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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17485 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica
d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 19151/2023 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, vertente
TRA
, , , tutti rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dagli Avv.ti Angelo Ciolina e Carlo Maltese presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla Piazza Bartolomeo Gastaldi n. 1, giusta procura in atti;
ATTORI
E
, e per essa, (già , in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
TA AS e AR AN, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ravenna, Via Alfredo Baccarini n. 52, giusta procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F. ) e per essa Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_2
(già , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] CP_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TA AS e AR AN, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ravenna, Via Alfredo Baccarini
n. 52, giusta procura in atti
INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. art. 615 co. I c.p.c.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.03.2023 , Parte_1
e proponevano opposizione al precetto Parte_2 Parte_3
notificato il 02.03.2023, con cui e per essa, quale Controparte_5
procuratrice speciale la aveva intimato loro il Controparte_2
pagamento della somma di euro 245.374,31, oltre interessi legali fino al soddisfo, oltre le spese, gli onorari e gli accessori dovuti per legge, in forza del decreto ingiuntivo n. 8004/2017, con cui il Tribunale di Roma aveva ingiunto alla e ai fideiussori , e Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
il pagamento della somma di euro 241.232,41 in favore dell'allora
[...]
creditore Controparte_6
A fondamento della spiegata opposizione parte attrice deduceva: 1) difetto di legittimazione attiva dell'opposta e la carenza di titolarità del diritto creditorio da essa vantato, per mancanza di prova dell'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto della cessione dei crediti in blocco tra Controparte_4
e 2) nullità della fideiussione omnibus prestata Controparte_5
dagli opponenti, per violazione della normativa anticoncorrenziale e degli artt.
1956 e 1957 c.c.; 3) inidoneità del decreto ingiuntivo azionato a costituire valido titolo esecutivo, per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
4) violazione, da parte dell'opposta, dei principi di buona fede e ragionevolezza nell'esecuzione del contratto.
Chiedevano, pertanto gli attori, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati, dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata e/o di alcuna ragione creditoria in capo alla stessa nei confronti di essi opponenti e formulavano domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non, da essi subito in conseguenza della condotta contraria a correttezza e buona fede dell'opposta, con il favore delle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare e dell'opposizione, con il favore delle spese.
In data 20.02.2024, la interveniva nel giudizio ex art. Controparte_4
111 c.p.c. quale successore a titolo particolare della convenuta Controparte_7
chiedendo il rigetto della domanda attrice e l'accoglimento delle
[...]
conclusioni spiegate dalla sua dante causa.
Con provvedimento del 22.02.2024, l'allora Giudice titolare del procedimento, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato, sul presupposto che non era stata versata in atti da parte della convenuta idonea documentazione atta a comprovare l'inclusione del credito vantato nei confronti degli opponenti tra quelli contemplati nella cessione dei crediti in blocco, in forza della quale era stato intimato il precetto opposto.
Le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c.p.c. e le memorie conclusive e, all'udienza del 03.12.2025, la causa veniva riservata in decisione.
Ciò premesso, la proposta opposizione è infondata.
La prima delle doglianze mosse da parte opponente deve ritenersi superata dall'intervento in giudizio, ex art. 111 c.p.c., della Controparte_4
originaria titolare del credito azionato con il precetto opposto. Al riguardo, va evidenziato che gli attori non hanno contestato la cessione del credito tra (originaria titolare del credito portato dal d.i. Controparte_6
azionato con il precetto opposto) e oggi Controparte_4 Controparte_4
a seguito di mutamento della denominazione sociale in forza del
[...]
contratto di cessione di ramo d'azienda del 15.12.2020 (v. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione del 17.07.2023), ma solo le reciproche cessioni dei crediti tra le società convenuta e intervenuta.
Orbene, quest'ultima era già intervenuta, quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo azionato con il precetto oggi opposto, conclusosi con la sentenza n. 17308/2022 (versata in atti dalla opposta), dalla quale risulta chiaramente che il Tribunale di Roma ha ritenuto ammissibile quell'intervento, pronunciandosi sulle spese in favore di con ciò riconoscendo in capo a quest'ultima la Controparte_4
legittimazione ad agire per il soddisfacimento del credito vantato dall'originaria cedente Controparte_6
Allo stesso modo, devono ritenersi prive di fondamento tutte le contestazioni formulate da parte opponente circa la nullità della fideiussione omnibus prestata dagli attori, trattandosi di questioni relative a fatti anteriori alla formazione del titolo, che avrebbero dovuto porre nel giudizio che ha portato alla formazione del titolo o, se del caso, nella successiva impugnazione
È noto, invero, che con l'opposizione a precetto, laddove – come nel caso che ci occupa – il titolo sia di formazione giudiziale, è possibile dedurre unicamente, quali motivi di opposizione, circostanze modificative o estintive verificatesi successivamente alla formazione del titolo (in tal senso, tra le tante,
Cass. 3716/2020; Cass. 3277/2015; Cass. 12911/2012; Cass. n. 8928/06).
Di qui il rigetto della spiegata opposizione. Il rigetto della domanda principale esime il Tribunale dal valutare la domanda risarcitoria formulata nell'atto introduttivo.
Alla luce di tutto quanto precede, allora, l'opposizione va rigettata e parte attrice va condannata al rimborso delle spese di lite, che si liquidano - ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornati ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 - nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'efficacia del precetto opposto;
B) condanna parte attrice al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge
Roma, 12.12.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica
d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 19151/2023 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, vertente
TRA
, , , tutti rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dagli Avv.ti Angelo Ciolina e Carlo Maltese presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla Piazza Bartolomeo Gastaldi n. 1, giusta procura in atti;
ATTORI
E
, e per essa, (già , in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
TA AS e AR AN, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ravenna, Via Alfredo Baccarini n. 52, giusta procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F. ) e per essa Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_2
(già , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] CP_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TA AS e AR AN, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ravenna, Via Alfredo Baccarini
n. 52, giusta procura in atti
INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. art. 615 co. I c.p.c.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.03.2023 , Parte_1
e proponevano opposizione al precetto Parte_2 Parte_3
notificato il 02.03.2023, con cui e per essa, quale Controparte_5
procuratrice speciale la aveva intimato loro il Controparte_2
pagamento della somma di euro 245.374,31, oltre interessi legali fino al soddisfo, oltre le spese, gli onorari e gli accessori dovuti per legge, in forza del decreto ingiuntivo n. 8004/2017, con cui il Tribunale di Roma aveva ingiunto alla e ai fideiussori , e Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
il pagamento della somma di euro 241.232,41 in favore dell'allora
[...]
creditore Controparte_6
A fondamento della spiegata opposizione parte attrice deduceva: 1) difetto di legittimazione attiva dell'opposta e la carenza di titolarità del diritto creditorio da essa vantato, per mancanza di prova dell'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto della cessione dei crediti in blocco tra Controparte_4
e 2) nullità della fideiussione omnibus prestata Controparte_5
dagli opponenti, per violazione della normativa anticoncorrenziale e degli artt.
1956 e 1957 c.c.; 3) inidoneità del decreto ingiuntivo azionato a costituire valido titolo esecutivo, per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
4) violazione, da parte dell'opposta, dei principi di buona fede e ragionevolezza nell'esecuzione del contratto.
Chiedevano, pertanto gli attori, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati, dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata e/o di alcuna ragione creditoria in capo alla stessa nei confronti di essi opponenti e formulavano domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non, da essi subito in conseguenza della condotta contraria a correttezza e buona fede dell'opposta, con il favore delle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare e dell'opposizione, con il favore delle spese.
In data 20.02.2024, la interveniva nel giudizio ex art. Controparte_4
111 c.p.c. quale successore a titolo particolare della convenuta Controparte_7
chiedendo il rigetto della domanda attrice e l'accoglimento delle
[...]
conclusioni spiegate dalla sua dante causa.
Con provvedimento del 22.02.2024, l'allora Giudice titolare del procedimento, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato, sul presupposto che non era stata versata in atti da parte della convenuta idonea documentazione atta a comprovare l'inclusione del credito vantato nei confronti degli opponenti tra quelli contemplati nella cessione dei crediti in blocco, in forza della quale era stato intimato il precetto opposto.
Le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c.p.c. e le memorie conclusive e, all'udienza del 03.12.2025, la causa veniva riservata in decisione.
Ciò premesso, la proposta opposizione è infondata.
La prima delle doglianze mosse da parte opponente deve ritenersi superata dall'intervento in giudizio, ex art. 111 c.p.c., della Controparte_4
originaria titolare del credito azionato con il precetto opposto. Al riguardo, va evidenziato che gli attori non hanno contestato la cessione del credito tra (originaria titolare del credito portato dal d.i. Controparte_6
azionato con il precetto opposto) e oggi Controparte_4 Controparte_4
a seguito di mutamento della denominazione sociale in forza del
[...]
contratto di cessione di ramo d'azienda del 15.12.2020 (v. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione del 17.07.2023), ma solo le reciproche cessioni dei crediti tra le società convenuta e intervenuta.
Orbene, quest'ultima era già intervenuta, quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo azionato con il precetto oggi opposto, conclusosi con la sentenza n. 17308/2022 (versata in atti dalla opposta), dalla quale risulta chiaramente che il Tribunale di Roma ha ritenuto ammissibile quell'intervento, pronunciandosi sulle spese in favore di con ciò riconoscendo in capo a quest'ultima la Controparte_4
legittimazione ad agire per il soddisfacimento del credito vantato dall'originaria cedente Controparte_6
Allo stesso modo, devono ritenersi prive di fondamento tutte le contestazioni formulate da parte opponente circa la nullità della fideiussione omnibus prestata dagli attori, trattandosi di questioni relative a fatti anteriori alla formazione del titolo, che avrebbero dovuto porre nel giudizio che ha portato alla formazione del titolo o, se del caso, nella successiva impugnazione
È noto, invero, che con l'opposizione a precetto, laddove – come nel caso che ci occupa – il titolo sia di formazione giudiziale, è possibile dedurre unicamente, quali motivi di opposizione, circostanze modificative o estintive verificatesi successivamente alla formazione del titolo (in tal senso, tra le tante,
Cass. 3716/2020; Cass. 3277/2015; Cass. 12911/2012; Cass. n. 8928/06).
Di qui il rigetto della spiegata opposizione. Il rigetto della domanda principale esime il Tribunale dal valutare la domanda risarcitoria formulata nell'atto introduttivo.
Alla luce di tutto quanto precede, allora, l'opposizione va rigettata e parte attrice va condannata al rimborso delle spese di lite, che si liquidano - ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornati ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 - nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'efficacia del precetto opposto;
B) condanna parte attrice al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge
Roma, 12.12.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio