Articolo 472 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 471Articolo 473
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9 ottobre 2010
Art. 472. Competenza dei tribunali militari 1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti dalla presente sezione, sono di competenza dei tribunali militari. 2. Nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le norme di cui al codice penale militare di pace.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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