Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2002, n. 3102
CASS
Sentenza 4 marzo 2002

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Quando la parte muore dopo la pubblicazione della sentenza, il giudizio, nelle fasi d'impugnazione, può proseguire solo contro o ad iniziativa dei suoi successori universali, ovvero in mancanza di questi, di chi ha il potere di rappresentare l'eredità.

Quando le norme (nella specie, quelle relative agli effetti della simulazione) facciano riferimento alla buona fede senza nulla dire in ordine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero a soggetto tenuto a provarne l'esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, si deve, in linea di principio, fare riferimento all'art. 1147 cod. civ., che tali aspetti disciplina in relazione al possesso di buona fede.

È nulla la notificazione dell'atto di impugnazione agli eredi della parte deceduta dopo la pubblicazione della sentenza allorquando, prima della notificazione, essi abbiano rinunciato all'eredità e non vi sia la prova che in precedenza la avessero tacitamente accettata.

Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo le parti che vi abbiano interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie.

Poiché il curatore fallimentare assume la posizione di terzo rispetto alle parti del negozio concluso dal debitore, sia se abbia proposto la domanda di simulazione, sia se l'abbia proseguita, la prova della simulazione da parte sua non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 1417 cod. civ. e la simulazione può essere accertata dal giudice anche in base a presunzioni.

L'art. 330, secondo comma, cod. proc. civ., nel prevedere che l'impugnazione può essere notificata, nei luoghi indicati nel primo comma, collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, consente a chi ha interesse a proseguire nel giudizio di non individuare personalmente gli eredi della parte defunta, lasciando a chi effettivamente ha la qualità di erede di rendere palese la sua qualità e di assumere l'onere della difesa dei diritti controversi in cui può essere solo succeduto. Tale forma di notificazione può però essere utilizzata quando la parte muoia in pendenza dei termini di impugnazione, secondo quanto stabilito dall'art. 328 cod. proc. civ., mentre, al di fuori di tale ipotesi, e quando si verifichino situazioni nelle quali è necessario procedere ad integrazioni o rinnovazioni governate dal giudice attraverso la fissazione di termini perentori, è compito della parte sollecitare termini adeguati alle difficoltà e non si può, in linea di principio, escludere la possibilità che il giudice proroghi il termine, pur perentorio, da lui stabilito o ne assegni un altro, se la morte della parte e la difficoltà di individuare gli eredi o i tempi necessari per far designare all'eredità un rappresentante si prospettino come causa di una decadenza non imputabile alla parte, sì da potersi derogare all'art. 153 cod. proc. civ., sulla base dell'art. 184 - bis dello stesso codice.

La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l'elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in sè, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo; ove, peraltro, l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2002, n. 3102
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3102
    Data del deposito : 4 marzo 2002

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