Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 28817/2024 R.G. promossa da: con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. SABELLICO OSCAR e SALVATORE CHIMIENTI, con elezione di domicilio in VIA SA TOMMASO D'AQUINO 48, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.to MARIA PIA TEDESCHI, con CP_2 elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp. ex art. 24 dlgs 46/99
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30-12-2024 la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2024 00099006 52 000 con il quale l' le aveva ingiunto di pagare la somma di euro CP_2
3.251,03, a titolo di omessi contributi per il periodo dal 3/2015 all'8/2015. Eccepiva l'opponente la prescrizione dei crediti azionati e l'infondatezza della pretesa.
L' si costituiva resistendo alla domanda della quale chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità.
**** E' preliminare l'esame della tempestività dell'opposizione.
L'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. (Cass. n. 19226 del 19/07/2018).
L'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione grava sulla parte opponente (Cass. n. 21153 del 07/08/2019).
Nella fattispecie in esame, l'avviso di addebito risulta notificato il 6-
11-2024, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il 30-12-
2024, ossia oltre il termine predetto.
Quanto detto determina come inevitabile conseguenza che l'opposizione è divenuta inammissibile e l'avviso di addebito opposto definitivamente esecutivo.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma dell'opposto avviso di addebito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice così decide: 1) dichiara inammissibile il ricorso e per l'effetto conferma l'opposto avviso di addebito;
2) condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese legali, liquidate in complessivi euro
1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa se dovute per legge.
Così deciso in data 16/04/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
2