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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/10/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, dott.ssa Ippolita Laudati, ha pronunziato all'udienza del 2.10.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3249 del ruolo generale del Lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
1) nata a [...] l'[...]; Parte_1
2) , nata a [...] il [...]; Controparte_1
3) , nata a [...] il [...]; CP_2
4) , nato a [...] il [...]; CP_3
5) , nata a [...] l'[...]; Controparte_4
6) nato a [...] il [...]; Controparte_5
7) nata a [...] il [...]; CP_6
8) nata a [...] l'[...]; Parte_2
1 tutti unitamente rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Galotto e Antonio
Costabile ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roccapiemonte
(SA), alla Via Biagio Franco snc – Parco Belfiore;
Ricorrenti
E
, in persona del Direttore Controparte_7
Generale e legale rappresentante p.t.,
Contumace
Resistente
OGGETTO: retribuzione nel periodo feriale Comparto ANità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.05.2025, i ricorrenti, premesso di essere lavoratori subordinati a tempo indeterminato dell'Azienda convenuta, impiegati presso il
P.O. “Maria SS. Addolorata” di Eboli (SA), nonché presso il Distretto ANitario
“ ” di Eboli (SA), in diverse Unità Operative (Pronto Controparte_8
Soccorso, Medicina e Chirurgia, Radiologia, Ortopedia e Traumatologia e
Urologia), con le rispettive qualifiche di Collaboratore Professionale ANitario
(CPS) – Infermiere, Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione,
Tecnico ANitario di Radiologia Medica e Operatore Socio ANitario (OSS),
esponevano:
2 - che nel corso della loro attività lavorativa avevano sempre osservato turni rotativi nell'arco di 24 ore (mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo), sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi;
- che, tuttavia, durante il periodo feriale, l' non gli aveva mai corrisposto l'indennità giornaliera di turno, quella per particolari condizioni di lavoro (in particolare, di terapia intensiva e per malattie infettive) nonché quella denominata di pronto soccorso – dato evincibile dai cartellini marcatempo allegati;
- che la mancata corresponsione di tale parte della retribuzione era ingiustificata;
- che, infatti, l'art. 86, comma 3, CCNL Comparto ANità del 21.05.2018
prevede in favore del personale dei ruoli sanitario e tecnico, appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, un'indennità̀
giornaliera, pari a € 4,49, nonché un'indennità di turno, purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni;
- che la corresponsione della suddetta indennità è stata altresì confermata dal successivo e vigente CCNL Comparto ANità del 02.11.2022 all'art.106,
comma 2;
- che, con specifico riguardo al personale infermieristico, in base all'art. 86,
comma 6, del CCNL Comparto ANità del 21.05.2018, è prevista anche un'indennità per particolari condizioni di lavoro per ogni giornata di effettivo
3 servizio prestato nelle terapie intensive e nelle sale operatorie, nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi e nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti, del pari confermata dalla nuova contrattazione di settore all'art. 107, comma 2;
- che l'art. 107, comma 4, dell'attuale CCNL ha previsto, inoltre, un'ulteriore indennità, denominata di pronto soccorso, in favore del personale di tutte le aree e dei ruoli assegnati a tali servizi, da corrispondersi su base mensile e per dodici mensilità in ragione dell'effettiva presenza in servizio;
- che, quindi, il mancato riconoscimento delle suddette competenze accessorie da parte dell'azienda datrice si poneva in palese e stridente contrasto con i princìpi enunciati dalla Corte di Cassazione e, a livello sovranazionale, dalla
Corte di Giustizia Europea, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 della
Direttiva n. 88/2003/CE e dall'art. 31 n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, di guisa che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente a evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione;
- che, di conseguenza, essi avevano maturato il diritto a vedersi riconosciuta,
nei limiti della prescrizione quinquennale, la corresponsione delle seguenti somme, a titolo di indennità di turno giornaliera, ex art. 106, comma 2, nonché
4 a titolo di indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi, ex art. 107, comma
2 e a titolo di indennità di pronto soccorso, ex art. 107, comma 4, per ciascun giorno di ferie già maturato: - , € 1.049,00 per Indennità di Parte_1
presenza giornaliera (€ 4,49 x 87 Ferie da Aprile 2020 ad Aprile 2023 + € 2,07
x 18 Ferie Da Maggio 2023 a Dicembre 2023), più Indennità di disagio (€ 4,13
x 87 Ferie da Aprile 2020 ad Aprile 2023 + € 5 x 18 Ferie Da Maggio 2023 a
Dicembre 2023), più Indennità di Pronto Soccorso (€ 3,07 x 56 Ferie da
Gennaio 2022 a Dicembre 2023); - , € 1.049,00 per Controparte_1
Indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 87 Ferie da Aprile 2020 ad Aprile
2023 + € 2,07 x 18 Ferie Da Maggio 2023 a Dicembre 2023), più Indennità di disagio (€ 4,13 x 87 Ferie da Aprile 2020 ad Aprile 2023 + € 5 x 18 Ferie Da
Maggio 2023 a Dicembre 2023), più Indennità di Pronto Soccorso (€ 3,07 x 56
Ferie da Gennaio 2022 a Dicembre 2023); - NF , € 217,00 per CP_2
Indennità di presenza giornaliera (€ 2,07 x 105 Ferie da Aprile 2020 a Dicembre
2023); € 653,00 per Indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x CP_3
61 Ferie da Febbraio 2021 ad Aprile 2023 + € 2,07 x 18 Ferie da Maggio 2023
a Dicembre 2023), più Indennità di disagio (€ 4,13 x 61 Ferie da Febbraio 2021
Ferie da Gennaio 2022 ad Aprile 2023 + € 5 x 18 Ferie da Maggio 2023 a
Dicembre 2023); - € 428,00 per Indennità di presenza Controparte_4
giornaliera (€ 4,49 x 87 Ferie da Aprile 2020 ad Aprile 2023 + € 2,07 x 18 Ferie
da Maggio 2023 a Dicembre 2023); - € 428,00 per Indennità Controparte_5
di presenza giornaliera (€ 4,49 x 87 Ferie da Aprile 2020 ad Aprile 2023 + €
5 2,07 x 18 Ferie da Maggio 2023 a Dicembre 2023); - € 667,00 CP_6
per Indennità di presenza giornaliera (€ 2,07 x 105 Ferie da Aprile 2020 a
Dicembre 2023), più Indennità di disagio (€ 4,13 x 87 Ferie da Aprile 2020 ad
Aprile 2023 + € 5 x 18 Ferie da Maggio 2023 a Dicembre 2023); e - Parte_2
€ 217,00 per Indennità di presenza giornaliera (€ 2,07 x 105 Ferie da
[...]
