Art. 472. Competenza dei tribunali militari 1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti dalla presente sezione, sono di competenza dei tribunali militari. 2. Nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le norme di cui al codice penale militare di pace.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1346Provvedimento: R.G. 5726/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5726/2024 R.G. LAVORO TRA Parte_1 n. a PORTICI (NA) il 22/03/1960 rappresentato e difeso dall'avv. PICCIRILLO MARIO, come da procura in atti. RICORRENTE E Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO VINCENZO Nonché Controparte_2 , (C.F.: P.IVA_1 , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato, difeso e …Leggi di più...
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