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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/11/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11031/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 11031/2022, promossa da
, nato a [...] S.Giovanni (PC), il 1° dicembre 1970 (cod. fisc. Parte_1
) e residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Prof. Daniele Granara ed elettivamente domiciliato in Genova, via Bartolomeo Bosco n.
31/4, come da mandato in atti
– Attore – contro
Condominio F di via Della Chiusa 111 in Sestri Levante, c.f. nella persona P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Busi ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del difensore sito in Genova Via De Amicis 6/7, giusta procura in atti
– Convenuto –
e contro nata ad [...] il [...], ivi residente in [...]Controparte_1
n. 26, c.f. , elettivamente domiciliata in Genova, Galleria Mazzini 5/10 presso C.F._2
e nello studio dell'Avv. Michele Camboni che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
– Convenuta – nonché contro
(P.IVA. ), corrente in Bologna, Via Stalingrado Controparte_2 P.IVA_2
45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. assistita e difesa dall'Avv. Controparte_3
RI CE , con studio in Genova, 16121, Via XX Settembre 8/7, presso la quale elegge domicilio giusta procura speciale in atti
1 – Terza chiamata –
e contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. , con CP_4 P.IVA_3 CP_5 sede in 38122 Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed elettivamente domiciliata c/o in Milano, alla via Fabio Filzi n. 2, rappresentata e difesa, tanto CP_6 Controparte_7 congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Andrea Girardi del Foro di Trento, e
CO LI del Foro di Milano in forza della procura alle liti in atti
– Terza chiamata
OGGETTO: Risarcimento extracontrattuale
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso,
1) accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_8
in persona dell'Amministratore in carica, e della signora in solido tra loro
[...] Controparte_9
o come meglio, ovvero ex art. 2051 c.c., per i fatti di cui alla narrativa del presente atto e conseguentemente,
2) dichiarare tenuti e condannare il , in Controparte_8 persona dell'Amministratore in carica, e la signora in solido tra loro o come Controparte_9 meglio, ovvero ex art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal signor
[...]
per le motivazioni esposte in narrativa, da quantificarsi nella misura € 13.373,09 o nella Pt_1 diversa somma che dovesse venire accertata in corso di causa, previa CTU tecnico descrittiva, oltre ed interessi;
3) accertare la causa del danno e porre a carico di chi dei convenuti dovesse risultare essere tenuto alla manutenzione del pozzetto e delle parti di impianto di convogliamento delle acque reflue ammalorate alla riparazione dello stesso, descrivendo i lavori da eseguire a regola d'arte;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza di una servitù di scarico a vantaggio del
[...]
, in persona dell'Amministratore in carica e/o della signora Controparte_8
e, conseguentemente, Controparte_9
5) dichiarare tenuti e condannare il , in Controparte_8 persona dell'Amministratore in carica, e la signora in solido tra loro o come Controparte_9 meglio, alla demolizione della struttura precariamente inserita nel box dell'esponente ed al risarcimento dei danni dallo stesso patiti e patiendi, nella misura che , verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
6) con vittoria di spese e con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio".
2 Conclusioni del convenuto CP_8
. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
-in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
e quindi respingere le domande avanzate nei suoi confronti da Controparte_10
Parte_1
-nel merito respingere tutte le domande proposte dall'attore nei confronti del Parte_1
in in quanto inammissibili, infondate in fatto Controparte_10 CP_8
e in diritto e comunque non provate.
In via subordinata, qualora fossero accolte -in tutto o in parte- le domande proposte dall'attore nei confronti del in , voglia Parte_1 Controparte_10 CP_8
l'Ill.mo Tribunale dichiarare tenuta e come tale condannare la -in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore- con sede legale in Bologna Via Stalingrado 45, C.F. e
P.IVA , a manlevare, garantire e comunque tenere indenne lo stesso P.IVA_2 [...]
in da ogni conseguente effetto pregiudizievole e, pertanto, a Controparte_10 CP_8 pagare allo stesso la somma che il in Parte_1 Controparte_10 CP_8 fosse eventualmente dichiarato tenuto a corrispondergli ovvero a rifondere allo stesso
[...]
in ogni spesa, onere, costo e pregiudizio dallo Controparte_10 CP_8 stesso subito e subendo in esito all'accoglimento –totale o parziale- delle domande attrici, nonché - anche qualora le domande attrici non venissero accolte- a rifondere al medesimo
[...]
le spese di lite dallo stesso sostenute per resistere nel presente Controparte_10 giudizio.
In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie 15% e accessori di Legge".
Conclusioni convenuta CP_1 piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria meglio vista,
-in via preliminare, accertare e dichiarare in capo alla sig.ra la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio rispetto alle domande formulate dal sig. e, per l'effetto, respingere ogni domanda avversaria;
Parte_1
-nel merito, respingere ogni domanda avanzata nei confronti della sig.ra poiché Controparte_1 improcedibile, infondata e non provata, mandando esente l'esponente da ogni pretesa ex adverso avanzata;
-in via subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui le domande avverse dovessero trovare accoglimento:
A) ridurre le pretese risarcitorie ex adverso avanzate nei limiti di quanto provato e dovuto;
3 B) condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e garantire CP_4 da ogni eventuale somma che la stessa fosse condannata a pagare, disponendo il Controparte_1 pagamento diretto a carico dell'istituto assicuratore, in favore del preteso danneggiato, ex art. 1917,
II c. c.c.;
C) Vinte le spese di lite e di eventuale consulenza tecnica d'ufficio e di parte.
Conclusioni CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le pronunce, anche istruttorie, tutte meglio viste, per i motivi in atti:
In via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e, CP_10 pertanto, respingere la domanda attorea nei confronti dello stesso, nonché la conseguente domanda di manleva formulata dal nei confronti di CP_10 CP_2
In via principale, nel merito: Respingere integralmente la domanda attorea in quanto infondata e non provata sia nell'an che nel quantum e, conseguentemente, rigettare anche la domanda di manleva formulata dal convenuto-chiamante nei confronti di CP_10 CP_2
In subordine: Qualora denegatamente venisse ritenuta operante la garanzia assicurativa e riconosciuta in capo al convenuto una qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro, CP_10 limitare il risarcimento a quanto emergerà dalla CTU tecnica di cui si chiede fin d'ora, in via istruttoria, l'ammissione. In ogni caso il risarcimento in manleva dovrà essere contenuto entro i limiti del massimale di polizza e con applicazione di scoperti e franchigie (pari ad € 250) e non potrà riguardare i “danni indiretti”, né i danni cagionati o aggravati dai comportamenti tenuti dall'attore;
In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Con riserva per l'esponente di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e provare con tutti i mezzi istruttori previsti dalla legge, anche per testi in prova diretta e contraria, previa la concessione di termini per la formulazione di appositi capitoli.
Conclusioni CP_4
Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
- in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande versate in causa da qualunque parte processuale contro l'Assicurato e per l'effetto rigettarle, con ogni conseguente statuizione;
- in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità colposa dell' , dichiarare la Compagnia tenuta a Parte_2 CP_4 manlevare e garantire l' medesimo nei limiti di polizza, delle condizioni generali e Parte_2 particolari di assicurazione, nonché nei limiti di quanto previsto dall'art. 1910 cod. civ., così come dedotti in narrativa e con ogni conseguente statuizione;
4 - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2022, quale proprietario del box n. Parte_1
S1/163 sito nel complesso condominiale di in , conveniva in Controparte_10 CP_8 giudizio il in e lamentando Controparte_10 CP_8 Controparte_1 infiltrazioni d'acqua dal soffitto del proprio box, provenienti dal soprastante giardino di proprietà
e chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni (quantificati in € CP_1
13.373,09), nonché all'eliminazione della causa delle infiltrazioni e all'accertamento dell'inesistenza di servitù di scarico.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 31.03.2023 si costituiva il Controparte_10
in , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva,
[...] CP_8 deducendo che il pozzetto da cui provenivano le infiltrazioni insisteva su area privata di CP_1
chiedeva in via subordinata la manleva da parte della propria assicurazione
[...] CP_2
3. Con comparsa di costituzione depositata il 05.04.2023 si costituiva eccependo il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e l'improcedibilità per mancata negoziazione assistita;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda e,in subordine, la manleva dalla propria assicurazione CP_4
4. Autorizzate le chiamate delle assicurazioni di parti convenute, si costituivano con CP_2 comparsa di costituzione depositata il 28.06.2023 e , con comparsa di costituzione depositata il CP_4
21.07.2023. Entrambe le assicurazioni contestavano la domanda di garanzia, sostenendo la non operatività delle polizze per esclusione contrattuale dei danni da stillicidio e difetti costruttivi e eccepivano la mancata responsabilità dei propri assicurati.
5. Dopo l'escussione dei testi ammessi veniva espletata CTU a cura dell'ing. che Persona_1 depositava relazione in data 12 maggio 2025.
6. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 luglio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Innanzitutto, è necessario rilevare che la fattura n. 35/2021, indicata tra le produzioni allegate all'atto di citazione (depositato in data 09.12.2022) ma depositata in data 12.11.2024, oltre il termine previsto dall'art. 183, comma 6, c.p.c., è da considerarsi inammissibile ai fini probatori, in quanto depositata tardivamente.
5 In conformità ai principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2023, n. 28403) il mero inserimento di un atto nell'elenco della documentazione depositata, non ha alcun valore in assenza dei documenti indicati nel fascicolo informatico.
2. Sulla eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita
2.1. L'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata.
2.2. Dalla documentazione in atti risulta che parte attrice ha esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale prodotto, sicché la condizione di procedibilità risulta adempiuta.
2.3. Le norme che sanzionano il mancato avvio dei diversi procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, laddove interpretate sistematicamente e non in via meramente letterale, non si pongono la finalità di eliminare i processi mediante decisioni in rito, ma quella, ben diversa, di sanzionare con l'improcedibilità quelli in cui non siano state compiute tutte le attività possibili per evitare la extrema ratio giudiziale.
2.4. Il fatto, quindi, che l'attore abbia avviato la procedura di mediazione in luogo della negoziazione assistita non incide negativamente in ordine al soddisfacimento della condizione di procedibilità
3. Sull'eccezione di mancata legittimazione passiva del convenuto CP_10
3.1. L'eccezione del è fondata. CP_10
3.2. Alla luce delle indagini peritali espletate dal ctu ing. e racchiuse nella Persona_2 perizia 12.05.2025, che l'odierno giudicante condivide nelle premesse e nelle risultanze, emerge che
3.2.1. la causa delle percolazioni di acqua nel box deriva esclusivamente dalla mancata tenuta del pozzetto n.3 con relativo scarico che non è stato eseguito a regola d'arte e tantomeno riparato efficacemente
3.2.2. il pozzetto n.3 da cui hanno origine le infiltrazioni è ubicato nel giardino di proprietà esclusiva e serve unicamente al drenaggio e allo smaltimento dell'acqua CP_1 impregnante la coltre di terreno,
3.2.3. il pozzetto n.3 è “ad esclusivo servizio del giardino quale bene pertinenziale CP_1 dell'alloggio, non riconducibile a proprietà condominiale.”
3.3. Ne consegue che il pozzetto non rientra tra le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. e il convenuto, essendo tenuto alla custodia ed alla manutenzione unicamente delle CP_8 parti e degli impianti comuni dell'edificio, non è responsabile dei danni cagionati dal pozzetto, neanche ai sensi dell'art.2051 c.c..
6 3.4. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, postula la sussistenza di un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. In tal senso, il condominio di un edificio può intendersi custode dei beni e dei servizi comuni, e perciò obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le parti comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini. Viceversa, il singolo condomino non può pretendere di affermare la responsabilità del , a norma dell'art. 2051 c.c., per il CP_8 risarcimento dei danni sofferti a causa del cattivo funzionamento di tubazioni di scarico delle acque destinate a servizio esclusivo di proprietà individuali. L'eliminazione delle caratteristiche di una cosa, che rendono questa atta a produrre danno, deve essere chiesta nei confronti del proprietario- possessore della cosa stessa, la cui responsabilità è presunta a norma dell'art. 2051 c.c.
3.5. La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone che la cosa sia “sottoposta al potere di controllo e di vigilanza del custode”. Non potendo il esercitare tale potere su CP_10 un bene privato e pertinenziale, difetta la sua legittimazione passiva.
