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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 5820/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
avv. Vincenzo La Corte per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1) I coniugi vivranno separati, con onere di mutuo rispetto.
2) La figlia Per_1 ormai prossima al raggiungimento della maggiore età, viene affidata ad entrambi i genitori, seppur con collocamento prevalente presso la madre.
3) Nel rimandare - quanto alla compiuta disciplina in ordine ai rispettivi rapporti economico- patrimoniali ed interpersonali all'allegato piano genitoriale - il Sig. Parte 2 si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia Per_1 in ragione dell'importo mensile di Euro 300,00 (Euro trecento/00), con decorrenza dal mese di maggio 2024 e con adeguamento annuale dell'assegno contributivo del mantenimento, come sopra determinato, sulla base dei consueti indici di rivalutazione pubblicati dell'Istat.
4) Il medesimo Sig. Pt 3 si obbliga, inoltre, a corrispondere il 50% delle spese straordinarie che verranno sostenute dalla madre collocataria per la cura, istruzione ed educazione della figlia Per 1 a tal riguardo i coniugi rimandano alle indicazioni di cui al protocollo d'intesa tra il
Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma.
5) L'appartamento già adibito ad abitazione coniugale sito in Roma, Via Antonio Ciamarra n. 74, scala C, interno 14, rimane assegnato alla Sig.ra Parte 1 dandosi atto che il Sig. Parte 2 ha, prima d'ora, provveduto ad allontanarsi dallo stesso, previa asportazione di oggetti ed effetti personali.
6) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutate l'interesse della figlia minore;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 30.5.2016
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016 parte I,
,
atto n. 00093 serie 26 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 25.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 5820/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
avv. Vincenzo La Corte per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1) I coniugi vivranno separati, con onere di mutuo rispetto.
2) La figlia Per_1 ormai prossima al raggiungimento della maggiore età, viene affidata ad entrambi i genitori, seppur con collocamento prevalente presso la madre.
3) Nel rimandare - quanto alla compiuta disciplina in ordine ai rispettivi rapporti economico- patrimoniali ed interpersonali all'allegato piano genitoriale - il Sig. Parte 2 si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia Per_1 in ragione dell'importo mensile di Euro 300,00 (Euro trecento/00), con decorrenza dal mese di maggio 2024 e con adeguamento annuale dell'assegno contributivo del mantenimento, come sopra determinato, sulla base dei consueti indici di rivalutazione pubblicati dell'Istat.
4) Il medesimo Sig. Pt 3 si obbliga, inoltre, a corrispondere il 50% delle spese straordinarie che verranno sostenute dalla madre collocataria per la cura, istruzione ed educazione della figlia Per 1 a tal riguardo i coniugi rimandano alle indicazioni di cui al protocollo d'intesa tra il
Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma.
5) L'appartamento già adibito ad abitazione coniugale sito in Roma, Via Antonio Ciamarra n. 74, scala C, interno 14, rimane assegnato alla Sig.ra Parte 1 dandosi atto che il Sig. Parte 2 ha, prima d'ora, provveduto ad allontanarsi dallo stesso, previa asportazione di oggetti ed effetti personali.
6) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutate l'interesse della figlia minore;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 30.5.2016
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016 parte I,
,
atto n. 00093 serie 26 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 25.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi