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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2759/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM CH Presidente dott.ssa CL OM Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2759 /2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Anna Maria Petrucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Pontida n. 7
Bergamo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 10.12.1979 trascritto/iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1094, Serie -, Parte I;
ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_2 data 10.12.1979 con che dalla unione nascevano (18.04.1989), maggiorenne CP_1 Persona_1 ed economicamente autosufficiente;
che la coppia si separava consensualmente alle condizioni omologate in data 16.2.2010 dal Tribunale di Monza;
che la comunione materiale e spirituale non si ricostituiva;
di essere titolare di pensione ed economicamente autosufficiente;
concludeva domandando la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Alla udienza del 30.10.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente;
il legale della ricorrente dichiarava che la propria assistita non sta bene e non può venire in udienza come da certificato medico che esibisce con riserva di produrre in PCT
La signora vive a Sant'Omobono (BG) vive da sola e per andare anche solo a Bergamo deve pagare qualcuno, prende una pensione di euro 730 euro mensili, e vive in locazione con canone mensile di euro 400 circa. Del marito la signora non sa più nulla, a parte il nuovo indirizzo dove è stata effettuata la notifica.
Insiste nel ricorso, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione.
In subordine che venga fissata udienza da remoto.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-Nessuna altra domanda è stata avanzata e dunque alcuna altra statuizione deve essere assunta.
-non è necessario ridisporre la comparizione personale delle parti, giacchè la ricorrente per età (anni 72) e condizione sanitaria (cfr. certificato medico depositato alla udienza del 30.10.2025) non pare in grado di partecipare personalmente all'incombente, né tale partecipazione è necessitata dalle domande proposte in giudizio. pagina 2 di 3 -Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.2759/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
29/09/1953 e nato a [...] il [...] , che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 10.12.1989 a Milano (atto n. 1094 parte 1 registro atti di matrimonio del Comune di
Milano);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898;
3.dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 30.10.2025
Il Presidente
RM CH
Il Giudice est.
CL OM
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM CH Presidente dott.ssa CL OM Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2759 /2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Anna Maria Petrucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Pontida n. 7
Bergamo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 10.12.1979 trascritto/iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1094, Serie -, Parte I;
ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_2 data 10.12.1979 con che dalla unione nascevano (18.04.1989), maggiorenne CP_1 Persona_1 ed economicamente autosufficiente;
che la coppia si separava consensualmente alle condizioni omologate in data 16.2.2010 dal Tribunale di Monza;
che la comunione materiale e spirituale non si ricostituiva;
di essere titolare di pensione ed economicamente autosufficiente;
concludeva domandando la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Alla udienza del 30.10.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente;
il legale della ricorrente dichiarava che la propria assistita non sta bene e non può venire in udienza come da certificato medico che esibisce con riserva di produrre in PCT
La signora vive a Sant'Omobono (BG) vive da sola e per andare anche solo a Bergamo deve pagare qualcuno, prende una pensione di euro 730 euro mensili, e vive in locazione con canone mensile di euro 400 circa. Del marito la signora non sa più nulla, a parte il nuovo indirizzo dove è stata effettuata la notifica.
Insiste nel ricorso, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione.
In subordine che venga fissata udienza da remoto.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-Nessuna altra domanda è stata avanzata e dunque alcuna altra statuizione deve essere assunta.
-non è necessario ridisporre la comparizione personale delle parti, giacchè la ricorrente per età (anni 72) e condizione sanitaria (cfr. certificato medico depositato alla udienza del 30.10.2025) non pare in grado di partecipare personalmente all'incombente, né tale partecipazione è necessitata dalle domande proposte in giudizio. pagina 2 di 3 -Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.2759/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
29/09/1953 e nato a [...] il [...] , che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 10.12.1989 a Milano (atto n. 1094 parte 1 registro atti di matrimonio del Comune di
Milano);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898;
3.dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 30.10.2025
Il Presidente
RM CH
Il Giudice est.
CL OM
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