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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. SI DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4274/24 R.Gen vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Saverio Cosi giusta procura in atti;
opponente
E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
NO CC giusta procura in atti opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato il 9.7.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776201900005724000 riguardante crediti di natura previdenziale di titolarità riportati negli avvisi di addebito nn. 39720180012249734000,
39720180002092619000, 39720170021020863000, 39720170018755812000 e
39720170015276501000.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: a) la mancata e/o l'irregolare notifica dei titoli richiamati nell'intimazione oggetto di opposizione;
b)
1 l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo;
c) l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi nei suoi confronti (anche successiva alla data di notifica dei titoli).
Si è costituito in giudizio l' eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza della domanda.
Con ordinanza emessa all'udienza del 26.9.2024, è stato ordinato ex art. 421 c.p.c. all' di produrre tutta la Controparte_2 documentazione afferente alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione delle pretese di cui agli avvisi di addebito oggetto dell'opposizione.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata.
II. In primo luogo, deve rilevarsi che l' nel costituirsi CP_1
tempestivamente in giudizio, ha prodotto copiosa documentazione dalla quale risulta che tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata sono state regolarmente notificati al Pt_1
In particolare, dall'esame della produzione documentale dell' risulta CP_1 quanto segue:
- l'avviso n. 39720180012249734000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del ed il plico è stato consegnato presso l'indirizzo di residenza del Pt_1 destinatario il 24.7.2018;
- l'avviso n. 39720180002092619000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del ed il plico è stato consegnato presso l'indirizzo di residenza del Pt_1
destinatario il 4.6.2018;
- l'avviso n. 39720170021020863000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del ed il plico è stato consegnato presso l'indirizzo di residenza del Pt_1 destinatario il 13.12.2017;
- l'avviso n. 39720170018755812000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del
2 ed il plico è stato consegnato presso l'indirizzo di residenza del Pt_1
destinatario il 23.10.2017;
- l'avviso n. 39720170015276501000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del ed il plico è stato consegnato presso l'indirizzo di residenza del Pt_1
destinatario il 28.9.2017.
Tali notifiche dei suddetti avvisi di addebito eseguite a mezzo del servizio postale risultano regolari.
Al riguardo, si osserva che l'art. 30 d.l. n. 78/2010, al comma 1, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di CP_1 accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e al comma 4: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella fattispecie in esame, l' ha proceduto proprio alla Controparte_3
notifica degli avvisi di addebito in base alla procedura di cui all'art. 30 citato.
Ebbene, si è precisato che, a fronte della produzione degli avvisi di ricevimento, è onere della parte dimostrare con ogni mezzo che la persona la cui firma è illeggibile e/o che le persone indicate come consegnatarie non erano in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in tal senso, v. Cass. n. 19733 del 2010).
Va rammentato, inoltre, che l'applicazione delle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario implica che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata autorizzata al ritiro della posta, deve
3 presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di incaricato, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto, sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (cfr. Cass. n.
9240 del 2019).
In tale ipotesi, come affermato dalla Corte di Cassazione, la notificazione
“si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o
l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione” (Cass. Sez. lav.
19.6.2009 n. 14327).
Ebbene, il ricorrente non ha mosso alcuna specifica contestazione avverso la produzione documentale dell CP_1
Gli avvisi di addebito in questione risultano, pertanto, correttamente notificati a mezzo posta tramite plichi raccomandati inviati all'indirizzo del
Pt_1
II.1 L'affermata regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'atto opposto e la mancata opposizione degli stessi nel termine perentorio comporta la definitività delle pretese contributive ivi esternate.
Ne consegue che è precluso l'esame di ogni questione attinente al merito della fondatezza della pretesa creditoria, posta a base dei titoli, divenuta ormai incontrovertibile.
Va esaminata pertanto l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni opposte.
Ebbene, deve osservarsi che l'agente della riscossione, ottemperando all'ordine di esibizione, ha provveduto al deposito dei seguenti atti interruttivi
4 in relazione a detti avvisi di addebito: l'intimazione di pagamento n.
09720239017511626000 notificata il 25.10.2023; l'intimazione di pagamento n. 09720239063275916000 notificata il 10.2.2024; l'intimazione di pagamento n. 09720249007901873000 notificata il 24.2.2024; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900005724000 notificata a mezzo pec il 23.4.2019.
Ne consegue che non risulta decorsa alcuna prescrizione, posto che detti atti interruttivi hanno validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione successiva dei crediti riportati negli avvisi di addebito va pertanto disattesa.
III. In definitiva, il ricorso va rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali a favore dell' liquidate CP_1 come in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese CP_1 processuali che liquida in euro 3.727,00, oltre spese generali al 15%.
Tivoli, 4.11.2025.
Il Giudice
SI Di IE
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