Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2003, n. 7947
CASS
Sentenza 21 maggio 2003

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In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, la notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito, che segna la decorrenza del termine per l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, va intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, non rilevando al suddetto fine l'acquisizione di dati insufficienti ad un'esauriente formulazione dell'incolpazione ed alle corrispondenti esigenze di difesa dell'accusato. Ne deriva che una siffatta conoscenza qualificata non può ritenersi derivante dalla comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare dell'avvio di un procedimento penale a carico del magistrato, quando non risulti che dalla medesima emergano tutti gli elementi dell'illecito di natura disciplinare successivamente contestato. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno cassato con rinvio la decisione della Sezione disciplinare del CSM, la quale, nel dichiarare di non doversi procedere perché l'azione non era stata promossa nei termini di legge, non aveva indicato con ragionevole sicurezza la decorrenza del termine per il relativo esercizio, finendo con il gravare il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, titolare dell'azione disciplinare, di un dovere di iniziativa al fine di procurarsi notizie più dettagliate sulla vicenda che, nella specie, aveva visto l'instaurarsi di un procedimento penale a carico del magistrato successivamente incolpato).

Nel giudizio di cassazione, l'operatività dell'art. 375, quarto comma, cod. proc. civ., il quale impone la previa notifica delle conclusioni del pubblico ministero agli avvocati delle parti, presuppone che la causa sia trattata in camera di consiglio; detta norma è, pertanto, inapplicabile ove la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza. (Nella specie - disposta la trasmissione degli atti dal primo presidente al procuratore generale per le sue richieste ravvisandosi nella specie un'ipotesi di inammissibilità del ricorso - il procuratore generale, ritenuto che invece una siffatta ipotesi non esistesse, aveva chiesto che la causa fosse discussa alla pubblica udienza, ed in tal senso venne poi disposto, senza che tali conclusioni venissero portate a conoscenza del resistente almeno venti giorni prima dell'udienza).

Nell'ambito del giudizio di impugnazione dei provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, emessi dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379 cod. proc. civ., in relazione all'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nella parte in cui prevede, nell'udienza di discussione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il potere del procuratore generale, anche qualora egli sia parte ricorrente, di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che gli avvocati delle parti private hanno svolto le loro difese. (Cfr. Corte cost., sent. n. 403 del 1999).

In sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la tempestiva impugnazione notificata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione al Ministero della giustizia rende possibile la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro contraddittore necessario, il magistrato incolpato, essendo applicabile l'art. 331 cod. proc. civ. anche nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato notificato, nei termini di legge, alla parte cointeressata, contitolare dell'azione disciplinare, in quanto il principio della doppia titolarità, autonoma e disgiunta, dell'azione disciplinare (e, quindi, del potere di impugnare la correlata sentenza) impedisce di considerare i due soggetti pubblici suindicati come un'unica parte, contrapposta al magistrato incolpato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2003, n. 7947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7947
    Data del deposito : 21 maggio 2003

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