4. Sulla posizione di e sulla domanda di manleva del Controparte_2 CP_11
Il ha chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice
[...] CP_10 [...]
chiedendo di essere manlevato e tenuto indenne da ogni conseguenza Controparte_2 economica derivante da una eventuale condanna risarcitoria nei confronti dell'attore, in forza della polizza globale fabbricati stipulata per la copertura della responsabilità civile verso terzi.
4.2. La responsabilità del per i danni lamentati da parte attrice è stata esclusa poiché CP_10
— come accertato dalla CTU dell'ing. — il pozzetto n. 3 da cui hanno avuto origine Per_1 le infiltrazioni non appartiene alle parti comuni dell'edificio, ma è bene pertinenziale del giardino destinato al drenaggio del relativo terreno e non al servizio del CP_1
. CP_8
4.3. Venendo meno la responsabilità principale, non può operare la garanzia assicurativa, che ha natura accessoria e presuppone un'obbligazione del condominio nei confronti del danneggiato.
5. Sulla eccezione di mancanza di legittimazione passiva della convenuta CP_1
5.1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da non può Controparte_1 essere accolta.
7 5.2. eccepisce che, un mese prima della notifica dell'atto di citazione, alienava Controparte_1
l'immobile di al sig. , con atto del 21/10/2022, a rogito Avv. CP_8 Persona_3
ER CA
5.3. È pacifico che la convenuta era proprietaria del giardino sovrastante e del pozzetto al momento in cui si verificarono le infiltrazioni (anno 2020), mentre la successiva vendita dell'immobile si è perfezionata soltanto nell'ottobre 2022, successivamente all'insorgere del danno.
5.4. In base al principio generale della responsabilità per fatto proprio e per le cose in custodia
(artt. 2043 e 2051 c.c.), la titolarità del bene al momento del verificarsi dell'evento dannoso comporta la legittimazione passiva del proprietario, il quale risponde delle conseguenze dannose imputabili alla cosa o al suo stato di manutenzione.
5.5. Ne consegue che la sig.ra è legittimata passivamente rispetto alla domanda Controparte_1 risarcitoria proposta dall'attore, a nulla rilevando la successiva alienazione dell'immobile, che non vale a escludere la sua responsabilità per gli eventi dannosi verificatisi in epoca anteriore.
6. Sulla responsabilità della convenuta Controparte_1
6.1. era, all'epoca dei fatti, proprietaria esclusiva e custode del giardino pensile Controparte_1 soprastante il box attoreo, nel quale è collocato il pozzetto n. 3, individuato dalla consulenza tecnica d'ufficio quale origine delle infiltrazioni.
6.2. La CTU ha accertato in modo chiaro che
6.2.1. il danno lamentato dall'attore è stato causato da: “mancata tenuta del pozzetto n. 3 e dall'inefficace riparazione successiva, senza concorso di ulteriori cause.”
6.2.2. che il pozzetto n. 3 è “ad esclusivo servizio del giardino quale bene CP_1 pertinenziale dell'alloggio e non riconducibile a proprietà condominiale” (CTU, pag.
22), “servendo per il drenaggio e lo smaltimento dell'acqua impregnante la coltre di terreno” (CTU, pagg. 15–16).
6.3. Ne consegue che la custodia materiale e giuridica del manufatto — e quindi il correlato dovere di vigilanza e manutenzione — incombeva esclusivamente sulla convenuta
CP_1
6.4. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La giurisprudenza consolidata chiarisce che
6.4.1. tale responsabilità ha natura oggettiva e si fonda sul rapporto di custodia, ossia sul potere effettivo di controllo e governo del bene, indipendentemente dalla colpa (Cass. civ., Sez. Unite n. 20943/2022, Cass. Civ. n. 16625/2019)
8 6.4.2. Il proprietario di un bene risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. anche dei danni cagionati dalla cosa oggetto di custodia che abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo ((ex multis Cass. civ., n. 26533/2017)
6.4.3. L'unica causa di esonero è la prova del caso fortuito, che può consistere in un evento imprevedibile e inevitabile estraneo alla sfera di vigilanza del custode.
6.5. Nel caso di specie, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare Controparte_1
l'esistenza di un fatto fortuito o di una causa estranea alla propria sfera di controllo. Al contrario, la CTU ha accertato che il pozzetto presentava difetti costruttivi e manutentivi evidenti, e che le riparazioni effettuate erano “inefficaci e non conformi alle regole dell'arte”.
6.6. Non rileva, ai fini dell'esclusione della responsabilità, che il pozzetto sia stato originariamente realizzato da terzi, poiché
6.6.1. esso è fisicamente collocato e accessibile solo dalla proprietà e non rientra CP_1 nella disponibilità gestionale del Condominio.
6.6.2. Il proprietario di un bene risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. anche dei danni cagionati dalla cosa oggetto di custodia che abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo (ex multis Cass. civ., n. 26533/2017)
6.7. È dunque evidente che il danno si è verificato per omessa vigilanza e manutenzione del manufatto da parte della proprietaria, che aveva il potere e l'onere di garantirne la tenuta.
6.8. Ne consegue che la responsabilità della convenuta è piena ed esclusiva, e che CP_1 nessun obbligo di vigilanza o manutenzione può essere imputato al o ad altri CP_10 soggetti. pertanto, deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti CP_1 dall'attore.
7. Sulla responsabilità dell'assicurazione CP_12
[...
. La chiamata in causa dalla propria assicurata ha eccepito la non CP_4 CP_1 operatività della garanzia per esclusione dei danni da stillicidio e per vizio costruttivo, chiedendo comunque, in via subordinata, di essere condannata nei limiti e alle condizioni di polizza.
7.2. Dalla documentazione prodotta risulta che la polizza “Habitas+” stipulata da copre CP_1 la responsabilità civile verso terzi per danni materiali accidentali derivanti da impianti, pozzetti e condotte al servizio dell'abitazione assicurata.
7.3. La CTU ha accertato che le infiltrazioni derivano da difetto di esecuzione e mancata riparazione efficace del pozzetto n.3, evento accidentale e non riconducibile a vetustà o stillicidio da umidità. Pertanto, la fattispecie rientra tra i rischi garantiti.
9 7.4. Non sussistono, dunque, esclusioni contrattuali ostative all'operatività della garanzia, e CP_4 deve essere condannata a tenere indenne la propria assicurata nei limiti del
[...] CP_1 massimale e delle condizioni di polizza, per quanto da questa dovuto all'attore.
7.5. La chiamata in causa per manleva, deve tenere indenne Controparte_13
l'assicurata dalle somme che la stessa è tenuta a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di evento coperto dal contratto di assicurazione per responsabilità civile.
8. Sui danni risarcibili
8.1. La domanda di risarcimento relativo alle strutture danneggiate deve essere accolta
8.1.1. Il CTU ing. nella consulenza depositata il 12.05.2025, a seguito di Per_1 approfonditi accertamenti e con argomentazioni congruamente motivate, come tali perciò condivisibili, ha stimato in € 2.000,00 i costi necessari per il ripristino delle strutture danneggiate (intonaci, tinteggiature, soffitto del box).
8.1.2. e per lei la dovrà quindi essere condannata a pagamento, a CP_1 CP_4 favore di parte attrice, della somma di € 2.000,00 oltre iva.
8.2. La domanda di risarcimento per i beni mobili custoditi nel box deve invece essere rigettata, poiché l'attore non ha fornito prova della loro esistenza, del valore e del nesso causale col sinistro, né tramite documentazione né tramite prova orale. Le testimonianze acquisite non colmano tale lacuna probatoria. Il teste infatti, ha dichiarato di non avere visto la Tes_1 macchina danneggiata mentre il teste ha dichiarato di non avere visto danneggiati Tes_2 né i quadri né gli acquari.
9. Sulla domanda di demolizione della struttura precariamente inserita nel box dell'esponente
9.1. La domanda, volta a ottenere la demolizione della struttura precariamente inserita nel box, deve ritenersi assorbita e sostanzialmente soddisfatta dagli interventi di ripristino indicati dal
CTU, che comprendono la rimozione delle parti ammalorate e il rifacimento delle finiture del soffitto e delle pareti. Non risultano infatti, dalle verifiche peritali, opere aggiuntive o abusive da demolire, né strutture precarie ulteriori rispetto a quelle già oggetto del ripristino stimato in € 2.000,00. Pertanto, la specifica richiesta di demolizione è da dichiararsi assorbita, mentre resta accolta la domanda risarcitoria nei limiti del danno quantificato dal CTU.
10. Sulla domanda di accertamento dell'inesistenza di servitù di scarico
10.1. L'attore ha chiesto che venga accertata e dichiarare l'inesistenza di una servitù di scarico a vantaggio del in Controparte_8 persona dell'Amministratore e della signora Controparte_1
10 10.2. La domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto formulata in termini del tutto generici senza indicazione dell'opera servente, né della natura della servitù che verrebbe contestata.
11. Sulle spese di lite
11.1. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., salvo le eccezioni consentite dall'art. 92, comma 2, c.p.c., che ne ammette la compensazione integrale o parziale in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate nella motivazione.
11.2. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene sussistenti tali ragioni nei rapporti tra l'attore, il e per le seguenti considerazioni: CP_10 Controparte_2
11.2.1. Oggettiva incertezza sulla titolarità e custodia del pozzetto n.3:
prima della CTU, le planimetrie di progetto e la conformazione degli impianti di drenaggio lasciavano effettivamente presumere che i pozzetti di raccolta — inclusi quelli posti nei giardini di proprietà esclusiva — fossero parte integrante del sistema condominiale di smaltimento delle acque meteoriche, con conseguente competenza manutentiva del CP_10
11.2.2. Precedenti analoghi richiamati dall'attore: l'attore ha prodotto in atti delibere condominiali e perizie relative ad altri pozzetti del medesimo complesso, in cui il
Condominio era stato indicato come soggetto gestore e responsabile degli interventi di riparazione. Tale contesto, insieme ai precedenti giudizi citati in citazione (riguardanti analoghe infiltrazioni da pozzetti realizzati contestualmente ai giardini pensili), giustifica l'erronea ma non temeraria chiamata in giudizio del e della sua CP_10 compagnia di assicurazione.
11.2.3. Alla luce di tali elementi si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese tra l'attore, il e CP_10 Controparte_2
11.3. Le spese di lite nei rapporti tra attore e seguono la soccombenza ai Controparte_1 sensi dell'art. 91 c.p.c. ,vanno pertanto liquidate in conformità dei valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (indeterminabile-complessità bassa) e poste a carico della convenuta.
11.4. L'assicurazione , chiamata in causa per manleva, deve tenere indenne CP_4
l'assicurata, soccombente, dalle spese di lite che la stessa è tenuta a corrispondere all'attore.
11.5. Per quanto riguarda le spese di lite della convenuta la polizza stipulata con CP_1
prevede l'assunzione delle spese legali solo qualora l'assicurato si avvalga di CP_4 un legale designato o previamente autorizzato dalla compagnia. Secondo la suprema Corte
11 (Cass. “1220/2022) “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'articolo 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c.”.
11.5.1. Nel caso di specie, la convenuta ha nominato un proprio difensore di fiducia e la CP_4 risponde della refusione delle spese di lite e tecniche, compreso le spese di ctp
[...] documentate in € 418,00.
11.6. Le spese di CTU, sono definitivamente poste a carico di a seguito di CP_4 manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 11031/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore dell'attore della somma di € Controparte_1 Parte_1
2.000, oltre iva per le ragioni di cui in parte motiva;
- Rigetta la domanda proposta contro il e contro per le CP_10 Controparte_2 ragioni di cui in parte motiva.;
- Rigetta la domanda di risarcimento per i beni mobili custoditi nel box per le ragioni di cui in parte motiva;
- Dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell'inesistenza di servitù di scarico per le ragioni di cui in parte motiva;
- Dichiara assorbita nella domanda di risarcimento danni la domanda di demolizione della struttura precariamente inserita nel box per le ragioni di cui in parte motiva;
- Condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna ai sensi della polizza “Habitas+”, a tenere indenne la sig.ra nei CP_4 CP_1 limiti e alle condizioni di polizza per quanto da questa dovuto all'attore sia per risarcimento danni che per spese di lite;
- Condanna la a tenere indenne la propria assicurata per le spese di lite di quest'ultima CP_4 liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge nonché per le spese di ctp documentate in € 418,00.
- Compensa integralmente le spese tra l'attore, il e CP_10 Controparte_2
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . CP_4
12 - Condanna a rifondere al convenuto la somma di € 2.759,32 anticipata al CP_4 CP_8
CTU.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 25 novembre 2025
Il G.O.P
dott.ssa Bellingeri Daniela
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 11031/2022, promossa da
, nato a [...] S.Giovanni (PC), il 1° dicembre 1970 (cod. fisc. Parte_1
) e residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Prof. Daniele Granara ed elettivamente domiciliato in Genova, via Bartolomeo Bosco n.
