Sentenza 21 maggio 2003
Massime • 4
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, la notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito, che segna la decorrenza del termine per l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, va intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, non rilevando al suddetto fine l'acquisizione di dati insufficienti ad un'esauriente formulazione dell'incolpazione ed alle corrispondenti esigenze di difesa dell'accusato. Ne deriva che una siffatta conoscenza qualificata non può ritenersi derivante dalla comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare dell'avvio di un procedimento penale a carico del magistrato, quando non risulti che dalla medesima emergano tutti gli elementi dell'illecito di natura disciplinare successivamente contestato. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno cassato con rinvio la decisione della Sezione disciplinare del CSM, la quale, nel dichiarare di non doversi procedere perché l'azione non era stata promossa nei termini di legge, non aveva indicato con ragionevole sicurezza la decorrenza del termine per il relativo esercizio, finendo con il gravare il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, titolare dell'azione disciplinare, di un dovere di iniziativa al fine di procurarsi notizie più dettagliate sulla vicenda che, nella specie, aveva visto l'instaurarsi di un procedimento penale a carico del magistrato successivamente incolpato).
Nel giudizio di cassazione, l'operatività dell'art. 375, quarto comma, cod. proc. civ., il quale impone la previa notifica delle conclusioni del pubblico ministero agli avvocati delle parti, presuppone che la causa sia trattata in camera di consiglio; detta norma è, pertanto, inapplicabile ove la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza. (Nella specie - disposta la trasmissione degli atti dal primo presidente al procuratore generale per le sue richieste ravvisandosi nella specie un'ipotesi di inammissibilità del ricorso - il procuratore generale, ritenuto che invece una siffatta ipotesi non esistesse, aveva chiesto che la causa fosse discussa alla pubblica udienza, ed in tal senso venne poi disposto, senza che tali conclusioni venissero portate a conoscenza del resistente almeno venti giorni prima dell'udienza).
Nell'ambito del giudizio di impugnazione dei provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, emessi dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379 cod. proc. civ., in relazione all'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nella parte in cui prevede, nell'udienza di discussione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il potere del procuratore generale, anche qualora egli sia parte ricorrente, di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che gli avvocati delle parti private hanno svolto le loro difese. (Cfr. Corte cost., sent. n. 403 del 1999).
In sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la tempestiva impugnazione notificata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione al Ministero della giustizia rende possibile la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro contraddittore necessario, il magistrato incolpato, essendo applicabile l'art. 331 cod. proc. civ. anche nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato notificato, nei termini di legge, alla parte cointeressata, contitolare dell'azione disciplinare, in quanto il principio della doppia titolarità, autonoma e disgiunta, dell'azione disciplinare (e, quindi, del potere di impugnare la correlata sentenza) impedisce di considerare i due soggetti pubblici suindicati come un'unica parte, contrapposta al magistrato incolpato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2003, n. 7947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7947 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
E1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso lo studio dell'avvocato NOME2, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - SEZIONE DISCIPLINARE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 23/02 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 15/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato NOME2;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale ha concluso per previa dichiarazione di manifesta infondatezza, questione di legittimità costituzionale. Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con nota del 15 novembre 2000, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione comunicava al Ministro della Giustizia di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del Dott. E1, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di LOCALITA2, per i fatti specificati nei capi di incolpazione di seguito riportati. Analoga comunicazione il medesimo Procuratore Generale inviava il 24 novembre 2000 al Consiglio superiore della magistratura. Le incolpazioni erano le seguenti:
violazione dell'art. 18 r.d.l. 31/5/1946 n. 511, per aver violato il dovere id correttezza e di soggezione del magistrato alla legge rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere e così compromettendo il prestigio delle funzioni giudiziarie esercitate.
