiario - abbigliamento invernale ed estivo sarà
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e sempre previa
3 comunicazione dei costi occorrenti per l'acquisto e l'accettazione concorde di entrambi i genitori;
7)Dal primo ottobre 2025 (01.10.2025) la signora si impegna a Parte_2 pagare la somma di € 481,50 ossia il 50% della rata del mutuo stipulato con
Banco BPM e del finanziamento stipulato con Agos Ducato S.p.a. in occasione dell'acquisto e della ristrutturazione della casa familiare posta in Larciano, via
G. Giusti n° 31, nonché € 40,00 mensili quale quota parte della polizza assicurativa dell'immobile;
8) Le spese delle utenze domestiche dal primo ottobre (01.10.2025) (acqua, luce, gas, telefono-connessione internet e smaltimento rifiuti) saranno pagate dai signori e nella misura del 50%. Tuttavia qualora il signor Pt_1 Pt_2
decidesse di trasferirsi altrove e di lasciare la casa familiare di Pt_1
Larciano, via G. Giusti n° 31, la signora provvederà a Parte_2 cambiare le intestazioni delle forniture di luce, acqua, gas, telefono -connessione internet e smaltimento rifiuti a proprio nome provvedendo al pagamento nella misura del 100%;
9) Il signor e la signora si impegnano Parte_1 Parte_2 reciprocamente a non presentare eventuali partners ai figli fino a quando non si tratti di relazione stabile. Si impegnano altresì a non far frequentare la casa di
Larciano via G. Giusti n. 31 ad eventuali e futuri partners essendo l'immobile di proprietà di entrambi nella misura del 50% e vantando sullo stesso pari diritto”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti e acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
4 a) dispone che l'affidamento e il mantenimento dei figli minori Persona_1
(nato il [...]) e (nata il [...]) siano regolati Persona_2 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti, indicate nel ricorso introduttivo e trascritte in motivazione;
b) nulla sulle spese di lite.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
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