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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/07/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 946/2023 +1020/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
Dottor Corrado Croci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte al n. di R.G. 946/23 e al n di R.G. 1020/2023 e promosse da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Pasi;
Parte_1
Parte appellante e appellata contro
già rappresentata e difesa dagli avv.ti E_ Controparte_2
Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona;
Parte appellante e appellata
Conclusioni delle parti
Parte_1
Causa RG 946/23: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in totale riforma dell'impugnata sentenza, respinta ogni eccezione e/o deduzione avversaria,previa eventuale Ctu già richiesta e non disposta nel giudizio di primo grado:
pagina 1 di 12 In via preliminare e cautelare: sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata n. 16/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo il 10.1.2023 e pubblicata il 17.1.2023;
In via preliminare: accertare l'inesistenza del credito vantato da , così come Controparte_3 convenuto e stipulato nella conciliazione paritetica del 3.10.2016 ex art. 1965 c.c. e conseguentemente
Nel merito, in via principale e comunque in ogni caso:
Dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debito da parte del nei confronti Parte_1 della per sorte capitale, interessi moratori nonché per asserito Controparte_2 arricchimento senza causa;
nel merito, in via riconvenzionale principale e comunque in ogni caso: accertare e dichiarare l'esistenza in capo al del credito di euro 27.188,62 a Parte_1 fronte di maggiori interessi che lo stesso ha dovuto sostenere in conseguenza dell'indebita iscrizione all'interno della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare al pagamento di tale relativo importo in favore del Controparte_2
; Parte_1 in estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui il dovesse essere ritenuto debitore nei confronti Parte_1 di , ridurre l'importo a quanto effettivamente dovuto, previa Ctu da Controparte_2 disporsi nel merito.
Con vittoria di spese, onorari, spese generali di entrambi i gradi di giudizio e fatto salvo ogni altro diritto”.
Causa RG 1020/23: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previe le declaratorie del caso, respinta ogni eccezione e/o deduzione avversaria,
In via preliminare: riunire il presente procedimento alla causa RG 946/2023 promossa dal Con
contro per vedere riformata la medesima sentenza del Tribunale di Parte_1
Cuneo n. 16/23 del 17.1.2023; in via principale: riformare la sentenza del Tribunale di Cuneo nella parte in cui ritiene applicabile al caso di specie la disciplina dei ritardi nelle transazioni commerciali di cui al D. lgs 231/02 e in subordine, nella denegata ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte d'appello dovesse ritenere applicabile il D. Lgs 231/02, confermare la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 16/2023 Con limitatamente al punto oggetto di impugnazione da parte di
Con vittoria di spese, onorari, spese generali di entrambi i gradi di giudizio e fatto salvo ogni altro diritto”.
CP_1
Causa RG 946/23. “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, per i motivi di cui sopra
pagina 2 di 12 In via preliminare: rigettare in quanto inammissibile e in ogni caso infondata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza;
in via principale: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato l'appello promosso dal e confermare la sentenza n. 16/2023 pubblicata il 17 gennaio Parte_1
2023 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Cuneo RG 861/20 instaurato da CP_1
- nuova denominazione di - nei confronti del
[...] Controparte_2 Parte_1
e non notificata;
in via subordinata: condannare il al pagamento di ogni diversa somma Parte_1 Con ritenuta dovuta nei confronti di
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese generali, oltre Cpa e successive”.
Causa RG 1020/23: “Voglia la Corte di Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 16/23 pubblicata il 17 gennaio 2023 nel giudizio di primo grado avanti al
Tribunale di Cuneo RG 861/20 instaurato da - nuova denominazione di CP_1 [...]
- nei confronti del e non notificata Parte_2 Parte_1
In via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza e liquidità derogabilità credito di euro 1.800 ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12 di nei confronti del , condannare il al CP_1 Parte_1 Parte_1 relativo pagamento in favore di;
CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre Cpa e successive”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , cessionaria del credito di , conveniva in giudizio davanti al CP_1 Controparte_3
Tribunale di Cuneo il per sentirlo condannare al pagamento della somma di Parte_1 euro 107.044,74 a titolo di capitale per il mancato pagamento di fatture emesse dalla società cedente, oltre interessi moratori, interessi anatocistici e rimborso forfettario ex art. 6 d. lgs 2002
n. 231.
Il si costituiva in giudizio esponendo che nell'ambito del rapporto Parte_1 contrattuale intercorso con le fatture emesse nel periodo 2011-2016 erano state CP_3 compensate con il maggior credito vantato dal e riconosciuto dalla società Pt_1 somministrante all'esito di procedura conciliativa. Le parti avevano dunque aperto una nuova posizione contabile dalla quale risultava successivamente all'agosto 2016 un credito del Pt_1 pari ad euro 60.962,05; nonostante ciò - addebitando consumi pari ad euro 94.974,09 - CP_3 aveva emesso la fattura del 26.12.2016, già oggetto della richiamata compensazione e pertanto oggetto di contestazione da parte del in quanto si trattava di irregolarità riconosciuta Pt_1 dalla società di distribuzione. Il eccepiva inoltre l'inopponibilità della Parte_1
pagina 3 di 12 cessione (non risultando l'adesione dell'Ente ceduto ai sensi dell'art. 70 RD 1923 n. 2440), contestava la debenza degli interessi e dell'importo di cui all'art. 6 del d. lgs. 2002 n. 231, concludeva per l'inesistenza del credito e in via riconvenzionale chiedeva la condanna della Banca attrice al pagamento a suo favore della somma di euro 27.188,62 a titolo di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
1.1.Il Tribunale di Cuneo - con la sentenza n. 16/2023 pubblicata il 17.1.23 - condannava il al pagamento in favore della Banca attrice della somma di euro 107.044,74, Parte_1 oltre interessi ex artt. 2 e 3 del d. lgs. 2002 n. 231, decorrenti dalle singole scadenze all'effettivo saldo e oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori già maturati per sorte capitale, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, ex art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. 2002 n. 231, decorrenti dalla data di notifica della domanda fino all'effettivo saldo.
Con la medesima sentenza il Tribunale condannava il a pagare a favore della Pt_1 CP_2 attrice la “somma di euro 40.00 ai sensi dell'art. 6 d. lgs 213/2002” e a rifonderle le spese processuali, liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre esborsi, spese generali, iva e cpa.
