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Articolo 8 della Legge 21 gennaio 1949, n. 8
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Articolo 7
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Legge 21 gennaio 1949, n. 8
Articolo 8 della Legge 21 gennaio 1949, n. 8
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15 febbraio 1949
Art. 8.
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1949.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1949
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