Versione
30 luglio 1973
30 luglio 1973
>
Versione
1 gennaio 1994
1 gennaio 1994
>
Versione
1 luglio 2020
1 luglio 2020
Art. 11. (Sanzioni disciplinari e pecuniarie)
Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all'entita' delle infrazioni stesse.
((Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico.)) .
Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all'entita' delle infrazioni stesse.
((Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico.)) .
Commentari • 4
- 1. Modifica di disposizioni legislativehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. L'art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'art. 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro dell'economia e delle finanze. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 16/06/2021, n. 17078Provvedimento: […] FE RA aveva dedotto (...) che la violazione dell'art. 9 L. 349/1973 contestata al ricorrente, non espressamente sanzionata dalla legge notarile ma dall'art. 11 L. 349/1973, poteva rientrare soltanto nelle fattispecie di cui all'art. 136 della legge notarile": così ricorso, pagg. 19 - 20) e con il secondo motivo di reclamo ("col secondo motivo di reclamo il dr. […]Leggi di più...
- concorso materiale omogeneo·
- responsabilità disciplinare notai·
- dignità e reputazione notaio·
- art. 158 quinquies legge notarile·
- giudicato disciplinare·
- contributo unificato·
- ricusazione giudice·
- art. 147 legge notarile·
- principio di legalità·
- onere della prova