1.2. Il Tribunale - esaminata la documentazione prodotta da contratto CP_1 [...]
, atto di cessione, notifica della cessione avvenuta a mezzo Pec il 29.1.18, Controparte_4 contenuto della cessione (crediti della cedente riepilogati negli estratti conto allegati alla cessione, crediti maturandi a titolo di interessi e penali sul credito in linea capitale al netto delle eventuali note di credito, “nonché ogni altro credito che sarà vantato dalla cedente nei confronti del debitore
Rilevante rappresentanti da fatture emesse non oltre 24 mesi dalla stipula del presente atto nonché ogni altri importo che maturerà in futuro a titolo di interessi e penali sul crediti rappresentati dalle medesime fatture…”), fatture emesse nell'anno 2016 e ulteriori fatture emesse nel 2017 fino al maggio 2019 (conformemente a quanto richiamato in atto di cessione, relativamente alle fatture emesse non oltre i 24 mesi successivi alla stipula dell'atto di cessione) - ha ritenuto assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice e ha respinto le difese di parte convenuta in quanto: (i) il contratto Comune/Edison era stato stipulato per un numero rilevantissimo di POD, ma l'accordo conciliativo aveva avuto ad oggetto la fatturazione per i consumi relativi al POD n. IT0011E5388569 estraneo alla fattura oggetto di contestazione;
(ii) le deduzioni relative alla fattura oggetto di contestazione erano generiche e i documenti depositati da parte convenuta non rendevano con chiarezza la pretesa erroneità della fatturazione;
(iii)
l'eccezione di inopponibilità della cessione perché effettuata in violazione degli artt. 69 e 70 del RD
1923 n. 2440 era infondata in quanto “la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale disposizione, avente carattere eccezionale e come tale non suscettibile di applicazione analogica, sia applicabile soltanto alle amministrazioni dello Stato, tra le quali pertanto non rientrano gli Enti Locali (Cass.,
pagina 4 di 12 n. 30658/2017)” e comunque “dalla disamina del contratto di somministrazione risulta l'espresso
e preventivo assenso del convenuto Ente alla cessione dei crediti, come riportato in calce alle
Condizioni Particolari di Fornitura, in cui si legge testualmente <il cliente riconosce fini d'ora a < i>
la facoltà di cedere a terzi i crediti ed i loro diritti accessori, in entrambi i casi sia CP_3 già in essere che futuri, derivanti dalla somministrazione di energia elettrica oggetto del contratto>”; (iv) parimenti infondate erano le contestazioni afferenti la debenza di interessi moratori e anatocistici, atteso che il contratto rientrava tra le “transazioni commerciali” di cui all'art. 2 del d. lgs. 2002 n. 231, norma espressamente applicabile anche alle pubbliche amministrazioni;
(v) anche la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto ed Pt_1 afferente l'indebita ed illegittima segnalazione alla Centrale Rischi (segnalazione che avrebbe comportato rilevanti danni per il danni non solo di immagine ma anche patrimoniali Pt_1 perché, nell'impossibilità di accedere al prestito bancario, era stato costretto a richiedere prestiti alla Cassa Depositi e Prestiti al fine di portare a termine gli investimenti per la collettività con conseguente applicazione di interessi in misura maggiore rispetto a quelli che sarebbero stati applicati facendo riferimento al credito concorrenziale) era infondata atteso che “la segnalazione Con presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia è stata effettuata da non per ma per ovvero per l'esistenza di crediti scaduti ed insoluti, assolvendo pertanto
l'obbligo di segnalazione, peraltro per”, non sussistendo, prima del giudizio, alcuna pregressa contestazione da parte dell . Parte_3
Da ultimo, il Tribunale di Cuneo ha escluso di poter riconoscere l'importo forfettario di euro 40,00 per ogni singola fattura perché - “tenuto conto della ratio della norma che è quella di risarcire le spese che necessariamente il creditore anticipa per mettere in mora il creditore - reputa il
Tribunale che si tratti di importo da corrispondere una tantum, specie ove l'attività di recupero sia stata unitariamente svolta, fatta salva la prova del maggior danno anche in termini di spese sopportate”.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il , censurando la decisione Parte_1 del Tribunale per i motivi sintetizzati come segue, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo, il censura la sentenza per avere il primo giudice erroneamente Pt_1 ritenuto che l'oggetto della conciliazione 3.10.16 davanti all fosse un unico POD e non una CP_5 pluralità come invece si evince esaminando l'intero doc. n. 1.
A seguito della conciliazione, nella quale aveva riconosciuto l'erroneità dei consumi, il CP_3 fornitore aveva bonificato al Comune l'importo di euro 49.636,27 e successivamente aveva emesso la fattura 29.12.16 per l'importo di euro 94.975,09, fattura che copriva gran parte del periodo che era stato precedentemente oggetto di contestazione davanti ad;
il Giudice di CP_5 prime cure, ritenendo che la conciliazione avesse avuto ad oggetto solamente un POD tra CP_5
pagina 5 di 12 quelli a disposizione del ha quindi basato la propria decisione su una Parte_1 circostanza documentalmente e palesemente errata.
Con il secondo motivo, il censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la Pt_1 documentazione richiamata dall'ente fosse generica ed insufficiente, mentre invece si trattava: - di relazione richiesta a professionista del settore (GEG Energy) e mai ex adverso contestata dalla quale risulta che l'Ente non solo era creditore nei confronti di per gli importi che erano già CP_3 stati oggetto della precedente conciliazione davanti ad , ma era creditore per un totale di CP_5 euro 164.183,26 (doc. n. 4); -di documento proveniente dal distributore di energia (e- distribuzione) a fronte del verbale di verifica per l'accertamento della potenza installata per la fornitura di elettrica a consumo: nel documento si evince che tutti i POD sono stati oggetto di fatturazione da parte del fornitore ma che erano nel frattempo cessati e che quindi non avevano la capacità di generare costi in capo all'Ente, nonché due ulteriori POD che hanno visto ridurre la potenza e, di conseguenza, i costi (doc. n. 14). A quanto sopra deve essere aggiunto che con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc, l'Ente, proprio per fugare ogni dubbio, aveva richiesto al primo giudice di disporre Ctu per verificare il volume dei consumi fatturati da e la CP_3 correttezza delle risultanze contabili, istanza non accolta dal Tribunale.
Con il terzo motivo, il appellante contesta la sentenza del primo giudice per avere lo Pt_1 stesso ritenuto di condannare l al pagamento di interessi moratori e anatocistici Parte_4 nonché all'importo di euro 40 ex art. 6 del d. lgs. 2002 n. 231, normativa non applicabile quando, secondo la prospettazione, come nel caso l'Ente si è comportato come mero consumatore e non già come PA/stazione appaltante.