31/4, come da mandato in atti
– Attore – contro
Condominio F di via Della Chiusa 111 in Sestri Levante, c.f. nella persona P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Busi ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del difensore sito in Genova Via De Amicis 6/7, giusta procura in atti
– Convenuto –
e contro nata ad [...] il [...], ivi residente in [...]Controparte_1
n. 26, c.f. , elettivamente domiciliata in Genova, Galleria Mazzini 5/10 presso C.F._2
e nello studio dell'Avv. Michele Camboni che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
– Convenuta – nonché contro
(P.IVA. ), corrente in Bologna, Via Stalingrado Controparte_2 P.IVA_2
45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. assistita e difesa dall'Avv. Controparte_3
RI CE , con studio in Genova, 16121, Via XX Settembre 8/7, presso la quale elegge domicilio giusta procura speciale in atti
1 – Terza chiamata –
e contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. , con CP_4 P.IVA_3 CP_5 sede in 38122 Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed elettivamente domiciliata c/o in Milano, alla via Fabio Filzi n. 2, rappresentata e difesa, tanto CP_6 Controparte_7 congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Andrea Girardi del Foro di Trento, e
CO LI del Foro di Milano in forza della procura alle liti in atti
– Terza chiamata
OGGETTO: Risarcimento extracontrattuale
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso,
1) accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_8
in persona dell'Amministratore in carica, e della signora in solido tra loro
[...] Controparte_9
o come meglio, ovvero ex art. 2051 c.c., per i fatti di cui alla narrativa del presente atto e conseguentemente,
2) dichiarare tenuti e condannare il , in Controparte_8 persona dell'Amministratore in carica, e la signora in solido tra loro o come Controparte_9 meglio, ovvero ex art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal signor
[...]
per le motivazioni esposte in narrativa, da quantificarsi nella misura € 13.373,09 o nella Pt_1 diversa somma che dovesse venire accertata in corso di causa, previa CTU tecnico descrittiva, oltre ed interessi;
3) accertare la causa del danno e porre a carico di chi dei convenuti dovesse risultare essere tenuto alla manutenzione del pozzetto e delle parti di impianto di convogliamento delle acque reflue ammalorate alla riparazione dello stesso, descrivendo i lavori da eseguire a regola d'arte;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza di una servitù di scarico a vantaggio del
[...]
, in persona dell'Amministratore in carica e/o della signora Controparte_8
e, conseguentemente, Controparte_9
5) dichiarare tenuti e condannare il , in Controparte_8 persona dell'Amministratore in carica, e la signora in solido tra loro o come Controparte_9 meglio, alla demolizione della struttura precariamente inserita nel box dell'esponente ed al risarcimento dei danni dallo stesso patiti e patiendi, nella misura che , verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
6) con vittoria di spese e con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio".
2 Conclusioni del convenuto CP_8
. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
-in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
e quindi respingere le domande avanzate nei suoi confronti da Controparte_10
Parte_1
-nel merito respingere tutte le domande proposte dall'attore nei confronti del Parte_1
in in quanto inammissibili, infondate in fatto Controparte_10 CP_8
e in diritto e comunque non provate.
In via subordinata, qualora fossero accolte -in tutto o in parte- le domande proposte dall'attore nei confronti del in , voglia Parte_1 Controparte_10 CP_8
l'Ill.mo Tribunale dichiarare tenuta e come tale condannare la -in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore- con sede legale in Bologna Via Stalingrado 45, C.F. e
P.IVA , a manlevare, garantire e comunque tenere indenne lo stesso P.IVA_2 [...]
in da ogni conseguente effetto pregiudizievole e, pertanto, a Controparte_10 CP_8 pagare allo stesso la somma che il in Parte_1 Controparte_10 CP_8 fosse eventualmente dichiarato tenuto a corrispondergli ovvero a rifondere allo stesso
[...]
in ogni spesa, onere, costo e pregiudizio dallo Controparte_10 CP_8 stesso subito e subendo in esito all'accoglimento –totale o parziale- delle domande attrici, nonché - anche qualora le domande attrici non venissero accolte- a rifondere al medesimo
[...]
le spese di lite dallo stesso sostenute per resistere nel presente Controparte_10 giudizio.
In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie 15% e accessori di Legge".
Conclusioni convenuta CP_1 piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria meglio vista,
-in via preliminare, accertare e dichiarare in capo alla sig.ra la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio rispetto alle domande formulate dal sig. e, per l'effetto, respingere ogni domanda avversaria;
Parte_1
-nel merito, respingere ogni domanda avanzata nei confronti della sig.ra poiché Controparte_1 improcedibile, infondata e non provata, mandando esente l'esponente da ogni pretesa ex adverso avanzata;
-in via subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui le domande avverse dovessero trovare accoglimento:
A) ridurre le pretese risarcitorie ex adverso avanzate nei limiti di quanto provato e dovuto;
3 B) condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e garantire CP_4 da ogni eventuale somma che la stessa fosse condannata a pagare, disponendo il Controparte_1 pagamento diretto a carico dell'istituto assicuratore, in favore del preteso danneggiato, ex art. 1917,
II c. c.c.;
C) Vinte le spese di lite e di eventuale consulenza tecnica d'ufficio e di parte.
Conclusioni CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le pronunce, anche istruttorie, tutte meglio viste, per i motivi in atti:
In via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e, CP_10 pertanto, respingere la domanda attorea nei confronti dello stesso, nonché la conseguente domanda di manleva formulata dal nei confronti di CP_10 CP_2
In via principale, nel merito: Respingere integralmente la domanda attorea in quanto infondata e non provata sia nell'an che nel quantum e, conseguentemente, rigettare anche la domanda di manleva formulata dal convenuto-chiamante nei confronti di CP_10 CP_2
In subordine: Qualora denegatamente venisse ritenuta operante la garanzia assicurativa e riconosciuta in capo al convenuto una qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro, CP_10 limitare il risarcimento a quanto emergerà dalla CTU tecnica di cui si chiede fin d'ora, in via istruttoria, l'ammissione. In ogni caso il risarcimento in manleva dovrà essere contenuto entro i limiti del massimale di polizza e con applicazione di scoperti e franchigie (pari ad € 250) e non potrà riguardare i “danni indiretti”, né i danni cagionati o aggravati dai comportamenti tenuti dall'attore;
In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Con riserva per l'esponente di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e provare con tutti i mezzi istruttori previsti dalla legge, anche per testi in prova diretta e contraria, previa la concessione di termini per la formulazione di appositi capitoli.
Conclusioni CP_4
Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
- in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande versate in causa da qualunque parte processuale contro l'Assicurato e per l'effetto rigettarle, con ogni conseguente statuizione;
- in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità colposa dell' , dichiarare la Compagnia tenuta a Parte_2 CP_4 manlevare e garantire l' medesimo nei limiti di polizza, delle condizioni generali e Parte_2 particolari di assicurazione, nonché nei limiti di quanto previsto dall'art. 1910 cod. civ., così come dedotti in narrativa e con ogni conseguente statuizione;
4 - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2022, quale proprietario del box n. Parte_1
S1/163 sito nel complesso condominiale di in , conveniva in Controparte_10 CP_8 giudizio il in e lamentando Controparte_10 CP_8 Controparte_1 infiltrazioni d'acqua dal soffitto del proprio box, provenienti dal soprastante giardino di proprietà
e chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni (quantificati in € CP_1
13.373,09), nonché all'eliminazione della causa delle infiltrazioni e all'accertamento dell'inesistenza di servitù di scarico.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 31.03.2023 si costituiva il Controparte_10
in , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva,
[...] CP_8 deducendo che il pozzetto da cui provenivano le infiltrazioni insisteva su area privata di CP_1
chiedeva in via subordinata la manleva da parte della propria assicurazione
[...] CP_2
3. Con comparsa di costituzione depositata il 05.04.2023 si costituiva eccependo il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e l'improcedibilità per mancata negoziazione assistita;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda e,in subordine, la manleva dalla propria assicurazione CP_4
4. Autorizzate le chiamate delle assicurazioni di parti convenute, si costituivano con CP_2 comparsa di costituzione depositata il 28.06.2023 e , con comparsa di costituzione depositata il CP_4
21.07.2023. Entrambe le assicurazioni contestavano la domanda di garanzia, sostenendo la non operatività delle polizze per esclusione contrattuale dei danni da stillicidio e difetti costruttivi e eccepivano la mancata responsabilità dei propri assicurati.
5. Dopo l'escussione dei testi ammessi veniva espletata CTU a cura dell'ing. che Persona_1 depositava relazione in data 12 maggio 2025.
6. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 luglio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Innanzitutto, è necessario rilevare che la fattura n. 35/2021, indicata tra le produzioni allegate all'atto di citazione (depositato in data 09.12.2022) ma depositata in data 12.11.2024, oltre il termine previsto dall'art. 183, comma 6, c.p.c., è da considerarsi inammissibile ai fini probatori, in quanto depositata tardivamente.
5 In conformità ai principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2023, n. 28403) il mero inserimento di un atto nell'elenco della documentazione depositata, non ha alcun valore in assenza dei documenti indicati nel fascicolo informatico.
2. Sulla eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita
2.1. L'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata.
2.2. Dalla documentazione in atti risulta che parte attrice ha esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale prodotto, sicché la condizione di procedibilità risulta adempiuta.
2.3. Le norme che sanzionano il mancato avvio dei diversi procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, laddove interpretate sistematicamente e non in via meramente letterale, non si pongono la finalità di eliminare i processi mediante decisioni in rito, ma quella, ben diversa, di sanzionare con l'improcedibilità quelli in cui non siano state compiute tutte le attività possibili per evitare la extrema ratio giudiziale.
2.4. Il fatto, quindi, che l'attore abbia avviato la procedura di mediazione in luogo della negoziazione assistita non incide negativamente in ordine al soddisfacimento della condizione di procedibilità
3. Sull'eccezione di mancata legittimazione passiva del convenuto CP_10
3.1. L'eccezione del è fondata. CP_10
3.2. Alla luce delle indagini peritali espletate dal ctu ing. e racchiuse nella Persona_2 perizia 12.05.2025, che l'odierno giudicante condivide nelle premesse e nelle risultanze, emerge che
3.2.1. la causa delle percolazioni di acqua nel box deriva esclusivamente dalla mancata tenuta del pozzetto n.3 con relativo scarico che non è stato eseguito a regola d'arte e tantomeno riparato efficacemente
3.2.2. il pozzetto n.3 da cui hanno origine le infiltrazioni è ubicato nel giardino di proprietà esclusiva e serve unicamente al drenaggio e allo smaltimento dell'acqua CP_1 impregnante la coltre di terreno,
3.2.3. il pozzetto n.3 è “ad esclusivo servizio del giardino quale bene pertinenziale CP_1 dell'alloggio, non riconducibile a proprietà condominiale.”
3.3. Ne consegue che il pozzetto non rientra tra le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. e il convenuto, essendo tenuto alla custodia ed alla manutenzione unicamente delle CP_8 parti e degli impianti comuni dell'edificio, non è responsabile dei danni cagionati dal pozzetto, neanche ai sensi dell'art.2051 c.c..
6 3.4. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, postula la sussistenza di un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. In tal senso, il condominio di un edificio può intendersi custode dei beni e dei servizi comuni, e perciò obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le parti comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini. Viceversa, il singolo condomino non può pretendere di affermare la responsabilità del , a norma dell'art. 2051 c.c., per il CP_8 risarcimento dei danni sofferti a causa del cattivo funzionamento di tubazioni di scarico delle acque destinate a servizio esclusivo di proprietà individuali. L'eliminazione delle caratteristiche di una cosa, che rendono questa atta a produrre danno, deve essere chiesta nei confronti del proprietario- possessore della cosa stessa, la cui responsabilità è presunta a norma dell'art. 2051 c.c.
3.5. La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone che la cosa sia “sottoposta al potere di controllo e di vigilanza del custode”. Non potendo il esercitare tale potere su CP_10 un bene privato e pertinenziale, difetta la sua legittimazione passiva.
4. Sulla posizione di e sulla domanda di manleva del Controparte_2 CP_11
Il ha chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice
[...] CP_10 [...]
chiedendo di essere manlevato e tenuto indenne da ogni conseguenza Controparte_2 economica derivante da una eventuale condanna risarcitoria nei confronti dell'attore, in forza della polizza globale fabbricati stipulata per la copertura della responsabilità civile verso terzi.
4.2. La responsabilità del per i danni lamentati da parte attrice è stata esclusa poiché CP_10
— come accertato dalla CTU dell'ing. — il pozzetto n. 3 da cui hanno avuto origine Per_1 le infiltrazioni non appartiene alle parti comuni dell'edificio, ma è bene pertinenziale del giardino destinato al drenaggio del relativo terreno e non al servizio del CP_1
. CP_8
4.3. Venendo meno la responsabilità principale, non può operare la garanzia assicurativa, che ha natura accessoria e presuppone un'obbligazione del condominio nei confronti del danneggiato.
5. Sulla eccezione di mancanza di legittimazione passiva della convenuta CP_1
5.1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da non può Controparte_1 essere accolta.
7 5.2. eccepisce che, un mese prima della notifica dell'atto di citazione, alienava Controparte_1
l'immobile di al sig. , con atto del 21/10/2022, a rogito Avv. CP_8 Persona_3
ER CA
5.3. È pacifico che la convenuta era proprietaria del giardino sovrastante e del pozzetto al momento in cui si verificarono le infiltrazioni (anno 2020), mentre la successiva vendita dell'immobile si è perfezionata soltanto nell'ottobre 2022, successivamente all'insorgere del danno.
5.4. In base al principio generale della responsabilità per fatto proprio e per le cose in custodia
(artt. 2043 e 2051 c.c.), la titolarità del bene al momento del verificarsi dell'evento dannoso comporta la legittimazione passiva del proprietario, il quale risponde delle conseguenze dannose imputabili alla cosa o al suo stato di manutenzione.
5.5. Ne consegue che la sig.ra è legittimata passivamente rispetto alla domanda Controparte_1 risarcitoria proposta dall'attore, a nulla rilevando la successiva alienazione dell'immobile, che non vale a escludere la sua responsabilità per gli eventi dannosi verificatisi in epoca anteriore.
6. Sulla responsabilità della convenuta Controparte_1
6.1. era, all'epoca dei fatti, proprietaria esclusiva e custode del giardino pensile Controparte_1 soprastante il box attoreo, nel quale è collocato il pozzetto n. 3, individuato dalla consulenza tecnica d'ufficio quale origine delle infiltrazioni.
6.2. La CTU ha accertato in modo chiaro che
6.2.1. il danno lamentato dall'attore è stato causato da: “mancata tenuta del pozzetto n. 3 e dall'inefficace riparazione successiva, senza concorso di ulteriori cause.”
6.2.2. che il pozzetto n. 3 è “ad esclusivo servizio del giardino quale bene CP_1 pertinenziale dell'alloggio e non riconducibile a proprietà condominiale” (CTU, pag.
22), “servendo per il drenaggio e lo smaltimento dell'acqua impregnante la coltre di terreno” (CTU, pagg. 15–16).
6.3. Ne consegue che la custodia materiale e giuridica del manufatto — e quindi il correlato dovere di vigilanza e manutenzione — incombeva esclusivamente sulla convenuta
CP_1
6.4. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La giurisprudenza consolidata chiarisce che
6.4.1. tale responsabilità ha natura oggettiva e si fonda sul rapporto di custodia, ossia sul potere effettivo di controllo e governo del bene, indipendentemente dalla colpa (Cass. civ., Sez. Unite n. 20943/2022, Cass. Civ. n. 16625/2019)
8 6.4.2. Il proprietario di un bene risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. anche dei danni cagionati dalla cosa oggetto di custodia che abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo ((ex multis Cass. civ., n. 26533/2017)
6.4.3. L'unica causa di esonero è la prova del caso fortuito, che può consistere in un evento imprevedibile e inevitabile estraneo alla sfera di vigilanza del custode.
6.5. Nel caso di specie, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare Controparte_1
l'esistenza di un fatto fortuito o di una causa estranea alla propria sfera di controllo. Al contrario, la CTU ha accertato che il pozzetto presentava difetti costruttivi e manutentivi evidenti, e che le riparazioni effettuate erano “inefficaci e non conformi alle regole dell'arte”.
6.6. Non rileva, ai fini dell'esclusione della responsabilità, che il pozzetto sia stato originariamente realizzato da terzi, poiché
6.6.1. esso è fisicamente collocato e accessibile solo dalla proprietà e non rientra CP_1 nella disponibilità gestionale del Condominio.
6.6.2. Il proprietario di un bene risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. anche dei danni cagionati dalla cosa oggetto di custodia che abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo (ex multis Cass. civ., n. 26533/2017)
6.7. È dunque evidente che il danno si è verificato per omessa vigilanza e manutenzione del manufatto da parte della proprietaria, che aveva il potere e l'onere di garantirne la tenuta.
6.8. Ne consegue che la responsabilità della convenuta è piena ed esclusiva, e che CP_1 nessun obbligo di vigilanza o manutenzione può essere imputato al o ad altri CP_10 soggetti. pertanto, deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti CP_1 dall'attore.
7. Sulla responsabilità dell'assicurazione CP_12
[...
. La chiamata in causa dalla propria assicurata ha eccepito la non CP_4 CP_1 operatività della garanzia per esclusione dei danni da stillicidio e per vizio costruttivo, chiedendo comunque, in via subordinata, di essere condannata nei limiti e alle condizioni di polizza.
7.2. Dalla documentazione prodotta risulta che la polizza “Habitas+” stipulata da copre CP_1 la responsabilità civile verso terzi per danni materiali accidentali derivanti da impianti, pozzetti e condotte al servizio dell'abitazione assicurata.
7.3. La CTU ha accertato che le infiltrazioni derivano da difetto di esecuzione e mancata riparazione efficace del pozzetto n.3, evento accidentale e non riconducibile a vetustà o stillicidio da umidità. Pertanto, la fattispecie rientra tra i rischi garantiti.
9 7.4. Non sussistono, dunque, esclusioni contrattuali ostative all'operatività della garanzia, e CP_4 deve essere condannata a tenere indenne la propria assicurata nei limiti del
[...] CP_1 massimale e delle condizioni di polizza, per quanto da questa dovuto all'attore.
