Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 2495 c.c. e art. 36 d.p.r. 602/1973 per omessa prova ammontare ricevuto dai soci e mancato accertamento motivato della responsabilità

    La Corte ha ritenuto che la responsabilità dei soci fosse stata introdotta nel giudizio dai ricorrenti stessi, che l'Agenzia delle Entrate si era difesa nel merito e che la natura tributaria delle obbligazioni non consentiva di agire in altra giurisdizione. La Corte ha inoltre evidenziato che le sentenze definitive hanno accertato la partecipazione dei soci alla gestione e la sottrazione di materia imponibile.

  • Rigettato
    Profili di illegittimità e infondatezza delle intimazioni di pagamento per anni 2013 e 2014

    La Corte ha ritenuto che le sentenze definitive abbiano accertato la partecipazione dei soci alla gestione e la sottrazione di materia imponibile, rendendo la relativa responsabilità da esaminare sia quali soci che in veste di amministratori.

  • Rigettato
    Profili di illegittimità ed infondatezza dell'intimazione di pagamento per anno 2015 (provvisoria)

    La Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio hanno reso definitivo l'avviso di accertamento, giustificando l'esecuzione frazionata.

  • Rigettato
    Profili di illegittimità ed infondatezza dell'intimazione di pagamento per anno 2015 (definitiva)

    La Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio hanno reso definitivo l'avviso di accertamento, giustificando il completamento dell'esecuzione.

  • Rigettato
    Violazione art. 2495 c.c. e art. 36 d.p.r. 602/1973 per omessa prova ammontare ricevuto dai soci e mancato accertamento motivato della responsabilità

    La Corte ha ritenuto che la responsabilità dei soci fosse stata introdotta nel giudizio dai ricorrenti stessi, che l'Agenzia delle Entrate si era difesa nel merito e che la natura tributaria delle obbligazioni non consentiva di agire in altra giurisdizione. La Corte ha inoltre evidenziato che le sentenze definitive hanno accertato la partecipazione dei soci alla gestione e la sottrazione di materia imponibile.

  • Rigettato
    Profili di illegittimità e infondatezza delle intimazioni di pagamento per anni 2013 e 2014

    La Corte ha ritenuto che le sentenze definitive abbiano accertato la partecipazione dei soci alla gestione e la sottrazione di materia imponibile, rendendo la relativa responsabilità da esaminare sia quali soci che in veste di amministratori.

  • Rigettato
    Profili di illegittimità ed infondatezza dell'intimazione di pagamento per anno 2015 (provvisoria)

    La Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio hanno reso definitivo l'avviso di accertamento, giustificando l'esecuzione frazionata.

  • Rigettato
    Profili di illegittimità ed infondatezza dell'intimazione di pagamento per anno 2015 (definitiva)

    La Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio hanno reso definitivo l'avviso di accertamento, giustificando il completamento dell'esecuzione.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per violazione art. 19 c.3 D.Lgs. 546/1992

    La Corte ha ritenuto che la responsabilità dei soci fosse stata introdotta nel giudizio dai ricorrenti stessi, che l'Agenzia delle Entrate si era difesa nel merito e che la natura tributaria delle obbligazioni non consentiva di agire in altra giurisdizione. La Corte ha inoltre evidenziato che le sentenze definitive hanno accertato la partecipazione dei soci alla gestione e la sottrazione di materia imponibile.

  • Accolto
    Infondatezza del ricorso e conferma della legittimità degli atti impugnati

    La Corte ha ritenuto che le sentenze definitive abbiano accertato la partecipazione dei soci alla gestione e la sottrazione di materia imponibile, rendendo la relativa responsabilità da esaminare sia quali soci che in veste di amministratori. La Corte ha altresì confermato la legittimità delle intimazioni di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo
    Numero : 3
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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