Con il quarto motivo, il contesta la decisione del Tribunale di Cuneo nella parte in cui ha Pt_1 rigettato la domanda riconvenzionale per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, atteso che detta segnalazione - indipendentemente dal fatto che si tratti di o
- inficia l'accesso al credito e costituisce un aggravamento delle condizioni economiche applicate ad ogni rapporto. Rileva parte appellante che il Tribunale ha certamente errato nel ritenere che la Con pretesa di non sia mai stata contestata, atteso che la banca ha prodotto solo la Pec di accettazione del proprio provider senza preoccuparsi di produrre il messaggio Pec di avvenuta consegna e sottolinea che comunque l'indirizzo di destinazione utilizzato (ragioneria. Email_1
) costituisce uno dei tanti indirizzi dell'Ente ma non quello preposto alle notifiche
[...] Con ( . A riprova di ciò l'appellante sottolinea che l'unico sollecito di è Email_2 quello - prodotto dalla difesa del - pervenuto in corso di causa e correttamente inviato a Pt_1
In conclusione, rileva il non risulta che la segnalazione alla Email_3 Pt_1
Centrale Rischi sia stata iscritta a seguito della mancata contestazione in quanto non è stata prodotta la Pec di avvenuta consegna all'Ente.
2.1.La causa è stata iscritta nel RG al n. 946/2023.
pagina 6 di 12 2.2. si è costituita in giudizio chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o comunque CP_1 rigettare l'impugnazione e la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Con Sostiene che nessuna contestazione è stata sollevata dal con riferimento alla sorte Pt_1 capitale di euro 12.069,65 corrispondente alla differenza tra la sorte capitale azionata di euro
107.044,74 e quella di euro 94.975,09 portata dalla fattura in contestazione. L'appello, che non è stato promosso in relazione alla predetta differenza, è dunque inammissibile e comunque è infondato (i) non risultando da alcun documento che avrebbe riconosciuto uno CP_3 storno di euro 94.742,51 e (ii) la transazione avendo riguardato solo i consumi relativi al POD n.
IT001E05388569.
Anche i motivi di appello volti a contestare l'operatività del d. lgs. 2002 n. 231 e gli interessi Con anatocistici sono inammissibili, ad avviso di in quanto afferenti a difese non formulate in primo grado e comunque infondati atteso che il d. lgs 2002 n. 231 opera anche in presenza di contratti tra impresa e pubblica amministrazione aventi, come nel caso, ad oggetto prestazioni di servizi (qui fornitura di energia) e in quanto, per gli interessi anatocistici, opera la norma Con codicistica di cui all'art. 1283 c.c. ha altresì diritto alla somma risarcitoria di cui all'art. 6 del d. lgs. 2002 n. 231, peraltro per ogni fattura e non complessivamente come ritenuto dal primo giudice (questo punto è peraltro oggetto di autonoma impugnazione, come infra, punto 3).
Quanto alla segnalazione alla Centrale Rischi, la banca appellata rileva che: (i) non si tratta di
Con segnalazione a sofferenza ma di segnalazione dovuta da parte di quale banca acquirente dei crediti, ogniqualvolta alla relativa scadenza i crediti risultano insoluti;
(ii) la segnalazione (come risulta dal documento prodotto dal risulta antecedente quantomeno al mese di agosto, Pt_1
Con allorchè non aveva neppure avuto notizia ed evidenza di qualsivoglia contestazione da parte del , costituitosi in primo grado solo in data 8.10.20; (iii) non avendo il Parte_1
Con contestato in giudizio di dovere l'importo pari alla differenza tra quanto richiesto da e Pt_1 la fattura contestata, la segnalazione era almeno per questa parte legittima;
(iv) dal documento prodotto dal risulta una ulteriore segnalazione da parte di per un Pt_1 Parte_5 importo pari ad oltre 700 mila euro, decisamente più elevato di quello corrispondente al credito di
Con
(v) l'unico documento prodotto dal per dimostrare l'asserito danno è rappresentato Pt_1 da una comunicazione con la quale la Cassa di Risparmio di Saluzzo rifiuta un mutuo richiesto dal ma non vi è alcuna evidenza in ordine ai motivi che hanno indotto il a richiedere Pt_1 Pt_1 il mutuo, in ordine alla indispensabilità del mutuo e ad eventuali modalità alternative per ottenere le somme necessarie;
inoltre, dalla comunicazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo non risulta alcuna evidenza di quale fosse la Centrale Rischi consultata e/o di quale segnalazione abbia determinato il rifiuto.
pagina 7 di 12 3. Avverso la sentenza n. 16/2023 del Tribunale di Cuneo ha interposto autonomo appello anche lamentandone l'erroneità nel punto in cui il primo giudice ha riconosciuto ad essa CP_1 banca l'importo unitario di euro 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d. lgs. 2002 n. 231 come novellato dal d. lgs. 2012 n. 192 in luogo dell'importo di euro 40 moltiplicato per ogni fattura azionata con la citazione.
A sostegno della doglianza - premesso che la norma interna novellata sopra citata è CP_1 stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/EU del
16.2.2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che, sub art. 6, dispone che “Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, l'importo forfettario di 40 EUR” - ha richiamato la giurisprudenza della
CGE che ha dichiarato che l'art. 6 della Direttiva deve essere interpretato “nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti
a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
3.1. La causa è stata iscritta nel RG al n. 1020/2023.
3.2. Il si è costituito in giudizio osservando che, nel caso di specie, (i) l'art. Parte_1
6 citato non è applicabile in quanto il ha agito quale mero consumatore finale e non quale Pt_1
PA/Stazione appaltante e (ii) comunque si tratta di un “unicum” in quanto si è verificata un'unica operazione di cessione per quanto concerne tutti i rapporti di debito/credito da parte di in CP_3 Con favore di e che, per l'effetto, l'operazione deve essere ritenuta unitaria: i crediti di CP_3 Con sono stati ceduti in blocco e ha agito unitariamente per il complessivo recupero della somma richiesta.
4. Con ordinanza 10.1.24, il Consigliere istruttore cui i fascicoli sono stati assegnati ha disposto la riunione del procedimento RG 1020/23 al procedimento RG 946/23.
5. Con ordinanza 23.4.24, la Corte ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza appellata n. 16/23 limitatamente alla condanna del al pagamento dell'importo di euro Parte_1
94.975,09 (oltre interessi per come indicati in sentenza su detto importo) e al pagamento delle spese di primo grado.
Successivamente la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e poi trattenuta a decisione collegiale.
pagina 8 di 12 Soltanto il ha depositato la comparsa conclusionale, concentrando le sue Parte_1 difese sulla causa RG 946/23.
6. Ritiene la Corte che l'appello del sia parzialmente fondato. Parte_1
6.1. In via preliminare, rileva la Corte che il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore e che il , fin dal primo grado di giudizio, ha sempre contestato l'entità del Parte_1 credito ex adverso azionato nel suo complesso, sia perché oggetto di precedente transazione, sia perché trattasi di consumi presunti e già contestati (di cui ha chiesto l'accertamento tramite Ctu), contestazione integrale riproposta anche in questa sede come peraltro rilevato da questa Corte nell'ordinanza 23.4.24. E' dunque infondata la difesa di quanto sostiene che il CP_1 non avrebbe contestato la debenza dell'importo di euro 12.069,65, corrispondente alla Pt_1 differenza tra il credito azionato e quello portato dalla fattura di cui al documento n. 3 di cui infra.
6.2. Il primo motivo formulato dal appellante è fondato, dovendosi escludere che la Pt_1 conciliazione davanti ad abbia avuto ad oggetto un unico POD come ritenuto dal primo CP_5 giudice.
Il punto è già stato trattato da questa Corte nell'ordinanza 23.4.24 con la quale è stata sospesa l'esecutività della sentenza di primo grado limitatamente alla condanna del Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 94.975,09 (oltre interessi per come indicati in sentenza su detto importo) e al pagamento delle spese di primo grado, atteso che l'impugnazione sotto tale profilo poteva considerarsi manifestamente fondata, stante “la sostanziale coincidenza dei periodi in cui sarebbero avvenuti i consumi di cui alla fattura emessa da il 29.12.16 (doc. 3), compresi CP_3 tra il febbraio del 2013 e il novembre del 2016, ed i periodi in cui sarebbero avvenuti i consumi di cui alle fatture oggetto di conciliazione tra le parti (fatture emesse tra il 21.4.11 e il 26.8.16), fatture che non sembrano riferirsi ad un unico POD attesa l'emissione in pari data di molteplici fatture (a mero titolo di esempio: 13 fatture il 28.8.16, 13 fatture il 27.4.16, 14 fatture il 29.2.16
e così via)” e tale statuizione trova conferma anche il questa sede decisoria.
Basta infatti esaminare tutto il documento afferente la transazione (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado del di ben 31 pagine) per avvedersi che numerosissime fatture portano la stessa Pt_1 data (oltre a quelle già individuate nella predetta ordinanza e sempre a titolo di esempio, ci sono n. 17 fatture datate 16.3.16, 17 fatture datate 16 fatture datate 28.10.15, 16 fatture datate
26.6.15 e così quasi tutte le altre antecedenti e successive) e tale circostanza porta appunto ad escludere che si sia trattata di un solo POD, potendo una fattura essere emessa per più POD ma non potendo essere emesse più fatture relativamente al medesimo periodo per il medesimo POD.
Successivamente alla transazione del 3.10.26 - a seguito della quale ha riconosciuto CP_3
pagina 9 di 12 l'erroneità dei consumi da essa individuati, stornato importi fatturati in eccesso e bonificato al l'importo di euro 49.636,27 (cfr. doc. n. 1 di parte appellante) - , in data 29.12.16 Pt_1 CP_3 ha emesso la fattura di euro 94.975,09, sostanzialmente coincidente con la somma degli importi stornati e di quelli bonificati a seguito della predetta transazione (cfr. sempre doc. n. 1).
In conclusione, dunque, l'importo di cui alla fattura del 29.12.2016 non è dovuto in quanto tale importo è già stato oggetto di precedente transazione, transazione che ha riguardato tutti i POD a disposizione del Pt_1
6.3. Fondato è anche il secondo motivo di impugnazione afferente i consumi effettivi perché, a Con fronte delle contestazioni del Comune, non ha provato e neppure tentato di provare che gli importi fatturati non si riferiscono a prestazioni mai rese e/o a consumi stimati senza misurazione effettiva come eccepito dalla parte ceduta.
Le contestazioni del sono basate, oltre che sul documento n. 4, anche sul Parte_1 documento n. 14 proveniente da soggetto terzo (distributore di energia), relazione, quest'ultima, datata 11.2.21 e che riferisce sulle forniture di energia elettrica al Comune, sulla cessazione di numerosi POD e sulla diminuzione di potenza di altri a far data 30.5.15 e che attesta di aver provveduto ad inviare comunicazione ai Trader interessati (Edison Energia compresa) della variazione effettuata;
tali contestazioni, dunque, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice tutt'altro che generiche.
In questo contesto, la banca cessionaria non ha provato, come era suo onere, che le forniture di cui chiede il pagamento siano stata effettivamente effettuate dalla cedente . CP_3
6.4. L'importo capitale richiesto da e riconosciuto nella sentenza di primo grado non CP_1
è dunque dovuto e tale circostanza assorbe il terzo motivo di impugnazione afferente interessi moratori ed anatocistici e il risarcimento di cui all'art. 6 del d. lgs. 2002 n. 231 e smi.
Quanto sopra, assorbe e comporta anche il rigetto dell'appello interposto da e di cui CP_1 alla causa riunita Rg 1020/23.
6.5. E' invece infondato il quarto motivo di appello del relativo al rigetto Parte_1 della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per ingiusta segnalazione alla Centrale
Rischi e ciò per la preclusiva considerazione che in Centrale Rischi (cfr. doc. n. 13 del Pt_1 prodotto in primo grado con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) - risultano (oltre alla segnalazione “Rischi a revoca” di ), due ulteriori segnalazioni “rischi a scadenza” di CP_1
Cassa Depositi e Prestiti. In questo contesto e stante la pluralità di segnalazioni di cui si è detto, non vi sono elementi per ricollegare il rifiuto del mutuo della Cassa di Risparmio di Saluzzo alla segnalazione di e non già alle altre. CP_1
pagina 10 di 12 7. Stante il complessivo esito del giudizio, le spese di causa devono essere dichiarate compensate fino ad 1\4, con condanna di , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rimborsare al , in persona del Sindaco pro tempore, i residui 3\4, nella Parte_1 misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n. 55, scaglione da euro 52.001 ad euro
260.000, valori medi, esclusione della fase istruttoria e trattazione per questa fase di appello). Il tutto, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
8. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di CP_1 contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile - definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dal e da nelle cause riunite RG 946/23 e 1020/23 avverso Parte_1 E_ la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 16/23 pubblicata in data 17.1.23 - ogni contraria istanza disattesa:
Rigetta l'appello proposto da;
CP_1
In parziale accoglimento dell'appello proposto dal e in parziale riforma Parte_1 della sentenza di primo grado:
Rigetta le domande formulate da nei confronti del;
CP_1 Parte_1
Dichiara compensante fino ad ¼ le spese del primo grado di giudizio;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, i residui ¾, che liquida Parte_1 in euro 10.577,25, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
Dichiara compensante fino ad ¼ le spese del presente grado di giudizio;
pagina 11 di 12 Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, i residui ¾, che liquida Parte_1 in euro 7.452,25, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari CP_1
a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
1/07/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
Dottor Corrado Croci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte al n. di R.G. 946/23 e al n di R.G. 1020/2023 e promosse da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Pasi;
Parte_1
Parte appellante e appellata contro
già rappresentata e difesa dagli avv.ti E_ Controparte_2
Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona;
Parte appellante e appellata
Conclusioni delle parti
Parte_1
Causa RG 946/23: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in totale riforma dell'impugnata sentenza, respinta ogni eccezione e/o deduzione avversaria,previa eventuale Ctu già richiesta e non disposta nel giudizio di primo grado:
pagina 1 di 12 In via preliminare e cautelare: sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata n. 16/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo il 10.1.2023 e pubblicata il 17.1.2023;
In via preliminare: accertare l'inesistenza del credito vantato da , così come Controparte_3 convenuto e stipulato nella conciliazione paritetica del 3.10.2016 ex art. 1965 c.c. e conseguentemente
Nel merito, in via principale e comunque in ogni caso:
Dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debito da parte del nei confronti Parte_1 della per sorte capitale, interessi moratori nonché per asserito Controparte_2 arricchimento senza causa;
nel merito, in via riconvenzionale principale e comunque in ogni caso: accertare e dichiarare l'esistenza in capo al del credito di euro 27.188,62 a Parte_1 fronte di maggiori interessi che lo stesso ha dovuto sostenere in conseguenza dell'indebita iscrizione all'interno della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare al pagamento di tale relativo importo in favore del Controparte_2
; Parte_1 in estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui il dovesse essere ritenuto debitore nei confronti Parte_1 di , ridurre l'importo a quanto effettivamente dovuto, previa Ctu da Controparte_2 disporsi nel merito.