In particolare:
A) il Dott. E1, nella qualità di magistrato addetto alla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di LOCALITA2 nel corso di una riunione tenutasi presso il Nucleo di Polizia Tributaria in epoca antecedente e prossima al 19/10/1990 (e quindi nella imminenza della nomina dell'onorevole NOME3 a Ministro degli Interni) con la presenza di NOME4, Colonnello della Guardia di Finanza, Comandante Nucleo Regionale di P.T.; di NOME5, Ten. Col. della Guardia di Finanza, Comandante di Gruppo di Sezioni dello stesso Nucleo e di NOME6, Maggiore della Guardia di Finanza, comandante della seconda sezione del predetto Nucleo, concordava con i presenti di inviare una nota alla Dott.ssa NOME7, P.M. titolare del procedimento di prevenzione NOME8 -
falsa per le ragioni specificate al capo;
b) della rubrica - a firma del Ten. Col. NOME5 onde ottenere l'autorizzazione presso l'hotel NOME9 per procedere all'acquisizione di foto che riproducevano l'Onorevole NOME3 in compagnia del E10, dietro suggerimento di esso E1 che rivelava ai predetti ufficiali di P.G. la esistenza di tali foto nell'hotel di proprietà del citato E10, struttura già sottoposta a sequestro nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di E11 ed altri tra cui il E10, pendente dinanzi alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di LOCALITA2, collegio presieduto dallo stesso Dott. E1, a seguito di trasmissione operata dal Tribunale di LOCALITA2 1^ Sez. Penale in data 18 aprile 1990 nell'ambito del procedimento per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. ed altro a carico dei predetti. Il Dott. E1, quindi,
riferiva ai predetti ufficiali una notizia della quale era venuto a conoscenza nella sua veste istituzionale e, non solo ometteva di attivare gli strumenti procedurali a sua disposizione, ma chiedeva di non essere menzionato quale fonte di informazione e che il suo nome venisse del tutto pretermesso dalla operazione che si andava a compiere investendo della stessa altro magistrato. In LOCALITA2 in epoca antecedente e prossima al 19/10/1990. B) Di concerto con le persone dianzi citate, al fine di realizzare la condotta e gli scopi di cui al capo che precede (lett. A) concorreva a formare, il NOME5 materialmente sottoscrivendola, la nota n. 3147/AG/G.I.C.O. 2/29631 co. di prot. in data 18/10/1990 - atto pubblico siccome proveniente dalla G.d.F. e indirizzata all'A.G.
quale richiesta di accesso all'hotel NOME9 onde reperire la documentazione ivi indicata - diretta alla Dott.ssa NOME7, all'epoca Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2 e magistrato assegnatario del procedimento relativo alla proposta di applicazione di misura di prevenzione a carico di E12 e della soc. NOME8 nella quale si affermava, contrariamente al vero, che presso l'hotel NOME9 di LOCALITA3 era custodita un'interessante documentazione anche fotografica comprovante la frequentazione dei soggetti inquisiti nell'ambito del procedimento NOME8 - E12, E10, E13 - laddove, invece la documentazione fotografica ricercata afferiva ai rapporti tra il Luigi E10 e l'on. NOME3, quale indicata dallo E1 al capo che precede. In LOCALITA2 il 18/8/1990.
Per tale fatto (lett. B), configurato quale reato di cui agli artt. 110, 479 e 61 n. 2 c.p. il P.M. della Direzione Distrettuale Antimafia di LOCALITA4 ha richiesto al Collegio per i reati ministeriali di quella città il rinvio a giudizio.
C) Di concerto ed in concorso con le persone di cui ai capi che precedono deliberava di omettere il deposito degli atti delle operazioni compiute e la documentazione acquisita in data 19/10/1990 presso l'hotel NOME9 all'A.G. che aveva disposto l'acquisizione, trattenendola indebitamente presso il Comando nucleo di P.T. della G.d.F. di LOCALITA2 ovvero presso il proprio ufficio, sicché occultava alla predetta A.G., che ne era naturale destinataria, tale documentazione.
In LOCALITA2 in epoca successiva all'ottobre 1990.
Per tale fatto il P.M. di cui al capo che precede ha formulato capo di imputazione a mente dell'art. 409.5 c.p.p. D) Nella qualità di presidente f.f. del Collegio per l'applicazione delle misure di prevenzione presso il Tribunale di LOCALITA2 nell'ambito del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali a carico di E10, E11 ed altri,
disponeva con provvedimento in data 1/3/1991 la riacquisizione del materiale anche fotografico già sequestrato in data 19/10/1990 presso l'hotel NOME9 s.a.s. di LOCALITA3
adottando un provvedimento privo di qualunque utilità processuale, pertanto agendo al fine di procurare a sè ingiusto vantaggio non patrimoniale consistente nell'occultare le proprie responsabilità in ordine ai fatti-reato sopra descritti.
In LOCALITA2 il giorno 1/3/1991.
L'azione disciplinare traeva origine dalla nota del 23 novembre 1999, pervenuta il 29 novembre successivo, con la quale, a specifica richiesta del P.G. presso questa Corte, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA4 aveva comunicato copia delle imputazioni formulate nei confronti del magistrato. Quest'ultimo, nel corso dell'istruttoria, eccepiva preliminarmente l'estinzione del procedimento disciplinare per intervenuta decadenza ex art. 59 d.P.R. n. 916 del 1958 in quanto fin dal 1996 il Comitato di Presidenza del C.S.M. (e la Prima Commissione referente), il Ministro della Giustizia ed il P.G. presso la Corte di Cassazione avevano avuto notizia dei fatti oggetto del procedimento, il quale era invece stato avviato solo il 5 dicembre 2000, ben oltre il termine di un anno dalla conoscenza di tali fatti. Lo E1 veniva tuttavia rinviato a giudizio davanti al C.S.M. ove reiterava l'eccezione di decadenza dell'azione disciplinare che la competente Sezione Disciplinare, con sentenza 15 maggio 2002, accoglieva, dichiarando di non doversi procedere a carico dell'incolpato perché l'azione non era stata promossa nei termini di legge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso questa Corte, affidandolo a due motivi. Ha resistito lo E1 con controricorso, eccependone preliminarmente l'inammissibilità in quanto la sentenza impugnata era stata comunicata al suddetto P.G. il 21 maggio 2002 ed il ricorso notificato (giusta relata in calce all'atto medesimo) il 26 luglio successivo e, quindi, oltre il termine dei 60 giorni previsto dalla normativa applicabile.
Rinviata la causa a nuovo ruolo per mancato avviso al difensore con ordinanza resa all'udienza del 14 novembre 2002 e trasmessi gli atti al P.G., questi, con nota del 19/12/2002, replicava all'eccezione deducendo che il ricorso, pur notificato tardivamente nei confronti del resistente, era stato tempestivamente notificato in data 18 luglio 2002 al Ministro della Giustizia. Lo E1 ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso avanzate dal resistente ai sensi dell'art. 375 c.p.c, per essere stato il ricorso medesimo notificato al Dott. E1 dopo che era scaduto il termine breve previsto dagli artt. 17, 2^ co., l. n. 195 del 1958, 60 d.P.R. n. 916 del 1958 in relazione all'art. 325, 2^ co., c.p.c. Osserva il resistente che disposta dal P. Presidente la trasmissione degli atti al P.G. per le sue richieste ravvisandosi nella specie un'ipotesi di inammissibilità, il P.G., ritenuto che invece una siffatta ipotesi non esistesse (in quanto il ricorso era stato comunque notificato tempestivamente il 18/7/2002 al Ministro della Giustizia), aveva chiesto che la causa venisse discussa alla pubblica udienza, senza che tali conclusioni venissero portate a sua conoscenza almeno 20 giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, in violazione del disposto di cui all'art. 375, 4^ co., c.p.c. L'eccezione non coglie nel segno perché la questione, rilevante nell'ipotesi di procedimento camerale, resta superata dal fatto che la trattazione del ricorso avviene in pubblica udienza, secondo la procedura normale (conf. Cass. sez. un. ord. n. 101/93). In secondo luogo il Dott. E1 ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379 c.p.c. in relazione all'art. 17 l. 195 del 1958, per la parte in cui il P.G. della Corte di Cassazione, nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, anche qualora sia parte ricorrente, assume contestualmente la duplice veste di tutore imparziale della legge e di parte, ponendosi in una evidente condizione di incompatibilità che sembra configgere con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Al riguardo è sufficiente rilevare che l'identica eccezione, proposta in analogo procedimento disciplinare dallo stesso difensore dello E1, è stata già ritenuta non fondata dal giudice delle leggi, con sentenza 25-29 ottobre 1999 n. 403, in base al rilievo che "nel quadro complessivo delle disposizioni del codice di procedura civile che regolano il processo davanti alla Corte di cassazione, considerata la scansione temporale e logica degli atti difensivi che precedono l'udienza, l'ordine della discussione finale, ed in particolare il fatto che il pubblico ministero presso la Corte, anche quando riveste il ruolo di ricorrente, concluda all'udienza dopo che gli avvocati delle parti private hanno illustrato le loro difese, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. Tale diritto può dispiegarsi pienamente nei modi previsti dalla vigente legge, senza che dall'ordine degli interventi possa derivare alcun pregiudizio alla difesa delle parti;
infatti, vertendo la discussione solo sulle difese già proposte, non è consentito alle parti, e perciò anche al pubblico ministero, portare alla cognizione del giudice fatti o motivi nuovi e diversi da quelli trattati, onde l'assoluta irrilevanza, sotto il profilo del parametro costituzionale invocato, dell'ordine della discussione orale;
va infatti sottolineato che le conclusioni motivate del pubblico ministero, così come le difese svolte dagli avvocati delle parti, hanno una funzione semplicemente illustrativa delle posizioni già assunte negli atti precedenti, secondo uno schema nel quale il principio del contraddittorio è pienamente rispettato.
Il diritto di difesa ... può quindi compiutamente essere esercitato, una volta osservate le norme sopra illustrate, contenute nel Libro 2^, Titolo 3^, Capo 3^ cod. proc. civ., tanto più che le osservazioni scritte (di cui è consentito il deposito ex art. 379, quarto comma, cod. proc. civ.) costituiscono l'ultimo atto inserito nel fascicolo processuale e configurano un mezzo non inidoneo per portare a conoscenza del giudice le considerazioni difensive delle parti private sulle conclusioni orali del pubblico ministero". Nè i termini della questione sembrano mutare (secondo quanto prospetta la difesa dello E1) alla luce della riformulazione dell'art. 111 Cost. intervenuta dopo la pronuncia della Corte, secondo cui "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale".
Infatti è sempre decisivo il rilievo che dalla lettura degli artt. 70 e 72 c.p.c. non pare emergere una distinzione nell'ambito del processo tra il pubblico ministero interveniente necessario ed il pubblico ministero che promuove l'azione, essendo indubbio che tale organo è comunque una parte sui generis, non soltanto perché pubblica e non privata, ma soprattutto perché ha il compito di "vegliare sull'osservanza della legge e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia" (art. 73, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario) e che quindi, anche nell'ambito del giudizio di impugnazione in materia disciplinare, essa opera non per fini propri ma a tutela del superiore interesse al rispetto delle leggi.
Ed un'ulteriore riprova dell'autonomia del doppio ruolo del P.M. è emersa proprio nel presente processo ove il P.G. dell'udienza ha conclusivamente chiesto il rigetto del ricorso proposto dal suo stesso ufficio di appartenenza.
Concludendo, l'esposta eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata.
Più suggestiva è l'ultima eccezione con la quale lo E1 contesta la pretesa legittimità dell'instaurazione del contraddittorio a seguito della tempestiva notifica del ricorso al solo Ministro della Giustizia, stante la sua qualità di legittimo e necessario contraddittore (art. 331 c.p.c). Assume il resistente che siffatta affermazione (desumibile dalla citata ordinanza n. 101/1993 ove il Ministro ed il P.G. vengono ritenuti necessari e legittimi contraddittori), se può valere nell'ipotesi in cui è il magistrato ad impugnare la decisione disciplinare, non trova applicazione nel diverso caso in cui ricorrente è il P.G. ed il Ministro costituisce non una controparte ma una parte ad essa equiparata, essendo ambedue titolari in via autonoma dell'azione disciplinare, che possono esercitare separatamente. Ne consegue che "l'effetto di cui all'art. 331 c.p.c. - di consentire l'integrazione del contraddittorio ancorché sia scaduto il termine per l'impugnazione - si produrrebbe ove l'impugnazione stessa fosse stata notificata ad una delle controparti, ma non nella diversa ipotesi - che ricorre nella fattispecie - nella quale il ricorso è stato notificato alla parte cointeressata, in quanto contitolare dell'azione". Anche questa eccezione, che pure ha suscitato le perplessità del P.G., non è fondata. A vanificarla basta il rilievo che proprio il principio della doppia titolarità, autonoma e disgiunta, dell'azione disciplinare e, quindi, del potere di impugnare la correlata sentenza, impedisce di considerare i due soggetti pubblici suindicati come un'unica parte, contrapposta al magistrato incolpato cosicché la tempestiva notificazione del ricorso al Ministro non avrebbe impedito il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'incolpato. Si tratta, invece, di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, sotto questo profilo non dissimile da quella regolata dall'ordinanza n. 101/1993 citata (ove l'impugnazione proposta dal magistrato aveva dovuto essere notificata sia al Ministro che al P.G.
in quanto controparti), con la conseguente applicabilità dei pacifici orientamenti giurisprudenziali affermatisi con riguardo all'art. 331 c.p.c. Venendo finalmente al merito del ricorso, con due motivi sostanzialmente unitali (e quindi oggetto di esame congiunto) il P.G., denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 59, 6 e 7 comma d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, nonché la carenza e/o contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), critica la statuizione con cui la Sezione Disciplinare del C.S.M. ha dichiarato di non dover procedere a carico dello E1 perché l'azione disciplinare non era stata promossa nei termini di legge (entro l'anno dalla conoscenza dei fatti addebitabili). Il ricorso deve ritenersi fondato. Va al riguardo premesso che secondo l'impugnata sentenza la Procura Generale presso la Corte di Cassazione "già nell'ottobre 1996, era a conoscenza che, con riferimento a quelle illecite operazioni d'acquisizione ed utilizzazione di materiale rinvenuto nell'hotel NOME9, era in atto un'intensa attività istruttoria, coinvolgente anche il magistrato E1, volta a meglio definire le accuse formulate. La Procura Generale aveva anche saputo che le ipotesi accusatone dette erano state in seguito ben precisate, come dimostrato dal fatto che ebbe a richiedere il 17/1/1997 quali fossero in concreto i fatti addebitati al Dott. E1. L'ufficio, pertanto, una volta appreso il 27/1/1997 che il magistrato era coindagato con l'on.le NOME3 e che la di lui posizione, all'esito delle richieste della Procura della Repubblica di LOCALITA4, era all'esame del Tribunale dei Ministri aveva dinanzi a sè un'unica alternativa rispettosa dell'esigenza di non lasciare sine die il magistrato in una situazione d'incertezza in ordine alla rilevanza disciplinare dei suoi comportamenti: o, sulla base delle notizie ottenute, e già di per sè sufficienti ad integrare l'ipotesi dell'illecito disciplinare, avrebbe dovuto procedere in via autonoma a preliminari accertamenti onde acquisire i dettagli utili, ma non essenziali, per formulare il capo d'incolpazione, ovvero avrebbe dovuto richiedere una puntuale e compiuta collaborazione della Procura della Repubblica di LOCALITA4, esigendo l'invio immediato delle richieste conclusive delle indagini e dell'imputazioni formulate a carico del Dott. E1." Ora questa motivata statuizione va scrutinata alla luce dei principi affermati in sede di legittimità, secondo cui da un lato, "allorché, in sede di impugnazione avverso la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, venga denunciata la violazione della norma che impone al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione di promuovere l'azione disciplinare, a pena di decadenza, entro un anno dalla notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare, le Sezioni unite della Corte di cassazione sono legittimate ad esaminare direttamente, tra gli atti processuali, l'atto dal quale è scaturito l'esperimento dell'azione disciplinare, trattandosi di verificare la regolarità dello svolgimento dell'iter procedimentale": Cass. sez. un. n. 800 del 2000, con riguardo peraltro ad una fattispecie in cui andava verificata l'esattezza di una data e non il contenuto intrinseco e sostanziale degli atti rilevanti ai fini decisionali); dall'altro, che il ricorso per cassazione avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (da correlare, quanto alla sua proponibilità, non all'art. 111 della Costituzione, bensì all'art. 360 cod. proc. civ., giusto disposto dell'art. 17 della legge n. 195 del 1958, a mente del quale, in materia disciplinare, detto mezzo di impugnazione è soggetto, in mancanza di specifica e contraria disposizione, alle norme generali del rito civile) non può rivolgersi, neanche implicitamente, al riesame di fatti e risultanze probatorie già oggetto di accertamento ed apprezzamento da parte dell'organo di autogoverno, il cui giudizio è, invece, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e scevra da vizi logici ovvero da errori giuridici (Cass. sez. un. n. 625/1997 e 15422/2001 ex plurimis).
Si tenga infine presente che, per costante giurisprudenza, "la notizia del fatto che forma oggetto dell'azione disciplinare a carico del magistrato, idonea a segnare - ai sensi dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, che ha sostituito l'originario ultimo comma dell'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 - il dies a quo del termine annuale di decadenza per il promovimento della relativa azione, deve essere intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, non rilevando al suddetto fine l'acquisizione di dati insufficienti ad un'esauriente formulazione dell'incolpazione ed alle corrispondenti esigenze di difesa dell'accusato. Ne deriva che una siffatta conoscenza qualificata non può ritenersi derivante dalla comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare dell'avvio di un procedimento penale a carico del magistrato, quando non risulti dimostrato che dalla medesima emergano tutti gli elementi dell'illecito di natura disciplinare successivamente contestato" (Cass. sez. un. n. 5510/1993, 50/2001 e 910/2002 ex plurimis). Ora in questo quadro normativo e giurisprudenziale, appare evidente come la decisione impugnata risulti viziata sia per violazione di legge che per contraddittorietà della motivazione. Infatti l'alternativa prospettata ad una prima lettura sembra significare che le notizie originariamente ottenute fossero "già di per sè sufficienti ad integrare l'ipotesi dell'illecito disciplinare"; ma in questo caso non si comprende perché il P.G. avrebbe dovuto procedere ad accertamenti qualificati come "preliminari" e peraltro volti ad "acquisire dettagli utili ma non essenziali". Invece ad una lettura correlata alle considerazioni conclusive (pag. 17. "Riassumendo, la comunicazione di fatti disciplinarmente rilevanti a carico del Dott. E1, pervenuta nell'anno 1996 con caratteri di estrema chiarezza evidenzianti la loro gravita, imponeva di approfondire senza esitazioni ed in tempi rapidi le precise cognizioni di cui si era venuti in possesso per un sollecito esercizio dell'azione disciplinare e certo non giustificava un'attesa così prolungata e senza reazioni a fronte della reticenza altrui, volta ad apprendere tutti gli elementi, a supporto del fondamento delle notizie acquisite, emersi nel procedimento penale a carico del Dott. E1, la quale si è protratta per diversi anni fino alla decisione, nel novembre 2000, di promuovere l'azione disciplinare.") sembra propendere per la necessità di ulteriori approfondimenti, senza peraltro sottrarsi alla contraddizione fondamentale circa il carattere esaustivo o meno delle originarie informazioni ricevute dalla P.G. della Cassazione. Ma vi è di più:
la sentenza non indica da quale momento al suddetto P.G. incomberebbe l'obbligo di sollecitare più specifiche e dettagliate notizie circa gli eventuali addebiti da formulare a carico del magistrato ed, in questa ipotesi, quando comincerebbe a decorrere il termine annuale di decadenza;
tale termine, ovviamente, non può iniziare se non quando siano state ottenute notizie complete e precise sui fatti e, nella specie, si rinviene tutta una serie di richieste da parte della P.G. alle Procure di LOCALITA2 e di LOCALITA4 nonché al Tribunale per i reati ministeriali, le cui risposte provvedevano per successive approssimazioni a disegnare il quadro completo delle imputazioni eventualmente addebitagli allo E1. Tali risposte, stante il loro carattere generico, impedivano però quella conoscenza di "tutti gli elementi costitutivi dell'illecito" idonea a consentire la formulazione dei capi di incolpazione;
ne' l'impugnata sentenza indica specificamente, al di là di espressioni genericamente allusive, quale informativa degli uffici giudiziari campani soddisfacesse quella precisa conoscenza, prima della nota 23/11/99 (pervenuta il 29/11/99) con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA4 comunicava il tenore delle imputazioni formulate a carico dell'attuale resistente. Tirando i fili del discorso e concludendolo, va affermato che l'impugnata decisione è viziata per la contraddittorietà insanabile della motivazione e per la violazione dell'art. 59 d.P.R. n. 916 del 1958, poiché non ha indicato con ragionevole sicurezza quale fosse nella specie il dies a quo del termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare, gravando altresì il P.G. di un dovere di iniziativa al fine di procurarsi notizie più dettagliate sulla vicenda processuale del magistrato che non è previsto dalla norma, senza peraltro un'adeguata considerazione delle ripetute richieste concretamente effettuate (ben dieci, dalla prima del 30/5/96 all'ultima del 15/11/99, che non possono essere disattese qualificandole come meramente "burocratiche", senza chiarire con quale tenore avrebbero dovuto essere formulate per evitare siffatta aggettivazione).
Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa alla Sezione Disciplinare del C.S.M. perché proceda all'esame delle incolpazioni formulate a carico dello E1.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 20 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2003