7.5. La chiamata in causa per manleva, deve tenere indenne Controparte_13
l'assicurata dalle somme che la stessa è tenuta a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di evento coperto dal contratto di assicurazione per responsabilità civile.
8. Sui danni risarcibili
8.1. La domanda di risarcimento relativo alle strutture danneggiate deve essere accolta
8.1.1. Il CTU ing. nella consulenza depositata il 12.05.2025, a seguito di Per_1 approfonditi accertamenti e con argomentazioni congruamente motivate, come tali perciò condivisibili, ha stimato in € 2.000,00 i costi necessari per il ripristino delle strutture danneggiate (intonaci, tinteggiature, soffitto del box).
8.1.2. e per lei la dovrà quindi essere condannata a pagamento, a CP_1 CP_4 favore di parte attrice, della somma di € 2.000,00 oltre iva.
8.2. La domanda di risarcimento per i beni mobili custoditi nel box deve invece essere rigettata, poiché l'attore non ha fornito prova della loro esistenza, del valore e del nesso causale col sinistro, né tramite documentazione né tramite prova orale. Le testimonianze acquisite non colmano tale lacuna probatoria. Il teste infatti, ha dichiarato di non avere visto la Tes_1 macchina danneggiata mentre il teste ha dichiarato di non avere visto danneggiati Tes_2 né i quadri né gli acquari.
9. Sulla domanda di demolizione della struttura precariamente inserita nel box dell'esponente
9.1. La domanda, volta a ottenere la demolizione della struttura precariamente inserita nel box, deve ritenersi assorbita e sostanzialmente soddisfatta dagli interventi di ripristino indicati dal
CTU, che comprendono la rimozione delle parti ammalorate e il rifacimento delle finiture del soffitto e delle pareti. Non risultano infatti, dalle verifiche peritali, opere aggiuntive o abusive da demolire, né strutture precarie ulteriori rispetto a quelle già oggetto del ripristino stimato in € 2.000,00. Pertanto, la specifica richiesta di demolizione è da dichiararsi assorbita, mentre resta accolta la domanda risarcitoria nei limiti del danno quantificato dal CTU.
10. Sulla domanda di accertamento dell'inesistenza di servitù di scarico
10.1. L'attore ha chiesto che venga accertata e dichiarare l'inesistenza di una servitù di scarico a vantaggio del in Controparte_8 persona dell'Amministratore e della signora Controparte_1
10 10.2. La domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto formulata in termini del tutto generici senza indicazione dell'opera servente, né della natura della servitù che verrebbe contestata.
11. Sulle spese di lite
11.1. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., salvo le eccezioni consentite dall'art. 92, comma 2, c.p.c., che ne ammette la compensazione integrale o parziale in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate nella motivazione.
11.2. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene sussistenti tali ragioni nei rapporti tra l'attore, il e per le seguenti considerazioni: CP_10 Controparte_2
11.2.1. Oggettiva incertezza sulla titolarità e custodia del pozzetto n.3:
prima della CTU, le planimetrie di progetto e la conformazione degli impianti di drenaggio lasciavano effettivamente presumere che i pozzetti di raccolta — inclusi quelli posti nei giardini di proprietà esclusiva — fossero parte integrante del sistema condominiale di smaltimento delle acque meteoriche, con conseguente competenza manutentiva del CP_10
11.2.2. Precedenti analoghi richiamati dall'attore: l'attore ha prodotto in atti delibere condominiali e perizie relative ad altri pozzetti del medesimo complesso, in cui il
Condominio era stato indicato come soggetto gestore e responsabile degli interventi di riparazione. Tale contesto, insieme ai precedenti giudizi citati in citazione (riguardanti analoghe infiltrazioni da pozzetti realizzati contestualmente ai giardini pensili), giustifica l'erronea ma non temeraria chiamata in giudizio del e della sua CP_10 compagnia di assicurazione.
11.2.3. Alla luce di tali elementi si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese tra l'attore, il e CP_10 Controparte_2
11.3. Le spese di lite nei rapporti tra attore e seguono la soccombenza ai Controparte_1 sensi dell'art. 91 c.p.c. ,vanno pertanto liquidate in conformità dei valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (indeterminabile-complessità bassa) e poste a carico della convenuta.
11.4. L'assicurazione , chiamata in causa per manleva, deve tenere indenne CP_4
l'assicurata, soccombente, dalle spese di lite che la stessa è tenuta a corrispondere all'attore.
11.5. Per quanto riguarda le spese di lite della convenuta la polizza stipulata con CP_1
prevede l'assunzione delle spese legali solo qualora l'assicurato si avvalga di CP_4 un legale designato o previamente autorizzato dalla compagnia. Secondo la suprema Corte
11 (Cass. “1220/2022) “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'articolo 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c.”.
11.5.1. Nel caso di specie, la convenuta ha nominato un proprio difensore di fiducia e la CP_4 risponde della refusione delle spese di lite e tecniche, compreso le spese di ctp
[...] documentate in € 418,00.
11.6. Le spese di CTU, sono definitivamente poste a carico di a seguito di CP_4 manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 11031/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore dell'attore della somma di € Controparte_1 Parte_1
2.000, oltre iva per le ragioni di cui in parte motiva;
- Rigetta la domanda proposta contro il e contro per le CP_10 Controparte_2 ragioni di cui in parte motiva.;
- Rigetta la domanda di risarcimento per i beni mobili custoditi nel box per le ragioni di cui in parte motiva;
- Dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell'inesistenza di servitù di scarico per le ragioni di cui in parte motiva;
- Dichiara assorbita nella domanda di risarcimento danni la domanda di demolizione della struttura precariamente inserita nel box per le ragioni di cui in parte motiva;
- Condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna ai sensi della polizza “Habitas+”, a tenere indenne la sig.ra nei CP_4 CP_1 limiti e alle condizioni di polizza per quanto da questa dovuto all'attore sia per risarcimento danni che per spese di lite;
- Condanna la a tenere indenne la propria assicurata per le spese di lite di quest'ultima CP_4 liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge nonché per le spese di ctp documentate in € 418,00.
- Compensa integralmente le spese tra l'attore, il e CP_10 Controparte_2
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . CP_4
12 - Condanna a rifondere al convenuto la somma di € 2.759,32 anticipata al CP_4 CP_8
CTU.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 25 novembre 2025
Il G.O.P
dott.ssa Bellingeri Daniela
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