Con vittoria di spese, onorari, spese generali di entrambi i gradi di giudizio e fatto salvo ogni altro diritto”.
Causa RG 1020/23: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previe le declaratorie del caso, respinta ogni eccezione e/o deduzione avversaria,
In via preliminare: riunire il presente procedimento alla causa RG 946/2023 promossa dal Con
contro per vedere riformata la medesima sentenza del Tribunale di Parte_1
Cuneo n. 16/23 del 17.1.2023; in via principale: riformare la sentenza del Tribunale di Cuneo nella parte in cui ritiene applicabile al caso di specie la disciplina dei ritardi nelle transazioni commerciali di cui al D. lgs 231/02 e in subordine, nella denegata ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte d'appello dovesse ritenere applicabile il D. Lgs 231/02, confermare la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 16/2023 Con limitatamente al punto oggetto di impugnazione da parte di
Con vittoria di spese, onorari, spese generali di entrambi i gradi di giudizio e fatto salvo ogni altro diritto”.
CP_1
Causa RG 946/23. “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, per i motivi di cui sopra
pagina 2 di 12 In via preliminare: rigettare in quanto inammissibile e in ogni caso infondata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza;
in via principale: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato l'appello promosso dal e confermare la sentenza n. 16/2023 pubblicata il 17 gennaio Parte_1
2023 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Cuneo RG 861/20 instaurato da CP_1
- nuova denominazione di - nei confronti del
[...] Controparte_2 Parte_1
e non notificata;
in via subordinata: condannare il al pagamento di ogni diversa somma Parte_1 Con ritenuta dovuta nei confronti di
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese generali, oltre Cpa e successive”.
Causa RG 1020/23: “Voglia la Corte di Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 16/23 pubblicata il 17 gennaio 2023 nel giudizio di primo grado avanti al
Tribunale di Cuneo RG 861/20 instaurato da - nuova denominazione di CP_1 [...]
- nei confronti del e non notificata Parte_2 Parte_1
In via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza e liquidità derogabilità credito di euro 1.800 ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12 di nei confronti del , condannare il al CP_1 Parte_1 Parte_1 relativo pagamento in favore di;
CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre Cpa e successive”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , cessionaria del credito di , conveniva in giudizio davanti al CP_1 Controparte_3
Tribunale di Cuneo il per sentirlo condannare al pagamento della somma di Parte_1 euro 107.044,74 a titolo di capitale per il mancato pagamento di fatture emesse dalla società cedente, oltre interessi moratori, interessi anatocistici e rimborso forfettario ex art. 6 d. lgs 2002
n. 231.
Il si costituiva in giudizio esponendo che nell'ambito del rapporto Parte_1 contrattuale intercorso con le fatture emesse nel periodo 2011-2016 erano state CP_3 compensate con il maggior credito vantato dal e riconosciuto dalla società Pt_1 somministrante all'esito di procedura conciliativa. Le parti avevano dunque aperto una nuova posizione contabile dalla quale risultava successivamente all'agosto 2016 un credito del Pt_1 pari ad euro 60.962,05; nonostante ciò - addebitando consumi pari ad euro 94.974,09 - CP_3 aveva emesso la fattura del 26.12.2016, già oggetto della richiamata compensazione e pertanto oggetto di contestazione da parte del in quanto si trattava di irregolarità riconosciuta Pt_1 dalla società di distribuzione. Il eccepiva inoltre l'inopponibilità della Parte_1
pagina 3 di 12 cessione (non risultando l'adesione dell'Ente ceduto ai sensi dell'art. 70 RD 1923 n. 2440), contestava la debenza degli interessi e dell'importo di cui all'art. 6 del d. lgs. 2002 n. 231, concludeva per l'inesistenza del credito e in via riconvenzionale chiedeva la condanna della Banca attrice al pagamento a suo favore della somma di euro 27.188,62 a titolo di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
1.1.Il Tribunale di Cuneo - con la sentenza n. 16/2023 pubblicata il 17.1.23 - condannava il al pagamento in favore della Banca attrice della somma di euro 107.044,74, Parte_1 oltre interessi ex artt. 2 e 3 del d. lgs. 2002 n. 231, decorrenti dalle singole scadenze all'effettivo saldo e oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori già maturati per sorte capitale, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, ex art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. 2002 n. 231, decorrenti dalla data di notifica della domanda fino all'effettivo saldo.
Con la medesima sentenza il Tribunale condannava il a pagare a favore della Pt_1 CP_2 attrice la “somma di euro 40.00 ai sensi dell'art. 6 d. lgs 213/2002” e a rifonderle le spese processuali, liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre esborsi, spese generali, iva e cpa.
1.2. Il Tribunale - esaminata la documentazione prodotta da contratto CP_1 [...]
, atto di cessione, notifica della cessione avvenuta a mezzo Pec il 29.1.18, Controparte_4 contenuto della cessione (crediti della cedente riepilogati negli estratti conto allegati alla cessione, crediti maturandi a titolo di interessi e penali sul credito in linea capitale al netto delle eventuali note di credito, “nonché ogni altro credito che sarà vantato dalla cedente nei confronti del debitore
Rilevante rappresentanti da fatture emesse non oltre 24 mesi dalla stipula del presente atto nonché ogni altri importo che maturerà in futuro a titolo di interessi e penali sul crediti rappresentati dalle medesime fatture…”), fatture emesse nell'anno 2016 e ulteriori fatture emesse nel 2017 fino al maggio 2019 (conformemente a quanto richiamato in atto di cessione, relativamente alle fatture emesse non oltre i 24 mesi successivi alla stipula dell'atto di cessione) - ha ritenuto assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice e ha respinto le difese di parte convenuta in quanto: (i) il contratto Comune/Edison era stato stipulato per un numero rilevantissimo di POD, ma l'accordo conciliativo aveva avuto ad oggetto la fatturazione per i consumi relativi al POD n. IT0011E5388569 estraneo alla fattura oggetto di contestazione;
(ii) le deduzioni relative alla fattura oggetto di contestazione erano generiche e i documenti depositati da parte convenuta non rendevano con chiarezza la pretesa erroneità della fatturazione;
(iii)
l'eccezione di inopponibilità della cessione perché effettuata in violazione degli artt. 69 e 70 del RD
1923 n. 2440 era infondata in quanto “la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale disposizione, avente carattere eccezionale e come tale non suscettibile di applicazione analogica, sia applicabile soltanto alle amministrazioni dello Stato, tra le quali pertanto non rientrano gli Enti Locali (Cass.,
pagina 4 di 12 n. 30658/2017)” e comunque “dalla disamina del contratto di somministrazione risulta l'espresso
e preventivo assenso del convenuto Ente alla cessione dei crediti, come riportato in calce alle
Condizioni Particolari di Fornitura, in cui si legge testualmente <il cliente riconosce fini d'ora a < i>
la facoltà di cedere a terzi i crediti ed i loro diritti accessori, in entrambi i casi sia CP_3 già in essere che futuri, derivanti dalla somministrazione di energia elettrica oggetto del contratto>”; (iv) parimenti infondate erano le contestazioni afferenti la debenza di interessi moratori e anatocistici, atteso che il contratto rientrava tra le “transazioni commerciali” di cui all'art. 2 del d. lgs. 2002 n. 231, norma espressamente applicabile anche alle pubbliche amministrazioni;
(v) anche la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto ed Pt_1 afferente l'indebita ed illegittima segnalazione alla Centrale Rischi (segnalazione che avrebbe comportato rilevanti danni per il danni non solo di immagine ma anche patrimoniali Pt_1 perché, nell'impossibilità di accedere al prestito bancario, era stato costretto a richiedere prestiti alla Cassa Depositi e Prestiti al fine di portare a termine gli investimenti per la collettività con conseguente applicazione di interessi in misura maggiore rispetto a quelli che sarebbero stati applicati facendo riferimento al credito concorrenziale) era infondata atteso che “la segnalazione Con presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia è stata effettuata da non per
l'obbligo di segnalazione, peraltro per
Da ultimo, il Tribunale di Cuneo ha escluso di poter riconoscere l'importo forfettario di euro 40,00 per ogni singola fattura perché - “tenuto conto della ratio della norma che è quella di risarcire le spese che necessariamente il creditore anticipa per mettere in mora il creditore - reputa il
Tribunale che si tratti di importo da corrispondere una tantum, specie ove l'attività di recupero sia stata unitariamente svolta, fatta salva la prova del maggior danno anche in termini di spese sopportate”.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il , censurando la decisione Parte_1 del Tribunale per i motivi sintetizzati come segue, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo, il censura la sentenza per avere il primo giudice erroneamente Pt_1 ritenuto che l'oggetto della conciliazione 3.10.16 davanti all fosse un unico POD e non una CP_5 pluralità come invece si evince esaminando l'intero doc. n. 1.
A seguito della conciliazione, nella quale aveva riconosciuto l'erroneità dei consumi, il CP_3 fornitore aveva bonificato al Comune l'importo di euro 49.636,27 e successivamente aveva emesso la fattura 29.12.16 per l'importo di euro 94.975,09, fattura che copriva gran parte del periodo che era stato precedentemente oggetto di contestazione davanti ad;
il Giudice di CP_5 prime cure, ritenendo che la conciliazione avesse avuto ad oggetto solamente un POD tra CP_5
pagina 5 di 12 quelli a disposizione del ha quindi basato la propria decisione su una Parte_1 circostanza documentalmente e palesemente errata.
Con il secondo motivo, il censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la Pt_1 documentazione richiamata dall'ente fosse generica ed insufficiente, mentre invece si trattava: - di relazione richiesta a professionista del settore (GEG Energy) e mai ex adverso contestata dalla quale risulta che l'Ente non solo era creditore nei confronti di per gli importi che erano già CP_3 stati oggetto della precedente conciliazione davanti ad , ma era creditore per un totale di CP_5 euro 164.183,26 (doc. n. 4); -di documento proveniente dal distributore di energia (e- distribuzione) a fronte del verbale di verifica per l'accertamento della potenza installata per la fornitura di elettrica a consumo: nel documento si evince che tutti i POD sono stati oggetto di fatturazione da parte del fornitore ma che erano nel frattempo cessati e che quindi non avevano la capacità di generare costi in capo all'Ente, nonché due ulteriori POD che hanno visto ridurre la potenza e, di conseguenza, i costi (doc. n. 14). A quanto sopra deve essere aggiunto che con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc, l'Ente, proprio per fugare ogni dubbio, aveva richiesto al primo giudice di disporre Ctu per verificare il volume dei consumi fatturati da e la CP_3 correttezza delle risultanze contabili, istanza non accolta dal Tribunale.
Con il terzo motivo, il appellante contesta la sentenza del primo giudice per avere lo Pt_1 stesso ritenuto di condannare l al pagamento di interessi moratori e anatocistici Parte_4 nonché all'importo di euro 40 ex art. 6 del d. lgs. 2002 n. 231, normativa non applicabile quando, secondo la prospettazione, come nel caso l'Ente si è comportato come mero consumatore e non già come PA/stazione appaltante.
Con il quarto motivo, il contesta la decisione del Tribunale di Cuneo nella parte in cui ha Pt_1 rigettato la domanda riconvenzionale per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, atteso che detta segnalazione - indipendentemente dal fatto che si tratti di o
- inficia l'accesso al credito e costituisce un aggravamento delle condizioni economiche applicate ad ogni rapporto. Rileva parte appellante che il Tribunale ha certamente errato nel ritenere che la Con pretesa di non sia mai stata contestata, atteso che la banca ha prodotto solo la Pec di accettazione del proprio provider senza preoccuparsi di produrre il messaggio Pec di avvenuta consegna e sottolinea che comunque l'indirizzo di destinazione utilizzato (ragioneria. Email_1
) costituisce uno dei tanti indirizzi dell'Ente ma non quello preposto alle notifiche
[...] Con ( . A riprova di ciò l'appellante sottolinea che l'unico sollecito di è Email_2 quello - prodotto dalla difesa del - pervenuto in corso di causa e correttamente inviato a Pt_1
In conclusione, rileva il non risulta che la segnalazione alla Email_3 Pt_1
Centrale Rischi sia stata iscritta a seguito della mancata contestazione in quanto non è stata prodotta la Pec di avvenuta consegna all'Ente.
2.1.La causa è stata iscritta nel RG al n. 946/2023.
pagina 6 di 12 2.2. si è costituita in giudizio chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o comunque CP_1 rigettare l'impugnazione e la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Con Sostiene che nessuna contestazione è stata sollevata dal con riferimento alla sorte Pt_1 capitale di euro 12.069,65 corrispondente alla differenza tra la sorte capitale azionata di euro
107.044,74 e quella di euro 94.975,09 portata dalla fattura in contestazione. L'appello, che non è stato promosso in relazione alla predetta differenza, è dunque inammissibile e comunque è infondato (i) non risultando da alcun documento che avrebbe riconosciuto uno CP_3 storno di euro 94.742,51 e (ii) la transazione avendo riguardato solo i consumi relativi al POD n.
IT001E05388569.
Anche i motivi di appello volti a contestare l'operatività del d. lgs. 2002 n. 231 e gli interessi Con anatocistici sono inammissibili, ad avviso di in quanto afferenti a difese non formulate in primo grado e comunque infondati atteso che il d. lgs 2002 n. 231 opera anche in presenza di contratti tra impresa e pubblica amministrazione aventi, come nel caso, ad oggetto prestazioni di servizi (qui fornitura di energia) e in quanto, per gli interessi anatocistici, opera la norma Con codicistica di cui all'art. 1283 c.c. ha altresì diritto alla somma risarcitoria di cui all'art. 6 del d. lgs. 2002 n. 231, peraltro per ogni fattura e non complessivamente come ritenuto dal primo giudice (questo punto è peraltro oggetto di autonoma impugnazione, come infra, punto 3).
Quanto alla segnalazione alla Centrale Rischi, la banca appellata rileva che: (i) non si tratta di
Con segnalazione a sofferenza ma di segnalazione dovuta da parte di quale banca acquirente dei crediti, ogniqualvolta alla relativa scadenza i crediti risultano insoluti;
(ii) la segnalazione (come risulta dal documento prodotto dal risulta antecedente quantomeno al mese di agosto, Pt_1
Con allorchè non aveva neppure avuto notizia ed evidenza di qualsivoglia contestazione da parte del , costituitosi in primo grado solo in data 8.10.20; (iii) non avendo il Parte_1
Con contestato in giudizio di dovere l'importo pari alla differenza tra quanto richiesto da e Pt_1 la fattura contestata, la segnalazione era almeno per questa parte legittima;
(iv) dal documento prodotto dal risulta una ulteriore segnalazione da parte di per un Pt_1 Parte_5 importo pari ad oltre 700 mila euro, decisamente più elevato di quello corrispondente al credito di
Con
(v) l'unico documento prodotto dal per dimostrare l'asserito danno è rappresentato Pt_1 da una comunicazione con la quale la Cassa di Risparmio di Saluzzo rifiuta un mutuo richiesto dal ma non vi è alcuna evidenza in ordine ai motivi che hanno indotto il a richiedere Pt_1 Pt_1 il mutuo, in ordine alla indispensabilità del mutuo e ad eventuali modalità alternative per ottenere le somme necessarie;
inoltre, dalla comunicazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo non risulta alcuna evidenza di quale fosse la Centrale Rischi consultata e/o di quale segnalazione abbia determinato il rifiuto.
pagina 7 di 12 3. Avverso la sentenza n. 16/2023 del Tribunale di Cuneo ha interposto autonomo appello anche lamentandone l'erroneità nel punto in cui il primo giudice ha riconosciuto ad essa CP_1 banca l'importo unitario di euro 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d. lgs. 2002 n. 231 come novellato dal d. lgs. 2012 n. 192 in luogo dell'importo di euro 40 moltiplicato per ogni fattura azionata con la citazione.
A sostegno della doglianza - premesso che la norma interna novellata sopra citata è CP_1 stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/EU del
16.2.2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che, sub art. 6, dispone che “Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, l'importo forfettario di 40 EUR” - ha richiamato la giurisprudenza della
CGE che ha dichiarato che l'art. 6 della Direttiva deve essere interpretato “nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti
a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
3.1. La causa è stata iscritta nel RG al n. 1020/2023.
3.2. Il si è costituito in giudizio osservando che, nel caso di specie, (i) l'art. Parte_1
6 citato non è applicabile in quanto il ha agito quale mero consumatore finale e non quale Pt_1
PA/Stazione appaltante e (ii) comunque si tratta di un “unicum” in quanto si è verificata un'unica operazione di cessione per quanto concerne tutti i rapporti di debito/credito da parte di in CP_3 Con favore di e che, per l'effetto, l'operazione deve essere ritenuta unitaria: i crediti di CP_3 Con sono stati ceduti in blocco e ha agito unitariamente per il complessivo recupero della somma richiesta.
4. Con ordinanza 10.1.24, il Consigliere istruttore cui i fascicoli sono stati assegnati ha disposto la riunione del procedimento RG 1020/23 al procedimento RG 946/23.
5. Con ordinanza 23.4.24, la Corte ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza appellata n. 16/23 limitatamente alla condanna del al pagamento dell'importo di euro Parte_1
94.975,09 (oltre interessi per come indicati in sentenza su detto importo) e al pagamento delle spese di primo grado.
Successivamente la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e poi trattenuta a decisione collegiale.
pagina 8 di 12 Soltanto il ha depositato la comparsa conclusionale, concentrando le sue Parte_1 difese sulla causa RG 946/23.
