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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/09/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IG.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1795 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GNERRE Parte_1 Parte_2
CINZIA, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
“- la IG.ra , a seguito della rottura dell'unione affettiva, trasferirà con sé a Ciano Parte_1
(Modena) la figlia con conseguente cambio di residenza della stessa, presso l'abitazione dei Per_1
nonni materni con un possibile futuro cambio di residenza in base alle sue possibilità, con pieno consenso del IG. ; Parte_2
- il padre verserà l'assegno di mantenimento ordinario pari a € 250,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- quando la madre dovrà accompagnare la minore dal padre, lo stesso verserà la somma di € 100,000
alla madre a titolo di spese di viaggio;
- il padre verserà il 50% delle spese straordinarie in favore della figlia minore, dietro esibizione della relativa pezza giustificativa, intendendosi per tali le spese mediche non coperte dal SSN (visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici e/o oculistici,
comprese le lenti a contatto, se prescritte;
spese mediche aventi carattere d' urgenza), e scolastiche intendendosi per tali spese/tasse scolastiche/universitarie, di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico/università frequentato, libri di testo);
- i viaggi studio all'estero, le spese per corsi di specializzazione e master, per alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, eventuali ripetizioni, le uscite e le gite scolastiche, le spese necessarie per il conseguimento della patente di guida e le spese per l'acquisto di mezzi di locomozione, comprese spese di manutenzione, bollo e assicurazione, le spese per viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia, le spese sportive saranno previamente concordate (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo) e suddivise al 50% tra i genitori;
- la documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- l'assegno unico è a beneficio del genitore convivente, IG.ra le altre detrazioni sono al Pt_1
50%;
- il libretto postale n. 38076110 intestato ai IG.ri e è da considerarsi Parte_2 Parte_1
di proprietà della figlia compresi i due buoni postali di Euro 3.500,00 e di euro Persona_2
1000,00 legati al suddetto libretto e che verranno girati al compimento della maggiore età su un conto corrente a lei intestato;
- per quanto riguarda le principali festività, il padre terrà con sé la figlia alcuni giorni concordati con la madre sulla base delle esigenze lavorative dello stesso, seguendo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il papà un periodo di almeno quindici giorni
(consecutivo o suddiviso in 2 settimane). I genitori dovranno concordare i periodi di ferie estive. I
tempi di permanenza della figlia con la mamma o con il papà, come sopra concordati, costituiscono il calendario minimo, con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo e compatibilmente con le esigenze delle stesse e degli impegni del minore, di provvedere ad apportare modifiche (in melius);
- le spese del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo