Sentenza 12 agosto 2024
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/03/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02410/2025REG.PROV.COLL.
N. 09133/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9133 del 2024, proposto da
AR GI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati IO Belvedere, Matteo Peverati, Marco Passoni, Francesco Boetto e Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura e, per quanto occorrer possa, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la AR, Sezione Terza, n. 2356 del 12 agosto 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocata Gaia Stivali, in sostituzione dell'avvocato Andrea Manzi, e l’avvocata dello Stato Paola Maria Zerman;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR, Sezione Terza, con la sentenza n. 3015 del 12 dicembre 2023, ha accolto in parte, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso proposto dalla AR GI s.r.l. per l’annullamento della nota in data 27 aprile 2023 del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, limitatamente alla parte in cui non ha accolto l’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 12 aprile 2023, e, conseguentemente, per la declaratoria del diritto della ricorrente all’accesso agli atti, con obbligo della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione della documentazione.
In particolare, il Tar ha ritenuto che l’istanza inoltrata dalla AR GI sia fondata per quanto concerne la documentazione indicata ai punti b), e) ed f), rivolta a conoscere: la documentazione che attesta la paternità progettuale del Garage delle Nazioni in capo all’Architetto IO SS LL; la documentazione da cui emerge l’apposizione di vincoli culturali interessanti i beni immobili il cui progetto è a firma dell’Architetto IO SS LL e/o
dell’Ingegnere IN TI; quella da cui emerge l’apposizione di vincoli culturali interessanti i beni immobili siti a Milano in Piazza Mercanti n. 17, Corso di Porta Vittoria n. 4; Via Borgonuovo nn. 14/16.
Lo stesso Tar per la AR, Sezione Terza, con la sentenza n. 2356 del 12 agosto 2024, ha respinto il ricorso proposto dalla AR GI per l’ottemperanza alla richiamata sentenza n. 3015 del 12 dicembre 2023.
Di talché, la Società soccombente ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Error in judicando: sull’erronea interpretazione del contenuto precettivo della sentenza da ottemperare.
Tanto la bibliografia dell’Arch. SS LL quanto la (supposta) “Relazione di presentazione delle tavole progettuali a firma dell’Arch. SS LL” costituirebbero documentazione già precedentemente mostrata all’appellante e depositata dalla difesa di controparte nel giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza n. 3015 del 2023, sicché tale documentazione, non avrebbe influito sulla decisione del Tar di condannare la Soprintendenza all’esibizione dei documenti identificati alla lett. b) dell’istanza di accesso.
Il giudice dell’ottemperanza sarebbe giunto alla paradossale conclusione secondo cui il giudice di prime cure avrebbe inteso limitare le modalità di ricerca alle sole banche dati informatiche.
Seguendo il ragionamento del giudice dell’ottemperanza, si perverrebbe alla conclusione che, prima dell’avvento del computer, ogni attività di consultazione sarebbe stata necessariamente incompleta e difficoltosa, nonostante l’esistenza di strumenti di classificazione che hanno sempre assicurato una puntuale organizzazione dei materiali.
Le norme di cui agli articoli 29 e 30 del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilirebbero precisi doveri di studio, mantenimento e conservazione di tutti i documenti, ai quali la Soprintendenza ha dimostrato di non avere ottemperato.
Il giudice di primo grado, nell’ordinare l’accesso parziale alla documentazione richiesta, ha consapevolmente imposto alla Soprintendenza di procedere nonostante fosse emersa l’impossibilità tecnica di effettuare ricerche per nome del progettista attraverso il sistema informatico.
Error in iudicando: motivazione erronea, illogica, contraddittorietà e insufficiente, omessa e comunque erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
La sentenza impugnata presenterebbe ulteriori e ancora più gravi profili di illogicità laddove ritiene ottemperata la sentenza n. 3015 del 2023 sulla base della nota del 15 novembre 2023, resa non dall’Amministrazione resistente, ma dalla Soprintendenza per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.
La nota, da un lato, sarebbe anteriore alla sentenza da ottemperare (pubblica il 12 dicembre 2023) e non potrebbe costituirne valida esecuzione, dall’altro, il provvedimento è stato emanato da un soggetto diverso dall’Amministrazione destinataria dell’ordine giudiziale.
L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle doglianze concludendo per il rigetto dell’appello ed ha evidenziato tra l’altro che:
- per la lett. e) di cui all’istanza di accesso, l’Amministrazione avrebbe rinvenuto e depositato in giudizio 3 provvedimenti di tutela delle opere progettate dall’Arch. SS LL, vale a dire Ricostruzione del Teatro Lirico Internazionale, Restauro della Società del Giardino e restauro del chiostro di Sant’IO;
- il riferimento del giudice dell’ottemperanza alla nota del 15 novembre 2023 n. 29407 sarebbe verosimilmente da ricondursi all’attività amministrativa della Soprintendenza ABAP Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, organo diverso rispetto alla Soprintendenza ABAP di Milano e dotato di distinta autonomia decisionale.
La AR GI ha depositato altra memoria, con la quale ha eccepito la tardività della memoria dell’Avvocatura dello Stato, in quanto depositata oltre il limite delle ore 12.00 del 25 febbraio 2025; nel merito, nel riconoscere che la Soprintendenza ha depositato documentazione relativa agli immobili di cui alla lett. f) dell’istanza di accesso, ha specificato come tale adempimento non soddisfa l’obbligo imposto dal giudicato per quanto attiene alle richieste di cui alle lettere b) ed e) dell’istanza.
Alla camera di consiglio del 13 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’eccezione di tardività della memoria depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato alle ore 18.30 del 25 febbraio 2025 è fondata.
La più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, VI, 4 dicembre 2024, n. 9692; Cons. Stato, VI, 19 novembre 2024, n. 9278; Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2022, n. 7977; Cons. Stato, sez. V, n. 10636 del 2022), da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, ha definitivamente chiarito che se il deposito degli atti processuali, con il processo amministrativo telematico (PAT), è possibile fino alle ore 24.00, tuttavia, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12.00 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo.
Il termine ultimo di deposito alle ore 12.00, pertanto, permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante, tanto anche in considerazione del fatto che l’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. – il quale, da un lato, dispone che “è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito”, dall’altro, dispone altresì che “agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo” – deve intendersi nel senso che il primo termine delle ore 24.00 si riferisce a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il secondo agli atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito (Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136).
3. L’appello è fondato e va di conseguenza accolto nei sensi di quanto di seguito indicato.
3.1. In primo luogo, occorre ribadire che, con la sentenza n. 3015 del 12 dicembre 2023, il Tar per la AR ha ritenuto fondata la pretesa per quanto concerne la documentazione indicata ai punti b), e) ed f) dell’istanza di accesso e cioè:
b) documentazione che attesta la paternità progettuale del Garage delle Nazioni in capo all’Architetto IO SS LL;
e) documentazione da cui emerge l’apposizione di vincoli culturali interessanti i beni immobili il cui progetto è a firma dell’Architetto IO SS LL e/o dell’Ingegnere IN TI;
f) documentazione da cui emerge l’apposizione di vincoli culturali interessanti i beni immobili siti a Milano in Piazza Mercanti n. 17; Corso di Porta Vittoria n. 4; via Borgonuovo nn. 14/16.
3.2. L’appellante, nella memoria di replica, ha evidenziato che la Soprintendenza ha depositato documentazione relativa agli immobili di cui alla lett. f).
3.3. Viceversa, con riferimento alla documentazione di cui alla lett. e), non risulta alcuna interlocuzione da parte della competente Soprintendenza di Milano, mentre il giudice di primo grado ha fatto riferimento ad una nota del 15 novembre 2023 non adottata dalla Soprintendenza di Milano, bensì da quella di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in esecuzione della sentenza n. 2420 del 2023, evidentemente resa in altro contenzioso.
3.4. Con riferimento alla lett. b), inoltre, se è vero che la Soprintendenza ha depositato documentazione relativa al progetto del Garage delle Nazioni, non può però ritenersi, in assenza di ulteriori specificazioni, che tali documenti attestino in modo oggettivo ed incontrovertibile la paternità progettuale dell’opera in capo all’Architetto IO SS LL.
3.5. Di talché, le relative doglianze proposte dalla Società appellante devono ritenersi fondate.
4. Ne consegue che, per le ragioni esposte, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso per l’ottemperanza proposto dalla AR GI s.r.l., con obbligo per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano di dare attuazione alla sentenza del Tar per la AR n. 3015 del 2023 con riferimento alla documentazione indicata nella stessa alle lettere b) ed e).
5. Le spese del doppio grado di giudizio - attesa la peculiarità della questione controversa, che non ha visto l’Amministrazione del tutto inerte, ma adoperarsi sebbene, allo stato, in maniera non completamente esaustiva - possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G.9133 del 2024) nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso per l’ottemperanza proposto dalla AR GI s.r.l., con obbligo per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano di dare attuazione alla sentenza del Tar per la AR n. 3015 del 2023 con riferimento alla documentazione indicata nella stessa alle lettere b) ed e).
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO