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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 18/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 481/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Vista la richiesta, formulata congiuntamente dai coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Ururi (CB) il 06.06.1998, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Ururi al N.6, Parte II, Serie A Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
1998;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
Con Sentenza n. 136/2024 pubblicata il 06.03.2024 questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, dallo stesso espresso in data 09.01.2025;
pagina 1 di 2 Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Nulla si dispone sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato congiuntamente il 15.11.2024 da e con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ururi (CB) il 06.06.1998, tra , nata il [...] a [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Termoli (CB) il 01.01.1970, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ururi al
N.6, Parte II, Serie A Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1998;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Nulla sulle spese processuali;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Larino, 06.03.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 481/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Vista la richiesta, formulata congiuntamente dai coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Ururi (CB) il 06.06.1998, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Ururi al N.6, Parte II, Serie A Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
1998;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
Con Sentenza n. 136/2024 pubblicata il 06.03.2024 questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, dallo stesso espresso in data 09.01.2025;
pagina 1 di 2 Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Nulla si dispone sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato congiuntamente il 15.11.2024 da e con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ururi (CB) il 06.06.1998, tra , nata il [...] a [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Termoli (CB) il 01.01.1970, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ururi al
N.6, Parte II, Serie A Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1998;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Nulla sulle spese processuali;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Larino, 06.03.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
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