6. Ritiene la Corte che l'appello del sia parzialmente fondato. Parte_1
6.1. In via preliminare, rileva la Corte che il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore e che il , fin dal primo grado di giudizio, ha sempre contestato l'entità del Parte_1 credito ex adverso azionato nel suo complesso, sia perché oggetto di precedente transazione, sia perché trattasi di consumi presunti e già contestati (di cui ha chiesto l'accertamento tramite Ctu), contestazione integrale riproposta anche in questa sede come peraltro rilevato da questa Corte nell'ordinanza 23.4.24. E' dunque infondata la difesa di quanto sostiene che il CP_1 non avrebbe contestato la debenza dell'importo di euro 12.069,65, corrispondente alla Pt_1 differenza tra il credito azionato e quello portato dalla fattura di cui al documento n. 3 di cui infra.
6.2. Il primo motivo formulato dal appellante è fondato, dovendosi escludere che la Pt_1 conciliazione davanti ad abbia avuto ad oggetto un unico POD come ritenuto dal primo CP_5 giudice.
Il punto è già stato trattato da questa Corte nell'ordinanza 23.4.24 con la quale è stata sospesa l'esecutività della sentenza di primo grado limitatamente alla condanna del Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 94.975,09 (oltre interessi per come indicati in sentenza su detto importo) e al pagamento delle spese di primo grado, atteso che l'impugnazione sotto tale profilo poteva considerarsi manifestamente fondata, stante “la sostanziale coincidenza dei periodi in cui sarebbero avvenuti i consumi di cui alla fattura emessa da il 29.12.16 (doc. 3), compresi CP_3 tra il febbraio del 2013 e il novembre del 2016, ed i periodi in cui sarebbero avvenuti i consumi di cui alle fatture oggetto di conciliazione tra le parti (fatture emesse tra il 21.4.11 e il 26.8.16), fatture che non sembrano riferirsi ad un unico POD attesa l'emissione in pari data di molteplici fatture (a mero titolo di esempio: 13 fatture il 28.8.16, 13 fatture il 27.4.16, 14 fatture il 29.2.16
e così via)” e tale statuizione trova conferma anche il questa sede decisoria.
Basta infatti esaminare tutto il documento afferente la transazione (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado del di ben 31 pagine) per avvedersi che numerosissime fatture portano la stessa Pt_1 data (oltre a quelle già individuate nella predetta ordinanza e sempre a titolo di esempio, ci sono n. 17 fatture datate 16.3.16, 17 fatture datate 16 fatture datate 28.10.15, 16 fatture datate
26.6.15 e così quasi tutte le altre antecedenti e successive) e tale circostanza porta appunto ad escludere che si sia trattata di un solo POD, potendo una fattura essere emessa per più POD ma non potendo essere emesse più fatture relativamente al medesimo periodo per il medesimo POD.
Successivamente alla transazione del 3.10.26 - a seguito della quale ha riconosciuto CP_3
pagina 9 di 12 l'erroneità dei consumi da essa individuati, stornato importi fatturati in eccesso e bonificato al l'importo di euro 49.636,27 (cfr. doc. n. 1 di parte appellante) - , in data 29.12.16 Pt_1 CP_3 ha emesso la fattura di euro 94.975,09, sostanzialmente coincidente con la somma degli importi stornati e di quelli bonificati a seguito della predetta transazione (cfr. sempre doc. n. 1).
In conclusione, dunque, l'importo di cui alla fattura del 29.12.2016 non è dovuto in quanto tale importo è già stato oggetto di precedente transazione, transazione che ha riguardato tutti i POD a disposizione del Pt_1
6.3. Fondato è anche il secondo motivo di impugnazione afferente i consumi effettivi perché, a Con fronte delle contestazioni del Comune, non ha provato e neppure tentato di provare che gli importi fatturati non si riferiscono a prestazioni mai rese e/o a consumi stimati senza misurazione effettiva come eccepito dalla parte ceduta.
Le contestazioni del sono basate, oltre che sul documento n. 4, anche sul Parte_1 documento n. 14 proveniente da soggetto terzo (distributore di energia), relazione, quest'ultima, datata 11.2.21 e che riferisce sulle forniture di energia elettrica al Comune, sulla cessazione di numerosi POD e sulla diminuzione di potenza di altri a far data 30.5.15 e che attesta di aver provveduto ad inviare comunicazione ai Trader interessati (Edison Energia compresa) della variazione effettuata;
tali contestazioni, dunque, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice tutt'altro che generiche.
In questo contesto, la banca cessionaria non ha provato, come era suo onere, che le forniture di cui chiede il pagamento siano stata effettivamente effettuate dalla cedente . CP_3
6.4. L'importo capitale richiesto da e riconosciuto nella sentenza di primo grado non CP_1
è dunque dovuto e tale circostanza assorbe il terzo motivo di impugnazione afferente interessi moratori ed anatocistici e il risarcimento di cui all'art. 6 del d. lgs. 2002 n. 231 e smi.
Quanto sopra, assorbe e comporta anche il rigetto dell'appello interposto da e di cui CP_1 alla causa riunita Rg 1020/23.
6.5. E' invece infondato il quarto motivo di appello del relativo al rigetto Parte_1 della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per ingiusta segnalazione alla Centrale
Rischi e ciò per la preclusiva considerazione che in Centrale Rischi (cfr. doc. n. 13 del Pt_1 prodotto in primo grado con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) - risultano (oltre alla segnalazione “Rischi a revoca” di ), due ulteriori segnalazioni “rischi a scadenza” di CP_1
Cassa Depositi e Prestiti. In questo contesto e stante la pluralità di segnalazioni di cui si è detto, non vi sono elementi per ricollegare il rifiuto del mutuo della Cassa di Risparmio di Saluzzo alla segnalazione di e non già alle altre. CP_1
pagina 10 di 12 7. Stante il complessivo esito del giudizio, le spese di causa devono essere dichiarate compensate fino ad 1\4, con condanna di , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rimborsare al , in persona del Sindaco pro tempore, i residui 3\4, nella Parte_1 misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n. 55, scaglione da euro 52.001 ad euro
260.000, valori medi, esclusione della fase istruttoria e trattazione per questa fase di appello). Il tutto, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
8. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di CP_1 contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile - definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dal e da nelle cause riunite RG 946/23 e 1020/23 avverso Parte_1 E_ la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 16/23 pubblicata in data 17.1.23 - ogni contraria istanza disattesa:
Rigetta l'appello proposto da;
CP_1
In parziale accoglimento dell'appello proposto dal e in parziale riforma Parte_1 della sentenza di primo grado:
Rigetta le domande formulate da nei confronti del;
CP_1 Parte_1
Dichiara compensante fino ad ¼ le spese del primo grado di giudizio;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, i residui ¾, che liquida Parte_1 in euro 10.577,25, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
Dichiara compensante fino ad ¼ le spese del presente grado di giudizio;
pagina 11 di 12 Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, i residui ¾, che liquida Parte_1 in euro 7.452,25, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari CP_1
a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
1/07/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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