Aprile 2020 a Dicembre 2023);
- che vani si erano resi i tentativi di risoluzione bonaria della controversia, per cui si era reso indispensabile adire l'autorità giudiziaria.
Tanto premesso i ricorrenti adivano il giudice del Lavoro del Tribunale di
Salerno, chiedendo che fosse accertato e dichiarato, in loro favore e per ciascun giorno di ferie maturato a far tempo dall'1.04.2020 al 31.12.2023, il diritto di ottenere l'indennità di turno giornaliera, ex art. 86, comma 3, CCNL
Comparto ANità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL Comparto
ANità del 02.11.2022, l'indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d.
indennità di terapia intensiva), ex art. 86, comma 6, CCNL Comparto ANità
del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, CCNL Comparto ANità del
02.11.2022, nonché l'indennità di pronto soccorso, ex art. 107, comma 4,
CCNL Comparto ANità del 02.11.2022 e, per l'effetto, che l' Controparte_7
, in persona del legale rappresentante p.t., fosse condannata
[...]
al pagamento, nei loro confronti, delle correlate differenze retributive maturate,
determinate come segue: , € 1.049,00; Parte_1 CP_1
, € 1.049,00; NF , € 217,00; , € 653,00; Di
[...] CP_2 CP_3
6 SC , € 428,00; , € 428,00; , € CP_4 Controparte_5 CP_6
667,00 e , € 217,00; ovvero che l' osse condannata al Parte_2
pagamento della somma maggiore o minore determinata in corso di causa. Il
tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Con provvedimento reso in data 30.05.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Sebbene ritualmente citata, l non si costituiva in giudizio, CP_9
determinando in tal modo il suo stato contumaciale.
Indi, all'udienza del 2.10.2025, ricevute le sole note di trattazione a firma dei procuratori di parte ricorrente, il giudice, subentrato nella trattazione del presente procedimento in sostituzione del dott. Romano Gibboni in forza del
Decreto n. 183/2025 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno, decideva la controversia, della cui motivazione dava comunicazione telematica alle parti entro il termine codicistico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da
[...]
, , , , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , e , con il ricorso
[...] Controparte_5 CP_6 Parte_2
introduttivo del giudizio.
7 E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271;
Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, con le note di trattazione scritta, trasmesse telematicamente in data 29.08.2025, il procuratore dei ricorrenti ha evidenziato che ai suoi assistiti, nelle more del giudizio, è stato corrisposto dall'
[...]
quanto dovuto a titolo di indennità giornaliera di turno, Controparte_10
indennità per particolari condizioni di lavoro e indennità di pronto soccorso,
durante il periodo feriale, con riguardo all'arco temporale rivendicato. 8 È di tutta evidenza, quindi, che è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Per le ragioni esposte, deve perciò dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dai lavoratori in questione, con il ricorso depositato il 23.05.2025.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese processuali, occorre fare applicazione del c.d. principio di soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez.
II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Invero, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non
è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà,
comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di
9 accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione, purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (Cass civ. sez.
II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria,
né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purché ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
vi siano ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
La configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata
10 materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE
eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, al fine di stabilire il riparto delle spese giudiziali, deve tenersi conto tanto del recente orientamento consolidatosi in seno alla Corte regolatrice sulla questione di diritto trattata, quanto del comportamento processuale serbato dalla parte convenuta, che non si è
costtituita ed ha provveduto alla corresponsione della somma dovuta ai ricorrenti solo in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale.
Sulla scorta di tali argomentazioni, le spese del giudizio devono essere poste carico dell' e liquidate con attribuzione nel minimo tariffario ex DM CP_9
147/22 anche in considerazione della serialità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3249 del ruolo generale del Lavoro
dell'anno 2025 promosso da , , Parte_1 Controparte_1
, , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e nei confronti dell'
[...] Parte_2 Controparte_7
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata con il ricorso del 23.05.2025;
2) condanna l , in persona del legale Controparte_7
rappresentante p.t., al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.313,00 oltre Euro 49,00 per il C.U., rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Salerno, 02.10.2025
Il Giudice del lavoro.
Dott.ssa Ippolita Laudati
12