TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n° 475/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Parte_1
TE ed elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza Ettore Troilo n. 8;
- ricorrente -
e
(Cf Controparte_1
), con sede legale in Bologna alla Via Ciamician 2, e sede operativa in P.IVA_1
SS (CH) alla Via Cagliari n. 41/43 presso la sede della in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., sig. ; Controparte_3
- resistente contumace -
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso:
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_4
, con contratto a tempo determinato full-time dal 20/02/2024 al
[...]
13/03/2025, con la qualifica di operaio addetto alla logistica, inquadrato al livello 3 del
CCNL Multiservizi all'interno del servizio di logistica e pulizie appaltato alla società datrice di lavoro dalla committente Controparte_2 -che la sua assunzione è avvenuta nell'ambito di un appalto di logistica presso la società committente di SS (CH), con iniziale scadenza contrattuale Controparte_2 fissata per settembre 2024, successivamente prorogata fino al 22/09/2025;
-che il contratto di appalto del servizio logistica e pulizie affidato dalla
[...] alla è terminato il 31/12/2024; CP_2 Controparte_1
-che a decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito della cessazione dell'appalto presso la predetta committente, non è stato più adibito ad alcuna mansione, né trasferito su altre commesse, pur permanendo formalmente alle dipendenze della Cooperativa datrice di lavoro;
-che nonostante la perdurante vigenza del rapporto e le plurime richieste di ricevere indicazioni circa la ripresa della prestazione lavorativa, è rimasto completamente inattivo e privo di retribuzione per oltre due mesi, dal 1° gennaio 2025 all'11 marzo
2025, data in cui è stato costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa a fronte del comportamento inadempiente del datore di lavoro;
-che alla cessazione del rapporto di lavoro, non ha percepito le retribuzioni relative ai mesi di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025 (fino al recesso), le ferie ed i permessi accumulati nel corso del rapporto di lavoro, le spettanze di fine rapporto comprensive del TFR, oltre all'indennità di mancato preavviso (dovuta nei casi di dimissioni per giusta causa);
-di aver diffidato la società al pagamento delle CP_1 Parte_2 somme dovute e di aver, nel mese di aprile 2025 esteso la diffida, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, anche alla società committente Controparte_2
in ragione della responsabilità solidale prevista dalla normativa in materia di
[...] appalti;
-di essere creditore della della complessiva Controparte_5 somma lorda di €. 4.874,03; lamentando che la sua mancata utilizzazione sia imputabile esclusivamente a scelte o inadempienze del datore di lavoro, che dunque rimane obbligato al pagamento della retribuzione, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di:
“1. Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. a percepire le Parte_1 retribuzioni maturate dal 1° gennaio 2025 fino alla data delle dimissioni per giusta causa (11 marzo 2025); 2. Per l'effetto condannare la resistente, in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di retribuzioni per il periodo suddetto, delle competenze di fine rapporto maturate a titolo di ratei delle mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturati e non goduti ed indennità di mancato preavviso, secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, così come quantificate nelle premesse di fatto, nella misura di euro 4.874,03 o per quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.
3. In via subordinata, nella malaugurata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni da gennaio a marzo 2025, riconoscere comunque il diritto dello stesso a vedersi corrispondere le competenze di fine rapporto maturate a titolo di ferie e permessi maturati e non goduti, indennità di mancato preavviso, secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, il tutto alla data del 31/12/2024.
4. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituita in giudizio la convenuta per cui alla prima udienza è stata dichiarata la sua contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di espletamento dell'attività istruttoria richiesta, è stata fissata la relativa udienza, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note di trattazione scritta ad opera della difesa di parte ricorrente in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
In punto di fatto, risulta documentalmente dimostrata l'avvenuta sottoscrizione ad opera delle parti in causa di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 20/02/2024 al
13/03/2025, poi prorogato sino al 22/09/2025 (cfr. allegati 1, 2 e 3 al ricorso).
Ciò chiarito, il ricorrente, agendo in giudizio, ha lamentato che, nonostante l'avvenuta stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2025 non ha avuto concreta esecuzione per causa non imputabile al lavoratore, il quale ha dedotto di aver sempre messo a disposizione le proprie energie lavorative e di non aver mai ricevuto né indicazioni sulle mansioni da svolgere, né la corresponsione delle retribuzioni dovute.
In punto di diritto, occorre rammentare che secondo l'orientamento costante espresso dalla Corte di Cassazione la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo dall'obbligazione retributiva soltanto quando sia imputabile ad un fatto, imprevedibile ed inevitabile, estraneo alla volontà dello stesso. Al di fuori di tale ipotesi il datore non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione senza incorrere in un inadempimento contrattuale (Cass. n. 7300 del 2004 in motivazione;
nello stesso senso Cass., S.U., n. 14381 del 2002; Cass. n. 5101 del
2002; n. 13742 del 2000; n. 11263 del 1998).
