Articolo 11 della Legge 12 giugno 1973, n. 349
Articolo 10Articolo 12
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30 luglio 1973
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1 gennaio 1994
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1 luglio 2020
Art. 11. (Sanzioni disciplinari e pecuniarie)

Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all'entita' delle infrazioni stesse.
((Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico.)) .
Entrata in vigore il 1 luglio 2020
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