Sentenza 11 agosto 1999
Massime • 2
Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, primo comma, cod. civ., hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo n virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione , spetta ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese.
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse , al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/1999, n. 8585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8585 |
| Data del deposito : | 11 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN NA, AI RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI SANTA MA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, difesi dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'DR IU, domiciliato ex lege in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avvocato AMALIO MELE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BI GI, BI MA, BI IA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 96/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 14/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato PROCACCINI ERNESTO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MELE AMALIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Napoli, con sentenza 13.12.82, in accoglimento della domanda proposta da IU D'LE, condannava LI, DE, IU e MA UL ad arretrare la sopraelevazione da essi realizzata su immobile di loro proprietà a distanza non legale dal confine con il fondo dell'attore. Avverso detta sentenza, passata in giudicato, proponevano opposizione di terzo, innanzi al medesimo giudice, AN EN, genitrice dei germani UL, nella qualità di sedicente titolare d'usufrutto vedovile sull'edificio da arretrare, e FL AI, coniuì5ata con LI UL dal 6.6.71, nella qualità di sedicente comproprietaria per comunione legale uxoria sul medesimo edificio, le quali, dolendosi di non aver partecipato al precedente giudizio pur essendo litisconsorti necessarie, chiedevano, in sede rescindente, l'annullamento della detta sentenza del 13.12.82 ed, in sede rescissoria, il rigetto della domanda proposta dal D'LE, previa sospensione dell'esecuzione dell'impugnata sentenza. Si costituiva in giudizio il solo D'LE contestando la fondatezza del proposto gravame.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 17.10.92, rigettava l'opposizione osservando che l'usufrutto vedovile della EN era rimasto estinto per effetto dell'avvenuta distruzione dell'edificio originario e della sua conseguente ricostruzione da parte degli eredi UL, mentre la AI non aveva acquistato alcun diritto di comunione sul nuovo fabbricato elevato dal coniuge in forza del principio di accessione, onde ne' l'una ne' l'altra delle opponenti poteva essere considerata litisconsorte necessaria nel giudizio svoltosi tra il D'LE ed i germani UL, alle cui conseguenze rimanevano pertanto, estranee.
Avverso tale decisione la EN e la AI proponevano appello cui resisteva il D'LE.
Sospesasi con ordinanza del 3.3.93 l'esecuzione della sentenza opposta, la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza 14..l.97 in questa sede impugnata ribadito che l'usufrutto vedovile della EN era rimasto estinto per l'avvenuta distruzione del bene sul quale era stato costituito e la sostituzione di esso con altro totalmente nuovo e diverso;
ribadito altresì che nessun diritto di comproprietà uxoria era sorto in favore della AI, a seguito della costruzione del nuovo edificio sul suolo di esclusiva proprietà del marito, per l'inapplicabilità al caso di specie dei principi regolatori della comunione legale - rigettava l'appello.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione la EN e la AI, ciascuna con un motivo illustrato, anche, da successiva memoria.
Resisteva il D'LE con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio motivo, la ricorrente EN - denunziando violazione degli artt. 1018, 2697, 2721, 2727, 2730 CC e 191 CPC, nonché vizio di motivazione - si duole che la corte di merito abbia fondato la propria decisione su emergenze probatorie raccolte nel giudizio conclusosi con la sentenza opposta, non abbia, ammesso i mezzi istruttori richiesti, non abbia ritenuto estranea alla previsione dell'applicato art. 1018 CC l'ipotesi della volontaria demolizione e ricostruzione dell'edificio per motivi di carattere statico.
Tali doglianze non sono fondate.
Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come al giudice del merito, per il principio dell'unitarietà della giurisdizione, pervenga il potere d'utilizzare ai fini della decisione demandatagli, in difetto di divieti espliciti od impliciti desumibili dalla normativa in materia. anche prove raccolte in ,un diverso giudizio tra gli stessi od altri soggetti, come qualsiasi produzione proveniente dalle parti in causa e, quindi, non solo di trarne semplici indizi od elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva;
il che vale anche per una perizia svolta in sede penale od una consulenza tecnica svolta in altra sede civile (recentemente: Cass.
1.4.97 n. 2839, 20.1.95 n. 623, 30.5.96 n. 5013, ma già 22.12.81 n. 6749 e 27.3.73 n. 840). Il punto focale della questione, peraltro, non è tanto il valore probatorio da attribuire alla consulenza tecnica svolta nel giudizio D'LE/UL e posta da entrambi i giudici del merito alla base delle omologhe adottate decisioni, quanto l'irrilevanza, sottolineata nella sentenza in questa sede impugnata, dei mezzi istruttori richiesti dall'odierna ricorrente al fine di dimostrare quali fossero stati i lavori effettuati e come quali rappresentassero esclusivamente opere di ristrutturazione e nella loro esecuzione non potessero ravvisarsi gli estremi d'una demolizione e d'una successiva ricostruzione dell'edificio. Al riguardo la corte di merito Ila chiaramente ed esaurientemente dimostrato come tanto i lavori presi in considerazione dalla consulenza tecnica d'ufficio quanto gli stessi lavori che la ricorrente deduceva ad oggetto dei richiesti mezzi di prova altrimenti non si potessero configurare se non quali lavori di demolizione del preesistente fabbricato prima e di edificazione d'un nuovo fabbricato poi.
Tale valutazione, concernente il merito della controversia, non ha formato oggetto di motivate censure da parte della ricorrente e, comunque, risulta, come si è già evidenziato, frutto d'un esame del tutto soddisfacente degli elementi di giudizio presi in considerazione e d'un'argomentazione assolutamente immune da vizi logici, onde non è suscettibile di riesame in sede di legittimità. Ne consegue che la ricorrente difettava d'interesse, come correttamente ritenuto dalla corte di merito, all'ammissione dei mezzi di prova de quibus in quanto già gli stessi lavori dalla medesima ammessi e dedotti quali oggetti di prova erano tali da far ritenere verificatesi una demolizione ed una ricostruzione. Quanto alla dedotta inapplicabilità dell'art. 1018 CC al caso di d emolizione e ricostruzione rese necessarie da problemi di statica indipendentemente dalla pur rilevabile infondatezza della tesi, la norma invocata nessuna distinzione ponendo in ordine alle cause del perimento dell'edificio - ed, anzi, prevedendo la propria applicabilità "in qualsiasi modo" l'evento si verifichi - la questione, espressamente trattata nella sentenza di prime cure, non risulta aver formato oggetto dei motivi posti a fondamento dell'atto d'appello, onde non ne è ammissibile la proposizione in questa sede. Per quanto rilevar possa, anche la questione relativa al fatto che i lavori fossero stati eseguiti ad iniziativa della ricorrente e con autorizzazione amministrativa ad essa intestata - a parte la considerazione che la titolarità della licenza non prova l'effettiva assunzione dell'onere dei lavori ne' l'eventuale applicabilità dell'art. 1006 CC - non risulta abbia formato oggetto di trattazione nel giudizio di primo grado, onde, introducendo un tema d'indagine del tutto nuovo, non sarebbe stata ammissibile quale motivo d'appello quand'anche ne avesse formato oggetto e, tanto meno, ne poteva essere ammessa la trattazione dopo la sua prospettazione nel corso di quel giudizio come non può esserlo in questa sede.
Con il proprio motivo, la AI - denunziando violazione dell'art. 117 CC e vizio di motivazione - si duole che la corte di merito non abbia ritenuto essersi costituita, sull'edificio così come ricostruito dal coniuge LI UL, la comunione legale uxoria in proprio favore.
Tale doglianza, a parte l'evidente contrasto con la tesi sostenuta dall'altra ricorrente in ordine alla natura dei lavori eseguiti, non è fondata.
Questa Corte ha, al riguardo, già ripetutamente evidenziato come il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 CC, in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da un'altrettanto specifica disposizione di legge, non trovi deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto all'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza necessità d'un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 117 primo comma lett. "b" CC hanno carattere derivativo essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale;
con la conseguenza che la costruzione realizzata, in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale, da entrambi i coniugi su terreno di proprietà personale ed esclusiva dell'un .d'essi diviene a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia d'accessione, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, ai sensi dell'art.2033 CC, il diritto di ripetere le somme improntate (Cass. 22.4.98 n.
4076, 13.6.97 n. 5335, 8.5.96 n. 4273, SS.UU. 27.1.96 n. 651, 25.11.93 n. 11663, 16.2.93 n. 1921, 14.3.92 n. 3141). La questione di costituzionalità posta, al riguardo, con la memoria è tardiva e difetta, comunque, della dovuta specificità. Nessuno dei motivi meritando accoglimento, il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessive L.
4.309.250 delle quali L 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 1999