Ciò sulla base dei principi generali in materia di disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova - a carico dell'imprenditore - della impossibilità sopravvenuta.
Dunque, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore è giustificata - ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva - soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale.
Ne consegue che solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal dipendente e della contemporanea impossibilità di ogni altra prestazione in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla.
Corollario del predetto principio è che il dipendente sospeso non è tenuto neppure a provare d'aver messo a disposizione del datore le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro e quindi del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione - che realizza un'ipotesi di mora credendi - il prestatore conserva il diritto alla prestazione retributiva (cfr. Cass. ord. n. 14419 del 27.05.2019; Cass. n. 13742 del 2000; Cass. n. 11650 del 1997).
E' evidente che nel caso di specie, non costituendosi in giudizio, il datore di lavoro non abbia assolto all'onere sullo stesso gravante di dimostrare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, per cui sono certamente dovute in favore del lavoratore le retribuzioni da gennaio 2025 a marzo 2025.
Inoltre, dalla disamina del modulo di recesso dal rapporto di lavoro (cfr. allegato 2 al ricorso) emerge chiaramente che le dimissioni sono state rassegnate per giusta causa a fronte della mancata erogazione delle mensilità da dicembre 2024 a febbraio 2025.
E' noto che qualora il dipendente sia impiegato in forza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, egli può sciogliersi dal contratto prima della scadenza del termine solo ed esclusivamente in presenza di una giusta causa, come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, nel caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore oltre a non dover corrispondere l'indennità di mancato preavviso ha diritto a percepirla egli stesso.
Nel caso di specie, stante la mancata costituzione in giudizio del datore di lavoro, non risulta contestata l'esistenza di una giusta causa alla base del recesso del lavoratore.
Ne discende la fondatezza della richiesta formulata dal ricorrente di condanna della convenuta alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni maturate, quantificate in
€. 4.874,03 lorde, a titolo di retribuzioni da gennaio 2025 a marzo 2025, ferie residue e non godute, rol e permessi ex festività residui e a titolo di indennità di mancato preavviso, secondo il prospetto di calcolo allegato al ricorso (cfr. allegato 4 al ricorso), il quale può essere posto alla base della decisione.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi dello scaglione secondo delle tabelle allegate al D.M. 147/2022 (con esclusione della fase istruttoria, non svolta), seguono la soccombenza della società convenuta.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente delle retribuzioni maturate, quantificate in €. 4.874,03 lorde, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condanna la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 2.059,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Lanciano, il 23.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Parte_1
TE ed elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza Ettore Troilo n. 8;
- ricorrente -
e
(Cf Controparte_1
), con sede legale in Bologna alla Via Ciamician 2, e sede operativa in P.IVA_1
SS (CH) alla Via Cagliari n. 41/43 presso la sede della in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., sig. ; Controparte_3
- resistente contumace -
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso:
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_4
, con contratto a tempo determinato full-time dal 20/02/2024 al
[...]
13/03/2025, con la qualifica di operaio addetto alla logistica, inquadrato al livello 3 del
CCNL Multiservizi all'interno del servizio di logistica e pulizie appaltato alla società datrice di lavoro dalla committente Controparte_2 -che la sua assunzione è avvenuta nell'ambito di un appalto di logistica presso la società committente di SS (CH), con iniziale scadenza contrattuale Controparte_2 fissata per settembre 2024, successivamente prorogata fino al 22/09/2025;
-che il contratto di appalto del servizio logistica e pulizie affidato dalla
[...] alla è terminato il 31/12/2024; CP_2 Controparte_1
-che a decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito della cessazione dell'appalto presso la predetta committente, non è stato più adibito ad alcuna mansione, né trasferito su altre commesse, pur permanendo formalmente alle dipendenze della Cooperativa datrice di lavoro;
-che nonostante la perdurante vigenza del rapporto e le plurime richieste di ricevere indicazioni circa la ripresa della prestazione lavorativa, è rimasto completamente inattivo e privo di retribuzione per oltre due mesi, dal 1° gennaio 2025 all'11 marzo
2025, data in cui è stato costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa a fronte del comportamento inadempiente del datore di lavoro;
-che alla cessazione del rapporto di lavoro, non ha percepito le retribuzioni relative ai mesi di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025 (fino al recesso), le ferie ed i permessi accumulati nel corso del rapporto di lavoro, le spettanze di fine rapporto comprensive del TFR, oltre all'indennità di mancato preavviso (dovuta nei casi di dimissioni per giusta causa);
-di aver diffidato la società al pagamento delle CP_1 Parte_2 somme dovute e di aver, nel mese di aprile 2025 esteso la diffida, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, anche alla società committente Controparte_2
in ragione della responsabilità solidale prevista dalla normativa in materia di
[...] appalti;
-di essere creditore della della complessiva Controparte_5 somma lorda di €. 4.874,03; lamentando che la sua mancata utilizzazione sia imputabile esclusivamente a scelte o inadempienze del datore di lavoro, che dunque rimane obbligato al pagamento della retribuzione, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di:
“1. Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. a percepire le Parte_1 retribuzioni maturate dal 1° gennaio 2025 fino alla data delle dimissioni per giusta causa (11 marzo 2025); 2. Per l'effetto condannare la resistente, in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di retribuzioni per il periodo suddetto, delle competenze di fine rapporto maturate a titolo di ratei delle mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturati e non goduti ed indennità di mancato preavviso, secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, così come quantificate nelle premesse di fatto, nella misura di euro 4.874,03 o per quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.
3. In via subordinata, nella malaugurata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni da gennaio a marzo 2025, riconoscere comunque il diritto dello stesso a vedersi corrispondere le competenze di fine rapporto maturate a titolo di ferie e permessi maturati e non goduti, indennità di mancato preavviso, secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, il tutto alla data del 31/12/2024.
4. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituita in giudizio la convenuta per cui alla prima udienza è stata dichiarata la sua contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di espletamento dell'attività istruttoria richiesta, è stata fissata la relativa udienza, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note di trattazione scritta ad opera della difesa di parte ricorrente in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
In punto di fatto, risulta documentalmente dimostrata l'avvenuta sottoscrizione ad opera delle parti in causa di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 20/02/2024 al
13/03/2025, poi prorogato sino al 22/09/2025 (cfr. allegati 1, 2 e 3 al ricorso).
Ciò chiarito, il ricorrente, agendo in giudizio, ha lamentato che, nonostante l'avvenuta stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2025 non ha avuto concreta esecuzione per causa non imputabile al lavoratore, il quale ha dedotto di aver sempre messo a disposizione le proprie energie lavorative e di non aver mai ricevuto né indicazioni sulle mansioni da svolgere, né la corresponsione delle retribuzioni dovute.
In punto di diritto, occorre rammentare che secondo l'orientamento costante espresso dalla Corte di Cassazione la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo dall'obbligazione retributiva soltanto quando sia imputabile ad un fatto, imprevedibile ed inevitabile, estraneo alla volontà dello stesso. Al di fuori di tale ipotesi il datore non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione senza incorrere in un inadempimento contrattuale (Cass. n. 7300 del 2004 in motivazione;
nello stesso senso Cass., S.U., n. 14381 del 2002; Cass. n. 5101 del
2002; n. 13742 del 2000; n. 11263 del 1998).
Ciò sulla base dei principi generali in materia di disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova - a carico dell'imprenditore - della impossibilità sopravvenuta.
Dunque, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore è giustificata - ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva - soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale.
Ne consegue che solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal dipendente e della contemporanea impossibilità di ogni altra prestazione in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla.
Corollario del predetto principio è che il dipendente sospeso non è tenuto neppure a provare d'aver messo a disposizione del datore le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro e quindi del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione - che realizza un'ipotesi di mora credendi - il prestatore conserva il diritto alla prestazione retributiva (cfr. Cass. ord. n. 14419 del 27.05.2019; Cass. n. 13742 del 2000; Cass. n. 11650 del 1997).
E' evidente che nel caso di specie, non costituendosi in giudizio, il datore di lavoro non abbia assolto all'onere sullo stesso gravante di dimostrare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, per cui sono certamente dovute in favore del lavoratore le retribuzioni da gennaio 2025 a marzo 2025.
Inoltre, dalla disamina del modulo di recesso dal rapporto di lavoro (cfr. allegato 2 al ricorso) emerge chiaramente che le dimissioni sono state rassegnate per giusta causa a fronte della mancata erogazione delle mensilità da dicembre 2024 a febbraio 2025.
E' noto che qualora il dipendente sia impiegato in forza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, egli può sciogliersi dal contratto prima della scadenza del termine solo ed esclusivamente in presenza di una giusta causa, come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, nel caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore oltre a non dover corrispondere l'indennità di mancato preavviso ha diritto a percepirla egli stesso.
Nel caso di specie, stante la mancata costituzione in giudizio del datore di lavoro, non risulta contestata l'esistenza di una giusta causa alla base del recesso del lavoratore.
Ne discende la fondatezza della richiesta formulata dal ricorrente di condanna della convenuta alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni maturate, quantificate in
€. 4.874,03 lorde, a titolo di retribuzioni da gennaio 2025 a marzo 2025, ferie residue e non godute, rol e permessi ex festività residui e a titolo di indennità di mancato preavviso, secondo il prospetto di calcolo allegato al ricorso (cfr. allegato 4 al ricorso), il quale può essere posto alla base della decisione.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi dello scaglione secondo delle tabelle allegate al D.M. 147/2022 (con esclusione della fase istruttoria, non svolta), seguono la soccombenza della società convenuta.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente delle retribuzioni maturate, quantificate in €. 4.874,03 lorde, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condanna la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 2.059,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Lanciano, il 23.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
- dott.ssa Cristina Di Stefano -